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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 luglio 2019

Cassazione n. 05889/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 613/2019,depositata il 19/07/2019 , R.G.N. 777/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione al decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.595,11, per compensi provvigionali quale procacciatore d’affari per la società: così riformando la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento della somma di € 3.151,51, rigettando la domanda per le altre fatture;

2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto la spettanza integrale al procacciatore dei compensi richiesti, per essere stati anche gli affari oggetto delle fatture escluse dal tribunale (dei clienti condominio di via Micali e [OSCURATO:PERSONA]) conclusi per effetto della sua attività;

3. con atto notificato il 28 ottobre 2019, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il Martelloni ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione del combinato disposto degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., per erroneo riconoscimento dalla Corte territoriale del compenso provvigionale al procacciatore, in assenza di alcun effetto causale di una sua attività nella conclusione degli affari fatturati al condominio di via Micali e a [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle rivisitate risultanze istruttorie, in particolare orali (unico motivo);

2. esso è inammissibile;3. non si configura viola zione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; né si configura una pertinente denuncia di violazione di quest’ultima norma, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); né, tanto meno, violazione dell'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n.15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092);

3.1. la censura si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), spettanti esclusivamente al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie, per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 5 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33635/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l iquidatore pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 613/2019,depositata il 19/07/2019 , R.G.N. 777/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione al decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 41.595,11, per compensi provvigionali quale procacciatore d’affari per la società: così riformando la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento della somma di € 3.151,51, rigettando la domanda per le altre fatture; 2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto la spettanza integrale al procacciatore dei compensi richiesti, per essere stati anche gli affari oggetto delle fatture escluse dal tribunale (dei clienti condominio di via Micali e [OSCURATO:PERSONA]) conclusi per effetto della sua attività; 3. con atto notificato il 28 ottobre 2019, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il Martelloni ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione del combinato disposto degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., per erroneo riconoscimento dalla Corte territoriale del compenso provvigionale al procacciatore, in assenza di alcun effetto causale di una sua attività nella conclusione degli affari fatturati al condominio di via Micali e a [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle rivisitate risultanze istruttorie, in particolare orali (unico motivo); 2. esso è inammissibile;3. non si configura viola zione dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; né si configura una pertinente denuncia di violazione di quest’ultima norma, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); né, tanto meno, violazione dell'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n.15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092); 3.1. la censura si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), spettanti esclusivamente al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie, per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 5 della sentenza); 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de