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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26654/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] il 10/06/19922.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alTribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha disposto la separazionedegli atti concernenti il reato di cui all'articolo 624-bis cod. pen, oggetto diimputazione nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo cheper tale reato dovesse procedersi con udienza preliminare, trasmettendoli alPubblico Ministero ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Palermo che ha denunciato l’abnormità delprovvedimento per violazione di legge deducendo non essere prevista, per il reatodi cui all’art. 624- bis cod.pen., la celebrazione di udienza preliminare.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alTribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Risulta erroneo il provvedimento impugnato, con il quale il giudice deldibattimento ha separato gli atti per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. sulpresupposto che per tale reato sia necessaria la celebrazione di udienza preliminare,disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero e contestualeprosecuzione del giudizio limitatamente al residuo reato di cui all’art. 648 cod. proc.pen.Già prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che per i delitti di furto in abitazione e difurto con strappo, previsti dall’art. 624-bis cod.pen., si procede con citazione direttaa giudizio, ai sensi dell’art. 550 cod.proc.pen.È stato, invero, ritenuto che la mancata espressa previsione di tale fattispecienell’elencazione di cui alla predetta norma sia da ricondurre unicamente ad undifetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa,considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod.pen., è inseritotra quelli elencati dall’art. 550 cod. proc.pen. ed è punito con la medesima penadella reclusione da uno a sei anni (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018,Cipolletti, Rv. 272439; analogamente, Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic,Rv. 253173; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n.36881, Nasufi; Sez. 5, 05/11/2002, n. 40489, Zagami; contra, Sez. 4, 7 febbraio2003, Ciliberti).2.

Tuttavia, deve escludersi che l’atto impugnato sia abnorme.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci,Rv. 2828079, che richiama Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581;Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01;Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv.221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del31/01/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997,Quarantelli, Rv. 208221), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, perla singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di unlegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldi là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale va riguardata sottodue distinti profili che si saldano, tuttavia, all'interno di un fenomeno unitario (Sez.U, n. 20569 del 18/01/2018, cit.; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, cit.): quellostrutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistemaorganico della legge processuale, e quello funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità diproseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in talcaso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso di cui all'art. 111 Cost., comma 2.L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale deve ritenersiridotto, fin dall'intervento della Sezioni Unite di questa Corte n. 25957 del 2009,allorché si è precisato che «il regresso del procedimento è atipico, e comportal'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dalgiudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice, dichiaratala nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero ancorchési tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sferadi competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormitàfunzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità diproseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga alpubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corsofuturo del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministeropuò ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimentogiudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenutoad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (Sez.

U, n. 25957 del26/03/2009).Il fatto che un provvedimento sia illegittimo, pertanto, non giustifica di per sèla sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoriadell'abnormità.Un riferimento ineludibile nell'affrontare l'odierna regiudicanda è costituito,altresì, dalle Sezioni Unite n. 37502 del 2022 (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022,Scarlini, Rv. 283552 – 01, relativa a fattispecie specularmente opposta a quella inesame) che hanno sancito il principio secondo cui «E' abnorme, e quindi ricorribileper cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito dellarichiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., larestituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debbaprocedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone alpubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e inviolazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, adeterminare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».L'autorevole arresto, benché apparentemente non pertinente rispetto all'odiernaregiudicanda, siccome concernente l'ipotesi inversa, assume un indubbio rilievorispetto al tema oggi al vaglio del Collegio, dal momento che, in motivazione, si èpreso cura di affrontare anche situazioni come quella verificatasi nel processo acarico degli imputati, in cui dal provvedimento di restituzione degli atti al pubblicoministero derivi la celebrazione dell’udienza preliminare, pur non prevista, essendosiconsiderato che lo svolgimento, pur irrituale, dell'udienza preliminare, «costituisceuna causa di espansione delle facoltà difensive e la cui fissazione non può di per sédare luogo ad alcuna nullità, salva la deducibilità, con le modalità e nei limiti stabiliti,della relativa questione, al fine di salvaguardare l'assetto normativamenteprevisto», con la conseguenza di escludere profili di abnormità.Preso atto di questa precisa indicazione ermeneutica, se ne ricava, nella specie,che la regressione del procedimento a carico degli imputati, ancorché effettivamentedeterminatasi a seguito dell'ordinanza del Giudice monocratico, non comportal'abnormità funzionale di quest'ultima perché il pubblico ministero, senza incorrerein alcuna nullità, potrà esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.Inoltre, il medesimo provvedimento non può ritenersi affetto da abnormitàstrutturale, perché il Giudice ha esercitato un potere che l'art. 550, comma 3 cod.proc. pen. gli riconosce (pur con riferimento a diversa situazione processuale) e nonpuò dirsi che lo abbia esercitato oltre ogni ragionevole limite solo perché ilprovvedimento era fondato su un'esegesi difforme da quella assolutamentemaggioritaria, secondo la quale anche per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. siprocede con citazione diretta a giudizio (a quest'ultimo riguardo, tra le altre, Sez.4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078 - 01).3.