CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03055/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22847/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30 (TEL/[OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA ROMA -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 42335/2020 depositata il04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 21/10/2021 il Giudice di Pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] cittadino della Macedonia, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Roma. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 7 Dlgs 150/11 in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente in violazione delle norme a difesa del contraddittorio. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 183, comma 1 cpc e 24 della Costituzione ex art. 360, nr. 3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza svolgimento di un regolare processo. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza valutare la prova costituita dal biglietto di ingresso diuna regolare agenzia di viaggio. Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili. Lamenta il ricorrente che il Giudice abbia ignorato le sue censure in ordine alla mancata concessione di un termine per controdedurre sebbene la questura si sia costituita tardivamente. I primi due motivi sono inammissibili in quanto il ricorrente non ha indicato quale sarebbe stata la lesione del proprio diritto di difesa considerato che il procedimento si svolgeva con trattazione scritta secondo la normativa processuale ratione temporis vigente e le censure si concentrano sulla lesione del diritto di difesa in udienza. In ordine poi al terzo motivo occorre osservare che la valutazione delle prove da parte del giudice di pace è insindacabile nel giudizio di legittimità quando come nella specie sia congruamente motivata e pertanto il motivo è inammissibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell’Interno. P.Q.M. La C