CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per per l'inammissibilità; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/6/2022 ha rigettato il riesame avverso il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI il 20/5/2022, ai sensi degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240, primo comma e 240 bis cod. pen., ha disposto il sequestro preventivo del conto corrente bancario e di una unità immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale moglie di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagine in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 648 ter e 648 ter.1 e 416 bis.1 cod. pen.1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9 ultima parte con riferimento alla carenza di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione del provvedimento ablativo. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, pure a fronte di una specifica censura sul punto, avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla riferibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che alla formale intestataria che, d'altro canto, a fronte degli elementi indicati, sarebbe anche la sostanziale proprietaria degli stessi avendo una propria autonoma capacità reddituale. Sul punto, infatti, il giudice del riesame, facendo riferimento al solo fumus commissi de//citi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe indicato alcun elemento dal quale poter inferire che l'intestazione dell'appartamento sia fittizia e che le somme attive del conto corrente siano allo stesso attribuibili. 1.2. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 125, comma 3 cod. proc. pen. circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della c.d. confisca allargata nonché per omessa valutazione del contenuto della consulenza tecnica depositata. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi emersi circa l'attività svolta dalla società nel corso degli anni e, non tenendo in alcuna considerazione la consulenza tecnica depositata, in assenza di una verifica dell'attività della società e degli appalti da questa gestiti nel corso degli anni, non avrebbe in effetti motivato quanto all'effettiva esistenza dei presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 240 bis cod. pen. 1.3. Violazione di legge in relazione all'insussistenza del requisito della intestazione fittizia dei beni e alla sussistenza di un'autonoma capacità reddituale della ricorrente. Nel terzo motivo la difesa, anche riprendendo gli argomenti illustrati nel primo motivo, evidenzia che il giudice del riesame avrebbe del tutto omesso di verificare e conseguentemente motivare in ordine al necessario e preliminare requisito, accertamento da effettuare in via pregiudiziale rispetto a quello della sproporzione, della fittizietà dell'intestazione dei beni sottoposti a vincolo reale. Anche a voler prescindere dagli elementi pure indicati dalla difesa, infatti, sarebbe stato onere dell'accusa dimostrare che i beni di cui è titolare la ricorrente erano riferibili al marito laddove, invece, come risulterebbe dagli elementi emersi e allegati, l'intestazione degli stessi alla ricorrente non era apparente ma effettiva.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 321 e 125 cod. proc. pen. in ordine all'assoluta carenza di motivazione circa la denunciata assenza di un titolo cautelare per il rapporto di conto corrente. Nel quarto motivo la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe espresso quanto alla rilevata inesistenza di un provvedimento che consentisse di sequestrate il conto corrente intestato alla sola ricorrente, ciò in quanto il provvedimento di sequestro prevedeva espressamente il sequestro dei soli "conti correnti riferibili agli indagati e ai familiari sopra indicati (perché loro intestati o perché sugli stesso sono delegati ad operare" (così pag. 127 del decreto del gip). 1.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 125, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla carenza totale di motivazione con riferimento al quantum da sottoporre al vincolo ablativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, anche con riferimento alla carenza di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del provvedimento ablativo, all'esistenza del requisito della intestazione fittizia dei beni, alla mancanza di un'autonoma capacità reddituale della ricorrente, all'assenza di un titolo cautelare per il rapporto di conto corrente e al quantum da sottoporre al vincolo ablativo. Le doglianze non sono consentite. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il Tribunale, evidenziati in un'articolata premessa i presupposti di applicabilità del sequestro funzionale alla confisca c.d. allargata, ha dato conto dell'esistenza del fumus commissi delictí e ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure della difesa, ora riproposte nell'atto di ricorso. 1.2.1. Il giudice del riesame ha evidenziato che non risulta adeguatamente ricostruita la storia reddituale della ricorrente così che alla stessa non può essere riconosciuta l'effettiva titolarità del bene immobile e della somma residua giacente sul conto corrente oggetto di sequestro. La ricorrente, infatti, con i documenti prodotti (due buste paga relative a un recente bimestre e l'estratto conto di un solo semestre), come evidenziato nel provvedimento impugnato, non risulta avere compiutamente adempiuto all'onere che incombe sul terzo che assuma di essere l'effettivo titolare di un bene di indicare, a pena d'inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonei a consentire, la restituzione del bene in proprio favore, al giudice che abbia riscontrato la corrispondenza di tali allegazioni con la situazione che ha condotto al sequestro (cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01). 1.2.2. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso l'ordinanza impugnata, facendo riferimento agli elementi in atti e al prospetto recepito nel decreto, ha dato conto dell'esistenza della sproporzione tra redditi del Ferone (e del suo nucleo familiare) e i beni a questo riconducibili, ciò anche dando atto dell'avvenuto deposito da parte della difesa della consulenza relativa alle questioni tecnico-contabili che, come correttamente evidenziato, è un elemento nuovo con il quale il giudice del riesame, peraltro in assenza di poteri istruttori, non era tenuto a confrontarsi. 1.2.3. La questione circa la totale carenza di motivazione in ordine al quantum da sottoporre a sequestro al fine della confisca allargata, pur volendo prescindere dal fatto che la stessa non era stata sollevata nei motivi di riesame e quindi il giudice della cautela non era tenuto a motivare sul punto, è manifestamente infondata. Ai fini della confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen., infatti, a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei c.d. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (cfr. Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese