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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17319/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16240/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 836/2017, depositata il 15/02/2017 (R.G.N. 3493/2014).

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Vigili del fuoco volontari - Trattamento di fine rapporto R.G.N. 16240/2017 Pag.Rilevatoche:

1. con sentenza n. 836/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione del Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dal Ministero al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del Basilici della somma di euro 1.240,84, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo;

2. la Corte territoriale ricostruiva il quadro normativo ed osservava che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo; poneva l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed evidenziava che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di unrapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura;

3. aggiungeva che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e, pertanto, deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di un motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis 1 cod. proc. civ., al quale non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato.

Consideratoche:

1. il l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006, dell’art. 10 del d.lgs. n. 369/2001, modificato dall’art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato di natura subordinata il rapporto che intercorre fra l’amministrazione ed il vigile del fuoco volontario; il Ministero ricorrente fa leva sulle norme indicate in rubrica, con le quali il legislatore ha inteso escludere il rapporto di impiego, per sostenere che fra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ragione delle esigenze straordinarie, collegate ad eventi eccezionali e di R.G.N. 16240/2017 Pag.durata ed entità non prevedibili, che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare; richiama la sentenza n. 267/2013 della Corte Costituzionale, giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e deduce che, una volta esclusa l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico, va parimenti escluso il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, non incluso nelle voci retributive espressamente indicate nell’art. 10 del d.lgs. n. 139/2006;

2. il motivo è fondato; sulla questione qui controversa questa Corte si è già espressa, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che si leggono nella sentenza gravata ed affermando, in particolare, che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 439/2021 che, in continuità con Cass. nn. 17914, 17917, 21411 del 2018 e Cass. n. 6782/2020, ha escluso che i vigili volontari possano rivendicare il t.f.r.); le citate pronunce, oltre a valorizzare gli argomenti sulla base dei quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004 («Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione»), dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, nella versione originaria («Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione») e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c-bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della P.A.;

3. il Collegio, nel richiamare exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. i precedenti sopra citati, ribadisce che anche i successivi interventi normativi, inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno confermato l’esclusione di un rapporto di impiego, perché il R.G.N. 16240/2017 Pag.legislatore, nel riformulare con il d.lgs. n. 97/2017 l’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, sebbene abbia eliminato dal testo della norma il periodo «il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione», tuttavia ha rimarcato la sussistenza di un rapporto funzionale e di mero servizio con i volontari, desumibile dalla disciplina dettata che, nel contrapporre il personale di ruolo a quello volontario, limita solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego, e definisce, appunto, «funzionale» la sovraordinazione negli interventi di soccorso dei vigili di ruolo rispetto ai volontari; lo stesso art. 6, inoltre, richiama l’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015, che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i «richiami in servizio» del personale volontario, adoperando significativamente un termine diverso da quello di «rapporti» e di «contratti» utilizzato per le altre esclusioni;

3.1. d’altro canto, l’esclusione di un rapporto di impiego si desume, oltre che dalle modalità di selezione del personale volontario, individuato a prescindere dalle procedure concorsuali che l’art. 97 Cost. impone per detto rapporto, anche dalla assenza del regime di esclusività che caratterizza l’impiego alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] e che è attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 98, 1° comma, Cost.;

4. una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità che il t.f.r. possa essere preteso facendo leva sull’art. 10 del d.lgs. n. 139/2006; la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al «trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica», specifica cheai vigili volontari spettano anche «il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter data qualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà dellegislatore di commisurare l’indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto;

5. il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA]; 6.il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo; R.G.N. 16240/2017 Pag.non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge l’azionata domanda; dichiara int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16240/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 836/2017, depositata il 15/02/2017 (R.G.N. 3493/2014). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Vigili del fuoco volontari - Trattamento di fine rapporto R.G.N. 16240/2017 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 836/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione del Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dal Ministero al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del Basilici della somma di euro 1.240,84, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo; 2. la Corte territoriale ricostruiva il quadro normativo ed osservava che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo; poneva l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed evidenziava che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di unrapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; 3. aggiungeva che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e, pertanto, deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di un motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis 1 cod. proc. civ., al quale non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. Consideratoche: 1. il l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006, dell’art. 10 del d.lgs. n. 369/2001, modificato dall’art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato di natura subordinata il rapporto che intercorre fra l’amministrazione ed il vigile del fuoco volontario; il Ministero ricorrente fa leva sulle norme indicate in rubrica, con le quali il legislatore ha inteso escludere il rapporto di impiego, per sostenere che fra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ragione delle esigenze straordinarie, collegate ad eventi eccezionali e di R.G.N. 16240/2017 Pag.durata ed entità non prevedibili, che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare; richiama la sentenza n. 267/2013 della Corte Costituzionale, giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e deduce che, una volta esclusa l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico, va parimenti escluso il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, non incluso nelle voci retributive espressamente indicate nell’art. 10 del d.lgs. n. 139/2006; 2. il motivo è fondato; sulla questione qui controversa questa Corte si è già espressa, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che si leggono nella sentenza gravata ed affermando, in particolare, che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 439/2021 che, in continuità con Cass. nn. 17914, 17917, 21411 del 2018 e Cass. n. 6782/2020, ha escluso che i vigili volontari possano rivendicare il t.f.r.); le citate pronunce, oltre a valorizzare gli argomenti sulla base dei quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004 («Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione»), dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, nella versione originaria («Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione») e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c-bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della P.A.; 3. il Collegio, nel richiamare exart. 118 disp. att. cod. proc. civ. i precedenti sopra citati, ribadisce che anche i successivi interventi normativi, inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno confermato l’esclusione di un rapporto di impiego, perché il R.G.N. 16240/2017 Pag.legislatore, nel riformulare con il d.lgs. n. 97/2017 l’art. 6 del d.lgs. n. 139/2006, sebbene abbia eliminato dal testo della norma il periodo «il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione», tuttavia ha rimarcato la sussistenza di un rapporto funzionale e di mero servizio con i volontari, desumibile dalla disciplina dettata che, nel contrapporre il personale di ruolo a quello volontario, limita solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego, e definisce, appunto, «funzionale» la sovraordinazione negli interventi di soccorso dei vigili di ruolo rispetto ai volontari; lo stesso art. 6, inoltre, richiama l’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015, che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i «richiami in servizio» del personale volontario, adoperando significativamente un termine diverso da quello di «rapporti» e di «contratti» utilizzato per le altre esclusioni; 3.1. d’altro canto, l’esclusione di un rapporto di impiego si desume, oltre che dalle modalità di selezione del personale volontario, individuato a prescindere dalle procedure concorsuali che l’art. 97 Cost. impone per detto rapporto, anche dalla assenza del regime di esclusività che caratterizza l’impiego alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] e che è attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 98, 1° comma, Cost.; 4. una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità che il t.f.r. possa essere preteso facendo leva sull’art. 10 del d.lgs. n. 139/2006; la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al «trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica», specifica cheai vigili volontari spettano anche «il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter data qualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà dellegislatore di commisurare l’indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto; 5. il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA]; 6.il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo; R.G.N. 16240/2017 Pag.non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge l’azionata domanda; dichiara int
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