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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 34803/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 29/06/2016 R.G.N. 2855/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 423/2016 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (di rigetto dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'ordinanza ingiunzione n. 54/2011, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco, con la quale erano state comminate sanzioni amministrative dell'importo complessivo di euro 13.274,00 per violazioni della normativa in materia di lavoro subordinato con riferimento a cinque lavoratori) ha annullato l'impugnato provvedimento relativamente alla sola posizione del dipendente [OSCURATO:PERSONA].

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) non era fondata la eccezione della società di insufficiente motivazione della ordinanza-ingiunzione; b) il Tribunale aveva correttamente tenuto conto degli elementi probatori a sua disposizione offrendo una motivazione non arbitraria sulla scelta di assunzione dei mezzi istruttori; c) con riguardo alla posizione del Belmonte, dalle risultanze istruttorie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si ravvisavano nel rapporto di lavoro le caratteristiche della subordinazione; d) per gli altri dipendenti risultavano provate le violazioni amministrative riscontrate.

3. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pt [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo, anche in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, su un motivo di gravame, ex art. 360 n. 4 cpc, nonché la violazione dell'art. 112 cpc, per non avere la Corte di appello valutato il motivo di impugnazione relativo alla mancata assunzione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori dedotti e, in particolare, della mancata ammissione dei documenti prodotti con le note conclusive del 27.4.2012, formatisi successivamente al deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non contestati dal Ministero e riguardanti l'assoluzione di 2 di 6 AL uno dei lavoratori dall'imputazione del reato di antiriciclaggio senza autorizzazione, in data 30.7.2009, quando era dipendente di altra società.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o l'omessa valutazione su punti fondamentali decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 cpc: in particolare, in ordine alla acquisizione delle prove orali già ammesse in altro giudizio e all'omesso esame delle stesse da parte della Corte di appello senza alcuna motivazione.

4. Con il terzo motivo si censura l'omessa valutazione su punti fondamentali e decisivi della controversia ex art. 360 n. 5 cpc, la violazione dell'art. 115 cpc e la violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cpc, relativamente alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che, qualora fosse stata accertata correttamente la decorrenza del rapporto di lavoro del suddetto dipendente, si sarebbe determinata la caducazione di tutte le contestazioni e sanzioni relative al rapporto (o almeno di quelle non sanate).

5. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, come errore di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, della violazione o falsa applicazione dell'art. 39 D.I. n. 112/2008, relativamente ai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai quali, alla data di accertamento, non si era verificata alcuna omissione o irregolarità.

La ricorrente lamenta, altresì, l'omessa pronuncia in relazione alla illegittimità della sanzione per la violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 4/1953 fondata sulla contestazione della consegna ai suddetti lavoratori del prospetto paga con dati inesatti pur non essendo questi stati indicati neppure per relationem.

6. Il ricorso è inammissibile e la vicenda è stata già valutata, da questa Corte (Cass. n. 13362/2022), relativamente al giudizio che ha visto come controparte della [OSCURATO:PERSONA] srl l'INPS che, sulla base dello stesso accertamento ispettivo, aveva emesso cartella di pagamento per omessa contribuzione e relative sanzioni.

7. I motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

8. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua è giunta alla conclusione che, a parte la posizione del Belmonte, per gli altri quattro dipendenti sussistevano le condizioni per ravvisare un rapporto di lavoro irregolare, risultando essi essere stati alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, e, quindi, fondati gli addebiti formulati nella ordinanza-ingiunzione n. 54/2011.

9. In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

10. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per il quale, dai documenti nn. 11 e 12 prodotti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, era stato dimostrato che questi avesse lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl sin dal maggio 2009; analogamente, è stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con riguardo alle specifiche posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che nulla, invece, era stato dedotto, già in sede di ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione in merito all'ultimo lavoratore, oggetto dell'accertamento ispettivo, [OSCURATO:PERSONA].

11. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017) e che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 3357/2009; Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 13716/2016).

12. A tal proposito, proprio con riguardo alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014), come appunto avvenuto nel caso in esame relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nonché a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il Ministero resistente svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 636/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 29/06/2016 R.G.N. 2855/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 423/2016 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (di rigetto dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'ordinanza ingiunzione n. 54/2011, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco, con la quale erano state comminate sanzioni amministrative dell'importo complessivo di euro 13.274,00 per violazioni della normativa in materia di lavoro subordinato con riferimento a cinque lavoratori) ha annullato l'impugnato provvedimento relativamente alla sola posizione del dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) non era fondata la eccezione della società di insufficiente motivazione della ordinanza-ingiunzione; b) il Tribunale aveva correttamente tenuto conto degli elementi probatori a sua disposizione offrendo una motivazione non arbitraria sulla scelta di assunzione dei mezzi istruttori; c) con riguardo alla posizione del Belmonte, dalle risultanze istruttorie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si ravvisavano nel rapporto di lavoro le caratteristiche della subordinazione; d) per gli altri dipendenti risultavano provate le violazioni amministrative riscontrate. 3. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pt [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo, anche in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, su un motivo di gravame, ex art. 360 n. 4 cpc, nonché la violazione dell'art. 112 cpc, per non avere la Corte di appello valutato il motivo di impugnazione relativo alla mancata assunzione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori dedotti e, in particolare, della mancata ammissione dei documenti prodotti con le note conclusive del 27.4.2012, formatisi successivamente al deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non contestati dal Ministero e riguardanti l'assoluzione di 2 di 6 AL uno dei lavoratori dall'imputazione del reato di antiriciclaggio senza autorizzazione, in data 30.7.2009, quando era dipendente di altra società. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o l'omessa valutazione su punti fondamentali decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 cpc: in particolare, in ordine alla acquisizione delle prove orali già ammesse in altro giudizio e all'omesso esame delle stesse da parte della Corte di appello senza alcuna motivazione. 4. Con il terzo motivo si censura l'omessa valutazione su punti fondamentali e decisivi della controversia ex art. 360 n. 5 cpc, la violazione dell'art. 115 cpc e la violazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cpc, relativamente alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che, qualora fosse stata accertata correttamente la decorrenza del rapporto di lavoro del suddetto dipendente, si sarebbe determinata la caducazione di tutte le contestazioni e sanzioni relative al rapporto (o almeno di quelle non sanate). 5. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, come errore di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, della violazione o falsa applicazione dell'art. 39 D.I. n. 112/2008, relativamente ai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai quali, alla data di accertamento, non si era verificata alcuna omissione o irregolarità. La ricorrente lamenta, altresì, l'omessa pronuncia in relazione alla illegittimità della sanzione per la violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 4/1953 fondata sulla contestazione della consegna ai suddetti lavoratori del prospetto paga con dati inesatti pur non essendo questi stati indicati neppure per relationem. 6. Il ricorso è inammissibile e la vicenda è stata già valutata, da questa Corte (Cass. n. 13362/2022), relativamente al giudizio che ha visto come controparte della [OSCURATO:PERSONA] srl l'INPS che, sulla base dello stesso accertamento ispettivo, aveva emesso cartella di pagamento per omessa contribuzione e relative sanzioni. 7. I motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. 8. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua è giunta alla conclusione che, a parte la posizione del Belmonte, per gli altri quattro dipendenti sussistevano le condizioni per ravvisare un rapporto di lavoro irregolare, risultando essi essere stati alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, e, quindi, fondati gli addebiti formulati nella ordinanza-ingiunzione n. 54/2011. 9. In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 10. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per il quale, dai documenti nn. 11 e 12 prodotti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, era stato dimostrato che questi avesse lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl sin dal maggio 2009; analogamente, è stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con riguardo alle specifiche posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che nulla, invece, era stato dedotto, già in sede di ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione in merito all'ultimo lavoratore, oggetto dell'accertamento ispettivo, [OSCURATO:PERSONA]. 11. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017) e che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 3357/2009; Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 13716/2016). 12. A tal proposito, proprio con riguardo alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014), come appunto avvenuto nel caso in esame relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nonché a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il Ministero resistente svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n
Sentenza Cassazione n. 34803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris