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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 14891/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25259/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Oppeano (VR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 3, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Oppeano (VR), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Verona e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via E.Manfredi 5, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 1372/9/19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: §

1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto dell’appello principale della società ed in parziale accoglimento di quello incidentale del Comune di Oppeano, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento - limitatamente ad una base imponibile complessiva di euro 14.044.932,59, come accertata dalla disposta CTU (pagg.7 e 8) –notificatile dal Comune per Imu 2013, 2014 e 2015.

Ciò con riferimento ad un compendio immobiliare (adibito a centro commerciale) già assegnatario di rendita catastale nel 2007, e poi fatto oggetto di proposta Docfa rettificativa della società nel novembre 2013, non accolta dalla Agenzia delle Entrate e con quest'ultima poi definita transattivamente, in pendenza di opposizione, nel dicembre 2015 (con riduzione conciliativa da euro 18.153.066,75 ad euro 12.369.413,59). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, per quanto qui ancora di interesse, ha in particolare osservato che: - in linea di diritto la rendita modificata ha effetto retroattivo solo quando vengano con essa corretti errori d'origine, operando invece ex nunc quando il nuovo classamento sia stato predisposto sulla base di nuovi elementi sopravvenuti; - nel caso di specie , contrariamente a quanto affermato dalla società, le rendite catastali conseguenti alla Docfa del 2013, «così come definite con l'Agenzia del Territorio»nel 2015, derivavano da una modificazione dello stato di fatto rispetto al 2007, essendovi agli atti documentazione relativa a progetti e lavori eseguiti dal 2008 al 2011, con ampliamenti e ristrutturazioni fatti constare proprio con la procedura Docfa del 2013; - questa circostanza, risultante anche dal verbale di conciliazione con l’Agenzia del Territorio, comprovava il mutamento della situazione catastale ed ostava dunque alla invocata efficacia retroattiva; - quanto all'appello incidentale del Comune, non vi erano ragioni (in rettifica della non lineare motivazione adottata dai primi giudici) per non stabilire la base imponibile Imu, per le annualità accertate, nel valore degli immobili così come stabilito dal CTU, con conclusioni non adeguatamente contestate dalle parti.

Resiste con controricorso il Comune di Oppeano.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta –ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ..

Come emergeva chiaramente dagli atti di causa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva errato nel ritenere che il compendio immobiliare in questione avesse subito, tra il 2008 ed il 2011, ‘vari interventi di ampliamento’, posto che lo stato di fatto era invece rimasto immutato dal 2007 e che la procedura Docfa del 2013 rispondeva unicamente alla finalità di individuare specifiche aree interne corrispondenti ad altrettanti spazi concessi in locazione nell'ambito del centro commerciale, nonché alla finalità di correggere i valori di rendita erroneamente attribuiti dall'amministrazione finanziaria nel 2007, esorbitanti anche perché non riferiti al biennio economico 1988-89.

Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], le pratiche edilizie successive al 2007 e le altre risultanze di causa (riportate in ricorso) non integravano un effettivo mutamento della situazione, come emergente anche dall'accordo conciliativo con l'amministrazione finanziaria, sicché nulla ostava all'applicazione retroattiva della rendita con quest'ultima definita. § 2.2Il motivo è inammissibile.

Va premesso che l’errore di valutazione probatoria nel quale sia asseritamente incorso il giudice di merito, e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità; è invece sindacabile –se dedotto ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. sotto il profilo della violazione dell’art.115 cod.proc.civ. - il tutt’affatto diverso errore di percezione, cioè quell’errore che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova relativa ad una circostanza fatta oggetto di discussione tra le parti (Cass.n. 7187/22; Cass.n. 27033/18).

Nel caso di specie, non può dirsi che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nel paventato errore percettivo, con conseguente violazione dell’art.115 cod.proc.civ., dal momento che essa ha valutato il quadro istruttorio documentale, osservando come la tesi della società contribuente, secondo cui le rendite dichiarate con la procedura Docfa nel novembre 2013 erano relative ad un contesto immobiliare rimasto immutato rispetto al 2007, trovava smentita nella documentazione in atti “relativa a progetti e lavori eseguiti dal 2008 al 2011 all'interno del centro commerciale”, il quale era stato quindi “terminato dopo ampliamenti e ristrutturazioni con la docfa n. 377050/13”.

Inoltre, con ciò rifacendosi alla prima decisione, si osserva in sentenza che nella stessa proposta di conciliazione intercorsa con l'Agenzia del Territorio si affermava testualmente che (l’immobile): “nel corso degli anni è stato interessato da vari interventi di ampliamento e ristrutturazione fino all'attuale conformazione”.

Nella valutazione complessiva offerta dal collegio regionale le risultanze probatorie così considerate non facevano che confermare, in sostanza, il dato di causa fondamentale, per cui l'immobile in esame, quand'anche immutato nella sua volumetria complessiva, si atteggiava comunque diversamente nel 2013 rispetto al 2007, e questa diversità (suscettibile di apprezzamento economico tanto da costituire oggetto dell’accordo transattivo) derivava dal fatto che soltanto nel 2013 erano state create varie nuove unità immobiliari interne in ragione dello sfruttamento locativo del centro commerciale.

A sostegno della doglianza la società vorrebbe suscitare una totale rivisitazione tanto della documentazione concernente le pratiche edilizie che hanno interessato l'immobile successivamente al 2007, quanto degli esiti della CTU, risultanze tutte inserite per stralcio nel ricorso per cassazione, e poi riprese in memoria.

Sennonchè una simile rivisitazione non è consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una valutazione che di queste risultanze istruttorie il giudice di appello ha già reso nel senso della riscontrabilità di modificazioni comunque tali da precludere l'applicazione retroattiva della nuova rendita concordata; e ciò egli ha fatto recependo al contempo la valutazione probatoria precedentemente resa, con identici esiti, dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva appunto osservato come dalla stessa proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti emergesse che l’immobile era stato interessato, negli anni, da vari interventi modificativi “fino all'attuale conformazione acquisita con denuncia di variazione Docfa (…), dove il complesso risulta suddiviso in 24 distinte unità commerciali con medesime caratteristiche costruttive”.

Dunque, con affermazione del tutto univoca – oltre che rimasta indenne dalle censure di appello – circa il fatto, non solo che dei lav ori erano stati realizzati, ma anche che la Docfa 2013 aveva comunque fatto emergere delle innovazioni incidenti su un diverso apprezzamento economico e commerciale della struttura.

Ricorre, in un simile contesto, l’indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/17 ed altre). § 3.1Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli articoli 74 legge 342/2000, 5 co. 2^ d.lvo 504/92 e 53 Cost..

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso l'efficacia retroattiva della rendita nonostante che la definizione concordata con l'amministrazione finanziaria avesse natura di autotutela emendativa di incongruenze ed errori di estimo (Circ.n.11/T/2005), e che la procedura Docfa del 2013 fosse stata attivata al solo fine di far constare formalmente un frazionamento interno al fabbricato, per subalterni, in corrispondenza con i singoli negozi del centro commerciale e senza ampliamento di volumetria.

Quantomeno per l'annualità 2013, poi, l'applicazione della rendita più favorevole doveva ritenersi pacifica, trattandosi di annualità di imposta anteriore ed ancora ‘sospesa’ (Cass.n. 18998/19). § 3.2Il motivo è fondato.

Va premesso che costituisce elemento assodato di causa che la procedura Docfa del 2013 si era resa necessaria, pur nella costanza volumetrica dell'immobile, al fine di creare all'interno di esso delle nuove unità immobiliari catastalmente rilevanti siccome destinate alla locazione a terzi nell'ambito di una destinazione parcellizzata a centro commerciale.

Ed era proprio questa nuova emersione di unità immobiliari che incideva - nella considerazione dell'amministrazione finanziaria che non aveva accettato la rendita proposta nel 2013, addivenendo poi all'accordo conciliativo nel 2015 - sul valore del bene, in modo tale che mentre la rendita del 2007 aveva riguardo ad un immobile unitariamente considerato, quella attribuita nel 2015 aveva invece riguardo ad un immobile che si presentava suddiviso in varie (24) nuove unità immobiliari capaci di rilevare sul suo valore economico complessivo (appunto oggetto dell'accordo).

Altrettanto assodato è che la Docfa del 2013, come definita con l’accordo transattivo, abbia comportato una riduzione, e non un aumento, della rendita già attribuita nel 2007.

Ciò posto, si è in effetti affermato che –per regola generale - « in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 –in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali –si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza »; e tuttavia questa regola trova temperamento e coordinamento in questo altro principio, per cui (Cass.n. 16679/21): In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del qualesono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd.

Docfa; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e sub iudice .

Quest’ultima decisione, alla quale si rinvia, ha ricostruito l’evoluzione normativa ed interpretativa in tema di efficacia della rendita, anche se attribuita in esito a Docfa, partendo dall’arresto di cui in Cass.SSUU n.3160/11, secondo cui: «in tema di ICI, l'art. 74 della

I. n. 342 del 2000, nel disporreche gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita».

E questo principio ha appunto trovato adattamento (Cass.n. 16679/21 cit.) nel senso che: «Quindi, quando l'immobile è già censito con attribuzione di rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmente denunciate, l'efficacia della rendita modificata avendo carattere ricognitivo-dichiarativo e non costitutivo, è applicabile dall'epoca della dichiarazione Docfa e l'imposta va commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo", sia pure ex post, dal competente ufficio, che quindi, retroagisce.

Detta interpretazione consegue all'affermazione del principio per cui gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile ».

Ora, la peculiarità del caso in esame è data dal fatto che la nuova rendita è stata attribuita soltanto nel 2015 in pendenza di impugnazione, ma essa deriva comunque dalla attivazione della procedura Docfa del novembre 2013 ed in sede di sua definizione concordata; definizione concordata che ha tenuto luogo della sentenza, senza con ciò venir meno alla natura meramente dichiarativa, non costitutiva, dell’attribuzione.

Ne deriva la sua efficacia retroattiva limitatamente alla data di presentazione della denuncia Docfa, e dunque a valere per le annualità dedotte in giudizio. §

4. Consegue, in ac coglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel [OSCURATO:PERSONA] la quale riesaminerà la fattispecie alla luce del principio indicato, decidendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25259/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Oppeano (VR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 3, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Oppeano (VR), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Verona e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via E.Manfredi 5, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 1372/9/19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto dell’appello principale della società ed in parziale accoglimento di quello incidentale del Comune di Oppeano, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento - limitatamente ad una base imponibile complessiva di euro 14.044.932,59, come accertata dalla disposta CTU (pagg.7 e 8) –notificatile dal Comune per Imu 2013, 2014 e 2015. Ciò con riferimento ad un compendio immobiliare (adibito a centro commerciale) già assegnatario di rendita catastale nel 2007, e poi fatto oggetto di proposta Docfa rettificativa della società nel novembre 2013, non accolta dalla Agenzia delle Entrate e con quest'ultima poi definita transattivamente, in pendenza di opposizione, nel dicembre 2015 (con riduzione conciliativa da euro 18.153.066,75 ad euro 12.369.413,59). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, per quanto qui ancora di interesse, ha in particolare osservato che: - in linea di diritto la rendita modificata ha effetto retroattivo solo quando vengano con essa corretti errori d'origine, operando invece ex nunc quando il nuovo classamento sia stato predisposto sulla base di nuovi elementi sopravvenuti; - nel caso di specie , contrariamente a quanto affermato dalla società, le rendite catastali conseguenti alla Docfa del 2013, «così come definite con l'Agenzia del Territorio»nel 2015, derivavano da una modificazione dello stato di fatto rispetto al 2007, essendovi agli atti documentazione relativa a progetti e lavori eseguiti dal 2008 al 2011, con ampliamenti e ristrutturazioni fatti constare proprio con la procedura Docfa del 2013; - questa circostanza, risultante anche dal verbale di conciliazione con l’Agenzia del Territorio, comprovava il mutamento della situazione catastale ed ostava dunque alla invocata efficacia retroattiva; - quanto all'appello incidentale del Comune, non vi erano ragioni (in rettifica della non lineare motivazione adottata dai primi giudici) per non stabilire la base imponibile Imu, per le annualità accertate, nel valore degli immobili così come stabilito dal CTU, con conclusioni non adeguatamente contestate dalle parti. Resiste con controricorso il Comune di Oppeano. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta –ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ.. Come emergeva chiaramente dagli atti di causa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva errato nel ritenere che il compendio immobiliare in questione avesse subito, tra il 2008 ed il 2011, ‘vari interventi di ampliamento’, posto che lo stato di fatto era invece rimasto immutato dal 2007 e che la procedura Docfa del 2013 rispondeva unicamente alla finalità di individuare specifiche aree interne corrispondenti ad altrettanti spazi concessi in locazione nell'ambito del centro commerciale, nonché alla finalità di correggere i valori di rendita erroneamente attribuiti dall'amministrazione finanziaria nel 2007, esorbitanti anche perché non riferiti al biennio economico 1988-89. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], le pratiche edilizie successive al 2007 e le altre risultanze di causa (riportate in ricorso) non integravano un effettivo mutamento della situazione, come emergente anche dall'accordo conciliativo con l'amministrazione finanziaria, sicché nulla ostava all'applicazione retroattiva della rendita con quest'ultima definita. § 2.2Il motivo è inammissibile. Va premesso che l’errore di valutazione probatoria nel quale sia asseritamente incorso il giudice di merito, e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità; è invece sindacabile –se dedotto ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. sotto il profilo della violazione dell’art.115 cod.proc.civ. - il tutt’affatto diverso errore di percezione, cioè quell’errore che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova relativa ad una circostanza fatta oggetto di discussione tra le parti (Cass.n. 7187/22; Cass.n. 27033/18). Nel caso di specie, non può dirsi che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nel paventato errore percettivo, con conseguente violazione dell’art.115 cod.proc.civ., dal momento che essa ha valutato il quadro istruttorio documentale, osservando come la tesi della società contribuente, secondo cui le rendite dichiarate con la procedura Docfa nel novembre 2013 erano relative ad un contesto immobiliare rimasto immutato rispetto al 2007, trovava smentita nella documentazione in atti “relativa a progetti e lavori eseguiti dal 2008 al 2011 all'interno del centro commerciale”, il quale era stato quindi “terminato dopo ampliamenti e ristrutturazioni con la docfa n. 377050/13”. Inoltre, con ciò rifacendosi alla prima decisione, si osserva in sentenza che nella stessa proposta di conciliazione intercorsa con l'Agenzia del Territorio si affermava testualmente che (l’immobile): “nel corso degli anni è stato interessato da vari interventi di ampliamento e ristrutturazione fino all'attuale conformazione”. Nella valutazione complessiva offerta dal collegio regionale le risultanze probatorie così considerate non facevano che confermare, in sostanza, il dato di causa fondamentale, per cui l'immobile in esame, quand'anche immutato nella sua volumetria complessiva, si atteggiava comunque diversamente nel 2013 rispetto al 2007, e questa diversità (suscettibile di apprezzamento economico tanto da costituire oggetto dell’accordo transattivo) derivava dal fatto che soltanto nel 2013 erano state create varie nuove unità immobiliari interne in ragione dello sfruttamento locativo del centro commerciale. A sostegno della doglianza la società vorrebbe suscitare una totale rivisitazione tanto della documentazione concernente le pratiche edilizie che hanno interessato l'immobile successivamente al 2007, quanto degli esiti della CTU, risultanze tutte inserite per stralcio nel ricorso per cassazione, e poi riprese in memoria. Sennonchè una simile rivisitazione non è consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una valutazione che di queste risultanze istruttorie il giudice di appello ha già reso nel senso della riscontrabilità di modificazioni comunque tali da precludere l'applicazione retroattiva della nuova rendita concordata; e ciò egli ha fatto recependo al contempo la valutazione probatoria precedentemente resa, con identici esiti, dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva appunto osservato come dalla stessa proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti emergesse che l’immobile era stato interessato, negli anni, da vari interventi modificativi “fino all'attuale conformazione acquisita con denuncia di variazione Docfa (…), dove il complesso risulta suddiviso in 24 distinte unità commerciali con medesime caratteristiche costruttive”. Dunque, con affermazione del tutto univoca – oltre che rimasta indenne dalle censure di appello – circa il fatto, non solo che dei lav ori erano stati realizzati, ma anche che la Docfa 2013 aveva comunque fatto emergere delle innovazioni incidenti su un diverso apprezzamento economico e commerciale della struttura. Ricorre, in un simile contesto, l’indirizzo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/17 ed altre). § 3.1Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione degli articoli 74 legge 342/2000, 5 co. 2^ d.lvo 504/92 e 53 Cost.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso l'efficacia retroattiva della rendita nonostante che la definizione concordata con l'amministrazione finanziaria avesse natura di autotutela emendativa di incongruenze ed errori di estimo (Circ.n.11/T/2005), e che la procedura Docfa del 2013 fosse stata attivata al solo fine di far constare formalmente un frazionamento interno al fabbricato, per subalterni, in corrispondenza con i singoli negozi del centro commerciale e senza ampliamento di volumetria. Quantomeno per l'annualità 2013, poi, l'applicazione della rendita più favorevole doveva ritenersi pacifica, trattandosi di annualità di imposta anteriore ed ancora ‘sospesa’ (Cass.n. 18998/19). § 3.2Il motivo è fondato. Va premesso che costituisce elemento assodato di causa che la procedura Docfa del 2013 si era resa necessaria, pur nella costanza volumetrica dell'immobile, al fine di creare all'interno di esso delle nuove unità immobiliari catastalmente rilevanti siccome destinate alla locazione a terzi nell'ambito di una destinazione parcellizzata a centro commerciale. Ed era proprio questa nuova emersione di unità immobiliari che incideva - nella considerazione dell'amministrazione finanziaria che non aveva accettato la rendita proposta nel 2013, addivenendo poi all'accordo conciliativo nel 2015 - sul valore del bene, in modo tale che mentre la rendita del 2007 aveva riguardo ad un immobile unitariamente considerato, quella attribuita nel 2015 aveva invece riguardo ad un immobile che si presentava suddiviso in varie (24) nuove unità immobiliari capaci di rilevare sul suo valore economico complessivo (appunto oggetto dell'accordo). Altrettanto assodato è che la Docfa del 2013, come definita con l’accordo transattivo, abbia comportato una riduzione, e non un aumento, della rendita già attribuita nel 2007. Ciò posto, si è in effetti affermato che –per regola generale - « in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 –in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali –si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza »; e tuttavia questa regola trova temperamento e coordinamento in questo altro principio, per cui (Cass.n. 16679/21): In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del qualesono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. Docfa; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e sub iudice . Quest’ultima decisione, alla quale si rinvia, ha ricostruito l’evoluzione normativa ed interpretativa in tema di efficacia della rendita, anche se attribuita in esito a Docfa, partendo dall’arresto di cui in Cass.SSUU n.3160/11, secondo cui: «in tema di ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporreche gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita». E questo principio ha appunto trovato adattamento (Cass.n. 16679/21 cit.) nel senso che: «Quindi, quando l'immobile è già censito con attribuzione di rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmente denunciate, l'efficacia della rendita modificata avendo carattere ricognitivo-dichiarativo e non costitutivo, è applicabile dall'epoca della dichiarazione Docfa e l'imposta va commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo", sia pure ex post, dal competente ufficio, che quindi, retroagisce. Detta interpretazione consegue all'affermazione del principio per cui gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile ». Ora, la peculiarità del caso in esame è data dal fatto che la nuova rendita è stata attribuita soltanto nel 2015 in pendenza di impugnazione, ma essa deriva comunque dalla attivazione della procedura Docfa del novembre 2013 ed in sede di sua definizione concordata; definizione concordata che ha tenuto luogo della sentenza, senza con ciò venir meno alla natura meramente dichiarativa, non costitutiva, dell’attribuzione. Ne deriva la sua efficacia retroattiva limitatamente alla data di presentazione della denuncia Docfa, e dunque a valere per le annualità dedotte in giudizio. § 4. Consegue, in ac coglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel [OSCURATO:PERSONA] la quale riesaminerà la fattispecie alla luce del principio indicato, decidendo anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impug
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