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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 1975

Cassazione n. 12945/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

POLI il 13/10/1975avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18 aprile 2023, il Tribunale di Ancona dichiaravaCriscuolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili: (a) del delitto di furto aggravato(artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, nonché 61 n. 7 cod. pen.) commesso nella nottetra il 24 e il 25 settembre 2019, ad Ancona, ai danni della farmacia ospedalieradell’[OSCURATO:PERSONA] di Torrette, mediante l'effrazione di una grata metallica ela rottura del vetro di una finestra adiacente al locale biblioteca, con sottrazionedi medicinali per un valore di circa € 446.000,00; (b) del delitto di tentato furtoaggravato (artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) ai danni del depositofarmaceutico dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Loreto nella notte tra il 14 e il 15novembre 2019, posto in essere forzando una porta posteriore.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure, ritenuta la continuazione con il furto al CRAS diAncona già giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona n. 907/2020 (divenutairrevocabile il 19 aprile 2022), determinava l’aumento in continuazione incomplessivi anni due di reclusione ed € 250,00 di multa per ciascuno degliimputati, di cui anni uno e mesi sei di reclusione ed € 150,00 di multa per il furtoconsumato, mesi sei di reclusione ed € 100,00 per quello tentato.

Sono state,altresì, disposte l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale deipredetti, nonché la loro condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dellaparte civile, [OSCURATO:PERSONA]Universitaria delle Marche (liquidatoequitativamente in € 460.000,00).2.

Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma, escludeva la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandol’aumento in continuazione per costui in anni uno e mesi quattro di reclusione ed€ 170,00 di multa, da sommare alla pena di anni tre di reclusione ed € 400,00 dimulta già inflitta per il furto al CRAS (giudicato in altra sede), per una pena finalerideterminata per [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 570,00di multa.

La Corte territoriale sostituiva, sempre per [OSCURATO:PERSONA], l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici con quella per anni 5 e revocava l’interdizione legale.Confermava nel resto la decisione di primo grado, ivi compresa la ritenuta recidivaspecifica e reiterata per [OSCURATO:PERSONA], con le ulteriori statuizioni sulle spese econ correzione materiale quanto alla denominazione della parte civile.La motivazione d’appello ricostruisce il compendio indiziario fondando laresponsabilità su una pluralità di elementi: la forte analogia del modus operandirispetto al furto presso il CRAS (per il quale entrambi gli imputati erano statiarrestati in flagranza e condannati con decisione irrevocabile); l'omogeneità degliobiettivi (strutture sanitarie dell’area di Ancona); la successione temporaleravvicinata degli episodi e la necessità di canali di ricettazione altamentespecializzati.

In tale quadro, i dati del traffico telefonico ricavati dai tabulati – purlegittimamente utilizzabili alla luce del d.l. 132/2021 convertito in legge 178/2021– sono stati valorizzati dai giudici di merito «in funzione meramente integrativa».3.

Avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, deducendo due motivi didoglianza.3.1.

Con il primo motivo lamentano l’inutilizzabilità dei tabulati telefoniciacquisiti con decreto del Pubblico Ministero prima della riforma di cui al d.l.132/2021.

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato solo in astrattoil rispetto del nuovo regime di legge (che impone l'uso dei dati pregressi solo"unitamente ad altri elementi di prova"), ma in concreto si sarebbe basata suimedesimi tabulati come prova regina per fondare la responsabilità, in assenza diriscontri autonomi individualizzanti.

Si assume che la coincidenza delle modalitàesecutive dei due reati, la omogeneità degli obiettivi e la successione ravvicinatatra gli episodi sarebbero dati di mero sospetto, mentre decisiva era lageolocalizzazione dei loro cellulari, derivata direttamente dai dati di localizzazionedei cellulari ricavati dai menzionati tabulati.

La motivazione sul punto sarebbepertanto affetta da contraddittorietà e apparenza.3.2.

Con il secondo motivo, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, che sarebbe stataillegittimamente “calcolata due volte”: una prima volta per la determinazione dellapena irrogata per il reato più grave (punito con la detta sentenza del Tribunale diAncona n. 907/2020 divenuta definitiva) ed una seconda volta per determinarel’aumento in continuazione per i reati qui in esame, in violazione del principio delne bis in idem sostanziale e dell'art. 69 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso da rigettare.2.

Il primo motivo è infondato.La questione centrale verte sull'utilizzabilità dei dati di traffico telefonicoacquisiti tramite decreto del Pubblico Ministero prima della riforma introdotta dald.l. 30 settembre 2021, n. 132.

Come correttamente richiamato dalla difesa, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2marzo 2021, C-746/18, H.K. c.

Prokuratuur) ha statuito che l'art. 15, paragrafo 1,della direttiva 2002/58/CE osta a una normativa nazionale che consenta l'accessoai dati di traffico per finalità di repressione penale mediante autorizzazione del soloPubblico Ministero, richiedendo invece il controllo preventivo di un'autoritàgiurisdizionale o di un'entità amministrativa indipendente.Il legislatore italiano ha recepito tale dictum con il detto d.l. 132/2021,modificando l'art. 132 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) ed attribuendo lacompetenza acquisitiva al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, per evitare la caducazione di interi compendi probatori neiprocedimenti in corso, è stata introdotta una norma di diritto intertemporale.

L'art.1, comma 1-bis, del d.l. 132/2021 (introdotto dalla Legge di conversione n.178/2021) prevede espressamente che: «I dati relativi al traffico telefonico [...]acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigoredel presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solounitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento deireati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione noninferiore nel massimo a tre anni [...]».Nel caso di specie, il requisito della gravità del reato è indiscutibilmentesoddisfatto, trattandosi di furti aggravati puniti con pena detentiva superiore nelmassimo a tre anni.La difesa sostiene, tuttavia, che manchino «altri elementi di prova» e che lacondanna si fondi, in definitiva, esclusivamente sui tabulati: tesi smentita dallamotivazione della sentenza impugnata.Va premesso che la previsione «unitamente ad altri elementi di prova» nonrichiede che tali ulteriori elementi siano, di per sé, sufficienti a fondare la condanna(altrimenti i tabulati diverrebbero superflui), ma che siano idonei a corroborare ildato tecnico, inserendolo in un contesto indiziario convergente.Si tratta di una regola legale di valutazione della prova, analoga a quellaprevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le chiamate in correità.Tali «elementi di prova», pertanto, possono essere di qualsiasi tipo e natura,in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possonoricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette,idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare,nell'ambito di una valutazione probatoria che resta pur sempre unitaria, il mezzodi prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022,2013, Aquilina, Rv. 255145-01, nell’interpretare la detta regola processuale exart. 192, comma 3, cod. proc. pen.; confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600-01).In concreto, la Corte territoriale ha espressamente precisato chel’affermazione di responsabilità non era fondata esclusivamente sui tabulati, masu una pluralità di indizi autonomi, gravi, precisi e concordanti, relegando i datitelefonici a una funzione integrativa, seppur non secondaria.

Tale percorsoargomentativo (pp. 6-9 della sentenza impugnata) resiste alle censure difensive,avendo i giudici di merito individuato:- l’identico modus operandi, ovvero la sovrapponibilità delle modalitàesecutive (effrazione di infissi, obiettivi farmaceutici, assenza di allarmi)rispetto al furto per il quale gli imputati erano stati arrestati in flagranzae condannati con sentenza irrevocabile;- l’omogeneità territoriale e temporale tra i due episodi qui in esame e quellodi cui alla detta sentenza irrevocabile, essendosi gli episodi verificati aTorrette di Ancona e Loreto, in posti non distanti da quello ai danni delCRAS di Ancona, ed essendo essi avvenuti in un arco ristretto e nellastessa area geografica;- il peculiare profilo organizzativo correlato, in special modo, alladisponibilità di canali di ricettazione per farmaci oncologici aventi un altocosto, che denota una capacità criminale specifica incompatibile con autorioccasionali.Tali elementi, plurimi e convergenti, sono, in effetti, autonomi rispetto ai datidel traffico telefonico ricavati dai tabulati, dei quali la Corte territoriale ha fattouso integrativo e corroborativo.

Gli stessi in maniera del tutto corretta (per lagiurisprudenza sopra richiamata) sono stati letti unitamente ai dati emergenti daitabulati, dai quali si è desunto che i ricorrenti fossero proprio nei pressi dei luoghidei reati in esame, allorché commessi, peraltro ben lontani dalla regione diresidenza, la Campania (come si evidenzia alle pagine 7-8 della conforme sentenzadi primo grado): senza, infine, che di tale presenza vicino ai luoghi degli episodiin esame fosse in qualche modo stata addotta alcuna giustificazione.Dunque, l’utilizzazione dei tabulati risulta conforme al quadro normativo egiurisprudenziale anzidetto e non sussiste la dedotta violazione di legge.E neppure emergono vizi motivazionali.Anzi, per il resto la censura difensiva, nel tentare di scardinare taleragionamento, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delcompendio indiziario, operazione inammissibile in sede di legittimità.Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione nonpuò consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dalgiudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Diné un travisamento decisivo della prova: la Corte territoriale ha spiegato conmotivazione coerente e congrua, certamente priva di contraddizioni o manifestaillogicità, perché i tabulati non siano stati usati in modo esclusivo.I rilievi difensivi, per contro, sono aspecifici, poiché non si confrontano con ipassaggi motivazionali in cui il giudice d’appello individua i plurimi indizi autonomi,poi oggetto di sua motivazione.Giova, da ultimo, ricordare che in presenza di "doppia conforme" di condannale argomentazioni della sentenza di primo grado si saldano con quelle delladecisione d’appello, costituendo un unico corpo motivazionale (Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, Rv. 252615-01): ed in questo caso il Tribunale aveva giàricostruito nel dettaglio gli episodi, le modalità di accesso ai locali e il collegamentoinvestigativo con il furto al CRAS di Ancona, poi seguito dall’arresto in flagranza edalla condanna irrevocabile a carico dei ricorrenti.3.

Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – relativo alla pena irrogata ealla recidiva - è infondato.La tesi difensiva del "doppio calcolo" della recidiva è giuridicamente errata.La Corte territoriale ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica ereiterata, dando conto dei numerosi precedenti specifici, che vanno dagli anni ’80fino ad epoca recente, commessi contro il patrimonio, “con modalità spessoviolente o strutturate”: così evidenziando, dunque, la sua persistente pericolositàe la collocazione del nuovo episodio in una stabile traiettoria criminale, refrattariaanche ai benefici concessi in sede di sorveglianza.Ciò detto, la Corte di appello s’è limitata a considerare, ai fini dell’aumentoin continuazione anche tali elementi di valutazione, in modo del tutto corretto.Invero, l'applicazione della continuazione tra reati giudicati in procedimentidiversi (art. 81, comma 2, cod. pen.) impone al giudice di determinare l'aumentodi pena per i reati satellite.

Tale aumento non è, però, forfettario, ma deve essererapportato alla gravità concreta dei reati satellite e alla capacità a delinquere delreo (in tal senso, ad esempio, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascunodei reati satellite).In questo contesto, l’aumento per i reati satellite non costituisce un “secondoaumento per recidiva” (che violerebbe il richiamato principio del ne bis in idem),ma la quantificazione della porzione di pena riferibile ai nuovi reati.

Neldeterminare tale quantum, dunque, il giudice deve necessariamente valutare lapersonalità del reo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e, tra l’altro, se l'autore èrecidivo e, in definitiva, se il reato “satellite” esprima un disvalore maggiore,giustificando un aumento più consistente rispetto a quello che verrebbe applicato,ad esempio, a un soggetto incensurato.La recidiva, dunque, rimane elemento valutabile nella determinazionedell’entità dell'aumento, senza che ciò comporti una duplicazione sanzionatoria,essendo applicata su fatti diversi (i reati satellite) rispetto a quello su cui è statacalcolata la pena base.La Corte di appello, in ultima analisi, ha ritenuto adeguato il trattamentosanzionatorio alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (gravità dei fatti,livello organizzativo dei correi, valore dei beni, negativa incidenza sul serviziopubblico, gravi e reiterati precedenti contro il patrimonio e con violenza sullepersone), senza operare alcuna somma aritmetica indebita.

Mentre il ricorso nonindica sulla base di quali elementi si dovrebbe desumere che il giudice d’appelloabbia considerato due volte un medesimo effetto sanzionatorio, né si confrontacon la motivazione della sentenza impugnata che, per il [OSCURATO:PERSONA], esplicitacorrettamente e chiaramente le ragioni del mantenimento della recidiva edell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.4.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Nulla viene liquidato alla parte civile, in mancanza di una sua utile attivitàdifensiva, essendosi la stessa limitata a chiedere il rigetto o la declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione proposta, con conferma delle statuizioni civili,senza argomentare alcunché di utile (così Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, in motivazione).

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nullaper le spese di parte civile.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POLI il 13/10/1975avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 aprile 2023, il Tribunale di Ancona dichiaravaCriscuolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili: (a) del delitto di furto aggravato(artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, nonché 61 n. 7 cod. pen.) commesso nella nottetra il 24 e il 25 settembre 2019, ad Ancona, ai danni della farmacia ospedalieradell’[OSCURATO:PERSONA] di Torrette, mediante l'effrazione di una grata metallica ela rottura del vetro di una finestra adiacente al locale biblioteca, con sottrazionedi medicinali per un valore di circa € 446.000,00; (b) del delitto di tentato furtoaggravato (artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) ai danni del depositofarmaceutico dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Loreto nella notte tra il 14 e il 15novembre 2019, posto in essere forzando una porta posteriore.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure, ritenuta la continuazione con il furto al CRAS diAncona già giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona n. 907/2020 (divenutairrevocabile il 19 aprile 2022), determinava l’aumento in continuazione incomplessivi anni due di reclusione ed € 250,00 di multa per ciascuno degliimputati, di cui anni uno e mesi sei di reclusione ed € 150,00 di multa per il furtoconsumato, mesi sei di reclusione ed € 100,00 per quello tentato. Sono state,altresì, disposte l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale deipredetti, nonché la loro condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dellaparte civile, [OSCURATO:PERSONA]Universitaria delle Marche (liquidatoequitativamente in € 460.000,00).2. Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parzialeriforma, escludeva la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandol’aumento in continuazione per costui in anni uno e mesi quattro di reclusione ed€ 170,00 di multa, da sommare alla pena di anni tre di reclusione ed € 400,00 dimulta già inflitta per il furto al CRAS (giudicato in altra sede), per una pena finalerideterminata per [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 570,00di multa. La Corte territoriale sostituiva, sempre per [OSCURATO:PERSONA], l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici con quella per anni 5 e revocava l’interdizione legale.Confermava nel resto la decisione di primo grado, ivi compresa la ritenuta recidivaspecifica e reiterata per [OSCURATO:PERSONA], con le ulteriori statuizioni sulle spese econ correzione materiale quanto alla denominazione della parte civile.La motivazione d’appello ricostruisce il compendio indiziario fondando laresponsabilità su una pluralità di elementi: la forte analogia del modus operandirispetto al furto presso il CRAS (per il quale entrambi gli imputati erano statiarrestati in flagranza e condannati con decisione irrevocabile); l'omogeneità degliobiettivi (strutture sanitarie dell’area di Ancona); la successione temporaleravvicinata degli episodi e la necessità di canali di ricettazione altamentespecializzati. In tale quadro, i dati del traffico telefonico ricavati dai tabulati – purlegittimamente utilizzabili alla luce del d.l. 132/2021 convertito in legge 178/2021– sono stati valorizzati dai giudici di merito «in funzione meramente integrativa».3. Avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, deducendo due motivi didoglianza.3.1. Con il primo motivo lamentano l’inutilizzabilità dei tabulati telefoniciacquisiti con decreto del Pubblico Ministero prima della riforma di cui al d.l.132/2021. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato solo in astrattoil rispetto del nuovo regime di legge (che impone l'uso dei dati pregressi solo"unitamente ad altri elementi di prova"), ma in concreto si sarebbe basata suimedesimi tabulati come prova regina per fondare la responsabilità, in assenza diriscontri autonomi individualizzanti. Si assume che la coincidenza delle modalitàesecutive dei due reati, la omogeneità degli obiettivi e la successione ravvicinatatra gli episodi sarebbero dati di mero sospetto, mentre decisiva era lageolocalizzazione dei loro cellulari, derivata direttamente dai dati di localizzazionedei cellulari ricavati dai menzionati tabulati. La motivazione sul punto sarebbepertanto affetta da contraddittorietà e apparenza.3.2. Con il secondo motivo, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, che sarebbe stataillegittimamente “calcolata due volte”: una prima volta per la determinazione dellapena irrogata per il reato più grave (punito con la detta sentenza del Tribunale diAncona n. 907/2020 divenuta definitiva) ed una seconda volta per determinarel’aumento in continuazione per i reati qui in esame, in violazione del principio delne bis in idem sostanziale e dell'art. 69 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso da rigettare.2. Il primo motivo è infondato.La questione centrale verte sull'utilizzabilità dei dati di traffico telefonicoacquisiti tramite decreto del Pubblico Ministero prima della riforma introdotta dald.l. 30 settembre 2021, n. 132. Come correttamente richiamato dalla difesa, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2marzo 2021, C-746/18, H.K. c. Prokuratuur) ha statuito che l'art. 15, paragrafo 1,della direttiva 2002/58/CE osta a una normativa nazionale che consenta l'accessoai dati di traffico per finalità di repressione penale mediante autorizzazione del soloPubblico Ministero, richiedendo invece il controllo preventivo di un'autoritàgiurisdizionale o di un'entità amministrativa indipendente.Il legislatore italiano ha recepito tale dictum con il detto d.l. 132/2021,modificando l'art. 132 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) ed attribuendo lacompetenza acquisitiva al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, per evitare la caducazione di interi compendi probatori neiprocedimenti in corso, è stata introdotta una norma di diritto intertemporale. L'art.1, comma 1-bis, del d.l. 132/2021 (introdotto dalla Legge di conversione n.178/2021) prevede espressamente che: «I dati relativi al traffico telefonico [...]acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigoredel presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solounitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento deireati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione noninferiore nel massimo a tre anni [...]».Nel caso di specie, il requisito della gravità del reato è indiscutibilmentesoddisfatto, trattandosi di furti aggravati puniti con pena detentiva superiore nelmassimo a tre anni.La difesa sostiene, tuttavia, che manchino «altri elementi di prova» e che lacondanna si fondi, in definitiva, esclusivamente sui tabulati: tesi smentita dallamotivazione della sentenza impugnata.Va premesso che la previsione «unitamente ad altri elementi di prova» nonrichiede che tali ulteriori elementi siano, di per sé, sufficienti a fondare la condanna(altrimenti i tabulati diverrebbero superflui), ma che siano idonei a corroborare ildato tecnico, inserendolo in un contesto indiziario convergente.Si tratta di una regola legale di valutazione della prova, analoga a quellaprevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le chiamate in correità.Tali «elementi di prova», pertanto, possono essere di qualsiasi tipo e natura,in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possonoricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette,idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare,nell'ambito di una valutazione probatoria che resta pur sempre unitaria, il mezzodi prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022,2013, Aquilina, Rv. 255145-01, nell’interpretare la detta regola processuale exart. 192, comma 3, cod. proc. pen.; confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600-01).In concreto, la Corte territoriale ha espressamente precisato chel’affermazione di responsabilità non era fondata esclusivamente sui tabulati, masu una pluralità di indizi autonomi, gravi, precisi e concordanti, relegando i datitelefonici a una funzione integrativa, seppur non secondaria. Tale percorsoargomentativo (pp. 6-9 della sentenza impugnata) resiste alle censure difensive,avendo i giudici di merito individuato:- l’identico modus operandi, ovvero la sovrapponibilità delle modalitàesecutive (effrazione di infissi, obiettivi farmaceutici, assenza di allarmi)rispetto al furto per il quale gli imputati erano stati arrestati in flagranzae condannati con sentenza irrevocabile;- l’omogeneità territoriale e temporale tra i due episodi qui in esame e quellodi cui alla detta sentenza irrevocabile, essendosi gli episodi verificati aTorrette di Ancona e Loreto, in posti non distanti da quello ai danni delCRAS di Ancona, ed essendo essi avvenuti in un arco ristretto e nellastessa area geografica;- il peculiare profilo organizzativo correlato, in special modo, alladisponibilità di canali di ricettazione per farmaci oncologici aventi un altocosto, che denota una capacità criminale specifica incompatibile con autorioccasionali.Tali elementi, plurimi e convergenti, sono, in effetti, autonomi rispetto ai datidel traffico telefonico ricavati dai tabulati, dei quali la Corte territoriale ha fattouso integrativo e corroborativo. Gli stessi in maniera del tutto corretta (per lagiurisprudenza sopra richiamata) sono stati letti unitamente ai dati emergenti daitabulati, dai quali si è desunto che i ricorrenti fossero proprio nei pressi dei luoghidei reati in esame, allorché commessi, peraltro ben lontani dalla regione diresidenza, la Campania (come si evidenzia alle pagine 7-8 della conforme sentenzadi primo grado): senza, infine, che di tale presenza vicino ai luoghi degli episodiin esame fosse in qualche modo stata addotta alcuna giustificazione.Dunque, l’utilizzazione dei tabulati risulta conforme al quadro normativo egiurisprudenziale anzidetto e non sussiste la dedotta violazione di legge.E neppure emergono vizi motivazionali.Anzi, per il resto la censura difensiva, nel tentare di scardinare taleragionamento, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delcompendio indiziario, operazione inammissibile in sede di legittimità.Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione nonpuò consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dalgiudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Diné un travisamento decisivo della prova: la Corte territoriale ha spiegato conmotivazione coerente e congrua, certamente priva di contraddizioni o manifestaillogicità, perché i tabulati non siano stati usati in modo esclusivo.I rilievi difensivi, per contro, sono aspecifici, poiché non si confrontano con ipassaggi motivazionali in cui il giudice d’appello individua i plurimi indizi autonomi,poi oggetto di sua motivazione.Giova, da ultimo, ricordare che in presenza di "doppia conforme" di condannale argomentazioni della sentenza di primo grado si saldano con quelle delladecisione d’appello, costituendo un unico corpo motivazionale (Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, Rv. 252615-01): ed in questo caso il Tribunale aveva giàricostruito nel dettaglio gli episodi, le modalità di accesso ai locali e il collegamentoinvestigativo con il furto al CRAS di Ancona, poi seguito dall’arresto in flagranza edalla condanna irrevocabile a carico dei ricorrenti.3. Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – relativo alla pena irrogata ealla recidiva - è infondato.La tesi difensiva del "doppio calcolo" della recidiva è giuridicamente errata.La Corte territoriale ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica ereiterata, dando conto dei numerosi precedenti specifici, che vanno dagli anni ’80fino ad epoca recente, commessi contro il patrimonio, “con modalità spessoviolente o strutturate”: così evidenziando, dunque, la sua persistente pericolositàe la collocazione del nuovo episodio in una stabile traiettoria criminale, refrattariaanche ai benefici concessi in sede di sorveglianza.Ciò detto, la Corte di appello s’è limitata a considerare, ai fini dell’aumentoin continuazione anche tali elementi di valutazione, in modo del tutto corretto.Invero, l'applicazione della continuazione tra reati giudicati in procedimentidiversi (art. 81, comma 2, cod. pen.) impone al giudice di determinare l'aumentodi pena per i reati satellite. Tale aumento non è, però, forfettario, ma deve essererapportato alla gravità concreta dei reati satellite e alla capacità a delinquere delreo (in tal senso, ad esempio, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascunodei reati satellite).In questo contesto, l’aumento per i reati satellite non costituisce un “secondoaumento per recidiva” (che violerebbe il richiamato principio del ne bis in idem),ma la quantificazione della porzione di pena riferibile ai nuovi reati. Neldeterminare tale quantum, dunque, il giudice deve necessariamente valutare lapersonalità del reo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e, tra l’altro, se l'autore èrecidivo e, in definitiva, se il reato “satellite” esprima un disvalore maggiore,giustificando un aumento più consistente rispetto a quello che verrebbe applicato,ad esempio, a un soggetto incensurato.La recidiva, dunque, rimane elemento valutabile nella determinazionedell’entità dell'aumento, senza che ciò comporti una duplicazione sanzionatoria,essendo applicata su fatti diversi (i reati satellite) rispetto a quello su cui è statacalcolata la pena base.La Corte di appello, in ultima analisi, ha ritenuto adeguato il trattamentosanzionatorio alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (gravità dei fatti,livello organizzativo dei correi, valore dei beni, negativa incidenza sul serviziopubblico, gravi e reiterati precedenti contro il patrimonio e con violenza sullepersone), senza operare alcuna somma aritmetica indebita. Mentre il ricorso nonindica sulla base di quali elementi si dovrebbe desumere che il giudice d’appelloabbia considerato due volte un medesimo effetto sanzionatorio, né si confrontacon la motivazione della sentenza impugnata che, per il [OSCURATO:PERSONA], esplicitacorrettamente e chiaramente le ragioni del mantenimento della recidiva edell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Nulla viene liquidato alla parte civile, in mancanza di una sua utile attivitàdifensiva, essendosi la stessa limitata a chiedere il rigetto o la declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione proposta, con conferma delle statuizioni civili,senza argomentare alcunché di utile (così Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, in motivazione). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nullaper le spese di parte civile.Così è deciso, 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris