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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 39425/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20902/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] S_ANTONOCITO, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MARIANTONIETT_A [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta 32C2 i e difende :2044 - controricorrente - avverso la sentenza n. 631/2018 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 20902/2018 - Camera di consiglio del 14/07/2021 Rilevato che, con sentenza resa in data 1/2/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda originariamente proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento, in favore degli attori, dei danni da questi ultimi sof- ferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo detti at- tori, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato di- versi corsi di specializzazione (con iscrizione anteriore al 1991), senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, riconosciuta la durata decennale del termine di prescrizione del diritto vantato dagli originari attori, e la decorrenza di detto termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999), ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle pretese degli attori, avendo questi ultimi proposto l'azione civile per la condanna della controparte al pagamento di quanto loro spettante solo nel dicembre 2010, senza alcuna interruzione medio tempore del termine di pre- scrizione; avverso la sentenza d'appello, le parti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 370/1999; delle di- rettive CEE nn. 82/76, 75/362, 75/363, 93/16; degli artt. 2934, 2935 Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 2946 c.c.; dell'art. 10 Cost. in relazione ai principi di diritto comuni- tario sanciti dagli artt 10 (ex art. 5) e 249, co. 3, del Trattato istituti- vo della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Am- sterdam, nonché in relazione all'interpretazione vincolante delle sen- tenze della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente identifi- cato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato dagli odierni ricorrenti in corrispondenza dell'entrata in vigore della legge n. 370/99, atteso il carattere permanente, pur dopo la promulgazione di tale legge, dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di trasposizione delle direttive CEE richiamate; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in rela- zione alle direttive CEE 2005/36 e 93/16 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di identi- ficare il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato da- gli odierni ricorrenti in corrispondenza del 20 ottobre 2007, data di cessazione dell'obbligo di attuazione delle direttive dell'Unione Euro- pea; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.; al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto vantato dagli originari at- tori dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999) uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giuri- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento in- terno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medi- ci ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo com- preso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 - 01); rispetto a tali conformi arresti della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissen- so attraverso il richiamo di fonti normative e di precedenti giurispru- denziali non adeguatamente argomentati, né decisivi o pertinenti; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (ai sensi dell'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la produzione della documentazione offerta in giudizio dagli appellanti (odierni ricorrenti) allo scopo di attestare l'avvenuto compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto azionato in giudizio, trattandosi di documenta- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione resa necessaria dalla riqualificazione giuridica, da parte del giu- dice d'appello, della fattispecie dedotta dagli originari attori, per la prima volta inquadrata ai sensi della legge n. 370/99; il motivo è infondato; osserva preliminarmente il Collegio di dover escludere (confor- memente a quanto affermato dal giudice d'appello) che la corte terri- toriale abbia riqualificato sul piano giuridico la fattispecie dedotta in giudizio dagli originari attori ai sensi della legge n. 370/99, avendo la corte d'appello richiamato tale testo normativo al solo scopo di indivi- duarne un fatto giuridicamente rilevante (consistente nella definitiva manifestazione, da parte dello Stato italiano, della volontà di non tra- sporre la direttive europee nei confronti dei soggetti dalla stessa leg- ge non considerati, con la conseguente definitiva certezza in ordine all'inadempimento dello Stato italiano e la decorrenza del termine di prescrizione connesso all'esercizio del credito degli odierni ricorrenti), e al solo fine di trarne un parametro equitativo per la quantificazione del credito degli stessi ricorrenti; sotto altro profilo, varrà considerare l'applicabilità, al caso di spe- cie (ratione temporis) dell'art. 345, co. 3, c.p.c. nella versione at- tualmente vigente, ai sensi del quale "non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudi- zio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Può sempre de- ferirsi il giuramento decisorio"; ciò posto, del tutto correttamente la corte territoriale ha eviden- ziato l'inammissibilità dell'offerta documentale avanzata in appello sotto un duplice profilo, trattandosi, da un lato, di documentazione destinata ad attestare la sussistenza di circostanze di fatto dedotte inammissibilmente per la prima volta in grado d'appello e, dall'altro, di documentazione formata in epoca anteriore all'instaurazione del Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 2090272018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio di primo grado, e dunque pacificamente depositabile in detta sede; al riguardo, varrà osservare come, quando i ricorrenti introdusse- ro la loro azione, fosse già stata pronunciata la sentenza Cass., Sez.

