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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05599/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 011Q4XF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 12/7/2025 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.

Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 — 01) Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 011Q4XF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 12/7/2025 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena. Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 — 01) Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 05599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris