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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34195/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentata estorsione aggravata per essere stata commessa da più persone riunite, facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed al fine di avvantaggiare il clan camorristico Licciardi . 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore eccepisce l'omesso riscontro motivazionale alle doglianze difensive relative all'illegittimo rigetto della richiesta ex art. 438 cod.proc.pen. di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad avere avuto un contatto con il ricorrente; la Corte di appello aveva ritenuto la richiesta difensiva non necessaria ai fini del compiuto accertamento dei fatti, attesi gli atti e la documentazione già acclusa al fascicolo, rifugiandosi dietro motivazione di stile che non affrontava le rimostranze della difesa dell'imputato. 1.2 II difensore lamenta la nullità della sentenza con riferimento all'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione relativamente al rigetto dell'invito, rivolto alla Corte di appello, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale di primo grado mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], visto che l'integrazione probatoria avrebbe potuto chiarire tutti quei punti oscuri della vicenda; osserva che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] era stato riferito solo de relato da [OSCURATO:PERSONA], direttore della cooperativa che operava in varie regioni d'Italia con il marchio Conad, e che rispetto alla veridicità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] difettavano alcuni doverosi approfondimenti in merito alla genesi della conoscenza con gli imputati, alle modalità degli incontri ed all'oggetto dei dialoghi, alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche che lo vedevano interloquire, che lasciavano addensare più di un dubbio in merito alla veridicità dei fatti da lui rappresentati.

Dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prosegue il difensore,- [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a Delle Vedove di aver più volte richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di poter leggere il contenuto della denuncia sporta da quest'ultimo al fine di verificare che quest'ultimo non avesse "raccontato altre favole" (così si era espresso il Delle Vedove); la motivazione del giudice per l'udienza preliminare sulla richiesta di ammissione di rito abbreviato condizionato era stata meramente apparente, mentre sarebbe stato essenziale approfondire la genesi dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito essere riconducibile non già ad un pedinamento per fini illeciti perpetrato da presunti estorsori, bensì ad un appuntamento concordato con [OSCURATO:PERSONA] per avere maggiori informazioni in merito alla possibilità di realizzare il progetto commerciale descrittogli da [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano interessati ad investire; la pronuncia della Corte di appello sul punto era errata in punto di diritto, visto che non considerava che in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e successiva richiesta di procedere con rito abbreviato non condizionato, restava ferma la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod.proc.pen.

Il difensore osserva che l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso di chiarire: a) la genesi dei rapporti intercorsi con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) i rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; c) il tenore delle intercettazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA], che davano atto di come, anche dopo gli incontri avuti con gli imputati nel marzo 2019, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si erano interrotti, confermando la versione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui era stato [OSCURATO:PERSONA] a proporre l'affare e ad organizzare l'incontro, e che [OSCURATO:PERSONA] era tutt'altro che intimorito dagli incontri avuti con gli appellanti; d) chi fosse il soggetto deputato a gestire il punto vendita Conad (secondo Toppetti era [OSCURATO:PERSONA], che però aveva indicato Delle Vedove). 1.3 D difensore lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite, visto che era emerso soltanto che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] volevano investire denaro nell'operazione relativa all'apertura del [OSCURATO:PERSONA], come si evinceva dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e dalle intercettazioni telefoniche in atti, che venivano riportate in ricorso; la difesa inoltre non condivideva il ragionamento dei giudici di appello sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo diretto coinvolgimento nella vicenda, visto che era stato [OSCURATO:PERSONA] a presentare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; viene poi nuovamente richiamata la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Delle Vedove del 24 maggio 2019, che escludeva ogni intento estorsivo degli imputati e che non era stata assolutamente vagliata dai giudici di merito. 1.4 Il difensore ritiene che la sentenza della Corte di appello debba essere censurata anche nella parte in cui aveva rigettato le doglianze difensive relative alla mancata derubricazione delle ipotesi di cui al capo di imputazione nella fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen.: andava innanzitutto evidenziato che l'evento di danno non era costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto, e che lo stesso non si era realizzato non perché era intervenuta denuncia, ma perché la condotta posta in essere dagli imputati non lo avrebbe causato: la gestione del supermercato sarebbe avvenuta secondo le regole e quindi nessun danno avrebbe avuto la cooperativa, visto che sarebbe cambiato solo il nome del socio che avrebbe gestito il punto vendita ([OSCURATO:PERSONA] anziché Delle Vedove). 