CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 11517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29952/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza n. 158 del 2/3/2020 della Corte d ’ a ppello di Ca- gliari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] (poi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) avente ad oggetto la riscossione coattiva di credito del Ministero della Giustizia per spese di giustizia; − l ’opponente sosteneva la nullità degli atti per l’incomprensibilità del loro contenuto, per l’impossibilità di individuare il titolo dell’obbligazione, per la mancanza di notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione; − i l Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione e la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 158 del 2/3/2020,confermava la decisione; − a vverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; non svolgevano difese gli intimati Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate –Riscossione; − all’ esito della camera di consiglio del 17 / 4 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce « a) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost, dei principi sulla determinazione del petitum e della giurisprudenza della Cassazione e del Giudice tributario, circa la non integrabilità/modificabilità dell’oggetto del ruolo della cartella; b) violazione degli artt. 111/6 Cost., 132, n. 4 cod. proc. civ. e 277 cod. proc. civ., per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria»;− col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 666-670, 615, 611, 127, 626, 625 cod. proc. pen., 15 e 28 reg. cod. proc. pen., per aver rigettato il motivo di opposizione con cui si sosteneva l’inesistenza e la non individuabilità del titolo esecutivo sottesoalla cartella di pagamento, nonché degli artt. 111 Cost., 132 e 277 cod. proc. civ., per inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione»; − col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 625 cod. proc. pen. e 28 reg. cod. proc. pen., per aver rigettato il motivo di opposizione con cui si sosteneva l’inesistenza e la non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento, nonché degli artt. 111 Cost., 132 e 277 cod. proc. civ., per inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; − i l ricorso e i singoli motivi sono inammissibil i ai sensi dell’art. 360-biscod. proc. civ., perché il ricorrente ha formula to una pluralità di censure in merito alle quali questa Corte ha già avuto modo di esprimersi decidendo ricorsi redatti con identiche modalità espositive (in violazione del precetto dell’art. 366 cod. proc. civ.) e sulle stesse fattispecie (o, comunque, pressoché integralmente sovrapponibili ) proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.; − i n ordine al primo motivo si richiamano, ex permultis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2925 del 31/01/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23759 del 29/07/2022, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13974 del 03/05/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 03/02/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2470 del 27/01/2022;− s ul secondo e sul terzo motivo, la cui intelligibilità è comunque ardua, si richiamano ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27119 del 22/09/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13981 del 03/05/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021; − non occorre provvedere sulle spese , attesa la indefensio degli intimati; − va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro