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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00890/2023

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RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARBITRIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli relativa al giudizio iscritto al NRG 17379/2015, pubblicata in data 14 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 150/2022 RG 6533-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARBITRIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli relativa al giudizio iscritto al NRG 17379/2015, pubblicata in data 14 dicembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 150/2022 RG 6533-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2
Decreto Cassazione n. 00890/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris