CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 01461/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28749/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la Sentenza n. 380/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l a rinunc ia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. consideratoche, dall’esame degli atti accessibili, l a predett a rinuncia – sebbene ritualmente comunicat a a cura della Cancelleria alle parti costituite ai s ensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c. –non risulta accettata dal controricorrente ; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il