Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1983
ECLI:EU:C:1983:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61980C0100
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'8 FEBBRAIO 1983 (
*1
)
ignor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
a) La decisione
Nelle presenti quattro cause, riunite con ordinanza del 10 luglio 1981, le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare, interamente o parzialmente, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1979, n. 80/256/CEE [
GU L 60, 1980
, (in prosieguo: «La decisione»)] o quanto meno di ridurre le ammende inflitte con detto procedimento. [OSCURATO:PERSONA] decisione la [OSCURATO:PERSONA] accertava l'esistenza di due pratiche concertate incompatibili con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. La prima veniva ravvisata in un accordo tra la ricorrente nella prima causa, [OSCURATO:PERSONA] française di Vélizy-Villacoublay (MDF), la ricorrente nella seconda causa, C. [OSCURATO:PERSONA] e Co. di Brema («[OSCURATO:PERSONA]») e la ricorrente della terza causa, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) NV di Anversa («[OSCURATO:PERSONA]»), accordo mirante ad impedire, tra la fine del 1975 e il febbraio del 1976, le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] provenienti dalla Germania. La seconda pratica concertata veniva ravvisata nella condotta di MDF, [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente nella quarta causa, [OSCURATO:PERSONA] (GB) Ltd («[OSCURATO:PERSONA] GB»), in precedenza nata sotto la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd di Iver, Buckinghamshire («[OSCURATO:PERSONA]»), mirante ad impedire l'importazione in [OSCURATO:PERSONA] dello stesso materiale [OSCURATO:PERSONA] proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], dalla fine del 1975 alla fine del 1977. Con la decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inflitto alla MDF una ammenda di 850000 UCE (pari a 4942597 FF), alla [OSCURATO:PERSONA] una ammenda di 4350000 UCE (175476825 BFR), alla [OSCURATO:PERSONA] un'ammenda di 1450000 UCE (3596000 DM) e alla [OSCURATO:PERSONA] GB una ammenda di 300000 UCE (194925 UKL) e aveva ingiunto alle ricorrenti di porre termine alle pratiche concertate «ed a tutte le azioni aventi per oggetto o effetto la compartimentazione dei mercati nazionali nella CEE».
b) Le ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] decisione si dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] è un'affiliata della [OSCURATO:PERSONA] di Tokyo, una delle maggiori industrie mondiali produttrici di materiale di fono-riproduzione ad alta fedeltà (hi-fi) ed importa la maggior parte dei prodotti di questa marca venduti in Europa. Nel periodo che ci interessa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva distributori esclusivi indipendenti in sette [OSCURATO:PERSONA] membri, tra i quali la Repubblica federale di Germania, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era l'esclusivista in Germania, in forza di un contratto del 18 luglio 1967 nel quale, contrariamente alla politica seguita in precedenza di comune accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], si manifestava l'intenzione di uniformarsi ai principi sanciti dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1967 n. 67/67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] a determinate categorie di mercati di distribuzione esclusiva (
GU 57 del 25. 3. 1967
). Dal 1
o
gennaio 1978, veniva costituita una nuova società per la distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA], controllata per il 40 % dalla [OSCURATO:PERSONA] e per il 60 % da [OSCURATO:PERSONA]. La MDF fungeva da distributore esclusivo in [OSCURATO:PERSONA], ma nessun accordo scritto disciplinava questo rapporto. [OSCURATO:PERSONA] era stata nominata esclusivista [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] con una lettera del 10 settembre 1969. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] due progetti di contratto di esclusiva, nel settembre del 1969 e nell'agosto del 1976. Questi progetti contenevano clausole apparentemente miranti a limitare le vendite di materiale [OSCURATO:PERSONA], da parte della [OSCURATO:PERSONA], ad acquirenti di altri [OSCURATO:PERSONA]; però la [OSCURATO:PERSONA] non controfirmava nessuna delle due bozze. Nel dicembre del 1978 l'intero pacchetto di azioni della [OSCURATO:PERSONA] veniva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] e la società inglese prendeva il nome di [OSCURATO:PERSONA] GB.
[OSCURATO:PERSONA], nella prima comunicazione degli addebiti, aveva stimato la quota di mercato dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] nel 7-10 % e, rispettivamente, 8-9 % e in Germania in una percentuale inferiore. La MDF e la [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano invece che le loro quote di mercato corrispondevano a circa la metà della stima della [OSCURATO:PERSONA]. Pur ammettendo la difficoltà di definire esattamente il mercato dei prodotti hi-fi, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione, dichiarava che non si poteva escludere che le quote fossero superiori alle sue stime iniziali per la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (11,5 % e 10,5 % rispettivamente), ma partiva dal presupposto che non fossero inferiori alle stime originali per questi due paesi e al 2 % per la Germania.
e) La prima delle asserite pratiche concertate
[OSCURATO:PERSONA] ha accertato la pratica concertata tra MDF, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base alle seguenti risultanze di fatto. Salvo per alcuni sconti, il costo dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] per questi tre distributori era sostanzialmente lo stesso. Ciascuno di essi era libero di fissare i propri prezzi di vendita, quantunque [OSCURATO:PERSONA] «mostrasse notevole interesse» per le condizioni e l'andamento dei mercati nazionali, ivi compresi i prezzi all'ingrosso e al minuto. I prezzi praticati dalla MDF per la vendita ai dettaglianti degli apparecchi hi-fi [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 1975 erano molto più alti di quelli praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa differenza di prezzo rendeva conveniente l'importazione parallela. Essa si spiegava solo in parte con la politica della MDF che forniva un'eccezionale assistenza dopo vendita, che comprendeva il controllo degli apparecchi prima della consegna, una garanzia quinquennale e la pubblicazione di un «libro blu» tecnico. Il presidente della MDF, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che, quando avevano incominciato ad arrivare in [OSCURATO:PERSONA] le importazioni parallele di apparecchi [OSCURATO:PERSONA], egli aveva ridotto i prezzi ai dettaglianti, abolendo la garanzia e il controllo completo di qualità. Nel corso del 1976, le variazioni del cambio rendevano meno interessanti per gli acquirenti francesi i prezzi tedeschi, mentre rimanevano vantaggiosi quelli del [OSCURATO:PERSONA].
La fonte di talune importazioni parallele era un'impresa chiamata «Connexion» fondata nel 1975 dal sig. B. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un grande magazzino di articoli elettrici di Metz e dai suoi soci allo scopo di acquistare insieme apparecchi hi-fi. La maggior parte degli acquisti del gruppo Connexion veniva fatta presso distributori esclusivi in [OSCURATO:PERSONA], ma una parte rilevante era costituita da importazioni parallele effettuate da una società creata ad hoc, la Megaservice. Nel novembre del 1975 tre membri del gruppo Connexion, tra cui l'[OSCURATO:PERSONA], erano in grado di concedere sconti varianti dal 26 al 31 % sui normali prezzi al dettaglio degli articoli [OSCURATO:PERSONA], grazie ad importazioni parallele da fornitori di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, fra cui l'[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles («[OSCURATO:PERSONA]»).
Nel novembre del 1975, o giù di lì, l'[OSCURATO:PERSONA] cercava di ottenere forniture di apparecchi hi-fi [OSCURATO:PERSONA] o di altre marche dalla [OSCURATO:PERSONA] KG di Saarbrücken («[OSCURATO:PERSONA]»), società che era appena stata rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] KG di Rommelshausen («[OSCURATO:PERSONA]»), grossista al quale la [OSCURATO:PERSONA] in precedenza non aveva mai venduto materiale [OSCURATO:PERSONA]. Il 12 dicembre 1975 l'[OSCURATO:PERSONA] incontrava a questo proposito a Rommeishausen il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore della [OSCURATO:PERSONA], e il capo dell'ufficio acquisti della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si procurava un listino prezzi dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a Karlsruhe, sig. [OSCURATO:PERSONA], e trasmetteva questi prezzi all'[OSCURATO:PERSONA], il quale il 12 e 14 gennaio 1976 passava alla [OSCURATO:PERSONA] due ordini di apparecchi [OSCURATO:PERSONA] per complessivi 950000 DM, a prezzi «decisamente inferiori» a quelli offerti dalla MDF alla fine del 1975 e «notevolmente più bassi» di quelli dell'MDF dopo le riduzioni del gennaio 1976. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva l'ordine alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riduceva l'ordine a 550000 DM, pensando che la natura e l'entità dell'ordine avrebbero dato l'impressione che il materiale era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] e lo trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA], che lo riceveva il 20 gennaio 1976. L'[OSCURATO:PERSONA] otteneva in [OSCURATO:PERSONA] una licenza per l'importazione di materiale [OSCURATO:PERSONA] dalla Germania il 22 gennaio. [OSCURATO:PERSONA] lo veniva a sapere e ne informava la [OSCURATO:PERSONA].
Tra il 20 e il 23 gennaio 1976, la [OSCURATO:PERSONA] controllava le proprie scorte, si faceva garantire da un assicuratore il pagamento dell'ordine della [OSCURATO:PERSONA] per l'ammontare di 200000 DM e confermava per telex l'ordine stesso, indicando anche il nome dello spedizioniere.
Tuttavia, il 19 e 20 gennaio la [OSCURATO:PERSONA] convocava ad Anversa i distributori europei dei suoi prodotti. Presiedeva il sig. Ito, direttore generale della [OSCURATO:PERSONA]. Tra i presenti vi erano i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (capo del reparto hi-fi della [OSCURATO:PERSONA]). In precedenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le lamentele del settore circa le importazioni parallele, che stavano rovinando il mercato francese. [OSCURATO:PERSONA] ripeteva le sue lamentele alla riunione. Il 27 gennaio la [OSCURATO:PERSONA] inviava un telex allo [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di prendere contatto con il [OSCURATO:PERSONA]. Invece egli telefonava al direttore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], che lo informava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo dalla [OSCURATO:PERSONA] ad Anversa della licenza di importazione e rifiutava di consegnare alla [OSCURATO:PERSONA] a meno che non le fosse garantito che la merce non sarebbe stata esportata. Il 28 gennaio lo [OSCURATO:PERSONA] inviava un telex in questo senso al [OSCURATO:PERSONA], il quale trasmetteva la notizia all'[OSCURATO:PERSONA] con lettera del 29 gennaio 1976. Uno dei soci del-l'[OSCURATO:PERSONA], che era uno dei soci fondatori della Connexion, sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che, alla fine di gennaio del 1976 il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore delle vendite della MDF, gli aveva detto: «Non avrete la merce».
L'[OSCURATO:PERSONA] protestava tanto con la [OSCURATO:PERSONA], minacciando di adire le vie legali, quanto con la [OSCURATO:PERSONA], osservando, fra l'altro, che prodotti [OSCURATO:PERSONA] contrassegnati dal marchio [OSCURATO:PERSONA] e importati tramite un grossista belga erano in vendita sul mercato francese. (Alcuni altri articoli acquistati presso la [OSCURATO:PERSONA] erano pure stati esportati in [OSCURATO:PERSONA] dalla EVB, società di Stoccarda specializzata in esportazione. Ciò era avvenuto nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto alla EVB di confermare per telex alla [OSCURATO:PERSONA] che il materiale non era destinato alla vendita nella CEE). Queste accuse venivano ripetute in un incontro svoltosi a Rommelshausen (assertivamente il 17 febbraio, ma in realtà I'11 febbraio 1976), per iniziativa dello [OSCURATO:PERSONA], al quale partecipavano il von [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. La risposta della [OSCURATO:PERSONA] a questa accusa mossa nella riunione e ripetuta per telex al [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 1976 era il diniego di effettuare esportazioni direttamente e che «qualsiasi attività di questo tipo è espressamente vietata dagli accordi tra l'ufficio centrale della [OSCURATO:PERSONA] in Anversa e i distributori nazionali ... [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in pericolo la propria posizione se non tenesse sotto controllo i canali di distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in modo da impedire grandi spedizioni da un paese all'altro». L'[OSCURATO:PERSONA] non ricevette mai la merce che aveva ordinato. In seguito la [OSCURATO:PERSONA] stipulava un accordo a lungo termine con la [OSCURATO:PERSONA], che divenne il suo maggior cliente.
d) La seconda asserita pratica concertata
L'addebito di pratica concertata mossa a MDF, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa sui seguenti fatti. Agli inizi di dicembre del 1975, un ordine urgente per 50 giradischi [OSCURATO:PERSONA] veniva passato da un'impresa francese, l'Office pour le développement de l'acoustique appliquée, Sàri, Rungis («ODA») alla [OSCURATO:PERSONA] di Hull («[OSCURATO:PERSONA]»), la maggior catena del [OSCURATO:PERSONA] di negozi all'ingrosso e al dettaglio di materiale hi-fi a basso prezzo. Benché non conoscesse l'ODA il direttore dell'esportazione della [OSCURATO:PERSONA] le inviava la partita per via aerea. Quasi contemporaneamente, l'ODA ordinava d'urgenza altri 10 giradischi [OSCURATO:PERSONA], ma all'[OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]») nel [OSCURATO:PERSONA], che anch'essa inviava la partita per via aerea. In realtà, il 95 % del capitale ODA è di proprietà della MDF e il resto del suo presidente sig. [OSCURATO:PERSONA]. L'ODA aveva passato gli ordini come acquisti di prova, onde dimostrare l'esistenza di importazioni parallele. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarava «assolutamente contrario» alle importazioni parallele, recava alla riunione di Anversa del 19 e del 20 gennaio 1976 la prova della consegna dei giradischi provenienti dall'Inghilterra e la mostrava ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] che fra lui e il [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso un «gentleman's agreement», che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe adoperato per impedire ai propri clienti del [OSCURATO:PERSONA] di esportare materiale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accertava che ciò era stato convenuto ad Anversa.
Il 28 gennaio 1976 il [OSCURATO:PERSONA] scriveva al sig. [OSCURATO:PERSONA], allora direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA], dichiarandogli di essere stato recentemente «convocato negli uffici [OSCURATO:PERSONA] di Anversa per discutere il reclamo del loro distributore francese, che materiale [OSCURATO:PERSONA] stava arrivando in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA]». Mentre in passato egli aveva sempre respinto queste proteste, ora era stato posto dinanzi alle prove. Egli dichiarava di «conoscere perfettamente la disciplina comunitaria in fatto di importazioni parallele», ma gli pesava il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto sì che i suoi superiori lo considerassero «con una certa dose di riprovazione». [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 2 febbraio 1976: «Non mi risulta che abbiamo mai esportato grandi partite di prodotti [OSCURATO:PERSONA], cionondimeno chiederò che si ponga una fine a questa pratica».
