CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1672/2019 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del 03/12/2019 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di El fflrnae Said, in ordine a una imputazione di detenzione, in concorso, di 330 e di 2079 dosi di hashish, a un'imputazione di cessione continuata, in concorso, di cocaina a svariati acquirenti e a un'imputazione di furto di energia elettrica. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, omessa pronuncia in ordine all espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata, ai sensi degli artt. 86 d. P. R. 9-10-1990 e 235 cod. pen., poiché il giudice, avendo applicato una pena superiore a due anni, avrebbe dovuto emettere le statuizioni in tema di misure di sicurezza, in quanto già dalla sentenza emergono plurimi elementi che dimostrano la pericolosità sociale dell'imputato, il quale deteneva un considerevole quantitativo di hashish; ha spacciato cocaina in maniera sistematica e continuativa per quasi un anno ed era quindi in grado di procurarsi stupefacenti di diverso genere, con finalità di cessione a terzi; viveva in un immobile abusivamente occupato, nel quale aveva effettuato un allaccio abusivo al contatore Enel. Ricorrono pertanto tutti i presupposti per disporre la predetta espulsione. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. L' art. 86 I. stup. prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena. espiata, dello straniero che, come nel caso di specie, sia stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990. La Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere l'ordine di espulsione, contestualmente alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale. Il giudice, dunque, deve appurare se sia ravvisabile in concreto la pericolosità sociale dell'imputato e, nell'affermativa, applicare la predetta misura di sicurezza, dando adeguatamente conto in motivazione degli elementi acquisiti e delle ragioni per le quali sia approdato a conclusioni positive o negative circa la sussistenza della pericolosità sociale (Cass., Sez. 4, n. 24427 del 20- 4-2018). Ciò anche con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., laddove sia stata applicata una pena superiore ai due anni, poiché la misura di sicurezza, che è preclusa, a norma dell'art 445, comma 1, cod. proc. pen., qualora sia stata applicata una pena contenuta entro i due anni, è invece applicabile in caso di patteggiamento "allargato" (Cass., Sez. 4, n. 42841 del 2 ottobre 200$, Rv. 241333; Sez. 6, n. 34438 del 12-6-2006, Rv. 235063) , 2. Nel caso in esame, essendo stata applicata una pena superiore ai due anni (anni due e mesi 6 di reclusione), il giudice avrebbe dovuto esaminare la problematica relativa alla pericolosità sociale dell'imputato e quindi all'applicabilità della misura di sicurezza. Viceversa, nulla di ciò risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo. Ricorre, dunque, il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla mancata espulsione dell'imputato ex art. 86 d. P. R. 9-10-1990, n. 309, con rinvio, per nuova deliberazione sul punto, al Tribunale di Mantova. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata espulsione dell'imputato ex art. 86 d. P. R. 9-10-1990, n. 309 e rinvia, per nuova deliberazione sul punto, al Tribunale di Mantova. Co