CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:RARO; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; in particolare, nel primo motivo si propone solo una lettura alternativa delle fonti di prova, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed una corretta deduzione del vizio del travisamento della prova. La tesi difensiva sulla insussistenza del sequestro, in relazione al capo relativo al reato ex art. 349 cod. pen., risulta puramente riproposta senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.4-5 della sentenza sulla sussistenza del reato). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 20