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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 14536/2022

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[OSCURATO:PERSONA] C.U. art. 13 co.

I (paia DPR 1i/O2 sul ricorso 5524-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente -avverso la sentenza n. 8784/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni ed udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto del ricorso; Udito l'[OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 3294 del 25 luglio 2012, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di € 2.374,38, dovuta a titolo di indennità di custodia di un veicolo alla stessa affidato dall'amministrazione opponente.

In sede monitoria si deduceva che il Ministero dell'Interno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva concluso con la società ricorrente un contratto con il quale era alienata la proprietà di 2158 veicoli destinati alla rottamazione, ed in precedenza affidati alla custodia della società, a fronte dell'obbligo della Prefettura di versare il corrispettivo di € 1.787.931,00 come indennità per la custodia maturata fino al momento della vendita.

Aggiungeva che però tale contratto si era risolto per inadempimento della Prefettura, come definitivamente statuito con la sentenza n. 573/2010 della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva altresì condannato l'amministrazione al risarcimento dei danni, in misura corrispondente alla detta indennità, che sarebbe stata versata per il caso di regolare esecuzione del contratto.

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -2-Assumeva la società che però, in aggiunta a tali somme dovute a titolo risarcitorio, spettava anche l'indennità di custodia dovuta da parte del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che a suo tempo aveva affidato i veicoli alla ricorrente.

Nell'atto di opposizione, il Ministero sosteneva che il diritto azionato fosse in realtà inesistente, in quanto le somme accordate a titolo di risarcimento del danno avevano integralmente soddisfatto ogni pretesa della società, anche in ragione dell'efficacia di giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 573/2010.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 8784 del 4 agosto 2017 ha accolto il gravame, e per l'effetto ha revocato il decreto opposto.

Secondo il giudice di appello la sentenza della Corte distrettuale relativa alla risoluzione della convenzione del 23/2/2000, che aveva riconosciuto alla società una somma a titolo di risarcimento del danno, parametrato all'indennità di custodia che le sarebbe stata corrisposta per il caso di esecuzione del contratto, confermava che in realtà il diritto ivi attribuito era lo stesso invece preteso in via monitoria, in quanto le parti avevano inteso trasferire nel contratto la prestazione a carico della Prefettura a titolo di indennità di custodia.

Il rigetto dell'opposizione avrebbe quindi determinato un'indebita locupletazione a favore della società, che aveva già conseguito quanto di sua spettanza.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, il Tribunale di Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -3-Napoli avrebbe deciso in ragione di un'eccezione per intervenuto pagamento delle somme ingiunte, non proposta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Piuttosto, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace si era limitato ad opporre l'efficacia preclusiva di un giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573 del 2010, ed il Tribunale di Napoli, ha preliminarmente ritenuto non operante, nella materia alcun giudicato esterno.

Il motivo è infondato, ritenendo la Corte di dover dare continuità a quanto già affermato da Cass. n. 30845/2019, in altra controversia decisa tra le medesime parti.

Infatti, il Tribunale di Napoli non ha pronunciato su fatti non allegati dalle parti del giudizio, ma, al contrario, ha esaminato, interpretato e qualificato i fatti dedotti dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare la sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli) e non contestati dalla società Cars, pervenendo al risultato che l'esecuzione della sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli aveva comportato il pagamento del credito azionato, oggetto del presente giudizio.

Se è vero che con le citate pronunce il Tribunale (sent. 8359 del 2003) e la Corte di Appello (sent. 573 del 2010) hanno aderito alla qualificazione in termini risarcitori della pretesa vantata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nella presente sede ha, invece, avanzato domanda di pagamento dell'indennità di custodia, è, altrettanto, vero che l'avvenuta, non contestata, estinzione del complessivo debito risarcitorio riveste, senza alcun dubbio, efficacia estintiva quanto allo specifico debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e di cui al presente giudizio, avendo il Tribunale con la menzionata sentenza n.

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -4-8359 del 2003 (confermata dalla Corte di Appello) testualmente affermato che la somma complessivamente liquidata corrispondeva alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate in quanto le parti intesero trasferire nel contratto qui risolto la prestazione a carico della prefettura a titolo di indennità di custodia considerata l'entità delle somme che essa Cars avrebbe ottenuto a titolo di indennità di custodia se la Prefettura avesse adempiuto.

È del tutto evidente, dunque, che l'assenza del credito vantato dalla Cars è stata desunta da quanto disposto dalla sentenza più volte richiamata e, a tal fine, appare del tutto ininfluente ritenere che l'assenza del credito sia dovuto alla forza di giudicato della sentenza di cui si dice, oppure, ad un adempimento conseguente ad una sentenza, quel che conta è che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito l'assenza del credito in ragione di fatti che sono stati allegati e non contestati.

A sua volta, non supera i limiti di una semplice affermazione l'osservazione della ricorrente secondo cui avrebbe sempre negato che il pagamento del risarcimento danni (di cui alla sentenza 573 del 2010 della Corte di Appello) ricomprendesse anche le indennità di custodia dei veicoli sequestrati oggi richieste, trattandosi di domande fondate su titoli diversi, posto che il Tribunale esplicitamente afferma "(...) la conferma del decreto opposto determinerebbe, inevitabilmente, un vantaggio patrimoniale indebito, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. già conseguito quanto di sua spettanza (...)".

Né la società Cars ha dato prova che la custodia della macchina oggetto del presente giudizio non fosse ricompresa nel rapporto già risolto e conclusivamente definito dalla sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello più volte richiamata.

Infine, non deve trascurarsi come non risulti specificamente attinta dall'impugnazione l'affermazione del Tribunale secondo Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -5-cui l'eccezione di pagamento è in ogni caso rilevabile d'ufficio, essendo quindi suscettibile di essere liberamente posta e rilevata anche in grado di appello.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359/2003, della Corte d'appello di Napoli n. 573/2010 e della Corte di Cassazione n. 14660/2016 in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Dopo aver richiamato il ragionamento dei giudici di appello, si ricorda come la sentenza impugnata abbia escluso la possibilità di richiamare il precedente di questa Corte n. 14660/2016, ed abbia quindi concluso nel senso che l'avvenuto pagamento delle indennità di custodia, ancorché per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 573/2010, avesse assorbito ogni ulteriore pretesa di pagamento della società.

Si deduce che invece le pronunce richiamate dei giudici di merito non possono avere alcuna efficacia di giudicato, come peraltro già affermato da Cass. n. 14660/2016, e ciò in ragione del fatto che a tali giudizi non ha preso parte anche il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ma il solo Ministero dell'Interno.

Alle richiamate pronunzie non può essere attribuita autorità di giudicato "esterno" tra le parti, tale da fare presumere l'avvenuta estinzione del credito vantato dalla ricorrente, in quanto tra i due giudizi non vi sarebbe né relazione oggettiva né identità soggettiva; il richiamato giudicato ha ad oggetto una domanda di inadempimento per la risoluzione di un contratto ed è stato pronunciato nei confronti della Prefettura e per essa del Ministero dell'Interno, mentre la fattispecie oggetto di causa ha ad oggetto una domanda di pagamento per l'indennità di custodia dovuta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -6-Il motivo, in disparte l'inconferenza del richiamo alla violazione dell'art. 2909 c.c., avendo il Tribunale accolto il gravame del Ministero prescindendo dall'efficacia di giudicato esterno delle sentenze di cui alla rubrica del motivo, ma ritenendo piuttosto che fosse stata dimostrata l'estinzione del credito azionato, sollecita ancora una volta la Corte a doversi pronunciare sulla questione posta dai numerosi ricorsi scaturenti dal contenzioso in essere tra le parti, ed occasionato dalla pretesa della ricorrente di conseguire dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che aveva in origine affidato i veicoli in custodia, una corrispondente indennità, in relazione alla difesa del Ministero, che invece sostiene che il diritto della società sarebbe ormai venuto meno per effetto della decisione della Corte d'Appello di Napoli ora ricordata che, a seguito della risoluzione dell'accordo intervenuto per la vendita dei veicoli affidati in custodia alla Cars, avrebbe riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, la medesima somma che nell'accordo risolto era convenuta quale corrispettivo per la custodia effettuata sino alla vendita ed alla rottamazione ad opera della società acquirente.

In alcune delle sentenze di merito occupatesi della vicenda, come quella in esame, è stato effettivamente sostenuto che la sentenza di risoluzione dell'accordo del 2000 avrebbe tra le parti efficacia di giudicato, e che quindi dovrebbe ritenersi che il diritto oggi azionato sia identico a quello oggetto di riconoscimento a titolo risarcitorio, trattandosi, infatti, della medesima indennità in quella sede accordata. 3.1 Osserva il Collegio che effettivamente la risposta offerta al contenzioso occasionato dalle vicende per cui è causa non è stata univoca anche da parte di questa Corte.

Infatti, alcune pronunce (cfr. Cass. n. 14660/2016) hanno avuto esito favorevole per la società, ma come si ricava dalla Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -7-motivazione delle stesse, la soluzione risulta ancorata a carenze espositive nel ricorso in quella sede proposto dal Ministero che non aveva adeguatamente illustrato il preteso rapporto esistente tra l'obbligazione scaturente dalla sentenza di risoluzione della convenzione e quella invece oggetto della pretesa avanzata verso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (per analoghe considerazioni, Cass. n. 28384/2017), ovvero facendosi leva sul fatto che in base alla legge l'obbligo di anticipazione delle indennità di custodia dei veicoli sequestrati è in capo all'amministrazione che abbia proceduto al sequestro (così Cass. n. 15018/2016).

Da ultimo è poi intervenuta Cass. n. 24219/2019, che, sempre in relazione ad un ricorso avanzato dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], soccombente in sede di merito, ha ritenuto di dover aderire ai precedenti appena citati.

Non risulta del tutto riconducibile nel novero delle pronunce favorevoli alla società il precedente costituito da Cass. n. 13822/2019 che ha cassato la sentenza di merito che era stata adesiva alle tesi dell'amministrazione, ritenendo però necessario che il giudice del rinvio dovesse valutare l'esatto ambito della transazione oggetto del giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.573/2010 e, di conseguenza, del giudicato derivante da quest'ultima decisione, con specifico riferimento all'effettiva ricomprensione delle indennità di custodia relative al veicolo oggetto di causa, nell'ambito di quella transazione e, quindi, di quel precedente giudicato, e ciò sul presupposto che tale legame non fosse stato adeguatamente verificato.

A diverse conclusioni è invece pervenuto un rilevante numero di decisioni di questa Corte.

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -8-In tal senso si segnala Cass. n. 25715/2016 che, ha confermato la decisione di appello che aveva ravvisato una sostanziale identità tra il diritto accordato in sede di risarcimento del danno e quello invece azionato in via monitoria dalla società, ritenendo che, a prescindere dalla effettiva ricorrenza di un giudicato esterno, la precedente sentenza di risoluzione evidenziava che l'accoglimento della domanda della società avrebbe determinato un'indebita locupletazione del custode che avrebbe percepito due volte la somma dovutagli a titolo di indennità di custodia.

Tale soluzione è stata poi condivisa in una serie di sentenze del 2019 (fra le quali si segnala Cass. n. 30845/2019) che hanno parimenti disatteso l'analogo motivo di ricorso in quella sede proposto, rilevando che "la doglianza relativa all'operatività del giudicato sostanziale, è inidonea a colpire la ratio decidendi dell'impugnato provvedimento che poggia esattamente sull'identità del bene della vita richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il procedimento monitorio che come accertato dalla sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli, è stato, già, assicurato, tanto che l'accoglimento della richiesta in via monitoria avrebbe comportato un'illegittima duplicazione del credito.

Infatti, come appare evidente dalla sentenza impugnata il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di custodia trova la sua ragione nella considerazione che, dai fatti allegati dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e non contestati dalla società Cars (pag.3 della sentenza), è risultato che il credito fatto valere in via monitoria era stato esattamente soddisfatto: "(....) contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero non viene in rilievo in senso proprio il giudicato esterno ricollegabile alla suddetta pronuncia della Corte di Appello di Napoli (...) trattandosi di pronuncia resa tra parti parzialmente diverse, Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -9-quanto, piuttosto, l'avvenuta estinzione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via monitoria ed oggetto del presente giudizio (...).

Non rileva al riguardo che il precedente giudizio fosse stato incardinato nei confronti di diversa amministrazione dello Stato, una volta che l'accertamento insindacabilmente compiuto dal giudice di merito ha avuto ad oggetto l'identità e la sovrapponibilità dei crediti azionati nei due diversi giudizi.

Il Tribunale correttamente, non ha ritenuto sufficiente l'evocazione in giudizio di un diverso legittimato passivo ad evitare le conseguenze della duplicazione ingiustificata della domanda. 2.2.= Senza dire che, come affermato da questa Corte in più occasioni: il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

E, giusto nel caso in esame, come già si è detto, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare di un obbligo dipendente dalla situazione giuridica definita dalla sentenza n. 573 del 2010, più volte richiamata, posto che il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligato al pagamento di una indennità di custodia il cui diritto in capo alla Cars è venuto meno con la risoluzione del contratto di rottamazione e la condanna della Prefettura a pagare "(....) a titolo di risarcimento del danno la somma di C. 1.787.913,00 oltre interessi legali (...) pari alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate (...)" alla [OSCURATO:SOCIETA].

".

In linea di continuità con questi precedenti si pongono Cass. n. 1142/2021, nonché Cass. n. 18933/2020, la quale ultima invece si incentra maggiormente sulla piena efficacia di giudicato del precedente della Corte d'Appello di Napoli affermando che non potesse attribuirsi rilevanza al fatto che in Ric. 2018 m 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -10-quel giudizio fosse parte il Ministero dell'Interno, e ciò poiché "è insegnamento costante di questo [OSCURATO:PERSONA] - art 5 Cost. - che la personalità giuridica dello Stato è unitaria ed indivisibile - Cass. sez. 1 n° 1868/99 -, mentre la gestione e, quindi l'individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni, in cui lo Stato s'articola, siccome fissato dalla legge n° 260/1958 art. 4.

Sulla scorta di detta ultima norma, poi, è insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] che l'errata individuazione dell'Amministrazione, cui fa capo la gestione dell'affare oggetto di causa, non incide sul rapporto - Cass. sez. 3 n° 15195/13, Cass. sez. 3 n° 16104/13, Cass.

SU n° 30649/18 - sostanziale, bensì solamente ha rilievo in relazione alla legittimazione ad esser parte del processo.

Da tale insegnamento consegue che non v'è diversità di parte, intesa in senso sostanziale, tra l'Amministrazione degli Interni e quella della [OSCURATO:PERSONA], risultando le stesse essere articolazioni dello Stato, soggetto nella specie indicato siccome debitore". 3.2 Ritiene il Collegio che debba prestarsi adesione all'orientamento che ritiene insussistente il diritto della società, proprio in ragione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione posta a carico del Ministero dell'Interno a seguito della pronuncia di risoluzione dell'accordo del 2000.

A tale conclusione deve però pervenirsi mediante una ulteriore specificazione delle argomentazioni già poste a supporto delle decisioni che in passato hanno disatteso le richieste della società, ma senza che possa invece attribuirsi rilievo determinante all'argomento del giudicato esterno, inteso nella sua accezione più rigorosa, e cioè come vincolo per le parti del presente giudizio quale conseguenza dell'accertamento compiuto in una diversa sede, potendosi in realtà assegnare Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -11-alla statuizione definitiva della Corte d'Appello di Napoli del 2010 un'efficacia riflessa, in quanto contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, soprattutto laddove, come nel caso in esame, una delle parti del presente giudizio sia una delle parti che ha invece partecipato al diverso giudizio nel quale si sia formato il giudicato.

Non risulta, infatti, convincente l'affermazione secondo cui la sentenza emessa nei confronti di un Ministero avrebbe efficacia di giudicato anche nei confronti di un diverso Ministero sul presupposto della natura giuridica unitaria ed indivisibile dello Stato.

Il giudice amministrativo nel suo più alto consesso (Consiglio Stato n. 5632/2013) ha avuto modo di affermare che l' art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e la regola di eccezione ivi disciplinata quanto all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, non consente di superare il rilievo per cui la personalità unitaria dello Stato si suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi è dotato di legittimazione processuale autonoma (si veda anche Cass. n. 12557/2013).

Non è dato, infatti, svalutare (cfr. Cass. n. 13724/2006) la rilevanza che assumono le materie e competenze amministrative, che connotano le distinzioni fra Ministeri e conseguenza di ciò è che l'errata identificazione dell'organo legittimato (un Ministero diverso da quello effettivamente competente) sebbene non determini la mancata instaurazione del rapporto processuale, configura comunque una "irregolarità, sanabile" tanto che si impone la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, di guisa Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -12-che la personalità unitaria dello Stato non esclude il permanere della organizzazione orizzontale per Ministeri forniti di autonome competenze, autonoma capacità processuale e legittimazione.

Ancorché per le amministrazioni statali la personalità giuridica spetti allo Stato - amministrazione, l'organizzazione si presenta disaggregata e costituita dai ministeri, quale complesso piramidale di uffici, ciascuno di essi dotato di legittimazione sostanziale e processuale, con la conseguenza che ogni Ministero ha proprie sfere di competenza, legittimazione e capacità processuale.

Va, quindi, ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12117/2006), nel caso in cui sia impugnata la sentenza della corte di merito che abbia accolto l'opposizione alla esecuzione, sostenendosi che la sentenza impugnata erroneamente ha disatteso l'eccezione di preclusione sollevata in forza di giudicato formatosi in ordine ad altra decisione, è inconferente il riferimento all'articolo 324 cod. proc. civ., che si riferisce al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso, ed è altresì inconferente il riferimento all'articolo 2909 cod. civ. sul giudicato sostanziale, che fa stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora non vi sia identità tra le parti della causa giudicanda e di quella di cui sia stato eccepito il giudicato, principio affermato per l'ipotesi in cui, nel giudizio passato in giudicato era presente l'Amministrazione centrale dello Stato, mentre in quello oggetto di gravame in sede di legittimità il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto la personalità unitaria dello Stato si Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -13-suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi è dotato di legittimazione processuale autonoma.

E' stato quindi precisato che, nel caso in esame, nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] la decisione di cui era stato eccepito il giudicato rimaneva pertanto "res inter alios acta".

Né tali conclusioni appaiono trovare smentita nei principi affermati di recente da Cass.

S.U. n. 30649/2018, la quale, dopo aver chiarito il coretto funzionamento della regola legale di sanatoria dell'erronea identificazione dell'amministrazione di cui al citato art. 4 della legge n.260/1958, ha confermato come debba riconoscersi autonoma legittimazione ad ogni specifica articolazione dell'organizzazione dello Stato, in relazione alle sue rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni — pur prive per definizione di personalità giuridica - soggetti processuali.

Ha quindi tratto la conseguenza, sempre in linea con il riconoscimento dell'autonoma legittimazione sostanziale e processuale di ogni Ministero, per cui, ove non risulti operante la regola sanante sopra richiamata, il giudizio proseguirà nei confronti dell'amministrazione erroneamente evocata, ma è preclusa la possibilità di emettere la pronuncia, nella specie di condanna, nei confronti della diversa amministrazione invece legittimata sul piano sostanziale.

L'esigenza di mantenere un'autonoma legittimazione tra le varie amministrazioni dello Stato trova poi conforto proprio nella giurisprudenza relativa alle pretese al pagamento delle indennità di custodia per veicoli oggetto di sequestro.

Infatti, Cass.

S.U. n. 564/2009, emessa in una controversia che vedeva contrapposte le stesse parti del presente giudizio, Rtc. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -14-ha affermato che legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.

Tuttavia, come si ricava dalla motivazione di tale sentenza, seguita poi da numerosi altri precedenti in senso conforme, l'affermazione in punto di legittimazione risulta ancorata al disposto di cui all'art. 11 co. 1 del DPR n. 571/1982 che statuisce che "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro", e quindi in relazione all'obbligazione di sola anticipazione delle relative spese, senza che in tal sede rilevi invece il tipo particolare di attività svolta in quel momento.

La norma mira, infatti, ad agevolare la posizione del custode, creditore delle spese, che ha il solo onere di accertarsi a quale amministrazione appartenesse organicamente il pubblico ufficiale che gli richiedeva la custodia e non anche quello di accertarsi quali delle possibili funzioni lo stesso stesse esercitando, per poter poi individuare anche l'[OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -15-legittimata passivamente a corrispondere le spese sulla base di una dipendenza funzionale, non sempre rilevabile con certezza da parte del custode stesso. 3.3 La specificità dell'affermazione circa la legittimazione passiva del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] per le richieste di pagamento del custode va però correlata alla pretesa per le anticipazioni delle indennità di custodia, ma non esclude invece la diversa legittimazione del Ministero dell'Interno ove le indennità non siano più richieste a titolo di anticipazione.

In questa direzione appare esaustiva e condivisibile la ricostruzione della disciplina in materia offerta da Cass. n. 9394/2015, che, sebbene in relazione al contenuto della domanda ivi proposta, abbia confermato la legittimazione dell'amministrazione, il cui personale aveva provveduto al sequestro dei veicoli, ha però offerto gli argomenti per la conclusione secondo cui il debitore finale dell'indennità di custodia debba essere comunque individuato nel Ministero dell'Interno.

Infatti, l'art. 17 della legge n. 689/1981 dispone al comma 2 che sia il Prefetto il destinatario del rapporto relativo alle violazioni amministrative previste dal codice della strada, aggiungendo al comma 5 che colui che procede al sequestro debba immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei commi precedenti, inviandole il processo verbale di sequestro.

Il comma successivo poi prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, sarebbero stati indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -16-anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza, ed il comma ancora seguente precisa che con lo stesso decreto sarebbero state stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché la destinazione delle cose confiscate.

Il decreto de quo è stato poi emanato ed è appunto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Mentre i primi quattro commi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 si occupano specificamente di disciplinare le modalità di sequestro, il D.P.R. n. 571 del 1982, all'art. 1, alinea, secondo capoverso, prevede che: "Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, comma 1, sono indicati come segue: ....

Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: .... norme sulla circolazione stradale (T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione).

Il successivo art. 7, commi 1 e 3, disciplina le ipotesi in cui le cose sequestrate vengono "custodite" o "nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" (comma 1), ovvero, "Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al comma 1, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto P.c. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -17-degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito" (comma 2).

L'art. 8, primo e secondo comma, prevede che: "Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al comma 1 dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7, (comma 1).

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro (comma 2)".

L'art. 11 prevede che: "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (comma 1), ma prevede altresì che (comma 3) "La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione (comma 3)".

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -18-L'art. 12 poi dispone che "Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi dell'art. 7, comma 3 ovvero dell'art. 8, comma 1, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate (comma 1) e che "Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli (comma 2).

Infine, "La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui all'art. 18, comma 1 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato.

La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute (comma 3" Il primo comma dell'art. 15 aggiunge poi che: "Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.", ed infine l'art. 16 prevede che "Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti R ic. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -19-indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggettí", rendendo evidente come in entrambi i casi si tratti di provvedimenti che vanno adottati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981 che, per quanto rileva in questa sede, è il Prefetto. 3.4 Dal riportato quadro normativo emerge in primo luogo che il "debitore" delle spese di custodia della cosa sequestrata (nella specie, dei veicoli sequestrati) è sì l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al codice della strada), o dell'eventuale obbligato in solido, o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro, ma che l'anticipazione" di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso.

La ratio dell'obbligo di anticipazione a carico "dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comportante spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero. [OSCURATO:SOCIETA] però di anticipazione, il che conferma, anche dal punto di vista letterale che una volta venute meno le esigenze correlate all'adozione del sequestro, come nel caso in cui sia Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -20-disposta la restituzione ovvero la confisca del bene sequestrato, la pretesa del custode non possa più essere avanzata nei confronti dell'autorità il cui personale abbia provveduto al sequestro, ma debba essere indirizzata verso l'autorità di cui all'art. 18 co. 1 della legge n. 689/1981, che nel caso di specie corrisponde alla Prefettura, e quindi al Ministero dell'Interno.

Nella vicenda in esame, con la convenzione del 23 febbraio 2000, è stata evidenziata la necessità di addivenire alla demolizione dei veicoli di cui all'elenco allegato, tra i quali rientra, per essere incontestata la circostanza, anche quello per il quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, e ciò sul presupposto della ormai inutilità del permanere della custodia.

Il Ministero dell'Interno ha quindi alienato i veicoli stessi alla odierna ricorrente, al fine di permetterne la rottamazione, regolando altresì il pagamento dell'indennità di custodia, da intendersi riferita, come dispone l'art. 8 della stessa convenzione, a tutto il periodo per il quale il veicolo era risultato affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] peraltro di uno schema negoziale che il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8359/2003 ha ritenuto giustificato alla luce della previsione di cui all'art. 17 ultimo comma del DPR n. 571/1982 (che consente la distruzione delle cose sequestrate nel caso di pericolo per la salute pubblica) e che nella sostanza risulta avere anticipato la scelta successiva del legislatore di cui all'art. 1 co. 312 della legge n. 311/2004. 3.5 Tuttavia, non risulta che sia stato adottato per i veicoli oggetto di causa un provvedimento di confisca (essendo stata proprio questa carenza una circostanza decisiva che ha impedito la rottamazione) ed emerge altresì che l'accordo è stato poi oggetto di pronuncia di risoluzione.

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -21-Ritorna quindi invocabile il principio affermato da questa Corte, e sopra richiamato, secondo cui "legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno (Cass.

S.U. 564/2009, Cass. 15602/2007, ma deve ritenersi - conformemente alla soluzione cui sono pervenuti in analoghe vicende, numerosi precedenti di merito - che, con l'art. 8 del contratto di vendita concluso dal Ministero degli interni, quest'ultimo si era assunto anche l'obbligo di corrispondere le indennità gravanti sul Ministero della difesa, senza delegazione di quest'ultimo, secondo lo schema tipico dell'espromissione (art. 1272 c.c.).

Da ciò la costituzione di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i Ministeri per il pagamento delle indennità, situazione nella quale la società creditrice, non avendo liberato il debitore originario (ossia il Ministero della difesa), restava - in astratto- ancora titolare del credito verso quest'ultimo in base all'originario titolo dell'obbligazione (impregiudicato, come si dirà, solo l'effetto integralmente satisfattivo del risarcimento - in quanto commisurato sull'ammontare dell'indennità - rispetto alla ulteriore pretesa di pagamento del corrispettivo delle attività custodiali).

Tuttavia, com'è del tutto pacifico, al momento della pronuncia impugnata la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già ottenuto - sia pure dall'altro coobbligato - un importo pari alle indennità attività di custodia Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -22-e il fatto che, nel primo caso, le somme fossero state attribuite a titolo di risarcimento, anziché quale controprestazione dell'attività di custodia (art. 11, comma primo, D.P.R. 571/1982) non toglie che, come ha precisato la sentenza, tale pagamento conseguiva alla violazione dell'obbligo - assunto consensualmente dal Ministero resistente in base al contratto del 28.2.200 - di pagamento di quanto spettante alla società a titolo di custodia.

L'ammontare del risarcimento per equivalente era stato - difatti - commisurato proprio all'importo complessivo delle indennità maturate.

Il risarcimento ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sostituiva e surrogava il debito originario, determinandone l'estinzione per tutti gli obbligati: come ha precisato il tribunale, il titolo dell'obbligazione indennitaria era stato reso inefficace dal versamento di un importo pari alle indennità (cfr. sentenza, pag. 8).

La riparazione del danno era evento che non lasciava persistere il debito originario, oggetto di assunzione ex art. 1272 c.c., e che, attingendo tale obbligo comune, aveva effetti estintivi per tutti i debitori, non rilevando che il contratto di vendita e le relative pattuizioni fossero state dichiarate risolte, essendo il risarcimento comunque riferibile al mancato versamento delle indennità, sostituendo ed estinguendo il debito comune ai diversi Ministeri.

Come ha osservato il giudice di merito, un'eventuale condanna del Ministero della difesa avrebbe invece prodotto un inammissibile arricchimento della società ricorrente, il cui patrimonio era stato pienamente reintegrato con l'attuazione di quanto disposto con le pronunce passate in giudicato.

Le censure devono quindi essere rigettate.

Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -23-Il motivo deve quindi essere rigettato.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa la reale natura del rapporto obbligatorio, e ciò in quanto la ricorrente aveva sempre sostenuto che non potesse affermarsi l'esistenza di un unitario diritto di credito, senza che tale eccezione sia stata esaminata dal giudice di appello che, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto che l'avvenuta estinzione della diversa obbligazione risarcitoria abbia implicato anche l'estinzione dell'obbligazione dedotta in via monitoria.

Il motivo è infondato, alla luce delle considerazioni spese in occasione della disamina del motivo che precede, dovendosi appunto ritenere la sostanziale identità tra il credito fatto valere in questa sede e quello oggetto del contratto intervenuto con il Ministero dell'Interno, credito estintosi per effetto dell'adempimento da parte del Ministero dell'Interno.

Deve pertanto escludersi che ricorra un'ipotesi di omesso esame, fondandosi la decisione proprio sul riscontro dell'identità del diritto in questa sede preteso con quello già estinto con il menzionato pagamento.

5. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1965, 1453 c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il Tribunale, nel ritenere preclusiva l'esistenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 8359/2003, ha omesso di analizzare la reale origine - contrattuale - del diritto di credito vantato dalla Cars e riconosciuto in sede monitoria, nonché di considerare che la risoluzione del contratto di vendita tra Cars e la Prefettura, avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità, aveva comportato l'automatica reviviscenza delle obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -24-demoliti da cui nasceva la richiesta, in via monitoria, della Cars.

Il motivo è inammissibile, come peraltro già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, per la palese genericità della sua formulazione, avendo la parte omesso di riprodurre, quanto meno per le parti essenziali ai fini della decisione, il contenuto del contratto di cui assume la connotazione transattiva (cfr. Cass. n. 1142/2021; Cass. n. 30844/2019; Cass. n. 30845/2019), non senza rilevare che la censura proposta si rivela infondate, alla luce delle argomentazioni spese in precedenza, essendosi appunto ribadita la effettiva identità del diritto in questa sede reclamato con quello oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio che coinvolgeva la risoluzione della convenzione del 2000.

6. Il ricorso è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso stesso.

PQ P.Q.MAi sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione Ci ile, in data 31 gennaio 2021.sigliere Estensore Il Presidente o :q [OSCURATO:PERSONA];,., Peer, TAte-44P1E1 :41sj‘A" 511 •*-Làtbett;0 "lZé Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -26-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] C.U. art. 13 co. I (paia DPR 1i/O2 sul ricorso 5524-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente -avverso la sentenza n. 8784/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni ed udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto del ricorso; Udito l'[OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 3294 del 25 luglio 2012, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di € 2.374,38, dovuta a titolo di indennità di custodia di un veicolo alla stessa affidato dall'amministrazione opponente. In sede monitoria si deduceva che il Ministero dell'Interno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva concluso con la società ricorrente un contratto con il quale era alienata la proprietà di 2158 veicoli destinati alla rottamazione, ed in precedenza affidati alla custodia della società, a fronte dell'obbligo della Prefettura di versare il corrispettivo di € 1.787.931,00 come indennità per la custodia maturata fino al momento della vendita. Aggiungeva che però tale contratto si era risolto per inadempimento della Prefettura, come definitivamente statuito con la sentenza n. 573/2010 della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva altresì condannato l'amministrazione al risarcimento dei danni, in misura corrispondente alla detta indennità, che sarebbe stata versata per il caso di regolare esecuzione del contratto. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -2-Assumeva la società che però, in aggiunta a tali somme dovute a titolo risarcitorio, spettava anche l'indennità di custodia dovuta da parte del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che a suo tempo aveva affidato i veicoli alla ricorrente. Nell'atto di opposizione, il Ministero sosteneva che il diritto azionato fosse in realtà inesistente, in quanto le somme accordate a titolo di risarcimento del danno avevano integralmente soddisfatto ogni pretesa della società, anche in ragione dell'efficacia di giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 573/2010. Il Tribunale adito con la sentenza n. 8784 del 4 agosto 2017 ha accolto il gravame, e per l'effetto ha revocato il decreto opposto. Secondo il giudice di appello la sentenza della Corte distrettuale relativa alla risoluzione della convenzione del 23/2/2000, che aveva riconosciuto alla società una somma a titolo di risarcimento del danno, parametrato all'indennità di custodia che le sarebbe stata corrisposta per il caso di esecuzione del contratto, confermava che in realtà il diritto ivi attribuito era lo stesso invece preteso in via monitoria, in quanto le parti avevano inteso trasferire nel contratto la prestazione a carico della Prefettura a titolo di indennità di custodia. Il rigetto dell'opposizione avrebbe quindi determinato un'indebita locupletazione a favore della società, che aveva già conseguito quanto di sua spettanza. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -3-Napoli avrebbe deciso in ragione di un'eccezione per intervenuto pagamento delle somme ingiunte, non proposta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Piuttosto, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace si era limitato ad opporre l'efficacia preclusiva di un giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573 del 2010, ed il Tribunale di Napoli, ha preliminarmente ritenuto non operante, nella materia alcun giudicato esterno. Il motivo è infondato, ritenendo la Corte di dover dare continuità a quanto già affermato da Cass. n. 30845/2019, in altra controversia decisa tra le medesime parti. Infatti, il Tribunale di Napoli non ha pronunciato su fatti non allegati dalle parti del giudizio, ma, al contrario, ha esaminato, interpretato e qualificato i fatti dedotti dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare la sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli) e non contestati dalla società Cars, pervenendo al risultato che l'esecuzione della sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli aveva comportato il pagamento del credito azionato, oggetto del presente giudizio. Se è vero che con le citate pronunce il Tribunale (sent. 8359 del 2003) e la Corte di Appello (sent. 573 del 2010) hanno aderito alla qualificazione in termini risarcitori della pretesa vantata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nella presente sede ha, invece, avanzato domanda di pagamento dell'indennità di custodia, è, altrettanto, vero che l'avvenuta, non contestata, estinzione del complessivo debito risarcitorio riveste, senza alcun dubbio, efficacia estintiva quanto allo specifico debito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e di cui al presente giudizio, avendo il Tribunale con la menzionata sentenza n. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -4-8359 del 2003 (confermata dalla Corte di Appello) testualmente affermato che la somma complessivamente liquidata corrispondeva alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate in quanto le parti intesero trasferire nel contratto qui risolto la prestazione a carico della prefettura a titolo di indennità di custodia considerata l'entità delle somme che essa Cars avrebbe ottenuto a titolo di indennità di custodia se la Prefettura avesse adempiuto. È del tutto evidente, dunque, che l'assenza del credito vantato dalla Cars è stata desunta da quanto disposto dalla sentenza più volte richiamata e, a tal fine, appare del tutto ininfluente ritenere che l'assenza del credito sia dovuto alla forza di giudicato della sentenza di cui si dice, oppure, ad un adempimento conseguente ad una sentenza, quel che conta è che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] abbia eccepito l'assenza del credito in ragione di fatti che sono stati allegati e non contestati. A sua volta, non supera i limiti di una semplice affermazione l'osservazione della ricorrente secondo cui avrebbe sempre negato che il pagamento del risarcimento danni (di cui alla sentenza 573 del 2010 della Corte di Appello) ricomprendesse anche le indennità di custodia dei veicoli sequestrati oggi richieste, trattandosi di domande fondate su titoli diversi, posto che il Tribunale esplicitamente afferma "(...) la conferma del decreto opposto determinerebbe, inevitabilmente, un vantaggio patrimoniale indebito, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. già conseguito quanto di sua spettanza (...)". Né la società Cars ha dato prova che la custodia della macchina oggetto del presente giudizio non fosse ricompresa nel rapporto già risolto e conclusivamente definito dalla sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello più volte richiamata. Infine, non deve trascurarsi come non risulti specificamente attinta dall'impugnazione l'affermazione del Tribunale secondo Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -5-cui l'eccezione di pagamento è in ogni caso rilevabile d'ufficio, essendo quindi suscettibile di essere liberamente posta e rilevata anche in grado di appello. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359/2003, della Corte d'appello di Napoli n. 573/2010 e della Corte di Cassazione n. 14660/2016 in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Dopo aver richiamato il ragionamento dei giudici di appello, si ricorda come la sentenza impugnata abbia escluso la possibilità di richiamare il precedente di questa Corte n. 14660/2016, ed abbia quindi concluso nel senso che l'avvenuto pagamento delle indennità di custodia, ancorché per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 573/2010, avesse assorbito ogni ulteriore pretesa di pagamento della società. Si deduce che invece le pronunce richiamate dei giudici di merito non possono avere alcuna efficacia di giudicato, come peraltro già affermato da Cass. n. 14660/2016, e ciò in ragione del fatto che a tali giudizi non ha preso parte anche il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], ma il solo Ministero dell'Interno. Alle richiamate pronunzie non può essere attribuita autorità di giudicato "esterno" tra le parti, tale da fare presumere l'avvenuta estinzione del credito vantato dalla ricorrente, in quanto tra i due giudizi non vi sarebbe né relazione oggettiva né identità soggettiva; il richiamato giudicato ha ad oggetto una domanda di inadempimento per la risoluzione di un contratto ed è stato pronunciato nei confronti della Prefettura e per essa del Ministero dell'Interno, mentre la fattispecie oggetto di causa ha ad oggetto una domanda di pagamento per l'indennità di custodia dovuta dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -6-Il motivo, in disparte l'inconferenza del richiamo alla violazione dell'art. 2909 c.c., avendo il Tribunale accolto il gravame del Ministero prescindendo dall'efficacia di giudicato esterno delle sentenze di cui alla rubrica del motivo, ma ritenendo piuttosto che fosse stata dimostrata l'estinzione del credito azionato, sollecita ancora una volta la Corte a doversi pronunciare sulla questione posta dai numerosi ricorsi scaturenti dal contenzioso in essere tra le parti, ed occasionato dalla pretesa della ricorrente di conseguire dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che aveva in origine affidato i veicoli in custodia, una corrispondente indennità, in relazione alla difesa del Ministero, che invece sostiene che il diritto della società sarebbe ormai venuto meno per effetto della decisione della Corte d'Appello di Napoli ora ricordata che, a seguito della risoluzione dell'accordo intervenuto per la vendita dei veicoli affidati in custodia alla Cars, avrebbe riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, la medesima somma che nell'accordo risolto era convenuta quale corrispettivo per la custodia effettuata sino alla vendita ed alla rottamazione ad opera della società acquirente. In alcune delle sentenze di merito occupatesi della vicenda, come quella in esame, è stato effettivamente sostenuto che la sentenza di risoluzione dell'accordo del 2000 avrebbe tra le parti efficacia di giudicato, e che quindi dovrebbe ritenersi che il diritto oggi azionato sia identico a quello oggetto di riconoscimento a titolo risarcitorio, trattandosi, infatti, della medesima indennità in quella sede accordata. 3.1 Osserva il Collegio che effettivamente la risposta offerta al contenzioso occasionato dalle vicende per cui è causa non è stata univoca anche da parte di questa Corte. Infatti, alcune pronunce (cfr. Cass. n. 14660/2016) hanno avuto esito favorevole per la società, ma come si ricava dalla Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -7-motivazione delle stesse, la soluzione risulta ancorata a carenze espositive nel ricorso in quella sede proposto dal Ministero che non aveva adeguatamente illustrato il preteso rapporto esistente tra l'obbligazione scaturente dalla sentenza di risoluzione della convenzione e quella invece oggetto della pretesa avanzata verso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (per analoghe considerazioni, Cass. n. 28384/2017), ovvero facendosi leva sul fatto che in base alla legge l'obbligo di anticipazione delle indennità di custodia dei veicoli sequestrati è in capo all'amministrazione che abbia proceduto al sequestro (così Cass. n. 15018/2016). Da ultimo è poi intervenuta Cass. n. 24219/2019, che, sempre in relazione ad un ricorso avanzato dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], soccombente in sede di merito, ha ritenuto di dover aderire ai precedenti appena citati. Non risulta del tutto riconducibile nel novero delle pronunce favorevoli alla società il precedente costituito da Cass. n. 13822/2019 che ha cassato la sentenza di merito che era stata adesiva alle tesi dell'amministrazione, ritenendo però necessario che il giudice del rinvio dovesse valutare l'esatto ambito della transazione oggetto del giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.573/2010 e, di conseguenza, del giudicato derivante da quest'ultima decisione, con specifico riferimento all'effettiva ricomprensione delle indennità di custodia relative al veicolo oggetto di causa, nell'ambito di quella transazione e, quindi, di quel precedente giudicato, e ciò sul presupposto che tale legame non fosse stato adeguatamente verificato. A diverse conclusioni è invece pervenuto un rilevante numero di decisioni di questa Corte. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -8-In tal senso si segnala Cass. n. 25715/2016 che, ha confermato la decisione di appello che aveva ravvisato una sostanziale identità tra il diritto accordato in sede di risarcimento del danno e quello invece azionato in via monitoria dalla società, ritenendo che, a prescindere dalla effettiva ricorrenza di un giudicato esterno, la precedente sentenza di risoluzione evidenziava che l'accoglimento della domanda della società avrebbe determinato un'indebita locupletazione del custode che avrebbe percepito due volte la somma dovutagli a titolo di indennità di custodia. Tale soluzione è stata poi condivisa in una serie di sentenze del 2019 (fra le quali si segnala Cass. n. 30845/2019) che hanno parimenti disatteso l'analogo motivo di ricorso in quella sede proposto, rilevando che "la doglianza relativa all'operatività del giudicato sostanziale, è inidonea a colpire la ratio decidendi dell'impugnato provvedimento che poggia esattamente sull'identità del bene della vita richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il procedimento monitorio che come accertato dalla sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli, è stato, già, assicurato, tanto che l'accoglimento della richiesta in via monitoria avrebbe comportato un'illegittima duplicazione del credito. Infatti, come appare evidente dalla sentenza impugnata il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di custodia trova la sua ragione nella considerazione che, dai fatti allegati dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e non contestati dalla società Cars (pag.3 della sentenza), è risultato che il credito fatto valere in via monitoria era stato esattamente soddisfatto: "(....) contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero non viene in rilievo in senso proprio il giudicato esterno ricollegabile alla suddetta pronuncia della Corte di Appello di Napoli (...) trattandosi di pronuncia resa tra parti parzialmente diverse, Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -9-quanto, piuttosto, l'avvenuta estinzione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via monitoria ed oggetto del presente giudizio (...). Non rileva al riguardo che il precedente giudizio fosse stato incardinato nei confronti di diversa amministrazione dello Stato, una volta che l'accertamento insindacabilmente compiuto dal giudice di merito ha avuto ad oggetto l'identità e la sovrapponibilità dei crediti azionati nei due diversi giudizi. Il Tribunale correttamente, non ha ritenuto sufficiente l'evocazione in giudizio di un diverso legittimato passivo ad evitare le conseguenze della duplicazione ingiustificata della domanda. 2.2.= Senza dire che, come affermato da questa Corte in più occasioni: il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. E, giusto nel caso in esame, come già si è detto, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare di un obbligo dipendente dalla situazione giuridica definita dalla sentenza n. 573 del 2010, più volte richiamata, posto che il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligato al pagamento di una indennità di custodia il cui diritto in capo alla Cars è venuto meno con la risoluzione del contratto di rottamazione e la condanna della Prefettura a pagare "(....) a titolo di risarcimento del danno la somma di C. 1.787.913,00 oltre interessi legali (...) pari alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate (...)" alla [OSCURATO:SOCIETA]. ". In linea di continuità con questi precedenti si pongono Cass. n. 1142/2021, nonché Cass. n. 18933/2020, la quale ultima invece si incentra maggiormente sulla piena efficacia di giudicato del precedente della Corte d'Appello di Napoli affermando che non potesse attribuirsi rilevanza al fatto che in Ric. 2018 m 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -10-quel giudizio fosse parte il Ministero dell'Interno, e ciò poiché "è insegnamento costante di questo [OSCURATO:PERSONA] - art 5 Cost. - che la personalità giuridica dello Stato è unitaria ed indivisibile - Cass. sez. 1 n° 1868/99 -, mentre la gestione e, quindi l'individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni, in cui lo Stato s'articola, siccome fissato dalla legge n° 260/1958 art. 4. Sulla scorta di detta ultima norma, poi, è insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] che l'errata individuazione dell'Amministrazione, cui fa capo la gestione dell'affare oggetto di causa, non incide sul rapporto - Cass. sez. 3 n° 15195/13, Cass. sez. 3 n° 16104/13, Cass. SU n° 30649/18 - sostanziale, bensì solamente ha rilievo in relazione alla legittimazione ad esser parte del processo. Da tale insegnamento consegue che non v'è diversità di parte, intesa in senso sostanziale, tra l'Amministrazione degli Interni e quella della [OSCURATO:PERSONA], risultando le stesse essere articolazioni dello Stato, soggetto nella specie indicato siccome debitore". 