1.5 Il difensore lamenta che la motivazione della sentenza impugnata era illogica e contraddittoria anche nella parte in cui non aveva escluso le contestate aggravanti ed aveva negato la concessione delle attenuanti generiche al ricorrente: per quanto atteneva la recidiva, la Corte di appello non aveva adempiuto all'onere di motivazione; la motivazione sul metodo mafioso era errata, visto che al momento dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non aveva assolutamente percepito il tono intimidatorio che sarebbe stato utilizzato dagli imputati ed [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. in riferimento al clan Licciardi; quanto alle attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto un corretto comportamento processuale, fornendo spiegazioni sulla vicenda sin dalle prime fasi del procedimento.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce l'omesso riscontro motivazionale alle doglianze difensive relative all'illegittimo rigetto della richiesta si ammissione di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad aver avuto un contatto con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello aveva ritenuto la richiesta difensiva non necessaria ai fini del compiuto accertamento dei fatti, attesi gli atti e la documentazione già acclusa al fascicolo, rifugiandosi dietro motivazione di stile che non affrontava le rimostranze della difesa dell'imputato. 2.2 Il difensore lamenta la nullità della sentenza con riferimento all'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione relativamente al rigetto dell'invito, rivolto alla Corte di appello,a rinnovare l'istruttoria dibattimentale di primo grado mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], visto che l'integrazione probatoria avrebbe potuto chiarire tutti quei punti oscuri della vicenda (i primi due motivi di ricorso sono identici a quelli proposti nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 2.3 Il difensore lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'illogicità della asserita irrilevanza della reale genesi del rapporto che si era instaurato tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], tutt'altro che di secondaria importanza ai fini della valutazione dell'attendibilità di quest'ultimo; l'omessa valutazione dei numerosi elementi " investigativi aliunde pervenuti, che corroboravano la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente; la mancata considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto agli imputati l'investimento da fare e presentato loro il suo amico [OSCURATO:PERSONA] rilevava soprattutto rispetto agli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, che avrebbero assunto una diversa lettura e avrebbero mutato i "pedinamenti" di natura asseritamente illecita in incontri finalizzati a concretizzare l'investimento che gli imputati erano intenzionati a compiere; la lacunosità ed illogicità motivazionale della sentenza, che sarebbe stata presumibilmente sanata dalla escussione di [OSCURATO:PERSONA]; l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che i contatti telefonici precedenti alla vicenda, in occasione dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di finanziamenti ed investitori /non incidessero sulla attendibilità del primo, avendo omesso la Corte di appello di dare atto della circostanza che tali contatti erano proseguiti anche dopo gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati; l'omessa motivazione in merito alla rilevanza che tali intercettazioni rivestivano quale riscontro al narrato del ricorrente; l'inesistenza di riscontri a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], visto che quanto dichiarato da Toppetti era quanto gli aveva riferito [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa valutazione delle doglianze difensive afferenti le conversazioni captate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Il difensore osserva che la sentenza impugnata andava censurata anche nella parte in cui erano state rigettate le doglianze difensive in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen.; si era infatti rilevato come mancasse sia l'ingiusto profitto, non comprendendosi quali vantaggi avrebbero avuto gli imputati, sia il danno che avrebbe avuto la cooperativa dalla gestione del supermercato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anche egli socio della cooperativa); inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non sapevano che la gestione era stata già affidata al socio Delle Vedove; errato era poi sostenere che Delle Vedove era la persona che avrebbe subìto il danno, visto che era un soggetto diverso da quello che avrebbe subìto la minaccia 2.5 II difensore eccepisce la nullità della sentenza impugnata in quanto la Corte di appello avrebbe comminato per il delitto tentato una pena superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, visto che la Corte aveva operato una riduzione ai sensi dell'art. 56 cod.pen. in misura inferiore a quella disposta dal primo giudice, giungendo in tal modo a determinare la pena base per il delitto tentato in misura superiore a quella statuita in primo grado. 2.6 Quanto all'aggravante del metodo mafioso, il difensore premette che già nell'atto di appello si era osservato che gli imputati, non conosciuti da [OSCURATO:PERSONA], non avevano mai fatto riferimento ad un clan né avevano fatto pesare la loro provenienza dal quartiere Secondigliano di Napoli: la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto sussistente l'aggravante, era palesemente illogica, visto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di acclarare come, al momento dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva percepito in alcun modo il tono intimidatorio attribuito apoditticamente agli imputati, tanto che aveva risposto loro fermamente; parimenti inconferente risultava la rinuncia di Delle Vedove, che aveva precisato di avere deciso di desistere dalla gestione del centro Conad perché [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato di "pressioni esterne", e non di "pressioni da parte di personaggi malavitosi.

Il difensore eccepisce l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla contestata recidiva; censura poi l'omessa motivazione con riferimento all'aumento facoltativo di pena "per le contestate aggravanti e la recidiva" irrogato dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod.pen. nella misura di mesi 10 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, che risultava sfornito di qualsiasi motivazione idonea a consentire di intravedere quali fossero le ragioni sottese a tale inasprimento sanzionatorio; lamenta, infine, l'illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello non aveva concesso le attenuanti generiche, visto che si era parlato di "assenza di un comportamento processuale collaborativo", quando invece [OSCURATO:PERSONA] si era profuso nello spiegare con dovizia di particolari quali fossero stati i suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gii imputati e dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso: una volta applicata correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della (N:\ parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01: "Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado"; Sez. 3, 18334 del 29/03/2022, non massimata), la Corte di appello 'puntualmente esposto le ragioni della superfluità della integrazione probatoria richiesta a pag.9 della sentenza impugnata, ritenendo che le richieste attenessero a circostanze del tutto marginali rispetto alla vicenda, già esaminata in maniera completa dal giudice per l'udienza preliminare alla luce dei molteplici elementi probatori esaminati.

Pacifico è poi che sia "preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative." (Sez.2, Sentenza n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01) Tutte le circostanze dedotte nei primi motivi di ricorso, attengono al merito della vicenda, e sono come tale inammissibili posto che sono di natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).1.2 Quanto alla considerazione contenuta nel terzo motivo di ricorso secondo cui sarebbe emerso soltanto l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di investire denaro nell'operazione relativa all'apertura del Supermercato "Conad", la censura è reiterativa di quella già proposta in appello, e sulla quale la Corte territoriale ha già risposto sia evidenziando il tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva immediatamente raccontato l'accaduto al direttore generale Toppetti, che richiamando il fatto che i gruppo criminali del luogo, tra cui quella facente capo al clan Licciardi, avevano interesse ad investire in tale tipologia di attività, come confermato dai numerosi collaboratori di giustizia citati dal giudice per l'udienza preliminare nella sentenza di primo grado (si vedano, in particolare le pagine 30 e seguenti), considerazione quest'ultima con la quale il ricorso non si confronta assolutamente.

Relativamente alla conversazione più volte richiamata tra [OSCURATO:PERSONA] e Delle Vedove, la Corte di appello ha osservato che "alla lettura delle conversazioni suesposte emerge, in primis, la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA], confermata anche da Delle Vedove, di non ricevere sufficiente tutela dalla società ed il timore che Toppetti non abbia rappresentato in pieno tutto il timore e l'entità delle minacce ricevute"; il ricorso pretende di dare invece una spiegazione completamente diversa della conversazione, operazione non consentita in quanto in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Vedi sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01). 1.4 Relativamente alla richiesta di derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 610 cod.pen., la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.21 della sentenza, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno" (Sez. 2, Sentenza n. 12434 del 19/02/2020, PMT/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01).1.5 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando la gravità dei fatti ed i precedenti penali degli imputati, indice quindi di una progressione del percorso delinquenziale in atto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità; analogamente, corretta è la motivazione sulla aggravante del metodo mafioso contenuta sempre nella penultima pagina della sentenza impugnata e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; a tale riguardo, si deve osservare che poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01 1.6 Relativamente all'aggravante del metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dal Collegio, ha sottolineato come la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 (ora 416 bis 1 cod.pen.) non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (così sez.5, Sentenza n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01).

Ciò premesso, si deve rilevare che a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta a pag.22 ("le espressioni utilizzate dagli attuali imputati nella loro condotta intimidatoria, pur non richiamando esplicitamente l'appartenenza o l'esistenza del clan suddetto, fanno riferimento anche in forma larvata al clima intimidatorio causato anche da minacce non esplicite...") le censure di entrambi i ricorrenti propongono inammissibili valutazioni di merito

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.2.1 Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, identici ai primi due motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA], possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 1.1. 2.2 Analogamente, il terzo motivo di ricorso è relativo al merito della vicenda, come tale inammissibile, eccependo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun turbamento dalle minacce ricevute, in contrasto quindi con quanto riferito espressamente dallo stesso e confermato da Toppetti, come emerge dalle dichiarazioni dei due riportate nella sentenza di primo grado, e delle quali viene riportata solo una parte.