Il 29 gennaio 1976, il [OSCURATO:PERSONA] scriveva al sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di nuovo di esser stato convocato ad Anversa per discutere le lagnanze della MDF alla [OSCURATO:PERSONA] circa le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] di materiale [OSCURATO:PERSONA] proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]. Egli dichiarava di «esser stato messo con le spalle al muro»; gli erano state mostrate le prove della fornitura di giradischi della [OSCURATO:PERSONA] alla ODA. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava: «Conosco bene le norme CEE in fatto di importazioni parallele, ma francamente talvolta attribuisco maggior importanza alla giustizia che alla stessa legge ... Mi chiedo se posso pregarla di aiutarmi ad impedire che si crei una situazione di agonismo fratricida». Il 30 gennaio 1976 l'[OSCURATO:PERSONA] rispondeva «onde confermare per iscritto che la mia società non esporterà intenzionalmente prodotti [OSCURATO:PERSONA] a clienti commerciali fuori del [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver scritto queste lettere nella speranza di «togliersi dai piedi» l'importuno sig. [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] stabiliva in seguito a visite di suoi ispettori alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo principale cliente all'estero, la [OSCURATO:PERSONA], che l'attività di esportazione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] per forniture commerciali, molto nutrita tra il 19 dicembre 1975 e il 16 gennaio 1976, era cessata per effetto dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Essa pretende, inoltre, che — secondo una dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso difficile per loro l'esportare, e che essi avrebbero potuto concludere molti più affari se fossero stati liberi di farlo: l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto nel marzo del 1976 ordini per 150000 UKL, ma aveva fornito solo per 55000 UKL.
[OSCURATO:PERSONA] riteneva che entrambe le pratiche concertate accertate fossero abbastanza importanti per poter — in linea di principio — pregiudicare in misura rilevante il commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri. Il loro scopo e il loro effetto era quello di impedire le esportazioni in [OSCURATO:PERSONA] onde proteggere i prezzi elevati ivi praticati.
e) [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti impugnavano la decisione per motivi di forma e di sostanza, e sostengono, in subordine, che le ammende irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono eccessive e vanno ridotte.
Mezzi relativi alla forma
a) Obiezioni generali in fatto di procedura
La MDF ha sostenuto, come primo mezzo in fatto di procedura, che nell'a-dottare la decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha agito come giudice e parte, in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Questa censura non si limita al modo in cui è stato trattato questo caso specifico: vi è anche la censura più ampia che le Comunità hanno trasgredito la Convenzione con lo stesso sistema da esse istituito per indagare circa presunte violazioni degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] e per adottare le relative decisioni. I diritti fondamentali sanciti da quella Convenzione sono stati da lungo tempo riconosciuti come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, che indubbiamente, mutatis mutandis, vanno osservati nel campo della concorrenza quanto negli altri campi. Vedi causa
4/73, Nold/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1974, pag. 491
, e causa
136/79, [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1980, pag. 2033
. Ciò non implica, tuttavia, che i poteri della [OSCURATO:PERSONA] nello svolgere indagini su addebiti del genere nel campo della concorrenza, a norma del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (
GU 13 del 21. 2. 1962
), siano disciplinati dall'art. 6, n. 1 della Convenzione europea. Il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in questi casi è amministrativo e non giurisdizionale: causa
45/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 769
. Quando esercita i suoi poteri in questo campo, la [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi un tribunale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea: cause riunite
209-215 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] («FEDE-TAB»), [OSCURATO:PERSONA]. 1980, pagg. 3125-3248
. Ciò non significa che la [OSCURATO:PERSONA] sia esente dall'obbligo di comportarsi correttamente: significa che non è pertinente l'argomento secondo cui la procedura in questi casi non è conforme all'art. 6, n. 1, della Convenzione europea.
La MDF ha poi sostenuto che la decisione è stata discussa dal comitato consultivo per le pratiche restrittive e i monopoli e che il parere di detto comitato non le è stato trasmesso. Ciò a giudizio della MDF costituisce trasgressione dei diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] si è pure lagnata del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di renderle noto il parere del comitato consultivo, sostenendo (fra l'altro) che il divieto di rendere noti detti pareri, divieto sancito dall'art. 10, n. 6, del regolamento n. 17, non osta alla comunicazione di detti pareri alle imprese che abbiano un legittimo interesse a conoscerle. Il disposto dell'art. 10, n. 6, è stato criticato da eminenti scrittori in articoli citati da MDF e da [OSCURATO:PERSONA]; queste critiche non significano però che qualsiasi procedimento svolto secondo l'art. 10, n. 6, sia giuridicamente nullo. In realtà le critiche paiono in parte muovere dal presupposto che il divieto di divulgare i pareri significa che questi non debbano venir resi noti nemmeno alle parti interessate.
Il compito del comitato è essenzialmente consultivo e a mio giudizio la [OSCURATO:PERSONA] non può basare la sua decisione su fatti comunicatile dal comitato sui quali le parti non abbiano potuto esprimersi. In alcuni casi, la correttezza può richiedere che le parti siano invitate ad esprimersi su fatti emersi attraverso il comitato, ma ciò non significa che si debba render noto il rapporto stesso. [OSCURATO:PERSONA] presente fattispecie la decisione non dichiara di essere fondata su informazioni fornite o tesi sostenute dal comitato consultivo e nulla è stato allegato per dimostrare che lo fosse.
Nessuna pronuncia di questa Corte è stata invocata a sostegno della tesi della MDF. In particolare non risulta affatto confacente la sentenza
85/76,
Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1979, pag. 461
, nella quale la Corte ha trattato dell'obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 20 del regolamento n. 17 di mantenere il segreto nelle informazioni che essa assume e non ha affrontato l'art. 10 che stabilisce un metodo di collegamento fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Al contrario, nella sentenza
FEDETAB,
a pag. 3291, l'avvocato generale Reischl diceva: «A norma dell'art. 10 del regolamento n. 17, il parere del comitato consultivo non è reso pubblico; esso è inoltre destinato unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], non già agli interessati. Nemmeno dinanzi alla Corte è quindi possibile chiedere l'esibizione senza fondato motivo, limitandosi a sostenere che solo così la Corte potrebbe controllare se il comitato consultivo sia stato debitamente interpellato».
I1 divieto sancito dall'art. 10, n. 6, — «non è reso pubblico» —, a mio avviso significa che il documento non deve venir promulgato come tale. Non mi pare, nel contesto del regolamento n. 17, che il divieto di divulgazione valga per tutti, ad eccezione di chi è parte in un procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Qualunque sia il punto di vista che si adotta circa lo spirito dell'art. 10, n. 6, non mi pare si possa sostenere che, omettendo di trasmettere la relazione alle parti nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] abbia contravvenuto a fondamentali norme procedurali.
b) Argomenti fondati su presunte omissioni di fornire informazioni
Tutte le ricorrenti si dolgono del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe mantenuto segreti documenti — che esse ritenevano fondamentali per la loro difesa — solo dopo l'emanazione della decisione o addirittura sino ad uno stadio avanzato del procedimento dinanzi a questa Corte. Esse sostengono che questa condotta costituisce trasgressione di una norma procedurale fondamentale, la quale inficia la decisione, o sotto il profilo di inosservanza dei diritti della difesa, oppure sotto il profilo dell'art. 4 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 99/63, il quale stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue decisioni, deve tener conto soltanto degli addebiti mossi alle imprese sui quali queste abbiano potuto esporre il loro punto di vista. Esse fanno pure richiamo all'art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che prescrive di motivare le decisioni.
Gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] circa i diritti della difesa sono trattati nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
(pag. 795),
Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]
(pag. 512) e
FEDETAB
(pag. 3237). [OSCURATO:PERSONA] deve esporre chiaramente, ma succintamente, nella comunicazione degli addebiti, i fatti essenziali sui quali essa si basa, ed essa deve fornire, nel caso del procedimento amministrativo, «i particolari necessari per la difesa». A queste prescrizioni nella sentenza
Hoffinann-[OSCURATO:PERSONA]
la Corte ha aggiunto (pag. 513): «Se tuttavia, nel corso della causa dinanzi alla Corte, siffatte irregolarità sono state efficacemente sanate, esse non implicano necessariamente l'annullamento della decisione impugnata, sempreché i diritti della difesa non vengano lesi da questa sanatoria tardiva». Secondo questo parametro si devono vagliare le doglianze delle ricorrenti.
(i) Le tabelle allegate al controricorso
La MDF e la [OSCURATO:PERSONA] si dolgono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esposto, in varie tabelle allegate al controricorso, considerazioni o dati relativi a differenze di prezzo tra i prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA], che invece avrebbe dovuto comunicare insieme agli addebiti o comunque prima della decisione. Tanto la MDF quanto la [OSCURATO:PERSONA] aggiungono che talune delle tabelle allegate al controricorso erano sostanzialmente diverse, e incompatibili, con una tabella loro trasmessa con la comunicazione degli addebiti e che i dati su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] sono in ogni caso errati o «fondamentalmente viziati» o sono stati usati per giungere a conclusioni che sono ingiustificate. [OSCURATO:PERSONA] prima categoria rientrerebbero: 1) le tabelle che raffrontano i prezzi praticati da MDF, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vendita ai dettaglianti di alcuni modelli della gamma [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in questione e i margini di utile lordo di dette società in questa attività; 2) le tabelle che raffrontano i prezzi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto alla [OSCURATO:PERSONA] i prodotti [OSCURATO:PERSONA] con i prezzi assertivamente proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] e con i listini MDF; 3) le tabelle che raffrontano i prezzi al dettaglio della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Germania. A ciò, per la MDF, si aggiungeva un estratto di una pubblicazione francese, [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1976, che forniva dati sul volume dell'industria francese nel settore hi-fi.
Le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva trarre dalle tabelle allegate al controricorso erano grosso modo anticipate nella comunicazione degli addebiti, specie nei paragrafi IB 3, IDI e II A3 nei quali la [OSCURATO:PERSONA] asseriva che i prezzi pagati da MDF, per i prodotti [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in esame, erano relativamente più alti di quelli praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]; e che il listino [OSCURATO:PERSONA] inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 1975 era risultato interessante per l'[OSCURATO:PERSONA] (che già vendeva vari articoli [OSCURATO:PERSONA] a prezzi notevolmente più bassi di quelli normalmente praticati al dettaglio, grazie ad importazioni parallele). Non direi quindi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di esporre succintamente, nella comunicazione degli addebiti, i fatti essenziali su cui si basava. In quella fase essa era obbligata ad esporre tutti i dati particolareggiati in seguito inseriti nelle tabelle.
La quota detenuta in [OSCURATO:PERSONA] dalla MDF sul mercato degli articoli hi-fi indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata nel ricorso in base a due studi, detti studio BREF e studio SIERE, che indicavano un volume complessivo di vendite superiore a quello calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA], il che riduceva la percentuale spettante alla MDF. L'estratto
dell'[OSCURATO:PERSONA]
conteneva una cifra circa l'entità del mercato francese nel settore hi-fi nel 1975 che corroborava quella assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] come base per determinare la quota di mercato dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], onde accertare se un'eventuale pratica concertata in cui fosse coinvolta la MDF potesse pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri in misura non irrilevante. Esso è stato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso per ribattere agli argomenti tratti dalla relazione BREF.
Al n. IA 1 della comunicazione degli addebiti, comunque, la [OSCURATO:PERSONA] indica la quota stimata dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] sul mercato francese e al n. IIA 4 ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una rilevante quota del mercato dei prodotti hi-fi di alta qualità e che gli alti prezzi praticati in [OSCURATO:PERSONA] erano un notevole stimolo per le importazioni parallele. Ancora una volta, quindi, i fatti essenziali su cui si basava la [OSCURATO:PERSONA] sono esposti nella comunicazione degli addebiti.
[OSCURATO:PERSONA] e la MDF hanno sostenuto di essere state colte di sorpresa dato il modo in cui i dati erano stati presentati, in quanto, a loro giudizio, le tabelle inducevano in errore e mettevano a raffronto dati non omogenei. Tuttavia questi dati non sono stati prodotti per suffragare agli assunti originali della [OSCURATO:PERSONA], ma per ribattere ad argomenti specifici addotti dalla MDF e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei ricorsi.
In questa causa vi è chiaramente una notevole divergenza d'opinioni circa la nozione di mercato dei prodotti hi-fi, circa la quota di mercato detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e la quota dei singoli distributori nel rispettivo mercato nazionale, circa la differenza — nei vari periodi — tra i prezzi della MDF e i prezzi degli altri distributori, circa i fatturati dei distributori per i prodotti [OSCURATO:PERSONA] e per altri prodotti, circa i loro utili complessivi, circa l'effettiva percentuale delle ammende rispetto al fatturato. Dati e argomenti sono stati esposti dalle ricorrenti, non esattamente nell'atto introduttivo e nella replica, ma in quello che definirei una «difesa» contro mezzi nuovi, onde chiarire questi punti di fatto. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto altre deduzioni per ribattere a questi argomenti specifici, sulle quali le ricorrenti hanno avuto occasione di esprimersi, occasione di cui hanno approfittato in pieno.
Il modo di agire della [OSCURATO:PERSONA] a mio giudizio non vizia la procedura iniziale e la decisione iniziale. Il punto essenziale è se la [OSCURATO:PERSONA] avesse validi motivi per concludere che esistevano queste due pratiche concertate che incidevano in misura rilevante sugli scambi e se le quote di mercato e il fatturato giustificassero l'entità delle ammende.
(ii) La relazione [OSCURATO:PERSONA] MDF e la [OSCURATO:PERSONA] GB si dolgono che, per stabilire la quota di mercato dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] nel 1976, la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su una relazione del settembre del 1979, redatta dalla [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: «la relazione [OSCURATO:PERSONA]») e trasmessa a queste ricorrenti soltanto dopo l'adozione della decisione.
Al n. IA 1 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] indicava le proprie stime della quota della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato degli apparecchi hi-fi in [OSCURATO:PERSONA], in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA]. Il senso di questa stima veniva chiarito al n. IIA 4 della comunicazione, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che una pratica concertata relativa ai prodotti [OSCURATO:PERSONA] poteva pregiudicare il commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri basando questa conclusione sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una notevole quota di mercato nel settore dei prodotti hi-fi.
[OSCURATO:PERSONA] risposta scritta in data 27 ottobre 1978, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sopravvalutato la quota della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del [OSCURATO:PERSONA], giacché era partita da una definizione del mercato hi-fi inadeguata e ambigua. Basando i propri calcoli sulla propria definizione del mercato la [OSCURATO:PERSONA] ne concludeva che le sue vendite di articoli [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano a meno della metà della cifra indicata nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] si è dilungata su questo argomento all'audizione del 21 novembre 1978, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato dati complessivi per il mercato hi-fi del [OSCURATO:PERSONA]. Su questo punto la [OSCURATO:PERSONA] produsse tre fonti statistiche: una relazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'agosto 1975, una del [OSCURATO:PERSONA] del marzo 1976 e un estratto dell'annuario [OSCURATO:PERSONA] del 1978.
Per ribattere a questi argomenti la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di redigere una relazione che fornisse (tra l'altro) dati complessivi sul mercato dei prodotti hi-fi in determinati paesi europei, incluso il [OSCURATO:PERSONA], per il periodo 1976-1979. Nei dati forniti da questa società la [OSCURATO:PERSONA] trovò la conferma che la sua stima della quota della [OSCURATO:PERSONA] indicata nella comunicazione degli addebiti non era eccessiva. In realtà, secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA] la percentuale avrebbe potuto essere anche più alta, cioè l'11,5 % per la [OSCURATO:PERSONA] e il 10,5 % per il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non sollecitava osservazioni delle parti sulla relazione [OSCURATO:PERSONA], ma dichiarava nella decisione (n. 25.3) di essere disposta ad attenersi agli addebiti mossi nella comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] rendeva di fatto nota una parte della relazione [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 1980; il resto il 26 e 27 gennaio 1982.
Mi pare che la comunicazione degli addebiti contenesse un compendio dei fatti essenziali assertivamente corroborati dalla relazione [OSCURATO:PERSONA]. Nulla vi è da ridire se la [OSCURATO:PERSONA] ha incaricato, dopo l'audizione, la [OSCURATO:PERSONA] di elaborare una relazione, dati gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA], onde accertare se la sua stima iniziale fosse errata. Il problema è se avrebbe poi dovuto dare alle parti la possibilità di esprimersi su questa relazione prima di adottare la decisione.
A mio parere, nell'interesse di una sana amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farlo. Ciononostante, non mi pare che l'omissione, in questo caso, costituisca un vizio di forma tale da implicare l'annullamento della decisione.
In primo luogo, la decisione non era basata su dati forniti dalla relazione [OSCURATO:PERSONA], ma su quelli indicati nella comunicazione degli addebiti (che erano più favorevoli alla MDF ed alla [OSCURATO:PERSONA]). Nello stendere la decisione, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva dei commenti della MDF e della [OSCURATO:PERSONA] sulle statistiche riportate nella comunicazione degli addebiti, nonché delle stime delle stesse società circa le loro rispettive quote di mercato. Non credo che vi fossero nuovi elementi di peso che le parti avrebbero potuto fornire o che siano state impedite di fornire.
In secondo luogo, le stime delle rispettive quote di mercato fornite dalle stesse MDF e [OSCURATO:PERSONA] GB, pure se molto inferiori a quelle della [OSCURATO:PERSONA], sono atte a dimostrare che ciascuna deteneva, sotto ogni aspetto, più che una quota trascurabile. [OSCURATO:PERSONA] sentenza
5/69,
Volk/Vervaecke,
([OSCURATO:PERSONA]. 1969, pag. 295)
, la Corte ha affermato che un accordo non ricade sotto il divieto di cui all'art. 85 qualora la sua incidenza sul mercato del prodotto in questione sia irrilevante; però in quel caso le quote di mercato della ditta erano solo dello 0,5 % e dello 0,2 % nei due [OSCURATO:PERSONA] membri interessati. Pur tenendo conto di tutti i fattori addotti dalla MDF all'udienza per dimostrare la propria quota dell'asserito mercato correttamente definito, queste cifre sono molto distanti da quelle indicate dalla MDF. In realtà, nell'atto introduttivo dinanzi alla Corte, la MDF e la [OSCURATO:PERSONA] GB hanno sostenuto che per l'anno più significativo (1976) le loro quote, in base alla relazione BREF, erano pari al 4,6 % e, rispettivamente, al 3,6 %, cifre poi ridotte al 3,4 % e, rispettivamente, al 3,2 %. Esse sono inferiori alla cifra del 5 % indicata nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], riguardante accordi di secondaria importanza, in data 27 maggio 1970 (
GU C 64, 1970
, emendata, 19. 12. 1977,
GU C 313, 1977
), ma per i motivi esposti dall'avvocato generale Warner nella causa
19/77, Miller/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. 1978, pag. 31)
le percentuali indicate in quella comunicazione non sono affatto vincolanti per la Corte e in ogni caso devono venir prese in considerazione unitamente alla produzione o al fatturato dell'impresa in termini assoluti. Se si tiene conto di ciò, si deve ammettere che le vendite della MDF e della [OSCURATO:PERSONA] GB, in quel momento, costituivano una quota di mercato non irrilevante.
(iii) La dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] GB e la [OSCURATO:PERSONA] si dolgono che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione, abbia tenuto conto di una dichiarazione scritta del sig. W. J. [OSCURATO:PERSONA], uno dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale dimostrava che la [OSCURATO:PERSONA] esportava materiale [OSCURATO:PERSONA] in altri paesi della Comunità dal dicembre del 1975, e che la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], nell'ottobre del 1978, solo parte di questa dichiarazione, giacché il resto è stato cancellato in quanto contenente informazioni riservate. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dalla [OSCURATO:PERSONA], nel novembre del 1978, le parti cancellate della dichiarazione e si rendeva conto che queste parti non erano riservate, ma erano giunte a sua conoscenza troppo tardi perché potesse particolareggiatamente contrastarle all'audizione.
Non è stato sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso nella comunicazione degli addebiti i fatti essenziali assertivamente ivi dimostrati. La comunicazione degli addebiti contiene un compendio sufficiente degli argomenti, tratti dalla lettera, sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa (n. I E 1). Quello che si sostiene è che, sopprimendo detti passi, la [OSCURATO:PERSONA] ha privato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GB ([OSCURATO:PERSONA]) di particolari di cui avevano bisogno, in una determinata fase del procedimento amministrativo, poiché tra i passi soppressi vi era quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, dal gennaio del 1976, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto esportare i prodotti [OSCURATO:PERSONA] solo in misura limitata «a causa dell'effetto combinato dei limiti di credito ai nostri clienti e dei margini disponibili ... benché la società abbia ora fatto comprendere alla [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd che deve essere libera di operare secondo i dettami del diritto comunitario». Al momento dell'audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] il testo completo della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA].
A mio parere è deplorevole che la [OSCURATO:PERSONA] abbia asserito essere riservati taluni brani della dichiarazione, che potevano considerarsi utili alle ricorrenti, senza prima chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse obiezioni circa la loro divulgazione; infatti è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva obiezioni da fare. Comunque non vi è alcuna ragione per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con mala fede in questa decisione, piuttosto che con eccessivo scrupolo circa la riservatezza di informazioni, che in molti casi deve tener segrete, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 17. In definitiva, le due parti interessate erano in grado di fare osservazioni sul testo completo della dichiarazione all'audizione (e la [OSCURATO:PERSONA] GB lo ha fatto) ; un'ulteriore occasione di esprimersi l'hanno avuta nel periodo intercorso fra l'audizione e la data della decisione. Di conseguenza, non mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GB siano state, in definitiva, lese dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA].
(iv) La relazione degli ispettori
[OSCURATO:PERSONA] GB si duole che non le sia stata comunicata prima della decisione la relazione scritta degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] circa le visite effettuate alla [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA], né. le fatture dalle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto l'illazione che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di esportare dopo aver ricevuto la lettera del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] GB si duole che solo dalla decisione ha appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva assertivamente ricevuto, nel marzo del 1976, ordini di materiale [OSCURATO:PERSONA] da esportare per 150000 UKL, ma aveva esportato merce per sole 55000 UKL.
Il n. 50 della decisione recita tra l'altro che:
«venne stabilito da visite degli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] ed il suo maggiore cliente per l'esportazione, l'[OSCURATO:PERSONA], che l'attività di esportazione in grandi quantità era stata bloccata a seguito dell'accordo stipulato con la [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è anche confermato dagli archivi della ditta. L'[OSCURATO:PERSONA] in effetti si sostituì alla [OSCURATO:PERSONA] come fornitore della [OSCURATO:PERSONA], quando la [OSCURATO:PERSONA] cessò le esportazioni. Nel marzo 1976 l'[OSCURATO:PERSONA] ricevette ordini per un valore di ... sterline inglesi, ma riuscì a farvi fronte solo per ... sterline inglesi. Secondo la dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] aveva reso loro le cose difficili e se essi fossero stati liberi di esportare avrebbero potuto fare più affari».
E chiaro da questo passo che la [OSCURATO:PERSONA] considerava che le informazioni ottenute dagli ispettori erano importanti per determinare gli effetti della presunta pratica concertata. Stando così le cose, sarebbe stato meglio se, in questo caso, la [OSCURATO:PERSONA] avesse divulgato la relazione degli ispettori e le fatture sin dall'inizio. In realtà, i relativi estratti delle relazioni degli ispettori sono stati trasmessi solo il 6 marzo 1980 e le fatture della [OSCURATO:PERSONA] potevano venir consultate solo dopo la riunione presso la Corte del 3 dicembre 1981.
E comunque assodato nel diritto comunitario che chi impugna la validità di una decisione amministrativa non può invocare un vizio del procedimento di adozione della decisione stessa, salvoché riesca a dimostrare quantomeno la possibilità che, se non vi fosse stato tale vizio, la decisione sarebbe stata sostanzialmente diversa (Conclusioni dell'avvocato generale Warner per la causa
30/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1980, pag. 2229
e le cause di concorrenza ivi citate). [OSCURATO:PERSONA] GB non ha dimostrato che la decisione sarebbe stata sostanzialmente diversa se le fosse stata data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulle relazioni degli ispettori e sui documenti della [OSCURATO:PERSONA], anziché su quanto è detto nella comunicazione degli addebiti. Una differenza tra le relazioni degli ispettori e il n. 50 della decisione, sulla quale è stata specificamente attirata l'attenzione della Corte, è che gli ispettori hanno aggiunto alla relazione finale una nota manoscritta in cui si dichiara che un certo sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] non aveva messo per iscritto la sua asserzione che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto concludere maggiori affari nell'esportazione di materiale [OSCURATO:PERSONA] se non fosse stata obbligata a celare la propria attività alla [OSCURATO:PERSONA] e ad altri distributori. La possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] GB di fare osservazioni su questa nota non avrebbe modificato la decisione. La produzione delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] nel corso della causa dinanzi alla Corte ha consentito alle parti di concordare che la cifra delle vendite dell'[OSCURATO:PERSONA] di materiale [OSCURATO:PERSONA] nel marzo del 1976 avrebbe dovuto essere, anziché 55000 UKL, 59000 UKL. Nel contesto, questa modifica non ha importanza decisiva. Quindi, il vizio di cui si duole la [OSCURATO:PERSONA] GB non è tale da implicare l'annullamento della decisione.
(v) Il calcolo dell'ammenda
[OSCURATO:PERSONA] si duole che la [OSCURATO:PERSONA] non le abbia comunicato, nel caso del procedimento amministrativo, i criteri secondo i quali intendeva calcolare l'ammenda o l'importo approssimativo dell'ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] pensava di infliggere. Solo nella controreplica la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver deciso di infliggere ammende pari a circa il 4 % del fatturato della MDF e della, [OSCURATO:PERSONA], 3 % del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA] GB) e 2,5 % del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], pur se prima aveva sottolineato che il fatturato non era il solo parametro per determinare l'ammenda, ma se ne doveva tener conto unitamente ad altri fattori, quali la gravità e la durata dell'infrazione e l'intenzionalità o meno della stessa. [OSCURATO:PERSONA] stessa controreplica la [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], pari al 2,5 % del fatturato, non era molto superiore alle ammende irrogate in casi precedenti, equivalenti a circa il 2 % del fatturato.
A mio parere, la comunicazione degli addebiti non è necessariamente viziata per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto i criteri generali che aveva seguito nel determinare l'importo di ciascuna ammenda (dal momento che, se non sono specificati nei regolamenti, sono indicati nella sentenza della Corte) pure se sarebbe auspicabile che lo facesse brevemente, affinché le parti e la Corte possano constatare che si è tenuto conto di considerazioni pertinenti. Sono pure d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] circa l'inopportunità d'indicare il preciso importo dell'ammenda che potrà infliggere (giacché si precorrerebbero i risultati del procedimento). Se però la [OSCURATO:PERSONA] intende riferirsi ad un particolare fatturato (come pare che abbia fatto in questo caso) riterrei opportuno che lo comunicasse alle parti, perché queste possano controllare l'esattezza del fatturato assunto come base del calcolo. Ciò è particolarmente auspicabile qualora (come nel nostro caso) la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetta che l'importo dell'ammenda è «il punto sostanziale della controversia» e questo importo è, in complesso, notevolmente superiore a quello di ogni altra ammenda finora irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per quanto riguarda l'enunciazione di criteri generali, la [OSCURATO:PERSONA] non pare sia stata danneggiata dal modo di procedere della [OSCURATO:PERSONA]. Nulla negli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] mi fa pensare che la [OSCURATO:PERSONA], se avesse conosciuto questi argomenti prima, avrebbe seguito una linea generale diversa. Per di più, la stessa Corte ha garantito che le parti avessero ampia possibilità di esprimersi sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato le ammende e questo è uno dei punti principali che deve risolvere la Corte nel merito della causa. Se la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato per quanto riguarda il fatturato lo vedremo in seguito. Per questi motivi ritengo che l'irregolarità non sia tale da implicare l'annullamento della decisione.
