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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 07415/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 Aprile 2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Rieti, in sede di giudizio abbreviato, il 22 Marzo 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 612, comma secondo, cod. pen. e condannati, ciascuno, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, concessi i doppi benefici di legge.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei difensori, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 23 bis d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, poiché la Corte d'appello avrebbe trattato in forma cartolare l'appello proposto dai ricorrenti, nonostante il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 13.01.2022, contenesse l'espressa indicazione a comparire in pubblica udienza in data 21.02.2022.

Si è così consumata una nullità di ordine generale per l'omessa indicazione della trattazione dell'udienza con procedura camerale non partecipata ovvero della facoltà di richiesta di trattazione orale, con ciò causando una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Tale circostanza era stata evidenziata nelle conclusioni scritte trasmesse il 15.4.2022 delle quali non si dà atto né nel verbale di udienza né nella sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in riferimento all'art. 23 bis d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, per omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai difensori degli imputati.

Difatti, questi ultimi, in data 11.02.2022, hanno ricevuto dalla cancelleria della prima sezione della Corte di appello di Roma, una comunicazione via p.e.c. contenente un file presentante un foglio bianco, privo di testo, recante solamente l'intestazione della Corte territoriale e il timbro dell'operatore giudiziario.

In tal senso, la mancanza del testo delle conclusioni del Procuratore generale equivale all'omessa comunicazione di queste alle difese, determinando così una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e quindi una nullità a regime intermedio perché l'intervento dell'imputato non può essere inteso restrittivamente nel senso di presenza fisica ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva di diritti e facoltà di cui è titolare.

Anche tale eccezione era stata posta nella memoria conclusiva di cui non si dà atto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio poiché la Corte di merito non ha esaminato, non esistendone traccia a verbale d'udienza e nel provvedimento impugnato, le note conclusive depositate dalla difesa degli imputati.

Risulta, infatti, attestato a verbale il solo deposito delle conclusioni scritte della parte civle, mentre in sentenza si dà atto sempre solo delle conclusioni della parte civile e del Procuratore generale e non anche di quelle scritte trasmesse dalla difesa a mezzo pec certificata.

In tale modo, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su eccezioni e domande relative alla violazione del contraddittorio cartolare.

2.4. Con il quarto motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per avere la Corte di merito fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'erronea valutazione delle prove e della loro contraddittorietà.

Infatti, si ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente e genericamente equiparato la condotta del suddetto imputato a quella di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto, invece, che dal quadro probatorio emerso nel corso del processo, emergano varie circostanze per le quali la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere vagliata singolarmente, essendovi un ragionevole dubbio sul suo coinvolgimento nella vicenda.

Sotto tale profilo, si denunciano vari vizi di motivazione riguardanti: - la circostanza che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione critica, in violazione dell'art. 546 primo comma, lett. e) cod. proc. Pen., in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto da esse emerge chiaramente come [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto nella lite soltanto al fine di allontanare il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e non abbia avuto alcun alterco con la persona offesa; -la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla affermata attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, per avere la Corte del merito ritenuto queste ultime precise, coerenti e riscontrate, oltre che dalle testimonianze citate in precedenza, anche dall'annotazione di polizia giudiziaria, la quale però non può fungere, a parere dei ricorrenti, da idoneo riscontro poiché contrasta, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con le deposizione dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti invece testimoni attendibili; laddove poi quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], trattasi comunque della moglie del querelante, anch'ella costituitasi parte civile, sicchè la sua deposizione non può fungere da riscontro; - l'omessa valutazione critica da parte della Corte di Appello, nonostante la presenza di specifiche contestazioni da parte della difesa, in ordine all'annotazione di servizio dei Carabinieri di Orvinio, ritenuta attendibile per il sol fatto di provenire da pubblici ufficiali;- il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte del merito non ha dato alcuna risposta al motivo di gravame relativo alla contraddittorietà della prova relativamente alla condotta di [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto.

Si lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ritiene sussistente la condotta di minaccia aggravata, omettendo di operare una valutazione concreta sull'entità del turbamento psichico causato alla vittima e, per tale ragione, di qualificare il fatto come minaccia semplice.

Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dagli imputati, in un contesto di rivalità e contrapposizione politica, sono state pronunciate nel corso di una banale lite, avvenuta peraltro dinanzi ai Carabinieri, senza alcuna aggressione e alcun utilizzo di armi, ossia con modalità tali da non poter provocare un turbamento psichico rilevante nella vittima, tanto da indurla a temere per la propria vita.

2.6. Con il sesto e ultimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, limitandosi, la Corte di appello, ad una astratta valutazione della ritenuta gravità della minaccia, senza tener conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, quali le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno e del pericolo.

Nel caso di specie in particolare andavano considerate anche l'incensuratezza degli imputati e l'occasionalità della condotta.

Si ritiene, infine, che non possa essere di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità in questione la circostanza dedotta dalla Corte territoriale secondo cui, in altra e successiva occasione, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava alla persona offesa con un fucile a tracolla debitamente chiuso nell'apposito fodero, di ritorno da una battuta di caccia, in quanto questi non assunse alcun atteggiamento minaccioso.

Anche l'entità del danno liquidato in soli 2000 euro è indicativa della non gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto ai motivi processuali, preliminari ed assorbenti, che attengono all'omessa comunicazione delle conclusioni rassegnate dal P.G. in appello ai difensori, che ha determinato una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e quindi una nullità a regime intermedio, perché, come si segnala in ricorso, l'intervento dell'imputato non può essere inteso restrittivamente nel senso di presenza fisica ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva di diritti e facoltà di cui è titolare.

Anche tale eccezione era stata posta, tempestivamente, nella memoria presentata dalla difesa in sede di conclusioni scritte, che risultano del tutto pretermesse nella sentenza impugnata, che, al pari del verbale di udienza, non dà atto della loro presentazione.

Sicchè si è verificata una duplice nullità sia sotto il profilo della mancata comunicazione delle conclusioni del PG alle difese, sia sul versante della mancata considerazione delle conclusioni rassegnate dai difensori.

D'altronde è pacifico che in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 — 02, in motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello); nel caso di specie l'eccezione deve ritenersi tempestivamente sollevata con il primo atto utile che nel processo cartolare è costituito dalle conclusioni rassegnata dalla parte per iscritto.

E' altrettanto pacifico che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pe in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, di. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 Ud. (dep. 03/02/2022), Rv. 282881 — 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 Aprile 2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Rieti, in sede di giudizio abbreviato, il 22 Marzo 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 612, comma secondo, cod. pen. e condannati, ciascuno, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, concessi i doppi benefici di legge. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei difensori, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 23 bis d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, poiché la Corte d'appello avrebbe trattato in forma cartolare l'appello proposto dai ricorrenti, nonostante il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 13.01.2022, contenesse l'espressa indicazione a comparire in pubblica udienza in data 21.02.2022. Si è così consumata una nullità di ordine generale per l'omessa indicazione della trattazione dell'udienza con procedura camerale non partecipata ovvero della facoltà di richiesta di trattazione orale, con ciò causando una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Tale circostanza era stata evidenziata nelle conclusioni scritte trasmesse il 15.4.2022 delle quali non si dà atto né nel verbale di udienza né nella sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in riferimento all'art. 23 bis d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, per omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai difensori degli imputati. Difatti, questi ultimi, in data 11.02.2022, hanno ricevuto dalla cancelleria della prima sezione della Corte di appello di Roma, una comunicazione via p.e.c. contenente un file presentante un foglio bianco, privo di testo, recante solamente l'intestazione della Corte territoriale e il timbro dell'operatore giudiziario. In tal senso, la mancanza del testo delle conclusioni del Procuratore generale equivale all'omessa comunicazione di queste alle difese, determinando così una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e quindi una nullità a regime intermedio perché l'intervento dell'imputato non può essere inteso restrittivamente nel senso di presenza fisica ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva di diritti e facoltà di cui è titolare. Anche tale eccezione era stata posta nella memoria conclusiva di cui non si dà atto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio poiché la Corte di merito non ha esaminato, non esistendone traccia a verbale d'udienza e nel provvedimento impugnato, le note conclusive depositate dalla difesa degli imputati. Risulta, infatti, attestato a verbale il solo deposito delle conclusioni scritte della parte civle, mentre in sentenza si dà atto sempre solo delle conclusioni della parte civile e del Procuratore generale e non anche di quelle scritte trasmesse dalla difesa a mezzo pec certificata. In tale modo, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su eccezioni e domande relative alla violazione del contraddittorio cartolare. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per avere la Corte di merito fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'erronea valutazione delle prove e della loro contraddittorietà. Infatti, si ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente e genericamente equiparato la condotta del suddetto imputato a quella di [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto, invece, che dal quadro probatorio emerso nel corso del processo, emergano varie circostanze per le quali la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere vagliata singolarmente, essendovi un ragionevole dubbio sul suo coinvolgimento nella vicenda. Sotto tale profilo, si denunciano vari vizi di motivazione riguardanti: - la circostanza che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione critica, in violazione dell'art. 546 primo comma, lett. e) cod. proc. Pen., in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto da esse emerge chiaramente come [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto nella lite soltanto al fine di allontanare il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e non abbia avuto alcun alterco con la persona offesa; -la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla affermata attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, per avere la Corte del merito ritenuto queste ultime precise, coerenti e riscontrate, oltre che dalle testimonianze citate in precedenza, anche dall'annotazione di polizia giudiziaria, la quale però non può fungere, a parere dei ricorrenti, da idoneo riscontro poiché contrasta, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con le deposizione dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti invece testimoni attendibili; laddove poi quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], trattasi comunque della moglie del querelante, anch'ella costituitasi parte civile, sicchè la sua deposizione non può fungere da riscontro; - l'omessa valutazione critica da parte della Corte di Appello, nonostante la presenza di specifiche contestazioni da parte della difesa, in ordine all'annotazione di servizio dei Carabinieri di Orvinio, ritenuta attendibile per il sol fatto di provenire da pubblici ufficiali;- il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte del merito non ha dato alcuna risposta al motivo di gravame relativo alla contraddittorietà della prova relativamente alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto. Si lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ritiene sussistente la condotta di minaccia aggravata, omettendo di operare una valutazione concreta sull'entità del turbamento psichico causato alla vittima e, per tale ragione, di qualificare il fatto come minaccia semplice. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dagli imputati, in un contesto di rivalità e contrapposizione politica, sono state pronunciate nel corso di una banale lite, avvenuta peraltro dinanzi ai Carabinieri, senza alcuna aggressione e alcun utilizzo di armi, ossia con modalità tali da non poter provocare un turbamento psichico rilevante nella vittima, tanto da indurla a temere per la propria vita. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, limitandosi, la Corte di appello, ad una astratta valutazione della ritenuta gravità della minaccia, senza tener conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, quali le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno e del pericolo. Nel caso di specie in particolare andavano considerate anche l'incensuratezza degli imputati e l'occasionalità della condotta. Si ritiene, infine, che non possa essere di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità in questione la circostanza dedotta dalla Corte territoriale secondo cui, in altra e successiva occasione, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava alla persona offesa con un fucile a tracolla debitamente chiuso nell'apposito fodero, di ritorno da una battuta di caccia, in quanto questi non assunse alcun atteggiamento minaccioso. Anche l'entità del danno liquidato in soli 2000 euro è indicativa della non gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto ai motivi processuali, preliminari ed assorbenti, che attengono all'omessa comunicazione delle conclusioni rassegnate dal P.G. in appello ai difensori, che ha determinato una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e quindi una nullità a regime intermedio, perché, come si segnala in ricorso, l'intervento dell'imputato non può essere inteso restrittivamente nel senso di presenza fisica ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva di diritti e facoltà di cui è titolare. Anche tale eccezione era stata posta, tempestivamente, nella memoria presentata dalla difesa in sede di conclusioni scritte, che risultano del tutto pretermesse nella sentenza impugnata, che, al pari del verbale di udienza, non dà atto della loro presentazione. Sicchè si è verificata una duplice nullità sia sotto il profilo della mancata comunicazione delle conclusioni del PG alle difese, sia sul versante della mancata considerazione delle conclusioni rassegnate dai difensori. D'altronde è pacifico che in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 — 02, in motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello); nel caso di specie l'eccezione deve ritenersi tempestivamente sollevata con il primo atto utile che nel processo cartolare è costituito dalle conclusioni rassegnata dalla parte per iscritto. E' altrettanto pacifico che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pe in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, di. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 Ud. (dep. 03/02/2022), Rv. 282881 — 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, assorbiti gli altri motivi. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 07415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris