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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2019

Cassazione n. 13754/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso 9636-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5125/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha riformato la pronuncia della C I P di Catania, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRPEF per i residenti nelle zone colpite dal Sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; unico motivo: censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665,

1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.

Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in Ric. 2020 n. 09636 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- materia da questa Corte (cfr. Cass.

V15 n. 941/2018; 9908/2018).

A tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della contribuente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

GIT-1.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 9636-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5125/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha riformato la pronuncia della C I P di Catania, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRPEF per i residenti nelle zone colpite dal Sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; unico motivo: censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione. Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in Ric. 2020 n. 09636 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- materia da questa Corte (cfr. Cass. V15 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. GIT-1. Cos
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