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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 05082/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15263-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 710/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relater in seen alla proposta: «ritenuto che in primo grado venne accolta la domanda con la quale Paolo e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere dichiarati proprietari per usucapione di uno stacco di terreno di proprietà demaniale e che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il bene svolgesse funzione pubblica, poiché ricadente nell'area di rispetto autostradale, rigettò la domanda, così accogliendo l'appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA].; che i soccombenti appellanti ricorrono sulla base di tre motivi e che l'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; osserva I ricorrenti, con il complesso censuratorio, che conviene esaminare unitariamente, lamentano violazione del "divieto di nova" in appello, per avere la Corte di merito affermato che il terreno avesse funzione di fascia di rispetto autostradale, senza che una tale proipettazione fosse stata prima avanzata dalla controparte; perciò stesso, quindi, violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per non avere il Giudice d'appello rilevato il difetto di ipecfica censura; infine, motivazione apparente, per avere ricostruito apoditticamente la fattiipecie.

L'infondatezza del primo motivo rende evidente quella degli altri.

La natura demaniale del bene non è controversa.

Quel che gli attori avrebbero dovuto provare è che si fosse in presenza di atti e fatti che evidenziassero in maniera inequivocabile la volontà dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (ex multis, Se 1, n. 26899, 10 /11 / 2008, Rv. 605579).

Di talché, lungi dal versarsi nell'ipotesi di eccezioni, o anche solo di Ric. 2021 n. 15263 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -2- ricostruzioni alternative, tali da turbare il dibattito fra le parti, si trattava di scrutinare proprio la questione centrale del giukio (il terreno era stato eipropriato per ammodernare il tratto interessato dell'autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA], punto non controverso), nel mentre le valutcqioni della Corte d'appello a riguardo della natura giuridica delle fasce di rispetto stradale si risolvono in appreuamenti giuridici riservati al giudice di merito.

Da dò deriva la palese infondatez.za del secondo e del teqo motivo: il primo motivo risulta essere stato correttamente scrutinato e deve escludersi l'asserqa di argomentaione motivaionale, avendo il Giudice reso comprensibile giustificnione argomentativa».

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), Ric. 2021 n. 15263 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -3- ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in curo 3.000,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso il giorno 14 gennaio 2022 ([OSCURATO:PERSONA] anni Lombardo) DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15263-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 710/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relater in seen alla proposta: «ritenuto che in primo grado venne accolta la domanda con la quale Paolo e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di essere dichiarati proprietari per usucapione di uno stacco di terreno di proprietà demaniale e che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il bene svolgesse funzione pubblica, poiché ricadente nell'area di rispetto autostradale, rigettò la domanda, così accogliendo l'appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA].; che i soccombenti appellanti ricorrono sulla base di tre motivi e che l'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; osserva I ricorrenti, con il complesso censuratorio, che conviene esaminare unitariamente, lamentano violazione del "divieto di nova" in appello, per avere la Corte di merito affermato che il terreno avesse funzione di fascia di rispetto autostradale, senza che una tale proipettazione fosse stata prima avanzata dalla controparte; perciò stesso, quindi, violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per non avere il Giudice d'appello rilevato il difetto di ipecfica censura; infine, motivazione apparente, per avere ricostruito apoditticamente la fattiipecie. L'infondatezza del primo motivo rende evidente quella degli altri. La natura demaniale del bene non è controversa. Quel che gli attori avrebbero dovuto provare è che si fosse in presenza di atti e fatti che evidenziassero in maniera inequivocabile la volontà dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (ex multis, Se 1, n. 26899, 10 /11 / 2008, Rv. 605579). Di talché, lungi dal versarsi nell'ipotesi di eccezioni, o anche solo di Ric. 2021 n. 15263 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- ricostruzioni alternative, tali da turbare il dibattito fra le parti, si trattava di scrutinare proprio la questione centrale del giukio (il terreno era stato eipropriato per ammodernare il tratto interessato dell'autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA], punto non controverso), nel mentre le valutcqioni della Corte d'appello a riguardo della natura giuridica delle fasce di rispetto stradale si risolvono in appreuamenti giuridici riservati al giudice di merito. Da dò deriva la palese infondatez.za del secondo e del teqo motivo: il primo motivo risulta essere stato correttamente scrutinato e deve escludersi l'asserqa di argomentaione motivaionale, avendo il Giudice reso comprensibile giustificnione argomentativa». Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), Ric. 2021 n. 15263 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in curo 3.000,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso il giorno 14 gennaio 2022 ([OSCURATO:PERSONA] anni Lombardo) DEPOSITATO I
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