CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14462/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 14 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di permesso era stata presentata già nel 2021; Bruno risulta detenuto dal 1990 per fatti di criminalità organizzata. Il Tribunale, così come il Magistrato di Sorveglianza, ritiene applicabile alla domanda del Bruno, pur se antecedente alla modifica normativa, la disciplina di legge introdotta con il d.l. n. 162 del 2022 con avvenuta novellazione dell’art. 4 bis ord.pen. . In particolare, le ragioni del diniego (a fronte della mancata collaborazione con la giustizia) vengono così espresse: a) non sono stati adempiuti gli oneri dimostrativi imposti dalla nuova formulazione dell’art. 4 bis ord.pen. con particolare riferimento agli aspetti risarcitori e riparatori; b) vi è, inoltre, carenza sul piano del grado di maturazione dell’orientamento del detenuto, che non ha ancora dimostrato un vero e proprio inizio del processo di revisione critica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In apertura il ricorrente contesta il profilo della applicabilità ratione temporis delle modifiche in peius della norma regolatrice (art. 4 bis ord.pen.) rispetto al punto della dimostrazione dell’adempimento degli obblighi risarcitori. La domanda era stata depositata (nel 2021) durante il periodo in cui l’accessibilità al permesso premio era regolata esclusivamente dal contenuto della sentenza Corte Cost. n.253 del 2019 e, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto applicare le nuove disposizioni. In secondo luogo, non sarebbero stati oggetto di concreta valutazione i numerosi elementi di fatto (tra cui la revoca del regime differenziato di cui all’art.41bis ord.pen. e le positive relazioni di sintesi) tesi ad attestare un innegabile progresso trattamentale, sì da determinare una valutazione di assenza di attuale pericolosità del Bruno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il profilo assorbente è rappresentato dal tema della ricognizione della disciplina giuridica applicabile ad una domanda di permesso premio presentata dopo il deposito della decisione Corte Cost. n.253 del 2019 e prima della emanazione del d.l. n. 162 del 2022. E’ innegabile, infatti, che rispetto alla disciplina «derivante» dai soli contenuti della decisione additiva n.253 del 2019, la disciplina posteriore – rispetto alla concessione del permesso premio – abbia apportato delle modifiche peggiorative (con particolare riguardo alla dimostrazione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o delle ragioni dell’inadempimento in termini di assoluta impossibilità). Circa tale aspetto la decisione impugnata ritiene applicabile la disciplina posteriore e su tale applicabilità fonda – in massima parte – il diniego. Tuttavia il Collegio ritiene, sul punto, di prestare adesione all’orientamento espresso da Sez. I n. 33386 del 12.4.2024, Papalia, lì dove si è affermato che l’applicabilità delle nuove disposizioni (introdotte con il d.l. n.162 del 2022) è «condizionata» alla concreta possibilità dell’istante di aggiornamento e integrazione dell’originaria istanza, lì dove emergano – come nel caso in esame – aspetti problematici in punto di oneri di allegazione (qui sul profilo risarcitorio). Nel caso in esame non risulta che tale possibilità di integrazione della domanda sia stata offerta al soggetto richiedente il permesso e da ciò deriva – in rito – l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi