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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15690/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/10/2025 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato memoria e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma del 17.12.2024, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 7 commi 1 e 2 in relazione all'art. 3 comma 9 e 11 del D.L. n. 4/2019, perché per ottenere il reddito di cittadinanza rendeva false dichiarazioni affermando di possedere il requisito del reddito complessivo familiare per gli anni 2017 e 2018, compreso nei limiti previsti dalla normativa ai fini della concessione, omettendo di comunicare vincite al gioco e l'avvio di una attività di impresa a partire dal 6 luglio 2020:'2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge, contestando la intervenuta qualificazione, come reddito rilevante ai fini del beneficio in questione, delle vincite al gioco accreditate anche se mai prelevate dal vincitore.

Il ricorrente, avendo peraltro, al momento della domanda, perso al gioco somme ricevute per risarcimento del danno, si trovava nella condizione di bisogno contemplata dalla normativa in questione.

La condotta sarebbe quindi priva della necessaria offensività e la qualifica delle vincite come reddito sarebbe operata in violazione di legge.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge: la corte non avrebbe verificato se, in un bilanciamento complessivo tra quanto , percepito e quanto spettante effettivamente, il beneficio conseguito sarebbe stato indebito o non spettante.

Tanto alla luce della spettanza, per chi, beneficiario di RDC, avesse aperto una partita Iva come il ricorrente, di un beneficio addizionale pari a sei mensilità di reddito.

Quanto alle vincite al momento della istanza, l'imputato non poteva dichiarare alcuna vincita avendo perso al gioco le somme negli anni precedenti.

In tale quadro, non sarebbe configurabile la tesi della corte per cui l'obbligo di comunicazione esisteva a prescindere, trascurando di verificare la concreta esistenza di una indebita percezione.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità circa l'elemento soggettivo del reato.

Desunto in via presuntiva dalla sola mancata comunicazione e senza considerare gli elementi dedotti dalla difesa quali la buona fede correlata alla convinzione che il sistema delle vincite on line fosse collegato alla anagrafe tributaria, l'affidamento ad un commercialista per la gestione della partita Iva e la compatibiltà con il RDC, la condotta successiva con cessazione della ricezione del reddito dopo 6 mesi dalla apertura della partita Iva.

6. Con l'ultimo motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata considerazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo con cui si contesta la intervenuta qualificazione come reddito rilevante, ai fini del beneficio in questione, delle vincite al gioco accreditate anche se mai prelevate dal vincitore e peraltro assenti al momento della domanda, è inammissibile, alla luce del principio per cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, dl. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare. (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Baglioni, Rv. 288378 - 01).

Va in particolare ribadito che la sottolineatura, da parte del ricorrente, della reinnmissione e perdita delle somme vinte al gioco nel circuito ludico, che determinerebbe l'insussistenza delle omissioni dichiarative ascrittegli, non essendo qualificabili dette somme come redditi, è manifestamente infondata, in quanto la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, dal loro eventuale reimpiego in attività ludiche e dal regime della loro tassazione.

Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione.

Tanto a prescindere dalla rappresentazione di puro fatto, inammissibile anche per tale motivo in questa sede, dalla perdita poi di quanto vinto.

32. Riguardo al secondo motivo, per cui la corte non avrebbe verificato se in un bilanciamento complessivo tra quanto percepito e quanto spettante effettivamente, il beneficio conseguito sarebbe stato indebito o non spettante, alla luce della spettanza per chi avesse aperto una partita iva come il ricorrente, beneficiario di RDC, di un beneficio addizionale pari a sei mensilità di reddito laddove poi quanto alle vincite al momento della istanza l'imputato non poteva dichiarare alcuna vincita avendo perso al gioco le somme negli anni precedenti, si tratta egualmente di censura inammissibile.

Stia riguardo al tema delle vincite, dovendosi richiamare quanto osservato riguardo alla analisi del primo motivo, cui si rinvia.

Sia riguardo a quello della apertura della partita IVA, essendo adeguata già la risposta della corte di appello, che ha sottolineato come il relativo beneficio aggiuntivo fosse correlato solo alla tempestiva comunicazione della predetta apertura, in mancanza della quale, come nel caso di specie, si determina la completa decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza.

Così che la pretesa valutazione complessiva della vicenda economica, ancor prima della considerazione della sua fondatezza e rilevanza in sé, appare priva delle basi di riferimento dalla stessa assunte a presupposto.

3. In ordine al terzo motivo, inerente all'elemento soggettivo del reato, va rilevata la genericità del corrispondente motivo di gravame che quindi, anche se non qualificato in tali termini dal giudice di appello, non può essere riproposto in sede di ricorso.

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).

Nello specifico, il ricorrente nell'atto di appello si è limitato, nel primo - motivo, a chiedere l'assoluzione anche perché il fatto "non costituisce reato".

Non ha poi coltivato esplicitamente e articolatamente tale profilo, al più limitandosi a sostenere la citata tesi della non computabilità delle vincite ai fin in parola e poi a concludere che ciò potesse valere anche almeno sul piano dell'elemento psicologico.

Profilo comunque considerato dai giudici, nella misura in cui hanno spiegato l'opposta tesi secondo diritto, e quindi, in sostanza, sostenuto il principio per cui l'ignoranza legis non scusa, con insussistenza di ogni profilo psicologico mancante.

Il ricorrente nel medesimo motivo ha proseguito sostenendo la tesi del beneficio spettante all'imputato avendo aperto partita Iva; tesi in questa sede valorizzata nel quadro del ritenuto necessario computo 44 complessivo di quanto spettante o meno al ricorrente.

E anche in ordine a tale profilo si è limitato poi a invocare la buona fede, non meglio specificata.

Rispetto alla quale, comunque e in ogni caso, la corte ha risposto in termini analoghi a quanto sopra già evidenziato, spiegando la non spettanza di alcun beneficio in assenza di comunicazione tempestiva della apertura della partita Iva, e quindi la non invocabilità, ancora una volta e in sostanza, di alcuna buona fede sulla base della mera ignoranza della legge.

4. Adeguata è la motivazione sul diniego della attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. in ragione della ritenuta rilevanza della entità delle somme indebitamente percepite cui quindi si oppone una mera valutazione personale di merito.

Inammissibile in questa sede

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/10/2025 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato memoria e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma del 17.12.2024, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 7 commi 1 e 2 in relazione all'art. 3 comma 9 e 11 del D.L. n. 4/2019, perché per ottenere il reddito di cittadinanza rendeva false dichiarazioni affermando di possedere il requisito del reddito complessivo familiare per gli anni 2017 e 2018, compreso nei limiti previsti dalla normativa ai fini della concessione, omettendo di comunicare vincite al gioco e l'avvio di una attività di impresa a partire dal 6 luglio 2020:'2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge, contestando la intervenuta qualificazione, come reddito rilevante ai fini del beneficio in questione, delle vincite al gioco accreditate anche se mai prelevate dal vincitore. Il ricorrente, avendo peraltro, al momento della domanda, perso al gioco somme ricevute per risarcimento del danno, si trovava nella condizione di bisogno contemplata dalla normativa in questione. La condotta sarebbe quindi priva della necessaria offensività e la qualifica delle vincite come reddito sarebbe operata in violazione di legge. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge: la corte non avrebbe verificato se, in un bilanciamento complessivo tra quanto , percepito e quanto spettante effettivamente, il beneficio conseguito sarebbe stato indebito o non spettante. Tanto alla luce della spettanza, per chi, beneficiario di RDC, avesse aperto una partita Iva come il ricorrente, di un beneficio addizionale pari a sei mensilità di reddito. Quanto alle vincite al momento della istanza, l'imputato non poteva dichiarare alcuna vincita avendo perso al gioco le somme negli anni precedenti. In tale quadro, non sarebbe configurabile la tesi della corte per cui l'obbligo di comunicazione esisteva a prescindere, trascurando di verificare la concreta esistenza di una indebita percezione. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità circa l'elemento soggettivo del reato. Desunto in via presuntiva dalla sola mancata comunicazione e senza considerare gli elementi dedotti dalla difesa quali la buona fede correlata alla convinzione che il sistema delle vincite on line fosse collegato alla anagrafe tributaria, l'affidamento ad un commercialista per la gestione della partita Iva e la compatibiltà con il RDC, la condotta successiva con cessazione della ricezione del reddito dopo 6 mesi dalla apertura della partita Iva. 6. Con l'ultimo motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata considerazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo con cui si contesta la intervenuta qualificazione come reddito rilevante, ai fini del beneficio in questione, delle vincite al gioco accreditate anche se mai prelevate dal vincitore e peraltro assenti al momento della domanda, è inammissibile, alla luce del principio per cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, dl. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare. (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Baglioni, Rv. 288378 - 01). Va in particolare ribadito che la sottolineatura, da parte del ricorrente, della reinnmissione e perdita delle somme vinte al gioco nel circuito ludico, che determinerebbe l'insussistenza delle omissioni dichiarative ascrittegli, non essendo qualificabili dette somme come redditi, è manifestamente infondata, in quanto la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenute per ottenerle, dal loro eventuale reimpiego in attività ludiche e dal regime della loro tassazione. Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come, appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione. Tanto a prescindere dalla rappresentazione di puro fatto, inammissibile anche per tale motivo in questa sede, dalla perdita poi di quanto vinto. 32. Riguardo al secondo motivo, per cui la corte non avrebbe verificato se in un bilanciamento complessivo tra quanto percepito e quanto spettante effettivamente, il beneficio conseguito sarebbe stato indebito o non spettante, alla luce della spettanza per chi avesse aperto una partita iva come il ricorrente, beneficiario di RDC, di un beneficio addizionale pari a sei mensilità di reddito laddove poi quanto alle vincite al momento della istanza l'imputato non poteva dichiarare alcuna vincita avendo perso al gioco le somme negli anni precedenti, si tratta egualmente di censura inammissibile. Stia riguardo al tema delle vincite, dovendosi richiamare quanto osservato riguardo alla analisi del primo motivo, cui si rinvia. Sia riguardo a quello della apertura della partita IVA, essendo adeguata già la risposta della corte di appello, che ha sottolineato come il relativo beneficio aggiuntivo fosse correlato solo alla tempestiva comunicazione della predetta apertura, in mancanza della quale, come nel caso di specie, si determina la completa decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza. Così che la pretesa valutazione complessiva della vicenda economica, ancor prima della considerazione della sua fondatezza e rilevanza in sé, appare priva delle basi di riferimento dalla stessa assunte a presupposto. 3. In ordine al terzo motivo, inerente all'elemento soggettivo del reato, va rilevata la genericità del corrispondente motivo di gravame che quindi, anche se non qualificato in tali termini dal giudice di appello, non può essere riproposto in sede di ricorso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01). Nello specifico, il ricorrente nell'atto di appello si è limitato, nel primo - motivo, a chiedere l'assoluzione anche perché il fatto "non costituisce reato". Non ha poi coltivato esplicitamente e articolatamente tale profilo, al più limitandosi a sostenere la citata tesi della non computabilità delle vincite ai fin in parola e poi a concludere che ciò potesse valere anche almeno sul piano dell'elemento psicologico. Profilo comunque considerato dai giudici, nella misura in cui hanno spiegato l'opposta tesi secondo diritto, e quindi, in sostanza, sostenuto il principio per cui l'ignoranza legis non scusa, con insussistenza di ogni profilo psicologico mancante. Il ricorrente nel medesimo motivo ha proseguito sostenendo la tesi del beneficio spettante all'imputato avendo aperto partita Iva; tesi in questa sede valorizzata nel quadro del ritenuto necessario computo 44 complessivo di quanto spettante o meno al ricorrente. E anche in ordine a tale profilo si è limitato poi a invocare la buona fede, non meglio specificata. Rispetto alla quale, comunque e in ogni caso, la corte ha risposto in termini analoghi a quanto sopra già evidenziato, spiegando la non spettanza di alcun beneficio in assenza di comunicazione tempestiva della apertura della partita Iva, e quindi la non invocabilità, ancora una volta e in sostanza, di alcuna buona fede sulla base della mera ignoranza della legge. 4. Adeguata è la motivazione sul diniego della attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. in ragione della ritenuta rilevanza della entità delle somme indebitamente percepite cui quindi si oppone una mera valutazione personale di merito. Inammissibile in questa sede 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il r P.Q.M
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