Questioni di merito
Tutte e quattro le ricorrenti contestano nel merito l'assunto della [OSCURATO:PERSONA], in fatto e in diritto, secondo il quale esse erano coinvolte in pratiche concertate aventi lo scopo o l'effetto di alterare la concorrenza, in contrasto con l'art. 85, n. 1 del trattato CEE. Per valutare questa censura, è forse opportuno cominciare esponendo sommariamente i principi giuridici che disciplinano la definizione di una pratica concertata ed il metodo per provare l'esistenza di una pratica siffatta, esaminare poi le prove addotte nella presente fattispecie ed infine trattare delle questioni di fatto e di diritto che sorgono circa la valutazione degli effetti delle asserite pratiche concertate.
a) Dimostrazione dell'esistenza di ima pratica concertata
(i) Nozione di pratica concertata
Dalla lettera dell'art. 85, n. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che vieta tanto gli «accordi» quanto le «pratiche concertate», che abbiano determinati scopi o effetti, si evince che le due nozioni sono distinte.
Ciò non è smentito dal fatto che vi sono stati casi in cui sussistevano elementi tanto di un accordo, quanto di una pratica concertata, e la Corte non ha ritenuto necessario distinguere gli uni dagli altri (come nella sentenza FEDETAB).
Al contrario di un accordo, una pratica concertata sussiste se è dimostrato che vi era «una forma di coordinamento dell'attività delle imprese che, senza esser stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza. Per natura, la pratica concordata non presenta tutte le caratteristiche di un accordo; la sua esistenza si può desumere dal coordinamento che si concreta nella condotta dei partecipanti »: (Causa
48/69 ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1972, pag. 656
). Quindi, coordinamento e collaborazione possono costituire una pratica concertata anche se non comportano affatto «la elaborazione di un vero e proprio piano» (Cause riunite
40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] ed altri/[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 1975, pag. 1943
). Come la Corte ha affermato nelle cause riunite
56 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1966, pag. 518
:
«l'accordo fra produttore e distributore, inteso a ricostituire le barriere nazionali del commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri, potrebbe essere in constrasto con gli obiettivi essenziali della Comunità. [OSCURATO:PERSONA], che nel preambolo e nell'insieme del suo testo mira a sopprimere le barriere fra [OSCURATO:PERSONA] e che, in numerose disposizioni, reprime severamente la loro ricostituzione, non poteva permettere alle imprese di elevare nuovamente tali barriere. L'art. 85, paragrafo I, risponde a questo scopo».
L'elemento essenziale di una pratica concertata è quindi la sostituzione del rischio concorrenziale del coordinamento o dell'intento comune. Perciò, la semplice presenza del rappresentante di un'impresa ad una riunione nella quale altri convengano di alterare la concorrenza nel mercato comune, non significa di per sé che detta impresa partecipi ad una pratica concertata. Però la presenza del rappresentante ad una riunione del genere può considerarsi una prova che egli era al corrente dell'accordo; il che, se posto in relazione con altre prove della condotta della impresa, può, in determinati casi, considerarsi dimostrazione dell'esistenza di un intento comune, necessario perché si abbia una pratica concertata.
Un «gentleman's agreement» può indubbiamente costituire la base di una pratica concertata; ma, anche se siffatto accordo non è più in vigore, la pratica concertata può continuare ad esistere se persiste fra le parti il necessario grado di collaborazione: si veda l'avv. gen. Gand per la causa
41/69
Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 661
. Ne consegue a fortiori che, se vi è un gentleman's agreement, l'impresa che non ha aderito a detto accordo può ritenersi coinvolta in una pratica concertata se collabora consapevolmente a perseguire gli scopi dell'accordo stesso.
(ii) Prova della pratica concertata
È evidente che una pratica concertata può esser dimostrata non solo mediante prove dirette, ma anche in base a circostanze probanti. Le prove dirette sono poco probabili per ovvi motivi. È chiaramente consentito basarsi su presunzioni ed illazioni da altri fatti; ciò può costituire in ampia misura il nocciolo dell'accertamento della pratica concertata (Sui-ker-[OSCURATO:PERSONA], conci, aw. gen. Mayras pag. 2114). Come è stato affermato in una nota sentenza americana: «onde stabilire se esista concertazione ai sensi dell'art. 1 della legge Sherman, va dato per scontato che la concertazione è raramente dimostrabile mediante prove testimoniali dirette e può venir desunta dal comportamento pratico» ([OSCURATO:PERSONA]/US, 234 US 600).
Dal momento che si è giunti alla conclusione che vi è una pratica concertata, perché è la ricorrente quella che chiede l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], l'onere della prova della illegittimità della decisione ricade, in generale ed in primo luogo, sulla ricorrente. Questa è la conseguenza di un principio giuridico accolto in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit. Questo principio è stato seguito in occasione di azioni promosse, dinanzi a questa Corte in fatto di concorrenza, dall'avv. gen. Warner nelle cause riunite
6 e 7/73,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. 1974, pag. 223)
. In molte sentenze in fatto di concorrenza, anche la Corte pare essersi attenuta a questo principio, poiché ha affermato che il ricorrente non aveva assolto l'onere della prova ad esso incombente:
Chemiefarma,
pag. 692;
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
pag. 1949-50;
Miller/[OSCURATO:PERSONA],
pag. 153.
D'altro canto, le asserzioni di fatto contenute nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] devono essere tali da giustificare le conclusioni che ne vengono tratte. In caso contrario, la decisione può essere annullata, anche se i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova:
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
pagg. 1977 e 1991; causa
27/76,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 1978, pag. 207
. Inoltre, pur se può incombere al ricorrente l'onere di provare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione nell'adottare la decisione, a mio parere non si deve giungere fino ad esigere la prova che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è errata. È sufficiente la dimostrazione che era discutibile o sorretta da prove insufficienti. Vi devono essere elementi in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] possa essere ragionevolmente convinta che vi era una pratica concertata. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] procurarsi questi elementi (vedi avv. gen. Mayras in
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
pag. 2061). Pare consegua da quanto sopra che qualora la Corte stessa escuta dei testimoni, a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, nel corso di un procedimento giurisdizionale che necessariamente segue quello amministrativo, le deposizioni verranno prese in considerazione al solo scopo di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] potesse adottare la decisione all'epoca in cui l'ha fatto. Le prove che emergono nel corso del procedimento giurisdizionale non dovrebbero andare a favore della [OSCURATO:PERSONA], a meno che non si riferi- ; scano direttamente ad asserzioni già fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase amministrativa (vedi conclusioni dell'avv. gen. Gand nella causa
Chemiefarma,
pag. 707).
b) Le prove nella presente fattispecie
(i) La prima delle asserite pratiche concertate
Vi sono prove evidenti che il [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente contrario alle importazioni parallele in [OSCURATO:PERSONA] di materiale [OSCURATO:PERSONA], provenisse esso dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Germania o da altri paesi; che, nel periodo in questione, aveva fatto presente il suo punto di vista ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; e che egli cercò di ottenere aiuto per impedire le importazioni parallele. In effetti, la maggior parte di ciò è stata ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] nell'audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (n. 46 della decisione). Le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alle importazioni parallele sono abbastanza chiare: i prezzi praticati dalla MDF ai dettaglianti, al netto dell'IVA, alla fine del 1975 erano molto superiori a quelli praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (ibid. n. 18). È stato molto discusso, nelle osservazioni scritte, all'audizione dinanzi * alla [OSCURATO:PERSONA] e dinanzi a questa Corte, circa l'entità e i motivi di queste differenze di prezzo. Pur se mi pare in sostanza esatta l'asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i prezzi offerti dallo [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] erano inferiori dal 26 al 31 % ai prezzi praticati dalla MDF per merci analoghe, ritengo superfluo esprimere un parere preciso sulle cifre esatte; infatti nessuna prova addotta dalla MDF suffraga l'assunto che le differenze tra i prezzi della MDF e quelli della [OSCURATO:PERSONA] non fossero tali da rendere allettanti, alla fine del 1975, le importazioni parallele dalla Germania. Di fatto, se la prospettiva non fosse stata allettante, non si vede perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato le sue lagnanze alla [OSCURATO:PERSONA] per le importazioni parallele dalla Germania, come ha ammesso di aver fatto (n. 61 della decisione, pag. 7 dell'atto introduttivo della MDF).
Chiaramente, il problema delle importazioni parallele è stato discusso nella riunione di Anversa. Come ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA], «a causa delle mie insistenze alla riunione di Anversa, il problema delle importazioni parallele è stato sollevato ed ha causato una lunga discussione perché ho protestato ad alta voce». Pare quindi chiaro che il [OSCURATO:PERSONA] si sia lagnato delle importazioni parallele dalla Germania alla riunione. [OSCURATO:PERSONA] non nega ciò, che è confermato dalle deposizioni del sig. Ito e del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La MDF e la [OSCURATO:PERSONA] negano che la riunione fosse stata indetta per discutere delle importazioni parallele; tuttavia, pur se lo scopo della riunione è stato molto discusso, mi pare che la ragione per cui era stata in origine indetta non sia determinante per stabilire la parte della MDF in eventuali pratiche concertate sorte in occasione di essa. È pacifico che all'[OSCURATO:PERSONA] non è stato fornito il materiale [OSCURATO:PERSONA] che egli contava di acquistare tramite la [OSCURATO:PERSONA], poco tempo dopo la riunione di Anversa; e vi è la prova, nella dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] in data 28 giugno 1977, che il direttore delle vendite della MDF, sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia detto al socio dell'[OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], alla fine di gennaio del 1976: «Vous n'aurez pas la marchandise». Questa prova, benché non sia necessaria per determinare la parte della MDF in un'eventuale pratica concertata, e sia contestata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], pare plausibile. [OSCURATO:PERSONA], nella lettera del 29 gennaio 1976, dichiarava all'[OSCURATO:PERSONA] che la merce non sarebbe stata fornita se non fosse stato preso l'impegno di non esportarla in [OSCURATO:PERSONA].
È pure chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] si oppone alle forniture di materiale [OSCURATO:PERSONA] da esportare in altri [OSCURATO:PERSONA] CEE, nonostante l'evidente vantaggio per questa ditta, nell'immediato, di avviare questo commercio. [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver fornito materiale [OSCURATO:PERSONA] alla EVB verso il novembre del 1975, con la clausola espressa che non doveva essere rivenduto in altri paesi della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] spiega questa clausola dichiarando di aver voluto evitare di prestare assistenza post vendita all'estero; ma la spiegazione non convince, giacché il contratto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] imponeva alla prima l'obbligo dell'assistenza solo nella Repubblica federale di Germania.
Nell'atto introduttivo della [OSCURATO:PERSONA] si dichiara (pag. 20) che «la [OSCURATO:PERSONA], nella discussione con la [OSCURATO:PERSONA], aveva detto apertamente che, date le difficoltà di approvvigionamento, desiderava che la maggior parte della merce rimanesse in Germania». Tenuto conto di questa dichiarazione, è plausibile che lo [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'ufficio acquisti'della [OSCURATO:PERSONA]) riducesse notevolmente l'ordine ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA], prima di trasmetterlo alla [OSCURATO:PERSONA], onde celare a questa che la merce era destinata alla [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, le note manoscritte dello [OSCURATO:PERSONA] nel telex del 6 febbraio 1976 dimostrano che egli conosceva il desiderio della [OSCURATO:PERSONA] di limitare le importazioni parallele. Riferendosi alle vendite all'EVB, lo [OSCURATO:PERSONA] annotava: «Esatto. Era nel novembre del 1975, enormi seccature quindi, ora, prudenza».
Pur ammettendo questo suo atteggiamento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver rifiutato di fornire le merci richieste dall'[OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene, anzitutto, che lo scambio di telex con la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato origine ad un «ordine»; e che, in quel momento, le sue scorte erano troppo scarse per far fronte a qualsiasi ordine. [OSCURATO:PERSONA] chiama lo scambio di telex una semplice corrispondenza informativa (atto introduttivo, pag. 13).
Mi pare che, alla fine del gennaio del 1976, le trattative tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero ormai superato lo stadio delle informazioni. È pacifico che in seguito ad un incontro tra l'[OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], il 12 dicembre 1975, o giù di lì, lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] d'indicare rapidamente i prezzi; veniva pregato di rivolgersi al sig. [OSCURATO:PERSONA], uno dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], e con il [OSCURATO:PERSONA] trattava fino al 30 dicembre 1975. Al termine di queste discussioni, lo [OSCURATO:PERSONA] inviava all'[OSCURATO:PERSONA] listini ed altre informazioni. L'[OSCURATO:PERSONA] inviava due telex alla [OSCURATO:PERSONA] passando degli ordini; e il 20 gennaio 1976 la [OSCURATO:PERSONA] spediva il suo telex alla [OSCURATO:PERSONA]. Non accetto l'assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui questo telex costituiva una semplice richiesta di informazioni, giacché non erano ancora stati convenuti prezzi e termini di consegna. Questo assunto mi pare non tenga conto del contesto in cui sono stati inviati i telex ed in particolare della cronistoria delle trattative con il [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso tenore del telex rivela che aveva carattere di ordine. La deposizione giurata del von [OSCURATO:PERSONA], direttore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], dimostra che in quel momento lo si considerava un ordine. Di fatto il 22 gennaio 1976 la [OSCURATO:PERSONA] giunse al punto di cercare una garanzia assicurativa per il pagamento degli articoli indicati nel telex della [OSCURATO:PERSONA] e questa garanzia veniva in parte confermata il 27 gennaio 1976. È difficile comprendere perché ciò sarebbe stato fatto se la [OSCURATO:PERSONA], a quel punto, non avesse avuto serie intenzioni di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] gli articoli elencati nel telex.
Ulteriore prova che in un primo momento la [OSCURATO:PERSONA] intendeva considerare il telex della [OSCURATO:PERSONA] come un ordine, e possibilmente di eseguirlo, è fornita dal telex inviato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], impiegata della [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 gennaio 1976, che recitava: «Con il presente confermiamo il vostro ordine. Lo spedizioniere che trasporterà la merce è la ditta Gildemeister». Non discuto il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era allora una studentessa ventenne, temporaneamente occupata presso la [OSCURATO:PERSONA], senza esperienza commerciale e al suo secondo giorno di lavoro; e che, nell'inviare il telex, essa non intendesse stipulare un contratto di propria iniziativa. Il problema, tuttavia, non è se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano stipulato un contratto giuridicamente vincolante, ma se la [OSCURATO:PERSONA] considerasse il telex della [OSCURATO:PERSONA] una semplice richiesta d'informazioni più che un ordine. Su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha detto nulla; ma la sua dichiarazione di essere un'impiegata ausiliaria, di rinforzo al personale fisso della [OSCURATO:PERSONA], è attendibile e rende plausibile il fatto che non abbia inviato la risposta di sua iniziativa, ma su consiglio o su istruzioni. Per di più il telex al quale essa ha risposto era arrivato due giorni prima che la [OSCURATO:PERSONA] prendesse servizio, cosicché il personale fisso aveva avuto il tempo di riflettere in proposito. Essa può aver dovuto discutere con qualcuno, quantomeno per conoscere il nome dello spedizioniere.
Infine, pare chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse il suo telex come un ordine e contasse di ricevere la merce ivi indicata. [OSCURATO:PERSONA], nella deposizione dinanzi alla sezione della Corte (pag. 88), ha dichiarato che, ricevendo il telex della [OSCURATO:PERSONA], «pensava che l'ordine fosse stato accettato». Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] addirittura scriveva all'[OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 1976, confermando l'avvenuta spedizione di parte dell'ordine. Pur se è chiaro che questo passo del [OSCURATO:PERSONA] era prematuro (e, tra parentesi, pare abbia commesso un errore circa l'indicazione del magazzino da cui doveva partire la merce), è altrettanto chiaro che egli, quanto meno, era persuaso che fosse cosa fatta.
È pacifico che la riunione di Anversa si è svolta proprio in questo periodo. Il 20 gennaio 1976, proprio il giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] confermava all'[OSCURATO:PERSONA] che le merci erano pronte, ad Anversa si discuteva di importazioni parallele. È pure pacifico che le merci non sono state consegnate alla [OSCURATO:PERSONA] e da queste all'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non sostiene, a questo punto, «post hoc ergo propter hoc». Essa produce la prova, ammesa dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27 dell'atto introduttivo), che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di esportare le merci e lo aveva perciò comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] e si basa come prova su una telefonata tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il von [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1976.
Secondo una dichiarazione fatta dallo [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 1977 ([OSCURATO:PERSONA], ali. 4) il von [OSCURATO:PERSONA] dichiarava in questa conversazione di aver appreso dalla [OSCURATO:PERSONA], ad Anversa, che l'ordine della [OSCURATO:PERSONA] doveva venir esportato e che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la merce a meno che non le fosse stato assicurato che non sarebbe stata esportata. Il von [OSCURATO:PERSONA] contesta recisamente questa versione della conversazione ed insiste che si era parlato solo del progettato incontro di Rommelshausen (Dichiarazione del 5 settembre 1980: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]1 e deposizione dei testimoni). [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato un teste poco attendibile e più di una volta ha modificato le sue dichiarazioni. Tuttavia, penso che su questo punto e in quest'occasione la [OSCURATO:PERSONA] potesse con ragione concludere che lo [OSCURATO:PERSONA] dicesse la verità. Dico ciò per tre motivi. In primo luogo, la versione della conversazione fornita dallo [OSCURATO:PERSONA] è confermata dal suo telex al [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 1976. In quel momento la conversazione era fresca nel suo ricordo, mentre la versione del von [OSCURATO:PERSONA] è molto posteriore. In secondo luogo, la versione dello [OSCURATO:PERSONA] è plausibile, giacché la [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente al corrente dell'intenzione di esportare e, nel caso dell'EVB, aveva imposto il divieto di rivendita (benché fosse una condizione intesa ad evitare ordini tramite prestanome). In terzo luogo, in quel momento lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a nuocere alla [OSCURATO:PERSONA]; e l'assunto di questa secondo cui la dichiarazione dello [OSCURATO:PERSONA] del 18 maggio 1977 doveva trattarsi con precauzione, dato che a quel momento l'[OSCURATO:PERSONA] minacciava di adire le vie legali, non sminuisce affatto il valore probante del telex in data 28 gennaio 1976, molto anteriore al momento in cui si profila l'eventualità di una causa.
In un primo momento la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la mancata fornitura alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarando che le sue scorte non erano sufficienti per far fronte all'ordine (atto introduttivo, pag. 9). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, in quel momento, le sue scorte erano sufficienti solo per un mese di vendita, in luogo dei normali due-tre mesi e che essa non poteva far assegnamento sulle riserve della [OSCURATO:PERSONA] ad Anversa, giacché queste sono normalmente vendute «in anticipo». Trovo questa spiegazione poco convincente. I dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] pare indichino che essa aveva in magazzino alla fine di gennaio del 1976, anche se non prima, molto più dei tre quarti dei modelli ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA]; il resto avrebbe potuto esser spedito per il 10 febbraio. Anche se fosse vero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], che questa era in grado di consegnare immediatamente solo metà dell'ordine, la [OSCURATO:PERSONA] aveva le prove che il resto dell'ordine ammontava a non più del 2,3 % in valore delle scorte della [OSCURATO:PERSONA] ad Anversa; e non è stato sostenuto che ben il 97 o 98 % di queste scorte è venduto «in anticipo». Anche se fosse stato impossibile disporre della merce immediatamente, sarebbe stato naturale che la [OSCURATO:PERSONA] spiegasse questo fatto alla [OSCURATO:PERSONA] e offrisse di consegnare appena possibile. Ciò è ancor più logico alla luce dell'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 dell'atto introduttivo) che un termine di consegna di tre mesi non è raro e della sua osservazione (pag. 13 dell'atto introduttivo) che il telex della [OSCURATO:PERSONA] non parlava di termini di consegna. Non è stato dimostrato che sarebbe stato impossibile o difficile ottenere ulteriori forniture dalla società produttrice. Se la scarsità di scorte fosse stata la causa della mancata esecuzione dell'ordine da parte della [OSCURATO:PERSONA], questa lo avrebbe certo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] in quel momento.
In una fase successiva del procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato diversamente la mancata consegna della merce dalla [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una nuova dichiarazione, fatta dallo [OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 1980, nella quale questi sostiene che, nel calcolare i prezzi d'offerta all'[OSCURATO:PERSONA], il 30 dicembre 1975, egli aveva commesso l'errore di detrarre l'IVA dai prezzi che erano già netti: resosi conto di questo errore, egli inventava il rifiuto della Mel-chers di fornire le merci alla [OSCURATO:PERSONA] per non confessare il suo errore all'[OSCURATO:PERSONA]. Questa spiegazione mi pare poco convincente. Se lo [OSCURATO:PERSONA] ha commesso tale errore, questo è veramente madornale, dato che i listini da lui usati indicavano chiaramente che l`IVA non era compresa. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non aver commesso l'errore per tutti gli articoli offerti alla [OSCURATO:PERSONA]; ma la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato (controreplica, pag. 21) che l'errore non poteva esser stato commesso per gli altoparlanti. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza dinanzi alla sezione, non è riuscito a spiegare come avesse potuto arrivare ai prezzi offerti alla [OSCURATO:PERSONA] detraendo erroneamente l'IVA dalle cifre che lo [OSCURATO:PERSONA] sostiene essere quelle esatte. Il patrono della [OSCURATO:PERSONA] ha detto di aver trovato la formula usata dallo [OSCURATO:PERSONA], con la quale si ottenevano i prezzi offerti da [OSCURATO:PERSONA]. Però questa formula non era quella giusta per detrarre l'IVA al tasso normale dell' 11%. Per di più, l'errore non giustifica l'impossibilità della [OSCURATO:PERSONA] di fornire all'[OSCURATO:PERSONA]. Anche se, infatti, l'errore fosse stato commesso e la [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto ritoccare i suoi prezzi verso l'alto, questi sarebbero rimasti ancora sostanzialmente inferiori ai prezzi della MDF e quindi l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere ancora disposto a concludere l'affare. Gli rimaneva sempre un margine sufficiente. Non si parla di rivedere la situazione nel telex dello [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 1976, in cui si annunciava che l'offerta del 31 dicembre 1975 non era più valida «dato l'aumento dei prezzi».
Ulteriori prove della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad una pratica concertata per impedire importazioni parallele emergono dai resoconti dell'incontro di Rommelshausen dell'I 1 febbraio 1976. Pare pacifico che in quell'occasione si sia discusso di importazioni ed esportazioni parallele. Questo è quanto riferiscono i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; e nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] è giunta ad ammettere che in quella sede si era parlato dell'ordine dell'[OSCURATO:PERSONA] (nonostante ciò sia stato negato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal von [OSCURATO:PERSONA] all'audizione dei testimoni). [OSCURATO:PERSONA] prese delle note alla riunione e il 18 febbraio 1976 inviò un telex al [OSCURATO:PERSONA] con un riassunto delle decisioni. Tra l'altro nel telex si dichiarava quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] nega decisamente di aver mai effettuato esportazioni direttamente. Qualsiasi attività di questo tipo è espressamente vietata dagli accordi tra l'ufficio centrale della [OSCURATO:PERSONA] in Anversa e i distributori nazionali. È perfettamente regolare deviare il movimento delle merci per Anversa e la [OSCURATO:PERSONA] metterebbe in pericolo la propria posizione se non tenesse sotto controllo i canali di distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in modo da impedire grandi spedizioni da un paese all'altro».
Ciò dimostra chiaramente che a Rommelshausen si era discusso di importazioni parallele.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel maggio del 1977, essa aveva offerto alla [OSCURATO:PERSONA] (ditta associata alla [OSCURATO:PERSONA]) la fornitura di materiale [OSCURATO:PERSONA] senza richiedere un espresso impegno ad esportare. Non ammetto che questa offerta sminuisca in qualche modo il valore probante del fatto che, nel gennaio del 1976, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di fornire materiale analogo, a prezzo inferiore, alla [OSCURATO:PERSONA], a meno che questa si impegnasse a non esportarlo.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver preso alcuna iniziativa durante o in seguito alla riunione di Anversa, eccetto il consigliare alla MDF di ridurre i suoi prezzi, e che non vi sono elementi in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] possa sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad una pratica concertata. Respingo questa tesi.
In primo luogo vi sono numerosi fatti i quali dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA], d'accordo con la MDF e con la [OSCURATO:PERSONA], era contraria alle importazioni parallele. Il primo contratto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in effetti contemplava il divieto di importazioni parallele; il nuovo accordo, a quanto pare redatto in considerazione del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 67/67, consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di vendere merci in altri paesi della Comunità, ma le vietava di sollecitare ordini all'estero e stabiliva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso determinati provvedimenti per proteggere la [OSCURATO:PERSONA] contro le importazioni parallele. Sebbene questi contratti siano stati stilati molto prima del 1976, non vi sono prove che la [OSCURATO:PERSONA] abbia in seguito cessato di essere contraria in linea di massima alle importazioni parallele. Al contrario, la bozza di accordo inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nell'agosto del 1976 conteneva disposizioni miranti a tutelare il distributore dalle importazioni parallele.
[OSCURATO:PERSONA] riceveva le rimostranze del [OSCURATO:PERSONA] contro le importazioni parallele, fatte telefonicamente al sig. Ito verso la fine del 1975, e le comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] (decisione n. 51). Nel gennaio del 1976 la [OSCURATO:PERSONA] indiceva la riunione di Anversa e forniva, nella persona del sig. Ito, il presidente della riunione nella quale veniva discusso il problema delle importazioni parallele di prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], interveniva lamentandosi delle importazioni in Germania dal Belgio. [OSCURATO:PERSONA] non redigeva alcun verbale di questa riunione. Pur ammettendo che ciò, di per sé, non è sospetto (per i motivi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] al n. 16 del controricorso) mi pare che, per stabilire che cosa sia stato trattato ivi, è opportuno attribuire particolare valore probante ai resoconti o note che sono contemporanei o quasi contemporanei alla riunione se non coincidono con successive proteste o spiegazioni.
Poco dopo la riunione, lo [OSCURATO:PERSONA] inviava il telex in cui diceva che dalle riunioni aveva tratto l'impressione che le importazioni parallele sono vietate da accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori, ed aggiungeva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «messo in pericolo la propria posizione» se non avesse impedito importazioni parallele su larga scala. [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure partecipato alla riunione, il 29 gennaio scriveva una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA], ove dichiarava che, venderido prodotti [OSCURATO:PERSONA] a clienti francesi, la [OSCURATO:PERSONA] era «stata la causa per cui il nostro principale ci aveva guardato con una certa dose di riprovazione». All'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di esser stato recentemente convocato ad Anversa per discutere di importazioni parallele. Poteva esser stato convocato solo dalla [OSCURATO:PERSONA]. Contro questi fatti, mi pare poco convincente quanto sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA] (direttore finanziario della MDF), secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di prendere iniziative in seguito al reclamo della MDF. Paré chiaro che in passato la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di prendere iniziative: lo si afferma nella lettera del [OSCURATO:PERSONA]. Così pure, pare che dalla riunione di Anversa, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano riportato l'impressione che la [OSCURATO:PERSONA] desiderava che cessasse ogni scambio che potesse dar origine ad importazioni parallele. A mio parere, è improbabile che, così come stavano le cose, entrambi abbiano avuto l'impressione errata o entrambi abbiano mentito nello stesso modo indipendentemente l'uno dall'altro. L'intervento della [OSCURATO:PERSONA] mi pare riguardasse le importazioni parallele tanto dalla Germania quanto dal [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente non accetto l'argomento della MDF, secondo cui il fatto che l'Ito consigliasse al [OSCURATO:PERSONA] di ridurre i suoi prezzi renderebbe impossibile affermare che vi fosse una pratica concertata. Questo mi pare completamente assurdo.
Per questi motivi e nonostante tutti gli argomenti svolti in contrario, concludo che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che le prove in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione non consentissero di affermare che vi era pratica concertata tra MDF, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. C'erano tanto il «coordinamento» quanto la «collaborazione pratica» che sono stati sottolineati nella discussione.
(ii) La seconda asserita pratica concertata
È fuori dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] GB ha tentato di impedire, di conserva con altri, l'esportazione di prodotti [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Le lettere del [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] e al sig. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sono la più lampante prova di un consapevole tentativo di impedire le importazioni parallele ad onta del diritto comunitario. Le risposte dei due destinatari dimostrano la loro disponibilità a collaborare: la loro condotta successiva si può collegare direttamente alla richiesta. Respingo decisamente l'assunto della MDF nell'atto introduttivo, secondo cui le due lettere del [OSCURATO:PERSONA], considerate di per sé, non possono «seriamente» ritenersi una prova della pratica concertata. Se si accettasse questa tesi, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rinunciare del tutto a cercare di dimostrare l'esistenza di una pratica concertata nella realtà. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ammette che i suoi tentativi erano il risultato di un accordo tra lui stesso e il [OSCURATO:PERSONA] dell'MDF (decisione n. 47). [OSCURATO:PERSONA] definisce questo accordo «gentleman's agreement». Egli ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] è tornato sull'argomento con insistenza durante i loro incontri, anche privati, e che la sua preoccupazione era quella di togliersi dai piedi il [OSCURATO:PERSONA]. In pratica ciò vuol dire sopprimere il motivo delle lamentele del [OSCURATO:PERSONA] sulle importazioni parallele dal [OSCURATO:PERSONA].
È pure fuori dubbio che la MDF ha partecipato a questo accordo. II [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver fatto acquisti di prova di prodotti [OSCURATO:PERSONA] in Inghilterra, di aver portato ad Anversa le prove di questi acquisti e di aver posto il problema sul tappeto in quella riunione.
Il punto che è stato fortemente contestato è l'entità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] (ammesso che ci sia stata) alla pratica susseguente all'accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che l'accordo con il [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso senza alcuna pressione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a convocare la riunione nella quale gli altri partecipanti avevano concluso l'accordo, ciò potrebbe essere insufficiente per dimostrare che fosse coinvolta nella pratica concertata. La prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia molto più concreta. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] non lo vedeva di buon occhio, a causa della sua limitata attività nel campo delle importazioni parallele. Questa osservazione appare plausibile tenuto conto dei progetti della [OSCURATO:PERSONA] relativi ad accordi di distribuzione esclusiva con la [OSCURATO:PERSONA] e in considerazione del fatto che la MDF non aveva alcun mezzo giuridico o economico per influire sulla [OSCURATO:PERSONA] GB (o [OSCURATO:PERSONA]) ed aveva tentato di farlo tramite la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso per telefono le proprie lamentele e le ha manifestate ad una riunione indetta dalla [OSCURATO:PERSONA]; ancora alla [OSCURATO:PERSONA] erano dirette le lamentele espresse ad Anversa. Non è logico supporre, data la siutazione, che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe comportato così, e con tale insistenza, se non fosse stato persuaso che vi era un'intesa, o comunità d'intenti, tra la sua ditta e la [OSCURATO:PERSONA], per cui era possibile esercitare una certa pressione sulla [OSCURATO:PERSONA] GB. Infine, la mia conclusione sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla prima pratica concertata corrobora la sua partecipazione alla seconda, giacché è improbabile che abbia partecipato ad intese miranti a proteggere la MDF contro le importazioni parallele dalla Germania, ma non contro quelle dal [OSCURATO:PERSONA], specie dal momento che le prove del [OSCURATO:PERSONA] alla riunione di Anversa riguardano le importazioni dall'Inghilterra.
Per questi motivi concludo che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l'accertamento della [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza della seconda pratica concertata non era suffragato da prove. Anche in questo caso vi erano i presupposti del «coordinamento» e della «collaborazione pratica».
(c) La durata della pratica concertata
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima pratica concertata si è protratta dalla fine del 1975 al febbraio del 1976 e la seconda pratica concertata ha avuto luogo dalla fine del 1975 alla fine del 1977.
(i) La prima pratica concertata
La MDF e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che le lagnanze del [OSCURATO:PERSONA] erano soltanto atti unilaterali, che non potevano dar origine a pratiche concertate. Nessuna pratica di questo genere può aver avuto inizio prima della riunione di Anversa del 19 e 20 gennaio 1976 (ricorso MDF, pag. 38, ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 50). È tuttavia pacifico che alla [OSCURATO:PERSONA] erano note le lagnanze del [OSCURATO:PERSONA] verso la fine del 1975; infatti la stessa [OSCURATO:PERSONA] ammette che il [OSCURATO:PERSONA] ne aveva parlato al sig. Ito nel dicembre del 1975 (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 12). Appare inoltre chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso queste lagnanze alla [OSCURATO:PERSONA] prima della riunione di Anversa. Pure prima della riunione di Anversa lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ridotto l'ordine dell'[OSCURATO:PERSONA] che doveva essere inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA], tentando di celarle il fatto che la partita era destinata alla [OSCURATO:PERSONA]. Vi era motivo di credere, anche prima della riunione di Anversa, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse reagire negativamente ad un ordine destinato alla [OSCURATO:PERSONA]; infatti la [OSCURATO:PERSONA], nelle trattative con la [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato apertamente che intendeva che la maggior parte della merce rimanesse in Germania (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 20). Per di più, lo [OSCURATO:PERSONA] era al corrente di quanto era successo con l'EVB nel novembre del 1975 (come dimostrano le note manoscritte apposte sul telex). Per questi motivi mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ragione nel concludere che la prima pratica concertata aveva avuto inizio alla fine del 1975.
Quanto alla cessazione della prima pratica concertata, la [OSCURATO:PERSONA] è guardinga. Essa sostiene che
«circa la fine della pratica concordata fra MDF, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è stato possibile stabilire che questa infrazione è continuata dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'ordine di [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, l'evoluzione dei prezzi in Germania e in [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 1976 ha ridotto ed anche eliminato l'interesse per un commercio parallelo ...» (decisione n. 100).
Da un lato, su questo punto si può dire che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata di molto inferiore ai due mesi, ma della brevità di questo periodo si è tenuto conto nel commisurare l'ammenda. Anche se il periodo è stato leggermente sovrastimato per questa particolare pratica concertata a tre, non mi pare che ciò influisca sulle ammende irrogate.
(ii) La seconda pratica concertata
Dalla documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] GB risulta chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] era al corrente delle lagnanze del [OSCURATO:PERSONA] circa le importazioni parallele verso la fine del 1975 al più tardi. Ciò emerge dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] (n. 3 dell'allegato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] GB) e dalla sua asserzione di aver scritto le lettere del 28 e 29 gennaio 1976 solo dopo ripetute e vibrate rimostranze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] in successive riunioni. [OSCURATO:PERSONA] lettera all'[OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio, il [OSCURATO:PERSONA] scriveva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso le sue rimostranze per le vicende «degli scorsi mesi» e che egli, in precedenza, aveva respinto reclami analoghi fatti contro la [OSCURATO:PERSONA] GB (a quanto pare durante riunioni indette dalla [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] lettera del 28 gennaio allo [OSCURATO:PERSONA], egli ricordava al destinatario di aver in precedenza chiarito alla [OSCURATO:PERSONA] GB che l'[OSCURATO:PERSONA] non esportava prodotti [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto facevano gli altri principali clienti della [OSCURATO:PERSONA] GB. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe menzionato le assicurazioni fornite dal-l'[OSCURATO:PERSONA] in precedenza se la stessa [OSCURATO:PERSONA] non le avesse fornite, né queste sarebbero state fornite o richieste se la [OSCURATO:PERSONA] GB non fosse stata interessata ad ottenerle. Per i motivi già esposti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ragione nel concludere che la [OSCURATO:PERSONA] e la MDF avevano intrapreso il tentativo d'impedire le importazioni parallele in [OSCURATO:PERSONA] verso la fine del 1975.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che qualora, come nella fattispecie, le parti abbiano posto in essere una pratica concertata per impedire importazioni parallele, si deve ritenere che detta pratica continui finché le parti non decidono di por termine o essa cessa d'essere necessaria. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, obietta che una pratica concertata continua solo finché le parti agiscono per eseguirla (lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte, 5. 3. 1982). [OSCURATO:PERSONA] GB sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cessato di esportare, dimostrazione necessaria per provare che la pratica concertata continua ad essere in atto. A mio parere una pratica concertata può. continuare a sussistere anche senza atti intesi a darle esecuzione. La pratica, infatti, se è abbastanza ben congegnata e ben nota, può non aver bisogno di atti specifici che ne garantiscono l'esecuzione. Vi possono essere casi in cui la mancanza di prove circa provvedimenti adottati per dar esecuzione ad una pratica concertata può far pensare che la pratica sia finita. Questo comunque è un problema di prove che deve dipendere dalle circostanze della singola fattispecie. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] (almeno in linea di principio), allorché dichiara (pag. 40 del controricorso [OSCURATO:PERSONA]) che, qualora i partecipanti ad una pratica concertata abbiano posto termine alle esportazioni da parte di determinati fornitori, sta ad essi il provare, se possono, di avere in seguito consegnato le merci al fornitore senza imporre restrizioni. Non è forse superfluo tener presente la sentenza della Court of Appeals statunitense,
US/Stromberg ed altri,
268 F 2 d. 256, in cui si afferma che una concertazione, una volta provata, si presume continui a sussistere fino a prova contraria.
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] assume che le differenze di prezzo tra i prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, a partire da un certo momento nel 1976 erano insufficienti per rendere proficue le importazioni parallele. Non ne sono persuaso. Dalle allegazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] (replica, pag. 54) si desume che, tra l'aprile e il dicembre del 1976, i prezzi dalla [OSCURATO:PERSONA], espressi in unità di conto europee, erano inferiori a quelli praticati dalla MDF di percentuali varianti dal 19 al 40 %. Pur tenendo conto delle spese di trasporto, questa differenza basta per rendere redditizie le importazioni parallele (controreplica, [OSCURATO:PERSONA], pag. 16). Alcuni degli argomenti svolti a questo proposito ancora una volta ignorano la realtà commerciale, secondo cui, pur se l'utile sul mercato interno è maggiore, può sempre essere nell'interesse dell'esportatore, a breve e a lunga scadenza, il vendere all'estero con un margine inferiore se riesce ad ottenere merce per entrambi i mercati. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la differenza tra i prezzi francesi e quelli tedeschi si è assottigliata dopo l'aprile del 1976. Se così fosse, ciò non avrebbe rilievo quanto alla durata della seconda pratica concertata, distinta dalla prima. Ad ogni modo, è chiaro che l'allineamento dei prezzi è stato più marcato per alcuni articoli che per altri. Poiché gli importatori paralleli non sono obbligati ad importare l'intera gamma dei prodotti, mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ragione nel rilevare che, salvo per tre articoli determinati, la differenza media tra i prezzi in [OSCURATO:PERSONA] ed in Germania, in quel mese, era del 13
1/3
Anche se l'[OSCURATO:PERSONA] ha fornito merce alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla All-Wave NV, come osserva la MDF, ciò non significa che non abbia ridotto esportazioni che altrimenti avrebbe potuto effettuare.
Per questi motivi ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ragione nel concludere, in base ai dati di cui disponeva, ivi compresi i listini prezzi [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] e in Frància, che la seconda pratica concertata si era protratta sin verso la fine del 1977. Se invece la pratica concertata fosse effettivamente cessata prima, non mi pare che questo anticipo sia così rilevante da poter influire sulla entità delle ammende irrogate.
(d) Effetti delle pratiche concertate
Tutte e quattro le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], pur se ha accertato l'esistenza di due pratiche concertate, non ha però dimostrato che fossero «pratiche che possono pregiudicare agli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che hanno come oggetto o come effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune» (ricorsi MDF, pagg. 10 e 19, [OSCURATO:PERSONA], pagg. 34 e 35, [OSCURATO:PERSONA], pagg. 51 e 61 e [OSCURATO:PERSONA] GB, pagg. 25 e 31). Nell'esaminare questi argomenti, partirò dal principio che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dimostrare tanto che una determinata pratica è idonea a pregiudicare gli scambi intracomunitari, quanto che ha questo scopo o questo effetto. Non terrò perciò conto dell'idea ricorrente nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
(
GU L 272, 1972, pag. 35
) e
[OSCURATO:PERSONA]
(
GU L 29, 1975, pag. 26
), secondo cui una pratica mirante a soffocare la concorrenza può, in determinati casi, ricadere sotto il divieto dell'art. 85, n. 1 anche se non è idonea a pregiudicare in maniera rilevante l'interscambio comunitario.
(i) Idoneità a pregiudicare gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri
Al n. 82 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] giungeva alla conclusione che le pratiche concertate nella fattispecie erano «suscettibili di pregiudicare sensibilmente il commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri», giacché le quote di mercato dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] erano di dimensioni bastevolmente grandi. [OSCURATO:PERSONA] GB e la MDF contestano questa asserzione. Esse obiettano che la [OSCURATO:PERSONA] ha delimitato troppo rigidamente il mercato dei prodotti hi-fi, specialmente escludendo da questa nozione i centri di musica e sopravvalutando il fatturato della MDF e della [OSCURATO:PERSONA] GB in particolare, come sostiene quest'ultima, includendovi il fatturato relativo alle autoradio. Si afferma pure che i valori della relazione [OSCURATO:PERSONA] sono prezzi teorici franco stabilimento, mentre quelli della tabella al n. 25 2.3 della decisione sono «prezzi teorici praticati dal distributore esclusivo ai dettaglianti». Per questo motivo essi contestano l'assunto della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i prodotti [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano al 7-10 % del mercato francese e all'8-9 % del mercato britannico.
A mio parere queste obiezioni non possono venir accolte. Onde sia dimostrato che una pratica concertata può pregiudicare gli scambi intracomunitari, occorre che la pratica «eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sulle correnti degli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri» e che questa influenza non sia «trascurabile» (Causa
56/65,
Société technique miniere/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. 1966, pag. 261)
e
Volk/Vervaecke,
loc. cit.). Anche se le stime fatte dalla MDF e dalla [OSCURATO:PERSONA] GB della quota [OSCURATO:PERSONA] sui mercati francese e britannico venissero accettate, le pratiche concertate della fattispecie sarebbero sempre idonee ad avere un'influenza rilevante su questo commercio. È giusto tener conto delle cifre in valore assoluto, come pure delle quote di mercato. Pur in base alle stime delle ricorrenti, il fatturato della MDF di prodotti hi-fi nel 1976 ammontava a 50660000 FF e per la [OSCURATO:PERSONA] GB a 4130000 UKL. Una pratica concertata tra operatori di queste dimensioni mi pare idonea ad aver conseguenze non trascurabili. Per di più, anche le quote di mercato relativamente modeste asserite dalla MDF e dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, come ho detto sopra, tali da mettere in luce che le pratiche concertate in cui sono coinvolte le ricorrenti erano idonee ad aver conseguenze di rilievo. Ciò vale soprattutto quando, come nella fattispecie, ¡prodotti in questione corrispondono all'incirca alla stessa quota di mercato detenuta da una dozzina di concorrenti. L'importanza della quota di mercato, in questo contesto, sta nel determinare se un'impresa sia in posizione forte o debole, poiché gli accordi e le pratiche concertate tra imprese che si trovino in posizioni relativamente forti possono avere le conseguenze più rilevanti (vedi conclusioni Gand in
Volk/Vervaecke,
pag. 305). Qualora la maggior parte del mercato sia suddivisa più o meno equamente fra una dozzina circa di imprese, ciascuna di
esse
si trova in posizione relativamente forte; mentre l'impresa che disponga di una quota di mercato analoga sotto il profilo percentuale si trova in posizione relativamente debole se si trova di fronte ad uno o due concorrenti di grandi dimensioni.
Per questi motivi mi pare inutile che la Corte si pronunci sulla delimitazione del mercato hi-fi e di quello mid-fi o generico, che comunque possa sfuggire ad una definizione precisa o generalmente accettabile; è pure superfluo esaminare a fondo i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] sul, fatturato della MDF e della [OSCURATO:PERSONA] GB nel 1976 o le loro critiche a tale scopo. Sarà sufficiente osservare che, stando ad una qualsiasi delle stime presentate alla Corte, la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] era tale che una pratica concertata tra ricorrenti era atta a pregiudicare in misura rilevante il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
(ii) Oggetto o effetto di alterare la concorrenza
Onde accertare una violazione dell'art. 85, n. 1, nella fattispecie mi pare assolutamente superfluo che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che le pratiche concertate hanno realmente implicato un'alterazione della concorrenza. L'art. 85, n. 1, usa i termini «per oggetto o per effetto»; ed è chiaramente sufficiente dimostrare che esse avevano l'uno o l'altro; questi sono presupposti «non cumulativi, ma alternativi»
Société technique minière,
pag. 281). Le pratiche di cui si fa carico alle ricorrenti erano essenzialmente pratiche che avevano lo scopo di alterare la concorrenza, proteggendo il mercato francese. Il divieto di esportare onde isolare un determinato mercato è da tempo riconosciuto come una delle principali violazioni dell'art. 85.
Ad ogni modo è provatp che queste pratiche hanno raggiunto il loro scopo. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto il suo cospicuo ordine (che era già stato ridotto, poiché lo [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che non sarebbero state fornite merci destinate alla [OSCURATO:PERSONA]). Non è provato quanto ha asserito la [OSCURATO:PERSONA], cioè che il rifiuto di fornire all'[OSCURATO:PERSONA], se era il risultato di una pratica concertata, andava considerato una trasgressione isolata. Al contrario, alla Corte risulta che sia stata fatta una sola offerta, dopo il gennaio del 1976, relativa alle forniture in Germania di materiale [OSCURATO:PERSONA] destinato alla [OSCURATO:PERSONA] e questa offerta è del maggio del 1977. I prezzi della MDF, nonostante le variazioni dei cambi, sono rimasti superiori ai prezzi della [OSCURATO:PERSONA] per tutto il 1976, per taluni articoli [OSCURATO:PERSONA], e fino a varie date nel 1976 per altri articoli del genere.
Le prove non corroborano l'assunto che le lettere del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] siano rimaste lettera morta. Al contrario, risulta che — per effetto della lettera del [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di esportare materiale [OSCURATO:PERSONA], eccettuate alcune piccole partite, mentre continuava ad esportare prodotti hi-fi di altre marche. Ciò emerge chiaramente dalle dichiarazioni fatte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], registrate dagli ispettori stessi per intero e sul posto. [OSCURATO:PERSONA] GB ha sostenuto che il contrario emergeva dal brano della lettera del [OSCURATO:PERSONA], in cui si spiegava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ridotto le sue esportazioni a causa dell'«effetto combinato dei limiti di credito ai nostri clienti e dei margini disponibili». Dal contesto, però, pare emergere che in questo brano il [OSCURATO:PERSONA] si riferiva alle limitazioni di credito ai clienti britannici e ai margini relativi al mercato britannico, che noin consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di tenere scorte per sporadiche esportazioni. Il brano non suffraga la tesi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe' declinato la richiesta di acquirenti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, di propria iniziativa, anche se la [OSCURATO:PERSONA] GB non vi si fosse opposta. Il fatto che taluni dettaglianti siano venuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per comprare dalla [OSCURATO:PERSONA] in Inghilterra e che la [OSCURATO:PERSONA] abbia venduto alcune partite tramite le isole della Manica non corrobora l'assunto delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] disponeva di prove sufficienti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva smesso di fornire i rivenditori esteri. Nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], il suo personale aveva ragione di temere, dopo gli ordini sperimentali fatti tramite l'ODA, che le sue vendite in [OSCURATO:PERSONA] potessero venir sorvegliate dal-l'MDF. Il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] si era quindi impegnato a far cessare le esportazioni in [OSCURATO:PERSONA] di prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Anche se l'unico effetto di questi episodi fosse stato quello di orientare verso il Belgio le esportazioni nell'[OSCURATO:PERSONA], questo effetto sarebbe ricaduto sotto l'art. 85, n. 1. Pare però che anche le esportazioni nel Belgio siano state vietate; infatti l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fornito soltanto meno della metà del materiale richiesto dall'[OSCURATO:PERSONA], 59000 UKL di materiale fornito contro un ordine di 150000 UKL. Per di più era dimostrato che le forniture dell'[OSCURATO:PERSONA] a clienti che non fossero sue affiliate sono cessate nel luglio 1976 o giù di lì.
(iii) Argomenti addotti per giustificare le pratiche
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato esattamente gli oggetti della prima pratica concertata, giacché non ha menzionato il fatto che in diverse decisioni adottate tra il 1976 e il 1979 la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato le autorità francesi a sospendere il trattamento comunitario per i prodotti giapponesi hi-fi in libera pratica negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Queste decisioni, comunque, autorizzavano restrizioni quantitative delle importazioni in [OSCURATO:PERSONA] di radioricevitori di produzione giapponese. Molte delle esportazioni della [OSCURATO:PERSONA] non erano radio-ricevitori e quindi non erano colpiti dalle limitazioni. Per di più, la quota definitiva era stata fissata in 390000 unità (in confronto alle 2636 unità ordinate dallo [OSCURATO:PERSONA]). Entro i limiti imposti dalla quota vi era quindi ampio spazio per le importazioni che potevano venir pregiudicate dalle pratiche concertate ora in esame.
La MDF assume che la sua partecipazione ad una pratica concertata è stata imposta da uno stato di necessità, in quanto le era assolutamente indispensabile difendersi dall'attività parassita di concorrenti sleali che importavano parallelamente e conservare la sua indipendenza
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le pronunce della Corte relative allo stato di necessità non pongono affatto, se non erro, il principio secondo cui un commerciante è autorizzato ad agire in un modo che costituirebbe trasgressione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE per tutelarsi contro concorrenti che agiscono in modo lecito. Vedi causa
16/61
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Modena/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. 1962, pag. 289)
e cause riunite
154, 205, 206 e 226-228/78, 31, 39, 83 e 85/79
[OSCURATO:PERSONA] ed altri/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. 1980, pag. 907)
. Pur se, in teoria, questa difesa è possibile, non mi pare che sia corroborata da prove. La MDF stessa asserisce che le era stato consigliato come rimedio di ridurre i prezzi.
Le ammende
[OSCURATO:PERSONA] deduce che il nocciolo della controversia è costituito dall'ammontare delle ammende. È stata la prima volta che la Commssione ha irrogato ammende pari al 3-4 % del fatturato delle imprese. In passato, le ammende si erano limitate all'I-2 % in casi analoghi. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato all'udienza di seguire ora una nuova politica in fatto di ammende. Questa politica, che implica ammende più elevate, è stata seguita come la [OSCURATO:PERSONA] sostiene e le ricorrenti contestano, in tutti i casi successivi a quello in esame. Per questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] considera il presente «un caso esemplare per la politica concorrenziale della Comunità».
(a) Il cambiamento di politica
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GB si dolgono che le ammende in esame sono di una severità senza precedenti (ricorsi pag. 41, 67 e 39, rispettivamente). Due di queste ricorrenti sostengono che nell'ir-rogare queste ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento; mai era stata annunciata l'adozione di nuovi criteri e in casi precedenti la [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogato ammende inferiori ad imprese che avevano commesso trasgressioni simili a quelle di cui si tratta nelle presenti cause, in periodi analoghi. L'applicazione dei nuovi criteri nella fattispecie sarebbe «retroattiva» e «discriminatoria».
È chiaro che non viene sostenuto che vi sia stato un mutamento nella normativa. La condotta delle ricorrenti costituiva violazione del diritto comunitario vigente nel momento in cui gli atti sono stati compiuti; e in quel momento era punibile con ammende pari al massimo al 10 % del fatturato o ad un milione di unità di conto europee, se questo era superiore. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti immutati. Non accetto l'argomento specioso secondo cui chi abbia commesso un illecito non può essere punito in modo più grave che in passato, o comunque non può esserlo a meno che non sia stata resa nota l'intenzione di aumentare le pene prima che gli illeciti fossero commessi. Qualsiasi norma del genere incoraggerebbe a chiedersi se valga la pena di trasgredire la legge, pratica che dev'essere scoraggiata. Per di più questa norma potrebbe far sì che, dal momento che le indagini e gli accertamenti delle violazioni dell'art. 85 possono anche richiedere molto tempo, data la natura delle cose, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe trovarsi nell'impossibilità di aumentare le ammende, in taluni casi per anni, trascorsi i quali la nuova tariffa potrebbe nuovamente rivelarsi inadeguata; e potrebbe dover irrogare ogni anno ammende molto diverse per infrazioni analoghe, a seconda del momento in cui l'illecito è stato commesso. [OSCURATO:PERSONA], la quale, a norma dell'art. 155 del [OSCURATO:PERSONA], deve garantire l'applicazione delle sue disposizioni, deve poter tenere conto, quando infligge ammende a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, della misura in cui le imprese della Comunità devono venir dissuase, in un dato momento, dal trasgredire gli artt. 85 e 86. Se determinate pratiche si diffondono, può essere necessario infliggere subito ammende più gravi per scoraggiarle. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto del fatto che le conseguenze di una violazione dell'art. 85 o dell'art. 86 possono essere di maggior gravità, ora che l'integrazione economica è più progredita, di quanto non fossero nei primi anni della Comunità; e che le imprese che violano detti articoli non possono più sostenere che il diritto comunitario è un nuovo ordinamento giuridico al quale l'industria deve adeguarsi.
D'altro canto, pur essendo d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in linea di massima, mi pare che, quando si aumentano le ammende, si dovrebbe tener conto dell'entità delle ammende irrogate in passato ed acquistano particolare impor-tanza la gravità e la durata dell'illecito e i suoi effetti nonché il fatturato. Una trasgressione palesemente intenzionale e di ampia portata può ben giustificare il massimo dell'ammenda senza alcun preavviso. Gli operatori non ignorano quel che rischiano sapendo che l'ammenda può giungere al 10 % del loro fatturato. [OSCURATO:PERSONA] ammette che i casi in esame non sono di tale gravità. Considerata la situazione nel suo complesso, però, mi pare che le ammende, in assoluto più che come percentuali del fatturato, siano (tenuto conto, ma non in senso limitativo, della precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA]) maggiori del dovuto, specie nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e ciò vale anche se era giusto infliggere ammende più severe.
(b) Il caso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le ammende irrogate nella presente fattispecie sono molto più aite di quelle inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] (
GU L 16, 23. 1. 1979, pag. 9
). Questa decisione, anche se è piuttosto recente, trae origine da fatti sostanzialmente diversi da quelli in esame. In particolare, i destinatari del divieto di esportazione dal [OSCURATO:PERSONA] imposto dalla [OSCURATO:PERSONA] erano rivenditori al pubblico, ciascuno dei quali poteva esportare solo alcuni motocicli, mentre gli esportatori erano grossisti che trattavano grandi partite, e le differenze tra i prezzi britannici e quelle del continente erano molto maggiori nel nostro caso che in quello [OSCURATO:PERSONA]. Non sono quindi convinto che le differenze fra la presente fattispecie e il caso [OSCURATO:PERSONA] siano atte a dimostrare una discriminazione arbitraria. Inoltre, come questa Corte ha asserito nelle cause riunite
32/78 e 36-82/78,
BMW/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1979, pag. 2482
, «il fatto che in precedenti casi simili la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritenuto di dover infliggere un'ammenda ... non la priva di un potere del genere, attribuito espressamente dal regolamento menzionato, qualora siano soddisfatte le condizioni per il suo esercizio».
(e) Il diritto nazionale
[OSCURATO:PERSONA] assume che i massimi delle ammende indicati dall'art. 15 del regolamento n. 17 sono molto superiori a quelli contemplati da taluni diritti nazionali, ivi compreso quello degli [OSCURATO:PERSONA]. Da questa premessa pare tragga la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esser particolarmente prudente nell'infliggere ammende di siffatta entità. Si deve ricordare, tuttavia, che l'ammenda è l'unico mezzo di cui disponga la [OSCURATO:PERSONA] per far osservare le norme del diritto comunitario, mentre molti degli ordinamenti nazionali cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] garantiscono l'osservanza delle norme anti-trust ammettendo l'esperimento di azioni di danni da parte dei singoli (che possono ottenere risarcimenti pari al triplo del danno, in base alla legge Sherman vigente negli [OSCURATO:PERSONA]). In diversi altri ordinamenti del genere, le norme anti-trust comminano pene detentive. Quindi, pur se concordo sul fatto che le ammende inflitte non devono apparire sproporzionate o inique in ogni caso, non mi pare che gli ordinamenti nazionali invocati militino a favore della tesi delle parti nella presente causa.
(d) L'art. 15, n. 5 del regolamento n. 17
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'ammenda inflittale è in contrasto con l'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17, in quanto punisce una condotta conforme alle obbligazioni contrattuali assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] e debitamente notificate alla [OSCURATO:PERSONA] (Atto introduttivo, pag. 42). L'unica obbligazione contrattuale, notificata alla [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] invocava per giustificare la sua condotta è l'impegno di rifornire il mercato tedesco. Per le ragioni già dette, comunque, non ritengo che le infrazioni sulle quali verte la presente lite derivino dalla necessità di rifornire il mercato tedesco; esse sono scaturite dal desiderio di proteggere il mercato francese.
(e) Ammende distinte
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, irrogando un'ammenda unica per due infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] le ha impedito di conoscere l'importo esatto dell'ammenda inflitta per ciascuna di esse. Essa sostiene (Atto introduttivo, pag. 44) che ciò costituisce inosservanza di una norma procedurale essenziale. È però capzioso in questo caso fare una distinzione così netta tra le due infrazioni, giacché entrambe sono state commesse contemporaneamente nell'evidente tentativo di proteggere lo stesso mercato; entrambe sono state promosse dalla MDF e due dei tre partecipanti alla pratica concertata erano gli stessi nei due casi. Inoltre, le sentenze della Corte dimostrano che è lecito infliggere una sola ammenda per infrazioni distinte, ma connesse (causa
27/76,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1978, pag. 207
e cause riunite
6 e 7/73,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1974, pag. 223
). Respingerei questo argomento.
(f) Responsabilità per fatto altrui
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che qualsiasi violazione del diritto comunitario di cui le si fa carico non si può definire «deliberata» o «intenzionale», giacché gli atti addotti per collegare la [OSCURATO:PERSONA] ad una pratica concertata sono stati commessi dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e von [OSCURATO:PERSONA], che erano semplici impiegati. [OSCURATO:PERSONA] è una società in accomandita (Kommanditgesellschaft) e non vi sono prove che gli accomandatari fossero al corrente degli atti del [OSCURATO:PERSONA] e del von [OSCURATO:PERSONA]. Il problema che la Corte deve risolvere, tuttavia, non è se questi impiegati potessero stipulare obbligazioni vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] (problema che potrebbe dover essere risolto a norma del diritto tedesco) bensì se la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto partecipato ad una pratica concertata. Non trovo alcun appiglio a favore della tesi secondo cui un'impresa non può partecipare ad una pratica concertata mediante atti di suoi impiegati, tanto meno atti di dirigenti, come il capo del reparto hi-fi e un direttore delle vendite (vedi Thiesing-Schröter e Humbaum,
Les ententes et les positions dominantes datis le droit de la CEE,
1977, pag. 554-555.)
(g) Il fatturato
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'ammenda inflittale era superiore al massimo contemplato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, giacché il termine «giro d'affari» in questo articolo va interpretato come fatturato nel settore direttamente coinvolto nell'asserita trasgressione. [OSCURATO:PERSONA] e la MDF hanno pure assunto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto commisurare l'ammenda in base al loro fatturato di prodotti hi-fi soltanto, escludendo le vendite di autoradio e di cassette. A mio parere questo argomento contiene un'esagerazione.
L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 autorizza la commissione ad irrogare «ammende che variano da un minimo di 1000 UC ad un massimo di 1000000 di UC con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente». Nulla in questo contesto consente di concludere che il termine «fatturato» abbia senso diverso del fatturato complessivo dell'impresa. Questo articolo determina i limiti del potere della [OSCURATO:PERSONA] e, nel determinare il massimo dell'ammenda, mostra di stabilire, grosso modo, un rapporto fra l'ammenda e la capacità dell'impresa di sopportarla.
Se, come si sostiene, il termine «fatturato» si riferisse al fatturato di un determinato settore, si avrebbero strane conseguenze. Ciò significherebbe che, qualora un ampio complesso con interessi diversificati commetta una grave trasgressione delle norme comunitarie in uno dei settori in cui è impegnato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe il potere d'infliggere un'ammenda di entità sufficiente per costituire un disincentivo efficace. Inoltre, qualora un'impresa abbia cessato l'attività nel settore in cui ha commesso l'illecito, non si potrebbe più irrogare un'ammenda proporzionale «al fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in questo caso, l'ammenda andrebbe commisurata al fatturato dell'ultimo anno di attività in quel settore; ma ciò implicherebbe un evidente allontanarsi dal linguaggio usato dal regolamento.
Tuttavia una difficoltà insorge nella fattispecie, dato che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di essersi valsa del fatturato della società come base per commisurare le ammende. Essa decideva di infliggere ammende alle quattro imprese all'incirca equivalenti a determinate percentuali dei rispettivi fatturati, in relazione al grado di responsabilità accertato. [OSCURATO:PERSONA], se segue questo criterio, dovrebbe, mi pare, tener conto della misura in cui sono diversificate le attività dell'impresa. Ciò è necessario, in quanto l'illecito commesso da un'impresa in un settore che rappresenta una piccola frazione della sua attività è, normalmente, meno grave di un illecito commesso nel settore dell'attività prevalente.
Il commercio di materiale hi-fi non ha mai rappresentato più del 10 % del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e le altre attività di cui si occupa la [OSCURATO:PERSONA] sono molto lontane dal mercato dei mezzi audio. Diversa è la situazione di MDF, [OSCURATO:PERSONA] é [OSCURATO:PERSONA] GB le quali, pur occupandosi di radio cassette e di altri articoli fuori del mercato hi-fi, svolgono attività molto meno diversificate. Ponendo in relazione il grado di responsabilità delle quattro imprese con il rispettivo fatturato, la [OSCURATO:PERSONA] ha usato un criterio nel quale non si è tenuto conto del fatto che solo nel caso della [OSCURATO:PERSONA] la maggior parte del fatturato rimaneva praticamente estraneo all'illecito. A mio parere, questa è stata una omissione e l'ammenda della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe venir ridotta in proporzione.
Lo stesso ragionamento vale per l'argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha sbagliato nel commisurare l'ammenda al fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] invece che al suo fatturato nei mercati in questione (cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica federale di Germania). Per i motivi già esposti, direi che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata, in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ad irrogare ammende fino ad un massimo pari anche al 10 % del fatturato; come base per determinare l'importo dell'ammenda, dovrebbe tener conto della misura in cui il fatturato corrisponde agli affari in mercati estranei alle trasgressioni. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di tener conto di questo fattore e l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] andrebbe ridotta in proporzione. La riduzione dovrebbe comunque essere proporzionalmente minore che per la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, pur se le cifre di cui disponiamo non consentono precisi raffronti, mi par chiaro che le vendite in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] e in Germania costituiscono una percentuale molto maggiore del fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] che non le vendite di prodotti [OSCURATO:PERSONA] rispetto al fatturato totale della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assumere, come base per calcolare l'ammenda, il fatturato dell'anno precedente l'illecito. Nel contesto dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17, l'espressione «l'esercizio sociale precedente» mi pare si riferisca all'anno precedente a quello in cui è stata irrogata l'ammenda e non all'anno che ha preceduto quello in cui è stato commesso l'illecito. Infatti, se un illecito si fosse protratto per più anni, il calcolo diverrebbe assurdamente molto più complesso e il riferimento all'anno precedente quello in cui ha avuto inizio l'illecito potrebbe portare a risultati del tutto irreali, in eccesso o in difetto. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto dello stesso periodo per determinare il fatturato delle quattro imprese coinvolte negli illeciti. Invece, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l'ultimo bilancio disponibile, che per tre ricorrenti corrispondeva all'anno solare 1978, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva all'esercizio chiusosi il 30 settembre1979. «Esercizio sociale precedente» a mio giudizio significa che è esatto assumere come base il periodo contabile adottato dall'impresa, cosicché a rigor di termini la [OSCURATO:PERSONA] aveva ragione nel prendere in considerazione i periodi cui si è rifatta. D'altro canto, penso che sarebbe stato giusto in questo caso tener conto del fatto che l'anno solare 1978 è stato assunto come periodo di riferimento per tutte le altre società e che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], tanto per l'anno solare 1978, quanto per l'esercizio conclusosi il 30 settembre 1978, è stato molto inferiore a quello dell'esercizio chiusosi il 30 settembre 1979. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di ciò, a quanto mi risulta, ed io proporrei di tenerlo presente nel determinare l'ammenda.
Mi pare che andrebbe ridotta anche l'ammenda inflitta alla MDF, a causa di un errore commesso circa il fatturato di questa impresa, errore non imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. Onde commisurare l'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla MDF di comunicarle il suo fatturato per gli anni 1976, 1977 e 1978. Per una svista, la MDF indicava il fatturato del 1977 come 1978 e viceversa. [OSCURATO:PERSONA] pare sia giunta all'ammenda di 850000 UCE calcolando il 4 % del fatturato del 1977. Nelle memorie per le altre tre cause, la [OSCURATO:PERSONA] cita espressamente la percentuale del 4 % come parametro per il calcolo dell'ammenda della MDF. Stando così le cose, trovo poco convincente l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'ammenda della MDF era stata calcolata nel 4,32 % del fatturato (larga approssimazione del 4 %). Prescindendo da altre considerazioni, quindi, ridurrei l'ammenda della MDF di 50000 UCE, in modo da avvicinarla maggiormente al 4 % del fatturato dell'anno in questione.
(h) Iproblemi restanti
La MDF sostiene che le ammende inflittele hanno natura vessatoria e sono tali da provocarne il fallimento. In passato, la Corte è sempre stata restia a diminuire le ammende per siffatte ragioni
(Miller/
[OSCURATO:PERSONA],
pag. 131; cause riunite
2-10/63,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1963, pag. 682
; causa
21/64,
Dalmas/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 241
). Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel pensare che la MDF esagera le possibili conseguenze dell'ammenda per la sua futura attività, alla luce dei documenti agli atti. Inoltre la MDF ha promosso e tratto vantaggio dalle due pratiche concertate e sono i potenziali acquirenti nel suo territorio quelli che sono lesi dalla pratica concertata. Tuttavia è giusto (e consono allo spirito dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17), nel commisurare l'ammenda, tener conto delle capacità delle imprese di pagarla. Sotto questo profilo, pare assodato che l'ammenda fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia superiore al capitale di giro della MDF; i bilanci presentati alla Corte dalla MDF mettono in luce un gran numero di prestiti a breve termine; e a differenza delle altre imprese ricorrenti nelle presenti cause la MDF rimane indipendente. Queste circostanze mi paiono idonee a far ridurre l'ammenda.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver partecipato «intenzionalmente» alla pratica concertata e rileva che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto carico a [OSCURATO:PERSONA] soltanto di aver agito «intenzionalmente o almeno per negligenza». È evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto questa frase dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Mi par difficile comprendere come si possa affermare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata coinvolta «per negligenza» in una pratica concertata, che implica il raggiungimento di un'intenzione comune, come quella qui dimostrata. La sostanza dell'addebito mosso alla [OSCURATO:PERSONA] è di aver deliberatamente partecipato alla pratica concertata. [OSCURATO:PERSONA] obietta che la sua partecipazione alla pratica concertata si è limitata ad organizzare una riunione nella quale si è parlato di importazioni parallele e che quindi non poteva supporre che il suo comportamento fosse illegittimo. Per le ragioni già dette, non accetto l'idea che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nelle pratiche concertate si sia limitato a questo. Inoltre l'ignoranza del diritto né giustifica un illecito né trasforma un illecito intenzionale in un illecito per negligenza. Rimane l'argomento, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tratto direttamente vantaggio dai prezzi superiori praticati in [OSCURATO:PERSONA] pur se, alla lunga, era positivo per essa che i suoi distributori francesi fossero contenti. Di fatto, essa riteneva che i prezzi di vendita della MDF fossero troppo alti (vedi lettera [OSCURATO:PERSONA] al sig. Ito del 19. 6. 1978, allegato 5 alla replica). Nemmeno la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GB hanno tratto vantaggi precuniari diretti dalle pratiche cui hanno partecipato; infatti entrambi potevano perdere affari, pur se con ridotti margini, finché potevano ottenere merce sufficiente per rifornire tanto i clienti nazionali, quanto quelli esteri e i dati forniti per dimostrare che non valeva la pena di fare altre esportazioni non convincono. Nel caso della [OSCURATO:PERSONA] GB è chiaro che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito spinto dalle insistenti proteste del [OSCURATO:PERSONA].
A mio giudizio, queste circostanze giustificano una certa riduzione delle ammende inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GB. Nell'ultimo caso, tuttavia, la riduzione dovrebbe essere limitata, giacché le lettere del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] dimostrano un atteggiamento ostile, da parte del consigliere d'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] GB, nei confronti degli obblighi imposti alla società dal diritto comunitario.
Nel determinare quali ammende dovrebbero venir irrogate nella fattispecie, non tengo conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ad imporre alle ricorrenti la prestazione di una garanzia bancaria in pendenza della causa. Questa decisione implicava la conseguenza che le ricorrenti potevano disporre del denaro o degli interessi sull'ammontare delle ammende per tutta la durata del giudizio, che è stata lunga. Tuttavia questa decisione è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] sua sponte e non vedo alcun motivo per aumentare le ammende ora per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in precedenza, ha deciso di non far valere un diritto che le spettava.
Queste conclusioni sono già lunghe. Tuttavia mi rendo conto che nelle mille pagine o quasi di memorie, nei copiosi allegati e nei verbali dell'audizione vi sono molti altri argomenti particolari con le relative risposte, ai quali non mi sono richiamato espressamente. Non penso che essi possano modificare le conclusioni generali cui sono giunto o che sia veramente utile trattarli uno per uno e — inevitabilmente — con grande dispendio di tempo.
In definitiva, la determinazione dell'equa ammenda è un problema di valutazione e di equilibrio, più che di calcolo. Sarebbe assurdo «gingillarsi» con le ammende inflitte se le conclusioni cui sono giunto implicassero variazioni di poco conto. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni in materia cui si richiamano il regolamento e la Corte (ad es. durata e gravità dell'infrazione, l'intenzione, partecipazione rispettiva e situazione finanziaria delle parti) e delle circostanze cui mi sono richiamato, mi pare che le ammende andrebbero modificate. Dopo aver lungamente riflettuto alla luce di tutti gli argomenti svolti, mi pare che le ammende dovrebbero venir ridotte alle cifre seguenti:
—
MDF 600000 UCE
—
[OSCURATO:PERSONA] 500000 UCE
—
[OSCURATO:PERSONA] 2250000 UCE
—
[OSCURATO:PERSONA] GB 200000 UCE
Per il resto la decisione della [OSCURATO:PERSONA] va tenuta ferma.
Quanto alle spese, la [OSCURATO:PERSONA] mi pare sia risultata vittoriosa relativamente alla domanda di annullamento per inesistenza di trasgressione dell'art. 85. Normalmente dovrebbe aver vittoria di spese su questo punto. D'altra parte le ricorrenti — secondo quanto ho concluso — risultano vittoriose nella loro domanda di riduzione delle ammende, anche se non nella misura che avrebbero voluto. Considerando nel complesso le questioni da risolvere e i punti sui quali le parti sono risultate vittoriose, mi pare che sarebbe equo che la [OSCURATO:PERSONA] sopportasse le proprie spese e un quinto delle spese delle ricorrenti.
(
*1
) Traduzione dall'inglese.