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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2023

ECLI:EU:T:2023:648
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0605_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 ottobre 2023 – TestBioTech/Commissione (causa T‑605/21) ( 1 ) «Ambiente – Prodotti geneticamente modificati – Granturco geneticamente modificato contenente, costituito o derivato da MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e sue sottocombinazioni – Rigetto di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione all’immissione in commercio – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articoli da 4 a 6 e da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013»

1. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi – Obbligo per la Commissione di procedere ad un esame in presenza di siffatti elementi – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 14‑16)

2. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 4, § 1, a), 10, 12 e 16, § 1, a); regolamento della Commissione n. 503/2013, art. 5, a), e allegato II, parte II, punti 1.2.2.3, 1.3.1 e 1.3.2.1, b)] (v. punti 17‑22, 26‑28, 39, 45, 53, 57, 59, 62, 63, 67‑69, 78)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di precauzione – Portata – Limiti (v. punti 60, 61)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un atto amministrativo che è stato oggetto di una richiesta di riesame interno – Irricevibilità –Motivo volto a dimostrare errori di diritto nella decisione sulla richiesta di riesame interno – Ricevibilità (Art. 263, §§ 2 e 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 91‑93) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TestBioTech eV si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 471 del 22.11.2021 .

62021TJ0605_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 ottobre 2023 – TestBioTech/Commissione (causa T‑605/21) ( 1 ) «Ambiente – Prodotti geneticamente modificati – Granturco geneticamente modificato contenente, costituito o derivato da MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e sue sottocombinazioni – Rigetto di una richiesta di riesame interno di una decisione di autorizzazione all’immissione in commercio – Errore manifesto di valutazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articoli da 4 a 6 e da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013» 1. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi – Obbligo per la Commissione di procedere ad un esame in presenza di siffatti elementi – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 14‑16) 2. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 4, § 1, a), 10, 12 e 16, § 1, a); regolamento della Commissione n. 503/2013, art. 5, a), e allegato II, parte II, punti 1.2.2.3, 1.3.1 e 1.3.2.1, b)] (v. punti 17‑22, 26‑28, 39, 45, 53, 57, 59, 62, 63, 67‑69, 78) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di precauzione – Portata – Limiti (v. punti 60, 61) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un atto amministrativo che è stato oggetto di una richiesta di riesame interno – Irricevibilità –Motivo volto a dimostrare errori di diritto nella decisione sulla richiesta di riesame interno – Ricevibilità (Art. 263, §§ 2 e 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1) (v. punti 91‑93) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TestBioTech eV si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 471 del 22.11.2021 .
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