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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05074/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30103/24 Fadil OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi, ha valorizzato le modalità del fatto e l'assenza di giustificazione in merito all'allontanamento del ricorrente al fine di escludere la tenuità dell'offesa, genericamente invocata con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 motivi di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - afferente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto con l'atto d'appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e che il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, non indicando elementi idonei a sostenere il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30103/24 Fadil OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi, ha valorizzato le modalità del fatto e l'assenza di giustificazione in merito all'allontanamento del ricorrente al fine di escludere la tenuità dell'offesa, genericamente invocata con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 motivi di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - afferente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto con l'atto d'appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e che il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, non indicando elementi idonei a sostenere il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 05074/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris