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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18163/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla qualificazione giuridica del fatto contestato; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo l'interessato rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza delle odierne doglianze); rilevato, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano • C A) 4.71- cA,-- • • [OSCURATO:PERSONA] RiA • O 6 MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla qualificazione giuridica del fatto contestato; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo l'interessato rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza delle odierne doglianze); rilevato, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano • C A) 4.71- cA,-- • • [OSCURATO:PERSONA] RiA • O 6 MA
Sentenza Cassazione n. 18163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris