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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19483/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27753/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Nardò, [OSCURATO:PERSONA]

VII. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 23334/2021, pubblicata in data 24.8.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Lecce, sezione di Nardò, sostenendo di aver acquistato la particella 89 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto pubblico del 13.7.83 e che detta porzione, in proprietà dei venditori, aveva forma rettangolare ed era delimitata, su due lati opposti, da due strade parallele, ossia la suddetta [OSCURATO:PERSONA] 129 e la strada privata ad uso pubblico denominata via Benagiano.

Secondo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 l’attrice la superficie dell’immobile da ella acquistato andava individuata, in base al contratto di compravendita, con la porzione a confine con la [OSCURATO:PERSONA] 129 e non con la via Benagiano, come invece preteso dai convenuti sulla base di risultanze catastali derivanti, a dire della stessa attrice, da un errore compiuto nella registrazione del frazionamento.

Ha chiesto di accertare e dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà del terreno per l’intera estensione indicata in citazione.

Il tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, ha rigettato la domanda, con pronuncia confermata in appello.

La Corte territoriale ha disatteso la tesi dell'attrice, evidenziando che tanto la [OSCURATO:PERSONA] 129, quanto la via Benagiano erano "aree di uso pubblico" e che la prova testimoniale non aveva offerto “risultanze concludenti”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, contestando, con il primo motivo, l’omesso esame della certificazione amministrativa, attestante la natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] 129 e la natura privata, ad uso pubblico, della via Benagiano e, con la seconda censura, l’omesso esame delle risultanze istruttorie, con conseguente mera apparenza, ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., della motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha dichiarato inammissibile, per difetto di decisività, il primo motivo, osservando che l'oggetto della controversia non era la natura giuridica delle strade, ma il senso da attribuire, ai fini della interpretazione del titolo di acquisto della ricorrente, all'espressione "via pubblica" contenuta nel rogito di trasferimento.

La Corte di appello aveva interpretato la scheda negoziale, ritenendo che le parti non avessero inteso dare alla espressione "Via pubblica" il suo significato, tecnico-giuridico, di strada in proprietà di un ente pubblico territoriale, ma avessero F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 invece inteso riferirsi alla nozione, atecnica e generica, di strada aperta al pubblico passaggio e tale interpretazione del contratto del 1983 – secondo questa Corte di legittimità - non era stata censurata dalla ricorrente mediante la denuncia di una violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale.

Riguardo al secondo motivo, la decisione impugnata ha ritenuto che la pronuncia di appello fosse logicamente motivata, non potendosi diversamente apprezzare le prove acquisite in atti.

Per la revocazione della pronuncia di legittimità [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Carmela di Franco non hanno formulato difese.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte di cassazione non abbia considerato che, nel rogito di acquisto della porzione immobiliare descritta in atti, il bene risultava confinante con un’unica via (la S.P. 129) destinata all’uso pubblico e non anche con via Benegiamo, utilizzabile solo dai residenti.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., imputando al Collegio di legittimità di non aver correttamente percepito il contenuto del secondo motivo di ricorso, diretto a contestare il vizio di motivazione in cui era incorso il giudice di appello, che aveva trascurato che il convenuto aveva sempre agito uti dominus sulla zona invenduta.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 documenti di causa; l’errore revocatorio non sussiste ove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, ma un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019).

Occorre quindi che questa Corte sia incorso in una svista su dati oggettivi, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione sottoposta al suo esame; la richiesta di revocazione non può risolversi, invece, nella proposta di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. 3494/2013; Cass. 22868/2012).

Ciò posto, l’errore denunciato non è sussistente, poiché il Collegio di legittimità, senza minimamente soffermarsi sulla natura pubblica o privata delle due strade confinanti con la proprietà della ricorrente, ha considerato che la censura proposta nel primo giudizio di cassazione, volta a far valere l’omesso esame delle certificazioni rilasciate dalla Provincia di Fecce e dal Comune di Nardò in ordine alla classificazione della Strada S. Caterina (o Strada provinciale 129) come "pubblica", non era decisiva, trattandosi invece di interpretare il senso delle espressioni contenute nel rogito di acquisto.

La Corte di appello aveva – difatti - interpretato la scheda negoziale, ritenendo che le parti non avessero inteso dare alla espressione "Via pubblica" il suo significato, tecnico-giuridico, ma avessero invece inteso riferirsi alla nozione, atecnica e generica, di strada aperta al pubblico passaggio, dando del rogito un’interpretazione contrattuale neppure censurata ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c..

Il fatto che costituirebbe oggetto del preteso errore revocatorio involge un punto deciso e comunque profila un errore di interpretazione del titolo di acquisto cui questa Corte non ha affatto proceduto direttamente sulla base di un dato materiale – in ipotesi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 - erroneamente rilevato, essendosi limitata a dichiarare incensurabile quanto ritenuto in proposito dal giudice di merito.

3.1. Il secondo motivo è inammissibile, poiché il contenuto della censura risulta chiaramente individuata dal Collegio di legittimità ed è stata motivatamente respinta.

Il ricorso intende proporre solo una diversa soluzione del motivo di ricorso, non denunciabile con il mezzo esperito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27753/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Nardò, [OSCURATO:PERSONA] VII. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 23334/2021, pubblicata in data 24.8.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Lecce, sezione di Nardò, sostenendo di aver acquistato la particella 89 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto pubblico del 13.7.83 e che detta porzione, in proprietà dei venditori, aveva forma rettangolare ed era delimitata, su due lati opposti, da due strade parallele, ossia la suddetta [OSCURATO:PERSONA] 129 e la strada privata ad uso pubblico denominata via Benagiano. Secondo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 l’attrice la superficie dell’immobile da ella acquistato andava individuata, in base al contratto di compravendita, con la porzione a confine con la [OSCURATO:PERSONA] 129 e non con la via Benagiano, come invece preteso dai convenuti sulla base di risultanze catastali derivanti, a dire della stessa attrice, da un errore compiuto nella registrazione del frazionamento. Ha chiesto di accertare e dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà del terreno per l’intera estensione indicata in citazione. Il tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, ha rigettato la domanda, con pronuncia confermata in appello. La Corte territoriale ha disatteso la tesi dell'attrice, evidenziando che tanto la [OSCURATO:PERSONA] 129, quanto la via Benagiano erano "aree di uso pubblico" e che la prova testimoniale non aveva offerto “risultanze concludenti”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, contestando, con il primo motivo, l’omesso esame della certificazione amministrativa, attestante la natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] 129 e la natura privata, ad uso pubblico, della via Benagiano e, con la seconda censura, l’omesso esame delle risultanze istruttorie, con conseguente mera apparenza, ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., della motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha dichiarato inammissibile, per difetto di decisività, il primo motivo, osservando che l'oggetto della controversia non era la natura giuridica delle strade, ma il senso da attribuire, ai fini della interpretazione del titolo di acquisto della ricorrente, all'espressione "via pubblica" contenuta nel rogito di trasferimento. La Corte di appello aveva interpretato la scheda negoziale, ritenendo che le parti non avessero inteso dare alla espressione "Via pubblica" il suo significato, tecnico-giuridico, di strada in proprietà di un ente pubblico territoriale, ma avessero F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 invece inteso riferirsi alla nozione, atecnica e generica, di strada aperta al pubblico passaggio e tale interpretazione del contratto del 1983 – secondo questa Corte di legittimità - non era stata censurata dalla ricorrente mediante la denuncia di una violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale. Riguardo al secondo motivo, la decisione impugnata ha ritenuto che la pronuncia di appello fosse logicamente motivata, non potendosi diversamente apprezzare le prove acquisite in atti. Per la revocazione della pronuncia di legittimità [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Carmela di Franco non hanno formulato difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte di cassazione non abbia considerato che, nel rogito di acquisto della porzione immobiliare descritta in atti, il bene risultava confinante con un’unica via (la S.P. 129) destinata all’uso pubblico e non anche con via Benegiamo, utilizzabile solo dai residenti. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., imputando al Collegio di legittimità di non aver correttamente percepito il contenuto del secondo motivo di ricorso, diretto a contestare il vizio di motivazione in cui era incorso il giudice di appello, che aveva trascurato che il convenuto aveva sempre agito uti dominus sulla zona invenduta. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 documenti di causa; l’errore revocatorio non sussiste ove la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, ma un errore di giudizio (Cass. s.u. 31032/2019). Occorre quindi che questa Corte sia incorso in una svista su dati oggettivi, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione sottoposta al suo esame; la richiesta di revocazione non può risolversi, invece, nella proposta di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. 3494/2013; Cass. 22868/2012). Ciò posto, l’errore denunciato non è sussistente, poiché il Collegio di legittimità, senza minimamente soffermarsi sulla natura pubblica o privata delle due strade confinanti con la proprietà della ricorrente, ha considerato che la censura proposta nel primo giudizio di cassazione, volta a far valere l’omesso esame delle certificazioni rilasciate dalla Provincia di Fecce e dal Comune di Nardò in ordine alla classificazione della Strada S. Caterina (o Strada provinciale 129) come "pubblica", non era decisiva, trattandosi invece di interpretare il senso delle espressioni contenute nel rogito di acquisto. La Corte di appello aveva – difatti - interpretato la scheda negoziale, ritenendo che le parti non avessero inteso dare alla espressione "Via pubblica" il suo significato, tecnico-giuridico, ma avessero invece inteso riferirsi alla nozione, atecnica e generica, di strada aperta al pubblico passaggio, dando del rogito un’interpretazione contrattuale neppure censurata ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.. Il fatto che costituirebbe oggetto del preteso errore revocatorio involge un punto deciso e comunque profila un errore di interpretazione del titolo di acquisto cui questa Corte non ha affatto proceduto direttamente sulla base di un dato materiale – in ipotesi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27753/2021 Numero sezionale 5730/2022 Numero di raccolta generale 19483/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 - erroneamente rilevato, essendosi limitata a dichiarare incensurabile quanto ritenuto in proposito dal giudice di merito. 3.1. Il secondo motivo è inammissibile, poiché il contenuto della censura risulta chiaramente individuata dal Collegio di legittimità ed è stata motivatamente respinta. Il ricorso intende proporre solo una diversa soluzione del motivo di ricorso, non denunciabile con il mezzo esperito. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E
Sentenza Cassazione n. 19483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris