CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Milano ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Yassine tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che la distanza temporale tra i due episodi criminosi oggetto delle sentenze sopra indicate, è incompatibile con il requisito della preventiva nonché unitaria deliberazione criminosa. Inoltre, osserva che ricorrono più violazioni della legge penale dalle quali si può unicamente inferire una spiccata propensione a delinquere, sottratta alla più favorevole disciplina del reato continuato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Yassine deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81, 93 cod. pen. e 493 e 671 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Pres