Un., n. 9147 del 2009 (con il conseguente chiarimento dell'entità de- cennale del termine di prescrizione) mentre, nel corso del giudizio di primo grado, intervennero le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 che stabilirono il dies a quo di detta prescri- zione dal 27 ottobre 1999; da tanto segue che i ricorrenti, sul presupposto di siffatte soprav- venienze, erano tenuti a interrogarsi sull'avvenuta documentazione dell'interruzione della prescrizione, e (quando pure il chiarimento giu- risprudenziale fosse intervenuto dopo il maturare delle preclusioni probatorie ex art. 183 c.p.c.) addurre, secondo una ricostruzione lata delle ragioni che possono consentire di superare le preclusioni, il ri- corso di dette sopravvenienze e il chiarimento giurisprudenziale come giustificativi di una successiva produzione; su tutto ciò le parti nulla osservano, né indicano (nell'invocare la circostanza che il Tribunale avrebbe qualificato ex novo l'azione se- condo quegli arresti giurisprudenziali) che il contraddittorio fosse sta- to incentrato su una qualificazione suscettibile di giustificare la sal- vezza dell'azione dalla prescrizione, finendo col trascurare l'adeguamento della propria posizione argomentativa agli arresti del 2011, e di procedere all'eventuale allegazione e alla produzione degli atti interruttivi; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate (alle quali le argomentazioni contenute nella memoria da ultimo depositata non conferiscono ulteriore pregio, te- nuto conto delle motivazioni illustrate), dev'essere pronunciato il ri- getto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra lo- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ro, al rimborso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1- bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20902/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] S_ANTONOCITO, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MARIANTONIETT_A [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta 32C2 i e difende :2044 - controricorrente - avverso la sentenza n. 631/2018 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 20902/2018 - Camera di consiglio del 14/07/2021 Rilevato che, con sentenza resa in data 1/2/2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda originariamente proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento, in favore degli attori, dei danni da questi ultimi sof- ferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo detti at- tori, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato di- versi corsi di specializzazione (con iscrizione anteriore al 1991), senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, riconosciuta la durata decennale del termine di prescrizione del diritto vantato dagli originari attori, e la decorrenza di detto termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999), ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle pretese degli attori, avendo questi ultimi proposto l'azione civile per la condanna della controparte al pagamento di quanto loro spettante solo nel dicembre 2010, senza alcuna interruzione medio tempore del termine di pre- scrizione; avverso la sentenza d'appello, le parti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 370/1999; delle di- rettive CEE nn. 82/76, 75/362, 75/363, 93/16; degli artt. 2934, 2935 Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 2946 c.c.; dell'art. 10 Cost. in relazione ai principi di diritto comuni- tario sanciti dagli artt 10 (ex art. 5) e 249, co. 3, del Trattato istituti- vo della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Am- sterdam, nonché in relazione all'interpretazione vincolante delle sen- tenze della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente identifi- cato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato dagli odierni ricorrenti in corrispondenza dell'entrata in vigore della legge n. 370/99, atteso il carattere permanente, pur dopo la promulgazione di tale legge, dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di trasposizione delle direttive CEE richiamate; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in rela- zione alle direttive CEE 2005/36 e 93/16 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di identi- ficare il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato da- gli odierni ricorrenti in corrispondenza del 20 ottobre 2007, data di cessazione dell'obbligo di attuazione delle direttive dell'Unione Euro- pea; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.; al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto vantato dagli originari at- tori dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999) uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giuri- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento in- terno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medi- ci ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo com- preso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 - 01); rispetto a tali conformi arresti della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissen- so attraverso il richiamo di fonti normative e di precedenti giurispru- denziali non adeguatamente argomentati, né decisivi o pertinenti; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (ai sensi dell'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la produzione della documentazione offerta in giudizio dagli appellanti (odierni ricorrenti) allo scopo di attestare l'avvenuto compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto azionato in giudizio, trattandosi di documenta- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione resa necessaria dalla riqualificazione giuridica, da parte del giu- dice d'appello, della fattispecie dedotta dagli originari attori, per la prima volta inquadrata ai sensi della legge n. 370/99; il motivo è infondato; osserva preliminarmente il Collegio di dover escludere (confor- memente a quanto affermato dal giudice d'appello) che la corte terri- toriale abbia riqualificato sul piano giuridico la fattispecie dedotta in giudizio dagli originari attori ai sensi della legge n. 370/99, avendo la corte d'appello richiamato tale testo normativo al solo scopo di indivi- duarne un fatto giuridicamente rilevante (consistente nella definitiva manifestazione, da parte dello Stato italiano, della volontà di non tra- sporre la direttive europee nei confronti dei soggetti dalla stessa leg- ge non considerati, con la conseguente definitiva certezza in ordine all'inadempimento dello Stato italiano e la decorrenza del termine di prescrizione connesso all'esercizio del credito degli odierni ricorrenti), e al solo fine di trarne un parametro equitativo per la quantificazione del credito degli stessi ricorrenti; sotto altro profilo, varrà considerare l'applicabilità, al caso di spe- cie (ratione temporis) dell'art. 345, co. 3, c.p.c. nella versione at- tualmente vigente, ai sensi del quale "non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudi- zio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre de- ferirsi il giuramento decisorio"; ciò posto, del tutto correttamente la corte territoriale ha eviden- ziato l'inammissibilità dell'offerta documentale avanzata in appello sotto un duplice profilo, trattandosi, da un lato, di documentazione destinata ad attestare la sussistenza di circostanze di fatto dedotte inammissibilmente per la prima volta in grado d'appello e, dall'altro, di documentazione formata in epoca anteriore all'instaurazione del Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 2090272018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio di primo grado, e dunque pacificamente depositabile in detta sede; al riguardo, varrà osservare come, quando i ricorrenti introdusse- ro la loro azione, fosse già stata pronunciata la sentenza Cass., Sez. Un., n. 9147 del 2009 (con il conseguente chiarimento dell'entità de- cennale del termine di prescrizione) mentre, nel corso del giudizio di primo grado, intervennero le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 che stabilirono il dies a quo di detta prescri- zione dal 27 ottobre 1999; da tanto segue che i ricorrenti, sul presupposto di siffatte soprav- venienze, erano tenuti a interrogarsi sull'avvenuta documentazione dell'interruzione della prescrizione, e (quando pure il chiarimento giu- risprudenziale fosse intervenuto dopo il maturare delle preclusioni probatorie ex art. 183 c.p.c.) addurre, secondo una ricostruzione lata delle ragioni che possono consentire di superare le preclusioni, il ri- corso di dette sopravvenienze e il chiarimento giurisprudenziale come giustificativi di una successiva produzione; su tutto ciò le parti nulla osservano, né indicano (nell'invocare la circostanza che il Tribunale avrebbe qualificato ex novo l'azione se- condo quegli arresti giurisprudenziali) che il contraddittorio fosse sta- to incentrato su una qualificazione suscettibile di giustificare la sal- vezza dell'azione dalla prescrizione, finendo col trascurare l'adeguamento della propria posizione argomentativa agli arresti del 2011, e di procedere all'eventuale allegazione e alla produzione degli atti interruttivi; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate (alle quali le argomentazioni contenute nella memoria da ultimo depositata non conferiscono ulteriore pregio, te- nuto conto delle motivazioni illustrate), dev'essere pronunciato il ri- getto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra lo- Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 20902/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ro, al rimborso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consi