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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 07438/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10024/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 57/2023 depositata i l 12 gennaio 202 3 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: avverso sentenza n. 57/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è difeso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; non essendosi difeso l’intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma il21 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10024/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 57/2023 depositata i l 12 gennaio 202 3 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: avverso sentenza n. 57/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è difeso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; non essendosi difeso l’intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma il21 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07438/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris