CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15796/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 50/a; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9828/22/18 della Commissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 12 / 11 /201 8 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società operante nell’interporto del Comune di Nola - proponeva ricorso avverso l’avviso TARI relativ o all’anno 2016 emess o dal suindicato Comune sul presupposto che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell’area interportuale non veniva svolto dall’ente territoriale ma da una ditta privata e che nel 2010 era stato tra le parti concluso un accordo che prevedeva una riduzione dell’85% del tributo richiesto. 2. La CTR con la sentenza n. 9828/22/2018, depositata il 12/11/2018, rigettava l’appello prop osto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per l’effetto, confermava l’avviso impugnato. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato asei motivi. 4.Il Comune di Nola ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023, la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce, ex art 360, comma 1, n. 3, e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2909c.c. La ricorrente lamenta la mancata estensione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della CTR Campania n. 24176/35/2015 intervenuto tra le medesime parti per gli stessi immobili e relativo alla TARI 2014. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi, 656 e 657,della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv. con modif. in legge n. 214 del 2011, dell’art. 59 del d.lgs.n. 507 del 1993, delle delibere di Giunta comunale n 72/2014 e 75/2013, dell’art. 2 della Delibera commissariale del Comune di Nola n. 90/94 e della delibera consiliare n 66/98. La contribuente lamenta, ancora, la«violazione e falsa applicazione della determina dirigenziale del Comune di Nola in data 18.5.2010. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Contrasto con i precedenti. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento». Con tale articolato motivo la ricorrente assume che la CTR ha rigettato l’appello proposto richiamando la norma TARSU nonostante l’avviso impugnato era relativo alla TARI e, dunque, alla disciplina prevista per tale ultimo tributo. Ed ancora, la CTR avrebbe affermato che il Comune aveva provato l’effettuazione del servizio TARI all’interno dell’Interporto, sebbene i medesimi giudici davano conto della mancata costituzione dell’ente territoriale. La CTR, poi, giungeva alle conclusioni sopra indicate sulla base di una errata lettura di un capitolato dal quale emergeva l’affidamento del suindicato servizio all’interno dell’Interporto da parte del Comune di Nola; capitolato dal quale, in realtà, emergeva che esso si svolgeva nelle sole strade di collegamento con la suddetta area, con conseguente diritto alla riduzione tariffaria di cui all’art. 1, comma 657 cit. In proposito, in presenza dalla richiamata circostanza di fatto non era necessaria alcuna denuncia o dichiarazione del contribuente per usufruire della riduzione indicata dalla norma, avendo la contribuente dimostrato (con apposite fatture) di aver affidato a terzi il servizio di smaltimentodei rifiuti. La sentenza impugnata sarebbe, poi, contradditoria, laddove a fronte dello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nelle sole strade di collegamento all’interporto riconosce comunque alla contribuente la riduzione della tariffa.Conclude la ricorrente rilevando che in ragione dell’art. 1, commi 656 e 657 cit. in presenza del servizio di raccolta dei rifiuti ma in assenza della sua concreta esecuzione nella zona interportuale doveva essere riconosciuta la riduzione tariffaria richiesta. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi 641, 656 e 657 della legge n. 147 del 2013 Con tale censura la ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto provato da parte del Comune di Nola l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” seppure esso nonera mai stato attivato , limitandosi l’ente territoriale alla raccolta stradale mediante contenitori di prossimità 4.Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3,4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 656 e 657 della legge n. 147 del 2013, per non avere il Comune di Nola mai provato lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti all’interno dell’Interporto. 5.Con il quinto motivo il Comune di Nola lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell’art. 1, commi 656 e 657 della legge n. 147 del 2013 La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui avrebbe mal interpretato il contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti stipulato dal Comune di Nola con decorrenza l’anno 2012 e fino al 2017. In particolare, esso prevedeva la corresponsione alla ditta privata Felix (affidataria del servizio) dello stesso importo previsto dal precedente contratto, nel quale erano escluse le aree interne all’Interporto, con la conseguente logica conclusione che queste ultime non potevano essere ricomprese nel nuovo contratto, così per come affermato dalla CTR.6.Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell’art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147 del 2013. Con tale censura la ricorrente rileva che la sentenza della CTR - nella parte in cui ha ritenuto che il nuovo contratto di affidamento della raccolta dei rifiuti indicato nel motivo che precede avesse ad oggetto anche l’area dell’interporto – sareb be illogica in quanto prevederebbe un esborso non realistico per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti per il restante territorio comunale. 7.Il primo motivo è inammissibile. Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. Nella specie la ricorrente deduce l’intervenuto giudicato facendo riferimento ad una pronuncia della CTR della Campania intervenuta nel 2015 e, dunque, in epoca antecedente alla proposizione dell’appello (2017) la cui sentenza è in questa sede impugnata. Dalla lettura di quest’ultima non risulta che la società contribuente abbia eccepito il richiamato giudicato rappresentando, pertanto, la relativa censura in questa sede una questione nuova che, in quanto tale, deve essere dichiarata inammissibile. 8. I l secondo motivo è fondato con conseguente assorbimento dei restanti. 8.1 Va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd.Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in l. