CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 03875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Deve per di più rilevarsi che nel ricorso viene contestato, in modo del tutto generico, il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato, a fronte di un appello proposto in relazione al trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]