CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 20935/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. in data 10/03/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. delTribunale di Catania, in data 30/01/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava inanni 5 di reclusione ed € 2000 di multa la pena allo stesso inflitta in ordine ai delitti di rapinaaggravata, porto abusivo di arma e lesioni personali.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenzadi concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullanegazione delle generiche sono inammissibili; difatti secondo l’interpretazione di questaCorte di legittimità in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dellecondizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]