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica co munale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013. Quest’ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 8.2Nella specie oggetto di imposizione ̀ la TARI per l’anno 2016. Assume, dunque, rilievol’art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede quale presupposto di imposta «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», rimanendo escluse «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (TIA2)). Il successivo comma 642 dispone che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (cfr. art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 (TARES)). 8.3Questa Corte (Cass. n. 5940 del 2022), proprio in materia di unità immobiliari interne all’area dell'Interporto di Noia e con riferimento alla TARI per l’anno 2015, ha già avuto modo di affermare che in materia rilevano la citata legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, rispettivamente ai commi 6 e 4. Aisensi della citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 656:«La TARI ̀ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.» Ai sensi del successivo comma 657: «Nelle zone in cui non ̀ effettuata la raccolta, la TARI ̀ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal pì vic ino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.» Con la indicata pronuncia si è rilevato che in entrambe le ipotesi sopra richiamate si è in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI ̀ dovuta".Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Con la medesima pronuncia e, con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citata legge n. 147 del 2013 si è affermato che «la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purch́ tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non pù che intendersi un ambito territor iale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potr̀ coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta pì vicino arreca al pi ̀ una mera difficolt ̀ di accesso al servizio. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale».In buona sostanza la riduzione tariffaria non operaquale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, ń quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, ma al fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino ̀ tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte. Quanto sopra risponde al principio secondo cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La norma prevede, poi, che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta pì vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove ̀ allocato il bene oggetto di imposizione e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato intermini chilometrici. Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito -incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione - graduare la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal pì vicino punto di racc olta. In assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovràessere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dov uta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile. Orbene, il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta con riferimento ad una specifica area, nell'irrilevanza delle ragioni da cui ̀ determinato va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15323 del 2021, n. 17334 del 2020) 8.4 La sentenza impugnata non risulta essersi in alcun modo confrontata con tale quadro normativo e con i principi da esso derivanti avendo, alcontrario, dedotto l’avvenuta prova da parte del Comune di Nola dello svolgimento all’interno dell’Interporto del servizio di raccolta rifiuti dal fatto che esso era effettuato «su tutte le strade pubbliche del territorio comunale, sia per le utenze domestiche che non domestiche, con il servizio porta a porta, come specificato nella nota 13.4.2016 del dirigente del settore [OSCURATO:PERSONA] (…) dal capitolato speciale di appalto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (…) di cui alla determina dirigenziale n. 198 del 21/11/2011 in cui, nell’allegato “C” alla lettera “T” si evince che tra le strade dove il servizio ̀ previsto sono comprese “tutte le strade di collegamento per zona ASI -CIS -[OSCURATO:PERSONA]”» Sul punto assume, poi, rilievo il controricorso presentato dal Comune di Nola laddove si afferma che «la previsione del Capitolato in esame, in merito allo svolgimento del servizio nelle strade di collegamento con l’Interporto, sta ad indicare che il servizio viene svolto fino [OSCURATO:PERSONA] dell’area in chi ha sede l’opificio della ricorrente» ; circostanza, quest’ultima, che il Comune avvalora riportando ulteriori e sostanzialmente identiche decisione della CTR rispetto a quella citata che, appunto, ribadiscono la suindicata circostanza del prelievo dei rifiuti sino alle strade di collegamento all’interno dell’Interporto e non al suo interno. 8.5Risulta, poi, pacifica la circostanza secondo cui l’interporto insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, di strade e viadotti, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di "zona" di cui alla citata legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, avente una significativa estensione nei termini innanzi specificati, sicch́ tale modalitàdi espletamento del servizio determina in fatto l'impossibilità per le aziende che operano all'interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necess it à di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato. Nella fattispecie analoga a quella di cui ̀ causa si dunque già rilevato che «Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui ̀ determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e d̀ certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal pì vicino punto di raccolta comunale». (Cass. n. 19767 del 2020 n. 15323 del 2021 n. 17334 del 2020, n. 19767 del 2020; n. 12476 del 2021, n. 1973 del 2018). 8.6 La CTR non ha, pertanto, fatto corretta applicazion e dei principi sopra indicati con la conseguenza che, per la concreta determinazione della riduzione è necessaria la rimessione della causa al giudice di merito, prevedendo la norma una riduzione in misura non fissa, ma variabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita, ed in misura comunque non superiore al 40% di quella ordinaria, accertamento che spetterà al giudice del rinvio effettuare. La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolame