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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16010/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/04/2022 dalla CORTE di APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vasto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 07/04/2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto emessa il 18/11/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per avergli venduto un'autovettura, tacendo fraudolentemente l'esistenza di fermo amministrativo iscritto da Equitalia per l'importo di euro 2.624,82.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine: a) alla ritenuta sussistenza del reato, senza riscontrare l'effettiva malafede del venditore, ignaro dell'esistenza del fermo amministrativo (primo e secondo motivo); b) al riconoscimento della contestata recidiva, nonostante all'epoca della commissione del reato fosse esente da precedenti penali, e, in ogni caso, senza adeguata motivazione sul punto.

3. I primi due motivi di ricorso reiterano profili valutativi già devoluti alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontati e risolti.

3.1. Deve ribadirsi a riguardo che resta preclusa in cassazione, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una cd.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 3.2 La corte territoriale, in particolare, si è soffermata sulla condotta truffaldina, ravvisando gli elementi sintomatici della mala fede nella vicenda traslativa oggetto di imputazione (mancata consegna della documentazione completa inerente alla vettura, tardivo trasferimento della proprietà, rifiuto di scomputare dal prezzo di vendita l'importo corrispondente al debito verso Equitalia).

4. È fondato invece il motivo relativo all'applicazione della contestata recidiva specifica e infraquinquennale.

Il giudice di primo grado, pur neutralizzandone gli effetti quoad poenam a causa del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in termini di equivalenza, non aveva tuttavia indicato le ragioni a base dell'applicazione dell'aggravante specifica.

Riscontrando il motivo di appello, la corte territoriale ha rilevato "come i precedenti specifici dell'imputato, valutati in correlazione alle modalità del fatto odierno in contestazione, fanno ritenere con certezza che tale ultimo fatto sia concreta espressione della pericolosità sociale dello stesso", omettendo di pronunciarsi sulla questione sottoposta al suo esame (e reiterata in questa sede) ossia che alla data di commissione della truffa in questione (4 settembre 2017) il Sallustio era incensurato, richiamandosi a tal fine il contenuto dell'art. 99, primo comma, cod. pen. in base al quale solo chi è stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro può essere sottoposto ad un aumento di pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (motivo sub B dell'atto di appello).

4.1. Come precisato dal giudice di legittimità, l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, rv. 282515-03).

Dall'esame del certificato penale allegato al ricorso risulta che il Sallustio, in effetti, alla data di commissione della truffa per cui è processo non aveva riportato altre condanne definitive, posto che le sentenze annotate sono divenute irrevocabili in seguito, con la conseguenza che non sussistono i presupposti di legge per l'applicazione della recidiva.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla recidiva che si elimina, con rinvia alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che incidono sulla pena, nella misura che il giudice di merito stabilirà, nell'esercizio del suo potere discrezionale.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata recidiva che elimina e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/04/2022 dalla CORTE di APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vasto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 07/04/2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto emessa il 18/11/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] per avergli venduto un'autovettura, tacendo fraudolentemente l'esistenza di fermo amministrativo iscritto da Equitalia per l'importo di euro 2.624,82. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine: a) alla ritenuta sussistenza del reato, senza riscontrare l'effettiva malafede del venditore, ignaro dell'esistenza del fermo amministrativo (primo e secondo motivo); b) al riconoscimento della contestata recidiva, nonostante all'epoca della commissione del reato fosse esente da precedenti penali, e, in ogni caso, senza adeguata motivazione sul punto. 3. I primi due motivi di ricorso reiterano profili valutativi già devoluti alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontati e risolti. 3.1. Deve ribadirsi a riguardo che resta preclusa in cassazione, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una cd. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 3.2 La corte territoriale, in particolare, si è soffermata sulla condotta truffaldina, ravvisando gli elementi sintomatici della mala fede nella vicenda traslativa oggetto di imputazione (mancata consegna della documentazione completa inerente alla vettura, tardivo trasferimento della proprietà, rifiuto di scomputare dal prezzo di vendita l'importo corrispondente al debito verso Equitalia). 4. È fondato invece il motivo relativo all'applicazione della contestata recidiva specifica e infraquinquennale. Il giudice di primo grado, pur neutralizzandone gli effetti quoad poenam a causa del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in termini di equivalenza, non aveva tuttavia indicato le ragioni a base dell'applicazione dell'aggravante specifica. Riscontrando il motivo di appello, la corte territoriale ha rilevato "come i precedenti specifici dell'imputato, valutati in correlazione alle modalità del fatto odierno in contestazione, fanno ritenere con certezza che tale ultimo fatto sia concreta espressione della pericolosità sociale dello stesso", omettendo di pronunciarsi sulla questione sottoposta al suo esame (e reiterata in questa sede) ossia che alla data di commissione della truffa in questione (4 settembre 2017) il Sallustio era incensurato, richiamandosi a tal fine il contenuto dell'art. 99, primo comma, cod. pen. in base al quale solo chi è stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro può essere sottoposto ad un aumento di pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (motivo sub B dell'atto di appello). 4.1. Come precisato dal giudice di legittimità, l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, rv. 282515-03). Dall'esame del certificato penale allegato al ricorso risulta che il Sallustio, in effetti, alla data di commissione della truffa per cui è processo non aveva riportato altre condanne definitive, posto che le sentenze annotate sono divenute irrevocabili in seguito, con la conseguenza che non sussistono i presupposti di legge per l'applicazione della recidiva. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla recidiva che si elimina, con rinvia alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che incidono sulla pena, nella misura che il giudice di merito stabilirà, nell'esercizio del suo potere discrezionale. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata recidiva che elimina e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deci
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