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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 agosto 1989

Cassazione n. 09439/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1989 avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso per cessazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del primo dicembre 2021 che aveva confermato la sua c:ondanna, emessa a seguito di rito abbreviato, alla pena dell'ergastolo per i delitti di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e porto abusivi di armi da sparo, incendio e ricettazione di un furgone, nonché di partecipazione al clan camorrista [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario il condannato, denunciando, a mezzo di difensore, gli errori di fatto, come di seguito sintetizzati.

2.1. Nello scrutinare il motivo avanzato dalla difesa del ricorrente sulla pena, la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la pena per i reati in continuazione rispetto al reato più grave (ovvero l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 23 dicembre 2016, contestato al capo c) sia stata determinata in sede di merito nella misura di anni 7 e mesi 10 di reclusione.

La misura corretta era invece quella di anni 6 e mesi 10 di reclusione, in quanto l'aumento per il reato associativo era di anni tre o non di quattro anni come indicato nella sentenza impugnata.

La pena per i reati in continuazione, quindi, con la riduzione del rito, era inferiore a cinque anni di reclusione con effetto sulla applicazione dell'ergastolo (ai sensi dell'art. 72 cod. pen.).

3. Come memoria depositata in vista dell'udienza camerale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che nel ricorso straordinario vi era un errore materiale con riferimento agli estremi della sentenza impugnata; quanto all'esatto computo della pena inflitta ha rilevato che l'aumento "virtuale" della pena base dell'ergastolo per i reati satelliti deve essere ricondotto alla misura di anni 4 e mesi 7 di reclusione per la scelta del rito, cori conseguente inoperatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 72 cod. pen. e la necessità di fare applicazione, in conseguenza della scelta del rito abbreviato, dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. all'epoca vigente, e quindi di sostituire la pena dell'ergastolo con la reclusione di anni

30. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da rigettare.

2. Va premesso che la sentenza impugnata ha così affrontato il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente con riferimento alla pena: "deve ritenersi che alcuna irragionevolezza deducibile con ricorso per cassazione sussiste nel procedimento di determinazione della pena posto che i giudici di merito dopo avere stabilito che gli aumenti per continuazione erano stati fissati nella misura complessiva di anni 7 e mesi 10 hanno così affermato che, pur operata la riduzione per il rito abbreviato su detta sanzione, la pena finale era superiore ad anni 5 co la conseguenza che l'ergastolo con isolamento veniva sosl:ituito dalla pena dell'ergastolo per effetto della riduzione per il rito".

Ebbene, alcun errore di fatto "decisivo" nel rigettare il motivo di ricorso (e segnatamente nel ritenere correttamente stabilita la sanzione finale dell'ergastolo) / è riscontrabile nella sentenza impugnata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze pracessuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

Nella specie, anche aderendo alla prosiDettazione difensiva che la pena determinata in continuazione per i reati-satellite sia stata pari ad anni 6 e mesi 10 di reclusione (segnatamente, anni 1 e mesi 6 per il tentato omicidio, anni 3 per il reato associativo; anni 1 e mesi 6 per le armi, mesi 4 per l'incendio e mesi 6 per la ricettazione) e non, come indicato a pag. 30 della sentenza impugnata, ad anni 7 e mesi 10 di reclusione, l'errore percettivo non poteva avere alcun effetto decisivo sulla determinazione della sanzione finale dell'ergastolo.

Va rammentato che la determinazione della pena per i rea1:i in continuazione là dove il reato più grave sia punito con l'ergasl:olo è stabilita dall'art. 72, secondo comma cod. pen.

La pena è dell'ergastolo con isolamento diurno se i reati in continuazione sono pari ad una pena superiore a 5 anni.

Una volta così determinata (in concreto) la pena, si applic:a la riduzione del rito, di cui all'art. 442 cod. proc. pen.: all'epoca dei fatti era vigente la regola della sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno quella dell'ergastolo.

Esattamente a tale modalità si sono attenuti i giudici di merito, infliggendo come pena finale l'ergastolo.

Pertanto, il dedotto errore di fatto non ha avuto una influenza decisiva sul provvedimento impugnato, posto che in ogni caso la pena determinata in continuazione era superiore ad anni 5 di reclusione.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1989 avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso per cessazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del primo dicembre 2021 che aveva confermato la sua c:ondanna, emessa a seguito di rito abbreviato, alla pena dell'ergastolo per i delitti di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e porto abusivi di armi da sparo, incendio e ricettazione di un furgone, nonché di partecipazione al clan camorrista [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario il condannato, denunciando, a mezzo di difensore, gli errori di fatto, come di seguito sintetizzati. 2.1. Nello scrutinare il motivo avanzato dalla difesa del ricorrente sulla pena, la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la pena per i reati in continuazione rispetto al reato più grave (ovvero l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 23 dicembre 2016, contestato al capo c) sia stata determinata in sede di merito nella misura di anni 7 e mesi 10 di reclusione. La misura corretta era invece quella di anni 6 e mesi 10 di reclusione, in quanto l'aumento per il reato associativo era di anni tre o non di quattro anni come indicato nella sentenza impugnata. La pena per i reati in continuazione, quindi, con la riduzione del rito, era inferiore a cinque anni di reclusione con effetto sulla applicazione dell'ergastolo (ai sensi dell'art. 72 cod. pen.). 3. Come memoria depositata in vista dell'udienza camerale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che nel ricorso straordinario vi era un errore materiale con riferimento agli estremi della sentenza impugnata; quanto all'esatto computo della pena inflitta ha rilevato che l'aumento "virtuale" della pena base dell'ergastolo per i reati satelliti deve essere ricondotto alla misura di anni 4 e mesi 7 di reclusione per la scelta del rito, cori conseguente inoperatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 72 cod. pen. e la necessità di fare applicazione, in conseguenza della scelta del rito abbreviato, dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. all'epoca vigente, e quindi di sostituire la pena dell'ergastolo con la reclusione di anni 30. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da rigettare. 2. Va premesso che la sentenza impugnata ha così affrontato il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente con riferimento alla pena: "deve ritenersi che alcuna irragionevolezza deducibile con ricorso per cassazione sussiste nel procedimento di determinazione della pena posto che i giudici di merito dopo avere stabilito che gli aumenti per continuazione erano stati fissati nella misura complessiva di anni 7 e mesi 10 hanno così affermato che, pur operata la riduzione per il rito abbreviato su detta sanzione, la pena finale era superiore ad anni 5 co la conseguenza che l'ergastolo con isolamento veniva sosl:ituito dalla pena dell'ergastolo per effetto della riduzione per il rito". Ebbene, alcun errore di fatto "decisivo" nel rigettare il motivo di ricorso (e segnatamente nel ritenere correttamente stabilita la sanzione finale dell'ergastolo) / è riscontrabile nella sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze pracessuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Nella specie, anche aderendo alla prosiDettazione difensiva che la pena determinata in continuazione per i reati-satellite sia stata pari ad anni 6 e mesi 10 di reclusione (segnatamente, anni 1 e mesi 6 per il tentato omicidio, anni 3 per il reato associativo; anni 1 e mesi 6 per le armi, mesi 4 per l'incendio e mesi 6 per la ricettazione) e non, come indicato a pag. 30 della sentenza impugnata, ad anni 7 e mesi 10 di reclusione, l'errore percettivo non poteva avere alcun effetto decisivo sulla determinazione della sanzione finale dell'ergastolo. Va rammentato che la determinazione della pena per i rea1:i in continuazione là dove il reato più grave sia punito con l'ergasl:olo è stabilita dall'art. 72, secondo comma cod. pen. La pena è dell'ergastolo con isolamento diurno se i reati in continuazione sono pari ad una pena superiore a 5 anni. Una volta così determinata (in concreto) la pena, si applic:a la riduzione del rito, di cui all'art. 442 cod. proc. pen.: all'epoca dei fatti era vigente la regola della sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno quella dell'ergastolo. Esattamente a tale modalità si sono attenuti i giudici di merito, infliggendo come pena finale l'ergastolo. Pertanto, il dedotto errore di fatto non ha avuto una influenza decisiva sul provvedimento impugnato, posto che in ogni caso la pena determinata in continuazione era superiore ad anni 5 di reclusione. 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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