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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13836/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 309/90.

Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"].

Considerato che la doglianza proposta in questa sede è dunque reiterativa di censura già attentamente vagliata e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, posto che dalla pagina due alla pagina sei della sentenza impugnata la Corte d'appello ha spiegato in dettaglio perché le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato dovevano ritenersi spontanee e genuine, come già ritenuto dal primo giudice.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 309/90. Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"]. Considerato che la doglianza proposta in questa sede è dunque reiterativa di censura già attentamente vagliata e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, posto che dalla pagina due alla pagina sei della sentenza impugnata la Corte d'appello ha spiegato in dettaglio perché le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato dovevano ritenersi spontanee e genuine, come già ritenuto dal primo giudice. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M2026
Sentenza Cassazione n. 13836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris