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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 39673/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un'asserita carenza di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione e circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un'asserita carenza di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione e circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 39673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris