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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31990/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6947-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 298/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 6947/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Matera avverso l'intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di venti cartelle di pagamento deducendo il difetto di motivazione, la mancata notificazione delle cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie azionate.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il quantum dovuto da C 282.538,17, richiesti nell'opposta intimazione, ad C 254.095,52.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Basilicata rigettava l'appello rilevando che i motivi di appello erano privi di specificità .

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 06947 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agente di riscossione denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'alt 342 cpc e dell'art 53 546/1992 in relazione all'art. 360 1° comma nr 4 cpc; si sostiene che la CTR ha errato nel ritenere non specifiche le precise e circostanziate critiche mosse alla sentenza attraverso i motivi di appello.. 1.1 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 132 cpc e dell'art. 36 e 61 del divo 546/92, nonché dell'art. 118 disp att. cpc in relazione all'art. 360 nr. 4 cpc per avere i giudici di secondo grado reso una motivazione del tutto apparente sul merito della controversia. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 La sentenza di primo grado aveva ridotto l'entità della pretesa creditoria dell'Erario da C 282.538,17 ad C 254.095,52. 2.2 Orbene, già dalla lettura dello svolgimento in fatto dell'impugnata sentenza si può evincere che l'Agenzia delle Entrate nei motivi di appello ha dedotto <</) nullità della Sentenza impugnata per violazione di Legge quanto all'ad 36 comma 11 nr 4 d.

Ivo 546/1992 in tema di motivazione delle Sentenza; 2) nullità della Sentenza impugnata per errore nella statuizione della pretesa tributaria; 3) difetto di giurisdizione del Giudice adito>>. 2.3 Si tratta, all'evidenza, di censure non generiche ma specifiche e circostanziate 2.4 L'esame dei motivi di appello, riprodotti dall'Ufficio in ossequio al principio di autosufficieniek, gli& ricorso, consente di ritenere che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l'ADER aveva mosso alla sentenza di primo grado contestazioni il cui grado di chiarezza e precisione era assolutamente Ric. 2020 n. 06947 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- compatibile con la strigata e generica motivazione della sentenza della CTP. 3 In difformità della proposta del relatore il Collegio ritiene che il secondo motivo debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare il principio secondo cui secondo cui << la statuizione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio spoglia il Giudice della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, sicchè eventuali improprie statuizioni della sentenza adottate "ad abundantiam" sul merito, debbono ritenersi "tamquam non essent" in quanto prive di efficacia nei confronti delle parti che non hanno l'onere, nè hanno interesse ad impugnarle, dovendo riconoscersi ammissibile esclusivamente la impugnazione proposta avverso la statuizione pregiudiziale » ( cfr. Cass S.U. nr. 3840/2017, 27049/2014, 17004 2015 e 9319/2016).

Nel caso di specie manca una valida pronuncia sul rapporto tributario, essendo stata resa la - ultronea - decisione nel merito della impugnazione proposta dall'Ufficio, "ad ch,t- abundantiam", datovla CTR ha statuito sull'inammissibilità ( sia pur usando la terminologia inappropriata del « rigetto«) dell'appello per essere i motivi privi di specificità. 4 In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata affinchè esamini nel merito i motivi di appello dell'ADER e provveda alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte, Ric. 2020 n. 06947 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -4- accoglie il primo motivo del ricorso/ dichiarato inammissibile il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Basilicata in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Lnkik., Così deciso‘rrIella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6947-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 298/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 6947/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Matera avverso l'intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di venti cartelle di pagamento deducendo il difetto di motivazione, la mancata notificazione delle cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie azionate. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il quantum dovuto da C 282.538,17, richiesti nell'opposta intimazione, ad C 254.095,52. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Basilicata rigettava l'appello rilevando che i motivi di appello erano privi di specificità . 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 06947 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agente di riscossione denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'alt 342 cpc e dell'art 53 546/1992 in relazione all'art. 360 1° comma nr 4 cpc; si sostiene che la CTR ha errato nel ritenere non specifiche le precise e circostanziate critiche mosse alla sentenza attraverso i motivi di appello.. 1.1 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 132 cpc e dell'art. 36 e 61 del divo 546/92, nonché dell'art. 118 disp att. cpc in relazione all'art. 360 nr. 4 cpc per avere i giudici di secondo grado reso una motivazione del tutto apparente sul merito della controversia. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 La sentenza di primo grado aveva ridotto l'entità della pretesa creditoria dell'Erario da C 282.538,17 ad C 254.095,52. 2.2 Orbene, già dalla lettura dello svolgimento in fatto dell'impugnata sentenza si può evincere che l'Agenzia delle Entrate nei motivi di appello ha dedotto <</) nullità della Sentenza impugnata per violazione di Legge quanto all'ad 36 comma 11 nr 4 d. Ivo 546/1992 in tema di motivazione delle Sentenza; 2) nullità della Sentenza impugnata per errore nella statuizione della pretesa tributaria; 3) difetto di giurisdizione del Giudice adito>>. 2.3 Si tratta, all'evidenza, di censure non generiche ma specifiche e circostanziate 2.4 L'esame dei motivi di appello, riprodotti dall'Ufficio in ossequio al principio di autosufficieniek, gli& ricorso, consente di ritenere che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l'ADER aveva mosso alla sentenza di primo grado contestazioni il cui grado di chiarezza e precisione era assolutamente Ric. 2020 n. 06947 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- compatibile con la strigata e generica motivazione della sentenza della CTP. 3 In difformità della proposta del relatore il Collegio ritiene che il secondo motivo debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare il principio secondo cui secondo cui << la statuizione di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio spoglia il Giudice della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, sicchè eventuali improprie statuizioni della sentenza adottate "ad abundantiam" sul merito, debbono ritenersi "tamquam non essent" in quanto prive di efficacia nei confronti delle parti che non hanno l'onere, nè hanno interesse ad impugnarle, dovendo riconoscersi ammissibile esclusivamente la impugnazione proposta avverso la statuizione pregiudiziale » ( cfr. Cass S.U. nr. 3840/2017, 27049/2014, 17004 2015 e 9319/2016). Nel caso di specie manca una valida pronuncia sul rapporto tributario, essendo stata resa la - ultronea - decisione nel merito della impugnazione proposta dall'Ufficio, "ad ch,t- abundantiam", datovla CTR ha statuito sull'inammissibilità ( sia pur usando la terminologia inappropriata del « rigetto«) dell'appello per essere i motivi privi di specificità. 4 In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata affinchè esamini nel merito i motivi di appello dell'ADER e provveda alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte, Ric. 2020 n. 06947 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- accoglie il primo motivo del ricorso/ dichiarato inammissibile il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Basilicata in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Lnkik., Così deciso‘rrIella Camera di Consigli