Con riferimento a tale motivo di ricorso, deve essere ribadito che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 2.3 Per quanto riguarda la mancata derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 610 cod.pen. e l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, valgono le considerazioni espresse in precedenza, con l'aggiunta che le considerazioni espresse si risolvono anche in questo caso in inammissibili censure di fatto. 2.4 Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso.

Il giudice di primo grado aveva inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] la pena base di anni 9 di reclusione ed C 9.000,00 di multa, ridotta ad anni 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa (quindi di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod.pen.), aumentata per la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ad anni 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 12 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa; ad [OSCURATO:PERSONA] la pena base di anni 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, ridotta ad anni 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa (quindi della metà ai sensi dell'art. 56 cod.pen.), aumentata per la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 9 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa; il giudice di appello aveva inflitto ad entrambi la pena base di anni 7 (mesi 84) di reclusione ed C 5.000,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni 4 e mesi 6 di reclusione (mesi 54) ed C 3.000,00 di multa, aumentata per le aggravanti e al recidiva ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 2.666,66 di multa.

Ciò premesso, è evidente che la riduzione della pena per Eposito per il delitto tentato era stata della metà in primo grado, e quindi avrebbe dovuto essere ridotta allo stesso modo anche in appello (giungendo quindi ad una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ed C 2.500,00 di multa, e non di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 3.000,00 di multa); ciò in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla (vedi Sez.4, Sentenza n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02).

Inammissibile è invece la censura relativa alla omessa motivazione sull'aumento di pena applicato ex art. 63 n.4 cod.pen., trattandosi di censura non proposta in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Relativamente, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si richiama quanto già esposto rispetto all'analogo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], considerando che la Corte di appello ha evidenziato per entrambi gli imputati la gravità del fatto per negare il beneficio.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Deve invece trovare accoglimento il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio, per i motivi sopra esposti, con annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente al trattam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentata estorsione aggravata per essere stata commessa da più persone riunite, facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed al fine di avvantaggiare il clan camorristico Licciardi . 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore eccepisce l'omesso riscontro motivazionale alle doglianze difensive relative all'illegittimo rigetto della richiesta ex art. 438 cod.proc.pen. di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad avere avuto un contatto con il ricorrente; la Corte di appello aveva ritenuto la richiesta difensiva non necessaria ai fini del compiuto accertamento dei fatti, attesi gli atti e la documentazione già acclusa al fascicolo, rifugiandosi dietro motivazione di stile che non affrontava le rimostranze della difesa dell'imputato. 1.2 II difensore lamenta la nullità della sentenza con riferimento all'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione relativamente al rigetto dell'invito, rivolto alla Corte di appello, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale di primo grado mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], visto che l'integrazione probatoria avrebbe potuto chiarire tutti quei punti oscuri della vicenda; osserva che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] era stato riferito solo de relato da [OSCURATO:PERSONA], direttore della cooperativa che operava in varie regioni d'Italia con il marchio Conad, e che rispetto alla veridicità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] difettavano alcuni doverosi approfondimenti in merito alla genesi della conoscenza con gli imputati, alle modalità degli incontri ed all'oggetto dei dialoghi, alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche che lo vedevano interloquire, che lasciavano addensare più di un dubbio in merito alla veridicità dei fatti da lui rappresentati. Dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prosegue il difensore,- [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a Delle Vedove di aver più volte richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di poter leggere il contenuto della denuncia sporta da quest'ultimo al fine di verificare che quest'ultimo non avesse "raccontato altre favole" (così si era espresso il Delle Vedove); la motivazione del giudice per l'udienza preliminare sulla richiesta di ammissione di rito abbreviato condizionato era stata meramente apparente, mentre sarebbe stato essenziale approfondire la genesi dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito essere riconducibile non già ad un pedinamento per fini illeciti perpetrato da presunti estorsori, bensì ad un appuntamento concordato con [OSCURATO:PERSONA] per avere maggiori informazioni in merito alla possibilità di realizzare il progetto commerciale descrittogli da [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano interessati ad investire; la pronuncia della Corte di appello sul punto era errata in punto di diritto, visto che non considerava che in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e successiva richiesta di procedere con rito abbreviato non condizionato, restava ferma la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. Il difensore osserva che l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso di chiarire: a) la genesi dei rapporti intercorsi con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) i rapporti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; c) il tenore delle intercettazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA], che davano atto di come, anche dopo gli incontri avuti con gli imputati nel marzo 2019, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si erano interrotti, confermando la versione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui era stato [OSCURATO:PERSONA] a proporre l'affare e ad organizzare l'incontro, e che [OSCURATO:PERSONA] era tutt'altro che intimorito dagli incontri avuti con gli appellanti; d) chi fosse il soggetto deputato a gestire il punto vendita Conad (secondo Toppetti era [OSCURATO:PERSONA], che però aveva indicato Delle Vedove). 1.3 D difensore lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite, visto che era emerso soltanto che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] volevano investire denaro nell'operazione relativa all'apertura del [OSCURATO:PERSONA], come si evinceva dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e dalle intercettazioni telefoniche in atti, che venivano riportate in ricorso; la difesa inoltre non condivideva il ragionamento dei giudici di appello sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo diretto coinvolgimento nella vicenda, visto che era stato [OSCURATO:PERSONA] a presentare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; viene poi nuovamente richiamata la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Delle Vedove del 24 maggio 2019, che escludeva ogni intento estorsivo degli imputati e che non era stata assolutamente vagliata dai giudici di merito. 1.4 Il difensore ritiene che la sentenza della Corte di appello debba essere censurata anche nella parte in cui aveva rigettato le doglianze difensive relative alla mancata derubricazione delle ipotesi di cui al capo di imputazione nella fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen.: andava innanzitutto evidenziato che l'evento di danno non era costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto, e che lo stesso non si era realizzato non perché era intervenuta denuncia, ma perché la condotta posta in essere dagli imputati non lo avrebbe causato: la gestione del supermercato sarebbe avvenuta secondo le regole e quindi nessun danno avrebbe avuto la cooperativa, visto che sarebbe cambiato solo il nome del socio che avrebbe gestito il punto vendita ([OSCURATO:PERSONA] anziché Delle Vedove). 1.5 Il difensore lamenta che la motivazione della sentenza impugnata era illogica e contraddittoria anche nella parte in cui non aveva escluso le contestate aggravanti ed aveva negato la concessione delle attenuanti generiche al ricorrente: per quanto atteneva la recidiva, la Corte di appello non aveva adempiuto all'onere di motivazione; la motivazione sul metodo mafioso era errata, visto che al momento dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non aveva assolutamente percepito il tono intimidatorio che sarebbe stato utilizzato dagli imputati ed [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. in riferimento al clan Licciardi; quanto alle attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto un corretto comportamento processuale, fornendo spiegazioni sulla vicenda sin dalle prime fasi del procedimento. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce l'omesso riscontro motivazionale alle doglianze difensive relative all'illegittimo rigetto della richiesta si ammissione di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad aver avuto un contatto con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello aveva ritenuto la richiesta difensiva non necessaria ai fini del compiuto accertamento dei fatti, attesi gli atti e la documentazione già acclusa al fascicolo, rifugiandosi dietro motivazione di stile che non affrontava le rimostranze della difesa dell'imputato. 2.2 Il difensore lamenta la nullità della sentenza con riferimento all'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione relativamente al rigetto dell'invito, rivolto alla Corte di appello,a rinnovare l'istruttoria dibattimentale di primo grado mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA], visto che l'integrazione probatoria avrebbe potuto chiarire tutti quei punti oscuri della vicenda (i primi due motivi di ricorso sono identici a quelli proposti nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 2.3 Il difensore lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, l'illogicità della asserita irrilevanza della reale genesi del rapporto che si era instaurato tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], tutt'altro che di secondaria importanza ai fini della valutazione dell'attendibilità di quest'ultimo; l'omessa valutazione dei numerosi elementi " investigativi aliunde pervenuti, che corroboravano la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente; la mancata considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto agli imputati l'investimento da fare e presentato loro il suo amico [OSCURATO:PERSONA] rilevava soprattutto rispetto agli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati, che avrebbero assunto una diversa lettura e avrebbero mutato i "pedinamenti" di natura asseritamente illecita in incontri finalizzati a concretizzare l'investimento che gli imputati erano intenzionati a compiere; la lacunosità ed illogicità motivazionale della sentenza, che sarebbe stata presumibilmente sanata dalla escussione di [OSCURATO:PERSONA]; l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che i contatti telefonici precedenti alla vicenda, in occasione dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di finanziamenti ed investitori /non incidessero sulla attendibilità del primo, avendo omesso la Corte di appello di dare atto della circostanza che tali contatti erano proseguiti anche dopo gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imputati; l'omessa motivazione in merito alla rilevanza che tali intercettazioni rivestivano quale riscontro al narrato del ricorrente; l'inesistenza di riscontri a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], visto che quanto dichiarato da Toppetti era quanto gli aveva riferito [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa valutazione delle doglianze difensive afferenti le conversazioni captate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Il difensore osserva che la sentenza impugnata andava censurata anche nella parte in cui erano state rigettate le doglianze difensive in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di violenza privata di cui all'art. 610 cod.pen.; si era infatti rilevato come mancasse sia l'ingiusto profitto, non comprendendosi quali vantaggi avrebbero avuto gli imputati, sia il danno che avrebbe avuto la cooperativa dalla gestione del supermercato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anche egli socio della cooperativa); inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non sapevano che la gestione era stata già affidata al socio Delle Vedove; errato era poi sostenere che Delle Vedove era la persona che avrebbe subìto il danno, visto che era un soggetto diverso da quello che avrebbe subìto la minaccia 2.5 II difensore eccepisce la nullità della sentenza impugnata in quanto la Corte di appello avrebbe comminato per il delitto tentato una pena superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, visto che la Corte aveva operato una riduzione ai sensi dell'art. 56 cod.pen. in misura inferiore a quella disposta dal primo giudice, giungendo in tal modo a determinare la pena base per il delitto tentato in misura superiore a quella statuita in primo grado. 2.6 Quanto all'aggravante del metodo mafioso, il difensore premette che già nell'atto di appello si era osservato che gli imputati, non conosciuti da [OSCURATO:PERSONA], non avevano mai fatto riferimento ad un clan né avevano fatto pesare la loro provenienza dal quartiere Secondigliano di Napoli: la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto sussistente l'aggravante, era palesemente illogica, visto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di acclarare come, al momento dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva percepito in alcun modo il tono intimidatorio attribuito apoditticamente agli imputati, tanto che aveva risposto loro fermamente; parimenti inconferente risultava la rinuncia di Delle Vedove, che aveva precisato di avere deciso di desistere dalla gestione del centro Conad perché [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato di "pressioni esterne", e non di "pressioni da parte di personaggi malavitosi. Il difensore eccepisce l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla contestata recidiva; censura poi l'omessa motivazione con riferimento all'aumento facoltativo di pena "per le contestate aggravanti e la recidiva" irrogato dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod.pen. nella misura di mesi 10 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, che risultava sfornito di qualsiasi motivazione idonea a consentire di intravedere quali fossero le ragioni sottese a tale inasprimento sanzionatorio; lamenta, infine, l'illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello non aveva concesso le attenuanti generiche, visto che si era parlato di "assenza di un comportamento processuale collaborativo", quando invece [OSCURATO:PERSONA] si era profuso nello spiegare con dovizia di particolari quali fossero stati i suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gii imputati e dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso: una volta applicata correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della (N:\ parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01: "Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado"; Sez. 3, 18334 del 29/03/2022, non massimata), la Corte di appello 'puntualmente esposto le ragioni della superfluità della integrazione probatoria richiesta a pag.9 della sentenza impugnata, ritenendo che le richieste attenessero a circostanze del tutto marginali rispetto alla vicenda, già esaminata in maniera completa dal giudice per l'udienza preliminare alla luce dei molteplici elementi probatori esaminati. Pacifico è poi che sia "preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative." (Sez.2, Sentenza n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01) Tutte le circostanze dedotte nei primi motivi di ricorso, attengono al merito della vicenda, e sono come tale inammissibili posto che sono di natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).1.2 Quanto alla considerazione contenuta nel terzo motivo di ricorso secondo cui sarebbe emerso soltanto l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di investire denaro nell'operazione relativa all'apertura del Supermercato "Conad", la censura è reiterativa di quella già proposta in appello, e sulla quale la Corte territoriale ha già risposto sia evidenziando il tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva immediatamente raccontato l'accaduto al direttore generale Toppetti, che richiamando il fatto che i gruppo criminali del luogo, tra cui quella facente capo al clan Licciardi, avevano interesse ad investire in tale tipologia di attività, come confermato dai numerosi collaboratori di giustizia citati dal giudice per l'udienza preliminare nella sentenza di primo grado (si vedano, in particolare le pagine 30 e seguenti), considerazione quest'ultima con la quale il ricorso non si confronta assolutamente. Relativamente alla conversazione più volte richiamata tra [OSCURATO:PERSONA] e Delle Vedove, la Corte di appello ha osservato che "alla lettura delle conversazioni suesposte emerge, in primis, la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA], confermata anche da Delle Vedove, di non ricevere sufficiente tutela dalla società ed il timore che Toppetti non abbia rappresentato in pieno tutto il timore e l'entità delle minacce ricevute"; il ricorso pretende di dare invece una spiegazione completamente diversa della conversazione, operazione non consentita in quanto in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Vedi sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01). 1.4 Relativamente alla richiesta di derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 610 cod.pen., la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.21 della sentenza, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno" (Sez. 2, Sentenza n. 12434 del 19/02/2020, PMT/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01).1.5 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando la gravità dei fatti ed i precedenti penali degli imputati, indice quindi di una progressione del percorso delinquenziale in atto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità; analogamente, corretta è la motivazione sulla aggravante del metodo mafioso contenuta sempre nella penultima pagina della sentenza impugnata e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; a tale riguardo, si deve osservare che poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01 1.6 Relativamente all'aggravante del metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dal Collegio, ha sottolineato come la "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 (ora 416 bis 1 cod.pen.) non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (così sez.5, Sentenza n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01). Ciò premesso, si deve rilevare che a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta a pag.22 ("le espressioni utilizzate dagli attuali imputati nella loro condotta intimidatoria, pur non richiamando esplicitamente l'appartenenza o l'esistenza del clan suddetto, fanno riferimento anche in forma larvata al clima intimidatorio causato anche da minacce non esplicite...") le censure di entrambi i ricorrenti propongono inammissibili valutazioni di merito 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.2.1 Per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, identici ai primi due motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA], possono essere richiamate le considerazioni espresse al punto 1.1. 2.2 Analogamente, il terzo motivo di ricorso è relativo al merito della vicenda, come tale inammissibile, eccependo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun turbamento dalle minacce ricevute, in contrasto quindi con quanto riferito espressamente dallo stesso e confermato da Toppetti, come emerge dalle dichiarazioni dei due riportate nella sentenza di primo grado, e delle quali viene riportata solo una parte. Con riferimento a tale motivo di ricorso, deve essere ribadito che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 2.3 Per quanto riguarda la mancata derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 610 cod.pen. e l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, valgono le considerazioni espresse in precedenza, con l'aggiunta che le considerazioni espresse si risolvono anche in questo caso in inammissibili censure di fatto. 2.4 Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. Il giudice di primo grado aveva inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] la pena base di anni 9 di reclusione ed C 9.000,00 di multa, ridotta ad anni 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa (quindi di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod.pen.), aumentata per la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ad anni 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 12 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa; ad [OSCURATO:PERSONA] la pena base di anni 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, ridotta ad anni 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa (quindi della metà ai sensi dell'art. 56 cod.pen.), aumentata per la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 9 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa; il giudice di appello aveva inflitto ad entrambi la pena base di anni 7 (mesi 84) di reclusione ed C 5.000,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni 4 e mesi 6 di reclusione (mesi 54) ed C 3.000,00 di multa, aumentata per le aggravanti e al recidiva ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 2.666,66 di multa. Ciò premesso, è evidente che la riduzione della pena per Eposito per il delitto tentato era stata della metà in primo grado, e quindi avrebbe dovuto essere ridotta allo stesso modo anche in appello (giungendo quindi ad una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ed C 2.500,00 di multa, e non di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 3.000,00 di multa); ciò in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla (vedi Sez.4, Sentenza n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02). Inammissibile è invece la censura relativa alla omessa motivazione sull'aumento di pena applicato ex art. 63 n.4 cod.pen., trattandosi di censura non proposta in appello: alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Relativamente, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si richiama quanto già esposto rispetto all'analogo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], considerando che la Corte di appello ha evidenziato per entrambi gli imputati la gravità del fatto per negare il beneficio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Deve invece trovare accoglimento il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio, per i motivi sopra esposti, con annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente al trattam
Sentenza Cassazione n. 34195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris