CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 8435/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta priva di fratture logiche e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva, avuto riguardo ai precedenti penali del ricorrente e alla considerazione del fatto oggetto di giudizio, alla luce delle concrete modalità dello stesso, espressive di accresciuta capacità a delinquere del predetto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28