CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1976
Cassazione n. 00058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1976 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità con particolare riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; ritenuto che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomenti logicamente lineati e giuridicamente corretti (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752; Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) pervenendo ad conclusioni che risultano frutto di un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede in quanto non inficiato da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembr