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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19652/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 15/4/2015 (data dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto) sino al 20/2/2017, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio già ipotizzante il reato di omicidio plurimo contestato ai sensi degli artt. 110, 112 n.1 e 575 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art.3 della

I. n. 26 maggio 1993, n.205; condotta perfezionata per avere cagionato, in concorso anche con ignoti, la morte di nove migranti, gettandoli in mare per motivi di odio religioso; reato in relazione al quale, con sentenza del 20/2/2017, la Corte d'assise di Palermo lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, con pronuncia confermata dalla Corte d'assise d'appello e divenuta quindi irrevocabile il 16/10/2019.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria a intervenire nei propri confronti.

Ha osservato che, nella valutazione compiuta dal GIP, erano risultate determinanti le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano riferito in ordine alla partecipazione dell'indagato all'azione, operando altresì degli accurati riconoscimenti fotografici e che - anche in sede di incidente probatorio - l'istante era stato riconosciuto come uno dei correi dell'azione da parte di ben quattro soggetti.

Ha rilevato che la sentenza di assoluzione si fondava sul presupposto della ritenuta genericità e imprecisione della prova specifica, ma che in sede cautelare il quadro indiziario si presentava grave e non connotato dagli attributi della illegittimità o della arbitrarietà; ha rilevato quindi come il connotato ostativo della colpa grave potesse essere individuato sul piano di un atteggiamento di connivenza passiva, idoneo a determinare un oggettivo rafforzamento della volontà criminosa degli agenti, anche in considerazione del mancato intervento del ricorrente nel momento in cui le vittime erano state gettate al di fuori del natante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale - con riferimento all'art.314 in relazione all'art.643, comma 1, cod.proc.pen. - nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di dolo o colpa grave quale causa determinante l'ingiusta detenzione nonché per travisamento degli atti processuali fondanti la misura cautelare, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b, c) ed e), cod.proc.pen..

Ha dedotto che i dati indiziari valorizzati dal giudice della riparazione e che avevano portato all'emissione dell'ordinanza applicativa erano stati smentiti dal giudice della cognizione all'esito dell'istruttoria dibattimentale e che nessun elemento idoneo a comprovare la colpa grave o il dolo in capo al ricorrente poteva essere dedotto dagli esiti dell'interrogatorio reso all'esito dei fermo; ha dedotto che il vizio genetico dell'ordinanza impugnata consisteva nel ritenere di poter rivalutare gli elementi di indagine posti a sostegno della misura anziché basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di cognizione; ha dedotto quindi come, di fatto, la Corte territoriale avesse negato il diritto all'indennizzo sulla base del solo dato storico rappresentato dalla presenza del ricorrente sul natante ove era avvenuta la caduta in mare dei predetti nove soggetti.

3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).3.

Deve quindi rilevarsi che, nella fattispecie concreta in esame, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta dell'indennizzo ritenendo, da un lato, che il quadro cautelare giustificasse la misura restrittiva sulla base della necessità di preservare la genuinità della prova e che, dall'altro, il comportamento dell'odierno ricorrente fosse stato comunque caratterizzato da un atteggiamento di connivenza passiva, tale da disvelare una contiguità rispetto all'altrui attività criminale.

Va peraltro rilevato, in ordine al primo aspetto, che la rivalutazione complessiva del materiale istruttorio è stata compiuta dalla Corte in solo collegamento con il profilo relativo alla sussistenza di elementi idonei, sulla base di una valutazione ex ante, all'emissione dell'ordinanza restrittiva, ma senza fare alcun riferimento alla necessaria sussistenza di un comportamento sinergico da parte dell'indagato eventualmente connotato da dolo o colpa grave.

In relazione al secondo profilo va invece ricordato che, per giurisprudenza consolidata, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez.4, 19/2/2015, n.15745, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263139; Sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4113, Sanyang, RV. 280391).

Con tali principi, l'ordinanza impugnata ha peraltro - di fatto - omesso effettivamente di confrontarsi; avendo la stessa affermato, con modalità del tutto autoevidenti e tautologiche, la sussistenza di un atteggiamento di connivenza passiva idoneo a concretizzare un profilo di colpa grave, ma senza dare concretamente e specificamente atto dei comportamenti tenuti dall'istante idonei a essere valutati sotto tali particolari profili.

4. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose - con specifico riferimento al ritenuto atteggiamento di connivenza passiva - sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.

Al giudice del rinvio va altresì devoluta la regolamentazione delle spese in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e il Ministero costituito, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 15/4/2015 (data dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto) sino al 20/2/2017, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio già ipotizzante il reato di omicidio plurimo contestato ai sensi degli artt. 110, 112 n.1 e 575 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art.3 della I. n. 26 maggio 1993, n.205; condotta perfezionata per avere cagionato, in concorso anche con ignoti, la morte di nove migranti, gettandoli in mare per motivi di odio religioso; reato in relazione al quale, con sentenza del 20/2/2017, la Corte d'assise di Palermo lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, con pronuncia confermata dalla Corte d'assise d'appello e divenuta quindi irrevocabile il 16/10/2019. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria a intervenire nei propri confronti. Ha osservato che, nella valutazione compiuta dal GIP, erano risultate determinanti le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano riferito in ordine alla partecipazione dell'indagato all'azione, operando altresì degli accurati riconoscimenti fotografici e che - anche in sede di incidente probatorio - l'istante era stato riconosciuto come uno dei correi dell'azione da parte di ben quattro soggetti. Ha rilevato che la sentenza di assoluzione si fondava sul presupposto della ritenuta genericità e imprecisione della prova specifica, ma che in sede cautelare il quadro indiziario si presentava grave e non connotato dagli attributi della illegittimità o della arbitrarietà; ha rilevato quindi come il connotato ostativo della colpa grave potesse essere individuato sul piano di un atteggiamento di connivenza passiva, idoneo a determinare un oggettivo rafforzamento della volontà criminosa degli agenti, anche in considerazione del mancato intervento del ricorrente nel momento in cui le vittime erano state gettate al di fuori del natante. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale - con riferimento all'art.314 in relazione all'art.643, comma 1, cod.proc.pen. - nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di dolo o colpa grave quale causa determinante l'ingiusta detenzione nonché per travisamento degli atti processuali fondanti la misura cautelare, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b, c) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che i dati indiziari valorizzati dal giudice della riparazione e che avevano portato all'emissione dell'ordinanza applicativa erano stati smentiti dal giudice della cognizione all'esito dell'istruttoria dibattimentale e che nessun elemento idoneo a comprovare la colpa grave o il dolo in capo al ricorrente poteva essere dedotto dagli esiti dell'interrogatorio reso all'esito dei fermo; ha dedotto che il vizio genetico dell'ordinanza impugnata consisteva nel ritenere di poter rivalutare gli elementi di indagine posti a sostegno della misura anziché basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di cognizione; ha dedotto quindi come, di fatto, la Corte territoriale avesse negato il diritto all'indennizzo sulla base del solo dato storico rappresentato dalla presenza del ricorrente sul natante ove era avvenuta la caduta in mare dei predetti nove soggetti. 3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).3. Deve quindi rilevarsi che, nella fattispecie concreta in esame, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta dell'indennizzo ritenendo, da un lato, che il quadro cautelare giustificasse la misura restrittiva sulla base della necessità di preservare la genuinità della prova e che, dall'altro, il comportamento dell'odierno ricorrente fosse stato comunque caratterizzato da un atteggiamento di connivenza passiva, tale da disvelare una contiguità rispetto all'altrui attività criminale. Va peraltro rilevato, in ordine al primo aspetto, che la rivalutazione complessiva del materiale istruttorio è stata compiuta dalla Corte in solo collegamento con il profilo relativo alla sussistenza di elementi idonei, sulla base di una valutazione ex ante, all'emissione dell'ordinanza restrittiva, ma senza fare alcun riferimento alla necessaria sussistenza di un comportamento sinergico da parte dell'indagato eventualmente connotato da dolo o colpa grave. In relazione al secondo profilo va invece ricordato che, per giurisprudenza consolidata, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez.4, 19/2/2015, n.15745, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263139; Sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4113, Sanyang, RV. 280391). Con tali principi, l'ordinanza impugnata ha peraltro - di fatto - omesso effettivamente di confrontarsi; avendo la stessa affermato, con modalità del tutto autoevidenti e tautologiche, la sussistenza di un atteggiamento di connivenza passiva idoneo a concretizzare un profilo di colpa grave, ma senza dare concretamente e specificamente atto dei comportamenti tenuti dall'istante idonei a essere valutati sotto tali particolari profili. 4. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose - con specifico riferimento al ritenuto atteggiamento di connivenza passiva - sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo. Al giudice del rinvio va altresì devoluta la regolamentazione delle spese in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e il Ministero costituito, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello
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