CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 22/03/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 11/07/2022 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. sono manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dello stato di necessità (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud., dep. il 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); Considerato che le doglianze con cui si invoca, peraltro in termini del tutto generici, la sospensione condizionale della pena o la conversione della stessa in multa, non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in tema di sospensione condizionale si vedano Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]