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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10456/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con sente nza del 14 luglio 2 025 , confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 18-10-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di un’autovettura.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Amodio, deducendo con distinti motivi qui riassunti: -n ullità della notifica del decreto che dispone il giudizio per essere la stessa avvenuta ad un indirizzo incui l’imputato risultava irreperibile ; -violazione degli articoli 420-bise 420-quater del codice di procedura penale posto che il Tribunale aveva celebrato le udienze nel procedimento a carico dell'imputato benché lo stesso fosse detenuto dal 24 novembre 2022 e non ne fosse mai stata disposta la traduzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero con riferimento al primo motivo di doglianza va evidenziato che l'avvenuta notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio e la successiva notifica alla moglie convivente del decreto che dispone il giudizio, escludonoil verificarsi di qualsiasi nullità del giudizio di primo grado.

Inutilmente il ricorrente fa riferimento ad una condizione di irreperibilità che non risulta acclarata nel contesto del procedimento exarticolo 159 codice procedura penale bensì solo dichiarata dall'ufficio anagrafe e che non appare decisiva alla luce delle modalità di notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado in precedenza esposti.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, come già rilevato dalla Corte di appello e neppure contestato in ricorso, lo stato di detenzione per altra causa dell ’imputato risulta essere successivo all'inizio del primo grado di giudizio e non essere mai stato rappresentato al Tribunale che procedeva.

Ed invero ai sensi della costante interpretazione di legittimità solo l'imputato detenuto che ha manifestato la volontà di partecipare al giudizio deve essere tradotto in udienza ma mancando qualsiasi manifestazione in tal senso nonché non essendo noto al giudice che procede lo stato detentivo non sussiste l'invocata nullità.Sul punto va richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 -01) che, in motivazione, ha affermato come:” il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed ilrinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata -nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso.

11.1. Nel caso in cui, invece, tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza.

Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l'ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l'imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia.

L'obbligo di procedere al rinvioed alla traduzione dell'interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti”.

E nel caso in esame non risulta in alcun modo dimostrato che il Tribunale di Bari fosse mai stato adeguatamente notiziato dello stato di detenzione per altra causa del ricorrente e sul punto il ricorso è anche generico non indicando da quale elemento desume tale decisiva circostanza. 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con sente nza del 14 luglio 2 025 , confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 18-10-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di un’autovettura. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Amodio, deducendo con distinti motivi qui riassunti: -n ullità della notifica del decreto che dispone il giudizio per essere la stessa avvenuta ad un indirizzo incui l’imputato risultava irreperibile ; -violazione degli articoli 420-bise 420-quater del codice di procedura penale posto che il Tribunale aveva celebrato le udienze nel procedimento a carico dell'imputato benché lo stesso fosse detenuto dal 24 novembre 2022 e non ne fosse mai stata disposta la traduzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con riferimento al primo motivo di doglianza va evidenziato che l'avvenuta notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio e la successiva notifica alla moglie convivente del decreto che dispone il giudizio, escludonoil verificarsi di qualsiasi nullità del giudizio di primo grado. Inutilmente il ricorrente fa riferimento ad una condizione di irreperibilità che non risulta acclarata nel contesto del procedimento exarticolo 159 codice procedura penale bensì solo dichiarata dall'ufficio anagrafe e che non appare decisiva alla luce delle modalità di notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado in precedenza esposti. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, come già rilevato dalla Corte di appello e neppure contestato in ricorso, lo stato di detenzione per altra causa dell ’imputato risulta essere successivo all'inizio del primo grado di giudizio e non essere mai stato rappresentato al Tribunale che procedeva. Ed invero ai sensi della costante interpretazione di legittimità solo l'imputato detenuto che ha manifestato la volontà di partecipare al giudizio deve essere tradotto in udienza ma mancando qualsiasi manifestazione in tal senso nonché non essendo noto al giudice che procede lo stato detentivo non sussiste l'invocata nullità.Sul punto va richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 -01) che, in motivazione, ha affermato come:” il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed ilrinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata -nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso. 11.1. Nel caso in cui, invece, tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l'ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l'imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia. L'obbligo di procedere al rinvioed alla traduzione dell'interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti”. E nel caso in esame non risulta in alcun modo dimostrato che il Tribunale di Bari fosse mai stato adeguatamente notiziato dello stato di detenzione per altra causa del ricorrente e sul punto il ricorso è anche generico non indicando da quale elemento desume tale decisiva circostanza. 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 10456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris