62020CJ0027
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 maggio 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Tetti massimi collegati alle risorse – Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni – Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine – Riduzione dei diritti agli assegni familiari»
Nella causa C‑27/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes, Francia), con decisione del 7 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2020, nel procedimento
PF,
QG
contro
[OSCURATO:PERSONA] d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per PF e QG, da essi stessi;
–
per il governo francese, da E. de Moustier e A. Ferrand, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Giordano, avvocato dello Stato;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 e 45 TFUE, dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica in
GU 2018, L 2, pag. 15
e
GU 2004, L 200, pag. 1
), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (
GU 2011, L 141, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i coniugi PF e QG, cittadini francesi, e la [OSCURATO:PERSONA] d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine (Cassa per gli assegni familiari di Ille-et-Vilaine, Francia) in merito alla determinazione dell’anno civile di riferimento ai fini della valutazione del loro diritto ad assegni familiari e del calcolo dell’importo di questi ultimi.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 883/2004
3
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2004, quest’ultimo «si applica ai cittadini di uno Stato membro (...) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento in parola:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
Regolamento n. 492/2011
5
L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011 così dispone:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Diritto francese
6
A norma dell’articolo L. 521-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), gli assegni familiari sono dovuti a partire dal secondo figlio a carico. L’importo degli assegni familiari è determinato in funzione del numero di figli a carico nonché in funzione delle risorse del nucleo familiare.
7
Per quanto riguarda il calcolo dei diritti ai fini dell’attribuzione degli assegni familiari, l’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale precisa che «[l]e risorse prese in considerazione sono quelle percepite nell’anno civile di riferimento» e che «[l]’anno civile di riferimento è il penultimo anno precedente il periodo di pagamento».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8
I coniugi PF e QG, cittadini francesi, hanno dichiarato, nel 2011 e nel 2012, redditi imponibili, rispettivamente, per un importo di EUR 59734 e per un importo di EUR 63680. Avendo quattro figli minorenni a carico, essi percepivano assegni familiari per un importo mensile complessivo di EUR 458,02.
9
Il versamento di tali assegni è stato interrotto a seguito del distacco di QG, magistrato dell’ordine giudiziario francese, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea situata in Lussemburgo, per un periodo di tre anni. Grazie al suo nuovo impiego, QG ha conosciuto un aumento dei suoi redditi annui, che corrispondevano alla somma di EUR 123609 per il 2015 e alla somma di EUR 132499 per il 2016.
10
In seguito al ritorno di QG in Francia e della sua reintegrazione nel suo impiego di origine nel mese di settembre 2017, che ha comportato una riduzione sostanziale di redditi, i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato, il 1
o
dicembre 2017, una domanda di assegni familiari alla CAF d’Ille-et-Vilaine, sostenendo che i redditi da prendere in considerazione dovevano essere quelli del nucleo familiare alla data di tale domanda e che dovevano essere disapplicate le disposizioni dell’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale, che definivano l’anno civile di riferimento come il penultimo anno che precede il periodo di pagamento, ossia, nel caso di specie, il 2015.
11
Con decisione del 24 gennaio 2018, la CAF d’Ille-et-Vilaine ha indicato loro che l’importo mensile degli assegni familiari sarebbe stato di EUR 115,65.
12
I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, avverso tale decisione.
13
Essi hanno adito il giudice del rinvio ai fini dell’annullamento di detta decisione e al fine di fissare l’importo mensile degli assegni familiari da percepire in EUR 462,62, importo che terrebbe conto dei redditi attualizzati e del numero di figli a carico.
14
Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, la CAF d’Ille-et-Vilaine non avrebbe rispettato né le disposizioni degli articoli 20 e 45 TFUE, né l’articolo 4 del regolamento n. 833/2004, né l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011. Inoltre, l’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale violerebbe il principio della parità di trattamento e sarebbe quindi manifestamente illegittimo.
15
Il giudice del rinvio ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 45 TFUE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
16
Esso si pone poi la questione se la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale presenti carattere discriminatorio e, in caso affermativo, se essa possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione il fatto che ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro venga applicato, in seguito al suo ritorno in tale Stato membro, un trattamento meno favorevole di quello di cui avrebbe beneficiato se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di libera circolazione.
17
È in tale contesto che il tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 20 e 45 del [TFUE], nonché gli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 7 del regolamento n. 492/2011, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo R 532-3 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale), che definisce l’anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, la cui applicazione determina, in una situazione in cui l’assegnatario conosce, dopo un aumento significativo dei suoi redditi in un altro Stato membro, un calo di questi ultimi [consecutivo] al suo ritorno nello Stato d’origine, che, a differenza dei cittadini residenti che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, l’assegnatario venga privato in parte dei suoi diritti agli assegni familiari».
Sulla questione pregiudiziale
18
In via preliminare, occorre stabilire se tutte le disposizioni oggetto della decisione di rinvio siano applicabili alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, riguardanti il distacco di un funzionario nazionale in seno ad un’istituzione dell’Unione europea.
19
Per quanto concerne le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori, da una giurisprudenza constante emerge che un cittadino dell’Unione, il quale lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine e che abbia accettato un impiego presso un’organizzazione internazionale, rientra nella sfera d’applicazione dell’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz,
389/87 e 390/87
,
EU:C:1989:130
, punto
11
; del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
24
, nonché del 31 maggio 2017, U,
C‑420/15
,
EU:C:2017:408
, punto
13
).
20
Ne discende che un cittadino dell’Unione che lavori per un’istituzione o un organo di quest’ultima in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine non può vedersi negato il godimento dei diritti e vantaggi sociali attribuitigli dall’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz,
389/87 e 390/87
,
EU:C:1989:130
, punto
12
, nonché del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
25
).
21
Per quanto riguarda l’articolo 20 TFUE, occorre rilevare che, pur istituendo la cittadinanza dell’Unione, tale articolo si limita a prevedere che i cittadini dell’Unione godano dei diritti e siano soggetti ai doveri previsti dal Trattato. A tale proposito, quindi, esso non può ricevere un’applicazione autonoma rispetto alle disposizioni specifiche del Trattato che disciplinano i diritti e i doveri dei cittadini dell’Unione, quali, in particolare, l’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
32
e del 31 maggio 2017, U,
C‑420/15
,
EU:C:2017:408
, punto
17
).
22
Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE non è pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale.
23
Non è neppure pertinente l’interpretazione delle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi previdenziali. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, i funzionari dell’Unione non possono essere qualificati come «lavoratori» ai sensi del regolamento n.883/2004, poiché non sono soggetti alla legislazione nazionale in materia previdenziale, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato, che definisce l’ambito di applicazione personale di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Ferlini,
C‑411/98
,
EU:C:2000:530
, punto
41
, e del 16 dicembre 2004, My,
C‑293/03
,
EU:C:2004:821
, punto
35
).
24
Quanto all’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, occorre ricordare che esso costituisce soltanto l’espressione particolare, nel campo specifico delle condizioni di occupazione e di lavoro, del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e che deve, pertanto, essere interpretato allo stesso modo di quest’ultimo articolo (sentenze del 23 febbraio 2006, Commissione/Spagna,
C‑205/04
, non pubblicata,
EU:C:2006:137
, punto
15
, e del 13 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] EurothermenResort [OSCURATO:PERSONA],
C‑437/17
,
EU:C:2019:193
, punto
16
).
25
La circostanza che il lavoratore di cui trattasi nel procedimento principale sia assunto da un’istituzione dell’Unione non è determinante al riguardo, in quanto l’obiettivo della parità di trattamento perseguito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 mira proprio ad estendere ai lavoratori cittadini di altri Stati membri tutti i vantaggi sociali che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in ragione principalmente della loro qualità oggettiva di lavoratori o per il semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a.,
C‑447/18
,
EU:C:2019:1098
, punto
47
nonché giurisprudenza ivi citata).
26
Alla luce di tali considerazioni, e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, si deve considerare che la questione pregiudiziale verte unicamente sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011.
27
Infatti, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, sicché, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un’istituzione dell’Unione situata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.
28
Per quanto riguarda la sussistenza di un’eventuale discriminazione contraria all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, occorre constatare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa l’importo degli assegni familiari dovuti in funzione dell’importo dei redditi percepiti dal lavoratore nel corso dell’anno civile di riferimento definito come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, si applica indistintamente a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza, di modo che essa non può creare una discriminazione fondata direttamente sulla cittadinanza.
29
Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il giudice del rinvio consideri che tale normativa possa creare una discriminazione indiretta, in quanto potrebbe trattare meno favorevolmente i lavoratori cittadini di altri Stati membri rispetto ai lavoratori nazionali.
30
Per quanto concerne la questione se una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, vietata ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che tale disposizione osta a qualunque provvedimento il quale, anche se applicabile senza discriminazioni concernenti la cittadinanza o la residenza, possa ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 1o aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone,
C‑212/06
,
EU:C:2008:178
, punto
45
; nonché del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
26
).
31
A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, l’articolo 45 TFUE mira a facilitare, per i cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio dell’Unione ed osta a qualsiasi provvedimento nazionale che possa sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze del 1o aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone,
C‑212/06
,
EU:C:2008:178
, punto
44
; del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro,
C‑515/14
,
EU:C:2016:30
, punto
39
, nonché del 7 marzo 2018, DW,
C‑651/16
,
EU:C:2018:162
, punto
21
).
32
Infatti, l’articolo 45 TFUE mira, in particolare, ad evitare che un lavoratore che, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia prestato attività in più di uno Stato membro riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l’intera carriera in un solo Stato membro (v., in particolare, sentenze del 7 marzo 1991, Masgio,
C‑10/90
,
EU:C:1991:107
, punto
17
; del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro,
C‑515/16
,
EU:C:2016:30
, punto
42
, e del 7 marzo 2018, DW,
C‑651/16
,
EU:C:2018:162
, punto
23
).
33
Nel caso di specie, si deve constatare che i beneficiari degli assegni familiari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione non sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai beneficiari di tali assegni che non hanno esercitato tale diritto.
34
Infatti, in applicazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro che, in occasione del suo trasferimento in un altro Stato membro, ha subito variazioni nell’ammontare dei suoi redditi, al rialzo o al ribasso, vengono applicate le stesse modalità di calcolo degli assegni familiari fondati sui redditi percepiti durante il periodo di riferimento di quelle applicabili ad un lavoratore che non ha lasciato il suo Stato membro d’origine, pur subendo variazioni identiche nei suoi redditi.
35
Così, nel caso dei ricorrenti nel procedimento principale, sono stati presi in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo al ribasso degli assegni familiari a causa del loro ritorno nello Stato membro di origine, i redditi più elevati percepiti al momento del loro trasferimento in un altro Stato membro, allo stesso modo in cui un analogo aumento dei redditi percepiti da un lavoratore che non si sia avvalso del suo diritto alla libera circolazione avrebbe condotto ad una analoga diminuzione dell’importo di tali assegni.
36
Pertanto, non è l’esercizio del diritto alla libera circolazione in quanto tale che ha comportato, in capo ai ricorrenti nel procedimento principale, una diminuzione dell’importo degli assegni dovuti, bensì la circostanza che i redditi percepiti da questi ultimi al momento del loro trasferimento in un altro Stato membro fossero più elevati di quelli percepiti prima o dopo tale trasferimento.
37
Benché i ricorrenti nel procedimento principale affermino di non contestare la competenza del loro Stato membro di origine ad organizzare il proprio sistema di previdenza sociale adottando in particolare le modalità di determinazione degli assegni da percepire, essi sostengono tuttavia che un nucleo familiare che abbia conosciuto un aumento delle proprie risorse simile al loro, pur essendo rimasto nel territorio dello Stato membro di origine, avrebbe continuato a percepire per due anni assegni familiari maggiorati, sebbene i redditi correnti avrebbero ecceduto il tetto massimo di reddito fissato dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, e che solo il terzo anno si avrebbe avuto una riduzione di tali assegni.
38
Nell’affermare che la situazione di un nucleo familiare del genere sarebbe stata perfettamente neutra, nonostante la presa in considerazione differita dell’andamento effettivo delle sue risorse, i ricorrenti nel procedimento principale censurano, in realtà, non le modalità di determinazione dell’importo degli assegni familiari, bensì piuttosto il fatto di non aver potuto continuare a percepire, ai fini di un’eventuale compensazione in caso di ritorno, assegni familiari maggiorati durante il loro trasferimento in un altro Stato membro.
39
Orbene, il diritto primario non può garantire ad un assicurato che un trasferimento in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine sia neutro in materia di previdenza sociale, in particolare in materia di prestazioni di malattia o di pensioni di vecchiaia, o addirittura di assegni familiari. Infatti, occorre ricordare che il trasferimento di un lavoratore in un altro Stato membro può, a seconda dei casi e a causa delle disparità esistenti tra i sistemi e le legislazioni degli Stati membri, essere più o meno vantaggioso per la persona interessata in termini di protezione sociale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2016, Adrien e a.,
C‑466/15
,
EU:C:2016:749
, punto
27
, nonché del 18 luglio 2017, Erzberger,
C‑566/15
,
EU:C:2017:562
, punto
34
).
40
Di conseguenza, la circostanza che i ricorrenti nel procedimento principale non abbiano potuto beneficiare, al momento del loro trasferimento in un altro Stato membro, degli assegni familiari versati dal loro Stato membro di origine, e che gli assegni familiari percepiti in caso di ritorno in quest’ultimo Stato non si trovino, per due anni, in linea con i loro redditi percepiti durante tale periodo, non può costituire un trattamento meno favorevole contrario alla libera circolazione dei lavoratori e, più in particolare, all’articolo 45 TFUE.
41
La stessa conclusione si impone alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, poiché tale disposizione, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, deve essere interpretata allo stesso modo dell’articolo 45 TFUE.
42
Peraltro, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti nel procedimento principale secondo cui la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale può influenzare la decisione di un lavoratore cittadino di uno Stato membro di trasferirsi in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa e percepire redditi più elevati, dal momento che, al suo ritorno nello Stato membro di origine, egli si trova penalizzato a causa di versamenti di assegni familiari di importo notevolmente ridotto, occorre ricordare che i motivi per i quali un lavoratore migrante sceglie di avvalersi della sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere discriminatorio di una disposizione nazionale (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen [OSCURATO:PERSONA],
C‑514/12
,
EU:C:2013:799
, punto
33
)
43
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un’istituzione dell’Unione situata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.
Sulle spese
44
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un’istituzione dell’Unione europea situata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.