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il 10/06/19922.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alTribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha disposto la separazionedegli atti concernenti il reato di cui all'articolo 624-bis cod. pen, oggetto diimputazione nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo cheper tale reato dovesse procedersi con udienza preliminare, trasmettendoli alPubblico Ministero ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Palermo che ha denunciato l’abnormità delprovvedimento per violazione di legge deducendo non essere prevista, per il reatodi cui all’art. 624- bis cod.pen., la celebrazione di udienza preliminare.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alTribunale di Palermo per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Risulta erroneo il provvedimento impugnato, con il quale il giudice deldibattimento ha separato gli atti per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. sulpresupposto che per tale reato sia necessaria la celebrazione di udienza preliminare,disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero e contestualeprosecuzione del giudizio limitatamente al residuo reato di cui all’art. 648 cod. proc.pen.Già prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che per i delitti di furto in abitazione e difurto con strappo, previsti dall’art. 624-bis cod.pen., si procede con citazione direttaa giudizio, ai sensi dell’art. 550 cod.proc.pen.È stato, invero, ritenuto che la mancata espressa previsione di tale fattispecienell’elencazione di cui alla predetta norma sia da ricondurre unicamente ad undifetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa,considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod.pen., è inseritotra quelli elencati dall’art. 550 cod. proc.pen. ed è punito con la medesima penadella reclusione da uno a sei anni (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018,Cipolletti, Rv. 272439; analogamente, Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic,Rv. 253173; Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota; Sez. 4, 22 maggio 2009, n.36881, Nasufi; Sez. 5, 05/11/2002, n. 40489, Zagami; contra, Sez. 4, 7 febbraio2003, Ciliberti).2. Tuttavia, deve escludersi che l’atto impugnato sia abnorme.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci,Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581;Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01;Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv.221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del31/01/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997,Quarantelli, Rv. 208221), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, perla singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di unlegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldi là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale va riguardata sottodue distinti profili che si saldano, tuttavia, all'interno di un fenomeno unitario (Sez.U, n. 20569 del 18/01/2018, cit.; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, cit.): quellostrutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistemaorganico della legge processuale, e quello funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità diproseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in talcaso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso di cui all'art. 111 Cost., comma 2.L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale deve ritenersiridotto, fin dall'intervento della Sezioni Unite di questa Corte n. 25957 del 2009,allorché si è precisato che «il regresso del procedimento è atipico, e comportal'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dalgiudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice, dichiaratala nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero ancorchési tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sferadi competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormitàfunzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità diproseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga alpubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corsofuturo del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministeropuò ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimentogiudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenutoad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (Sez. U, n. 25957 del26/03/2009).Il fatto che un provvedimento sia illegittimo, pertanto, non giustifica di per sèla sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoriadell'abnormità.Un riferimento ineludibile nell'affrontare l'odierna regiudicanda è costituito,altresì, dalle Sezioni Unite n. 37502 del 2022 (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022,Scarlini, Rv. 283552 – 01, relativa a fattispecie specularmente opposta a quella inesame) che hanno sancito il principio secondo cui «E' abnorme, e quindi ricorribileper cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito dellarichiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., larestituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debbaprocedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone alpubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e inviolazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, adeterminare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».L'autorevole arresto, benché apparentemente non pertinente rispetto all'odiernaregiudicanda, siccome concernente l'ipotesi inversa, assume un indubbio rilievorispetto al tema oggi al vaglio del Collegio, dal momento che, in motivazione, si èpreso cura di affrontare anche situazioni come quella verificatasi nel processo acarico degli imputati, in cui dal provvedimento di restituzione degli atti al pubblicoministero derivi la celebrazione dell’udienza preliminare, pur non prevista, essendosiconsiderato che lo svolgimento, pur irrituale, dell'udienza preliminare, «costituisceuna causa di espansione delle facoltà difensive e la cui fissazione non può di per sédare luogo ad alcuna nullità, salva la deducibilità, con le modalità e nei limiti stabiliti,della relativa questione, al fine di salvaguardare l'assetto normativamenteprevisto», con la conseguenza di escludere profili di abnormità.Preso atto di questa precisa indicazione ermeneutica, se ne ricava, nella specie,che la regressione del procedimento a carico degli imputati, ancorché effettivamentedeterminatasi a seguito dell'ordinanza del Giudice monocratico, non comportal'abnormità funzionale di quest'ultima perché il pubblico ministero, senza incorrerein alcuna nullità, potrà esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.Inoltre, il medesimo provvedimento non può ritenersi affetto da abnormitàstrutturale, perché il Giudice ha esercitato un potere che l'art. 550, comma 3 cod.proc. pen. gli riconosce (pur con riferimento a diversa situazione processuale) e nonpuò dirsi che lo abbia esercitato oltre ogni ragionevole limite solo perché ilprovvedimento era fondato su un'esegesi difforme da quella assolutamentemaggioritaria, secondo la quale anche per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. siprocede con citazione diretta a giudizio (a quest'ultimo riguardo, tra le altre, Sez.4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078 - 01).3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]
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