3.2 Ritiene il Collegio che debba prestarsi adesione all'orientamento che ritiene insussistente il diritto della società, proprio in ragione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione posta a carico del Ministero dell'Interno a seguito della pronuncia di risoluzione dell'accordo del 2000. A tale conclusione deve però pervenirsi mediante una ulteriore specificazione delle argomentazioni già poste a supporto delle decisioni che in passato hanno disatteso le richieste della società, ma senza che possa invece attribuirsi rilievo determinante all'argomento del giudicato esterno, inteso nella sua accezione più rigorosa, e cioè come vincolo per le parti del presente giudizio quale conseguenza dell'accertamento compiuto in una diversa sede, potendosi in realtà assegnare Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -11-alla statuizione definitiva della Corte d'Appello di Napoli del 2010 un'efficacia riflessa, in quanto contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, soprattutto laddove, come nel caso in esame, una delle parti del presente giudizio sia una delle parti che ha invece partecipato al diverso giudizio nel quale si sia formato il giudicato. Non risulta, infatti, convincente l'affermazione secondo cui la sentenza emessa nei confronti di un Ministero avrebbe efficacia di giudicato anche nei confronti di un diverso Ministero sul presupposto della natura giuridica unitaria ed indivisibile dello Stato. Il giudice amministrativo nel suo più alto consesso (Consiglio Stato n. 5632/2013) ha avuto modo di affermare che l' art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e la regola di eccezione ivi disciplinata quanto all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, non consente di superare il rilievo per cui la personalità unitaria dello Stato si suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi è dotato di legittimazione processuale autonoma (si veda anche Cass. n. 12557/2013). Non è dato, infatti, svalutare (cfr. Cass. n. 13724/2006) la rilevanza che assumono le materie e competenze amministrative, che connotano le distinzioni fra Ministeri e conseguenza di ciò è che l'errata identificazione dell'organo legittimato (un Ministero diverso da quello effettivamente competente) sebbene non determini la mancata instaurazione del rapporto processuale, configura comunque una "irregolarità, sanabile" tanto che si impone la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, di guisa Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -12-che la personalità unitaria dello Stato non esclude il permanere della organizzazione orizzontale per Ministeri forniti di autonome competenze, autonoma capacità processuale e legittimazione. Ancorché per le amministrazioni statali la personalità giuridica spetti allo Stato - amministrazione, l'organizzazione si presenta disaggregata e costituita dai ministeri, quale complesso piramidale di uffici, ciascuno di essi dotato di legittimazione sostanziale e processuale, con la conseguenza che ogni Ministero ha proprie sfere di competenza, legittimazione e capacità processuale. Va, quindi, ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12117/2006), nel caso in cui sia impugnata la sentenza della corte di merito che abbia accolto l'opposizione alla esecuzione, sostenendosi che la sentenza impugnata erroneamente ha disatteso l'eccezione di preclusione sollevata in forza di giudicato formatosi in ordine ad altra decisione, è inconferente il riferimento all'articolo 324 cod. proc. civ., che si riferisce al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso, ed è altresì inconferente il riferimento all'articolo 2909 cod. civ. sul giudicato sostanziale, che fa stato soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, qualora non vi sia identità tra le parti della causa giudicanda e di quella di cui sia stato eccepito il giudicato, principio affermato per l'ipotesi in cui, nel giudizio passato in giudicato era presente l'Amministrazione centrale dello Stato, mentre in quello oggetto di gravame in sede di legittimità il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto la personalità unitaria dello Stato si Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -13-suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi è dotato di legittimazione processuale autonoma. E' stato quindi precisato che, nel caso in esame, nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] la decisione di cui era stato eccepito il giudicato rimaneva pertanto "res inter alios acta". Né tali conclusioni appaiono trovare smentita nei principi affermati di recente da Cass. S.U. n. 30649/2018, la quale, dopo aver chiarito il coretto funzionamento della regola legale di sanatoria dell'erronea identificazione dell'amministrazione di cui al citato art. 4 della legge n.260/1958, ha confermato come debba riconoscersi autonoma legittimazione ad ogni specifica articolazione dell'organizzazione dello Stato, in relazione alle sue rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni — pur prive per definizione di personalità giuridica - soggetti processuali. Ha quindi tratto la conseguenza, sempre in linea con il riconoscimento dell'autonoma legittimazione sostanziale e processuale di ogni Ministero, per cui, ove non risulti operante la regola sanante sopra richiamata, il giudizio proseguirà nei confronti dell'amministrazione erroneamente evocata, ma è preclusa la possibilità di emettere la pronuncia, nella specie di condanna, nei confronti della diversa amministrazione invece legittimata sul piano sostanziale. L'esigenza di mantenere un'autonoma legittimazione tra le varie amministrazioni dello Stato trova poi conforto proprio nella giurisprudenza relativa alle pretese al pagamento delle indennità di custodia per veicoli oggetto di sequestro. Infatti, Cass. S.U. n. 564/2009, emessa in una controversia che vedeva contrapposte le stesse parti del presente giudizio, Rtc. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -14-ha affermato che legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili. Tuttavia, come si ricava dalla motivazione di tale sentenza, seguita poi da numerosi altri precedenti in senso conforme, l'affermazione in punto di legittimazione risulta ancorata al disposto di cui all'art. 11 co. 1 del DPR n. 571/1982 che statuisce che "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro", e quindi in relazione all'obbligazione di sola anticipazione delle relative spese, senza che in tal sede rilevi invece il tipo particolare di attività svolta in quel momento. La norma mira, infatti, ad agevolare la posizione del custode, creditore delle spese, che ha il solo onere di accertarsi a quale amministrazione appartenesse organicamente il pubblico ufficiale che gli richiedeva la custodia e non anche quello di accertarsi quali delle possibili funzioni lo stesso stesse esercitando, per poter poi individuare anche l'[OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -15-legittimata passivamente a corrispondere le spese sulla base di una dipendenza funzionale, non sempre rilevabile con certezza da parte del custode stesso. 3.3 La specificità dell'affermazione circa la legittimazione passiva del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] per le richieste di pagamento del custode va però correlata alla pretesa per le anticipazioni delle indennità di custodia, ma non esclude invece la diversa legittimazione del Ministero dell'Interno ove le indennità non siano più richieste a titolo di anticipazione. In questa direzione appare esaustiva e condivisibile la ricostruzione della disciplina in materia offerta da Cass. n. 9394/2015, che, sebbene in relazione al contenuto della domanda ivi proposta, abbia confermato la legittimazione dell'amministrazione, il cui personale aveva provveduto al sequestro dei veicoli, ha però offerto gli argomenti per la conclusione secondo cui il debitore finale dell'indennità di custodia debba essere comunque individuato nel Ministero dell'Interno. Infatti, l'art. 17 della legge n. 689/1981 dispone al comma 2 che sia il Prefetto il destinatario del rapporto relativo alle violazioni amministrative previste dal codice della strada, aggiungendo al comma 5 che colui che procede al sequestro debba immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei commi precedenti, inviandole il processo verbale di sequestro. Il comma successivo poi prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, sarebbero stati indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -16-anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza, ed il comma ancora seguente precisa che con lo stesso decreto sarebbero state stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché la destinazione delle cose confiscate. Il decreto de quo è stato poi emanato ed è appunto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Mentre i primi quattro commi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 si occupano specificamente di disciplinare le modalità di sequestro, il D.P.R. n. 571 del 1982, all'art. 1, alinea, secondo capoverso, prevede che: "Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, comma 1, sono indicati come segue: .... Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: .... norme sulla circolazione stradale (T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione). Il successivo art. 7, commi 1 e 3, disciplina le ipotesi in cui le cose sequestrate vengono "custodite" o "nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" (comma 1), ovvero, "Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al comma 1, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto P.c. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -17-degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito" (comma 2). L'art. 8, primo e secondo comma, prevede che: "Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al comma 1 dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7, (comma 1). I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro (comma 2)". L'art. 11 prevede che: "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (comma 1), ma prevede altresì che (comma 3) "La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione (comma 3)". Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -18-L'art. 12 poi dispone che "Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi dell'art. 7, comma 3 ovvero dell'art. 8, comma 1, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate (comma 1) e che "Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli (comma 2). Infine, "La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui all'art. 18, comma 1 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute (comma 3" Il primo comma dell'art. 15 aggiunge poi che: "Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.", ed infine l'art. 16 prevede che "Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti R ic. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -19-indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggettí", rendendo evidente come in entrambi i casi si tratti di provvedimenti che vanno adottati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981 che, per quanto rileva in questa sede, è il Prefetto. 3.4 Dal riportato quadro normativo emerge in primo luogo che il "debitore" delle spese di custodia della cosa sequestrata (nella specie, dei veicoli sequestrati) è sì l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al codice della strada), o dell'eventuale obbligato in solido, o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro, ma che l'anticipazione" di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso. La ratio dell'obbligo di anticipazione a carico "dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comportante spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero. [OSCURATO:SOCIETA] però di anticipazione, il che conferma, anche dal punto di vista letterale che una volta venute meno le esigenze correlate all'adozione del sequestro, come nel caso in cui sia Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -20-disposta la restituzione ovvero la confisca del bene sequestrato, la pretesa del custode non possa più essere avanzata nei confronti dell'autorità il cui personale abbia provveduto al sequestro, ma debba essere indirizzata verso l'autorità di cui all'art. 18 co. 1 della legge n. 689/1981, che nel caso di specie corrisponde alla Prefettura, e quindi al Ministero dell'Interno. Nella vicenda in esame, con la convenzione del 23 febbraio 2000, è stata evidenziata la necessità di addivenire alla demolizione dei veicoli di cui all'elenco allegato, tra i quali rientra, per essere incontestata la circostanza, anche quello per il quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, e ciò sul presupposto della ormai inutilità del permanere della custodia. Il Ministero dell'Interno ha quindi alienato i veicoli stessi alla odierna ricorrente, al fine di permetterne la rottamazione, regolando altresì il pagamento dell'indennità di custodia, da intendersi riferita, come dispone l'art. 8 della stessa convenzione, a tutto il periodo per il quale il veicolo era risultato affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] peraltro di uno schema negoziale che il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8359/2003 ha ritenuto giustificato alla luce della previsione di cui all'art. 17 ultimo comma del DPR n. 571/1982 (che consente la distruzione delle cose sequestrate nel caso di pericolo per la salute pubblica) e che nella sostanza risulta avere anticipato la scelta successiva del legislatore di cui all'art. 1 co. 312 della legge n. 311/2004. 3.5 Tuttavia, non risulta che sia stato adottato per i veicoli oggetto di causa un provvedimento di confisca (essendo stata proprio questa carenza una circostanza decisiva che ha impedito la rottamazione) ed emerge altresì che l'accordo è stato poi oggetto di pronuncia di risoluzione. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -21-Ritorna quindi invocabile il principio affermato da questa Corte, e sopra richiamato, secondo cui "legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno (Cass. S.U. 564/2009, Cass. 15602/2007, ma deve ritenersi - conformemente alla soluzione cui sono pervenuti in analoghe vicende, numerosi precedenti di merito - che, con l'art. 8 del contratto di vendita concluso dal Ministero degli interni, quest'ultimo si era assunto anche l'obbligo di corrispondere le indennità gravanti sul Ministero della difesa, senza delegazione di quest'ultimo, secondo lo schema tipico dell'espromissione (art. 1272 c.c.). Da ciò la costituzione di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i Ministeri per il pagamento delle indennità, situazione nella quale la società creditrice, non avendo liberato il debitore originario (ossia il Ministero della difesa), restava - in astratto- ancora titolare del credito verso quest'ultimo in base all'originario titolo dell'obbligazione (impregiudicato, come si dirà, solo l'effetto integralmente satisfattivo del risarcimento - in quanto commisurato sull'ammontare dell'indennità - rispetto alla ulteriore pretesa di pagamento del corrispettivo delle attività custodiali). Tuttavia, com'è del tutto pacifico, al momento della pronuncia impugnata la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già ottenuto - sia pure dall'altro coobbligato - un importo pari alle indennità attività di custodia Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -22-e il fatto che, nel primo caso, le somme fossero state attribuite a titolo di risarcimento, anziché quale controprestazione dell'attività di custodia (art. 11, comma primo, D.P.R. 571/1982) non toglie che, come ha precisato la sentenza, tale pagamento conseguiva alla violazione dell'obbligo - assunto consensualmente dal Ministero resistente in base al contratto del 28.2.200 - di pagamento di quanto spettante alla società a titolo di custodia. L'ammontare del risarcimento per equivalente era stato - difatti - commisurato proprio all'importo complessivo delle indennità maturate. Il risarcimento ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sostituiva e surrogava il debito originario, determinandone l'estinzione per tutti gli obbligati: come ha precisato il tribunale, il titolo dell'obbligazione indennitaria era stato reso inefficace dal versamento di un importo pari alle indennità (cfr. sentenza, pag. 8). La riparazione del danno era evento che non lasciava persistere il debito originario, oggetto di assunzione ex art. 1272 c.c., e che, attingendo tale obbligo comune, aveva effetti estintivi per tutti i debitori, non rilevando che il contratto di vendita e le relative pattuizioni fossero state dichiarate risolte, essendo il risarcimento comunque riferibile al mancato versamento delle indennità, sostituendo ed estinguendo il debito comune ai diversi Ministeri. Come ha osservato il giudice di merito, un'eventuale condanna del Ministero della difesa avrebbe invece prodotto un inammissibile arricchimento della società ricorrente, il cui patrimonio era stato pienamente reintegrato con l'attuazione di quanto disposto con le pronunce passate in giudicato. Le censure devono quindi essere rigettate. Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -23-Il motivo deve quindi essere rigettato. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa la reale natura del rapporto obbligatorio, e ciò in quanto la ricorrente aveva sempre sostenuto che non potesse affermarsi l'esistenza di un unitario diritto di credito, senza che tale eccezione sia stata esaminata dal giudice di appello che, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto che l'avvenuta estinzione della diversa obbligazione risarcitoria abbia implicato anche l'estinzione dell'obbligazione dedotta in via monitoria. Il motivo è infondato, alla luce delle considerazioni spese in occasione della disamina del motivo che precede, dovendosi appunto ritenere la sostanziale identità tra il credito fatto valere in questa sede e quello oggetto del contratto intervenuto con il Ministero dell'Interno, credito estintosi per effetto dell'adempimento da parte del Ministero dell'Interno. Deve pertanto escludersi che ricorra un'ipotesi di omesso esame, fondandosi la decisione proprio sul riscontro dell'identità del diritto in questa sede preteso con quello già estinto con il menzionato pagamento. 5. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1965, 1453 c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il Tribunale, nel ritenere preclusiva l'esistenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 8359/2003, ha omesso di analizzare la reale origine - contrattuale - del diritto di credito vantato dalla Cars e riconosciuto in sede monitoria, nonché di considerare che la risoluzione del contratto di vendita tra Cars e la Prefettura, avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità, aveva comportato l'automatica reviviscenza delle obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -24-demoliti da cui nasceva la richiesta, in via monitoria, della Cars. Il motivo è inammissibile, come peraltro già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, per la palese genericità della sua formulazione, avendo la parte omesso di riprodurre, quanto meno per le parti essenziali ai fini della decisione, il contenuto del contratto di cui assume la connotazione transattiva (cfr. Cass. n. 1142/2021; Cass. n. 30844/2019; Cass. n. 30845/2019), non senza rilevare che la censura proposta si rivela infondate, alla luce delle argomentazioni spese in precedenza, essendosi appunto ribadita la effettiva identità del diritto in questa sede reclamato con quello oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio che coinvolgeva la risoluzione della convenzione del 2000. 6. Il ricorso è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo. 7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso stesso. PQ P.Q.MAi sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione Ci ile, in data 31 gennaio 2021.sigliere Estensore Il Presidente o :q [OSCURATO:PERSONA];,., Peer, TAte-44P1E1 :41sj‘A" 511 •*-Làtbett;0 "lZé Ric. 2018 n. 05524 sez. 52 - ud. 31-01-2022 -26-
Decreto Cassazione n. 14536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris