CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 27358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 02/02/2016 e in applicazione dell'art. 599-bis cod.proc. pen, ha dichiarato non doversi procedere per il reato scritto al capo D) e ha ridotto la pena, per i reati residui, ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa. La Corte ha preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e dell'accordo da lui raggiunto con il pubblico ministero in merito alla quantificazione della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen, per avere la sentenza pronunciato l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo D) omettendo di motivare in merito alla insussistenza degli estremi per il proscioglimento, così disattendendo l'obbligo generale di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione, presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata, in quanto riferita ad un motivo di appello, relativo alla sussistenza del reato, a cui l'imputato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena. Secondo i consolidati principi della Corte di cassazione, infatti, «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019) ed «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194) 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]