Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19340/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d’appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale haargomentato in ordine all’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, chiedendo che lostesso venga dichiarato inammissibile e che l’imputato venga condannato alla rifusione dellespese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile FrattiniEzio, il quale ha argomentato in ordine alla genericità e alla manifesta infondatezza dei primidue motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o vengarigettato, «con ogni conseguenza di legge»;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato alle conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ene ha chiesto l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un’ampia discussione, si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 04/12/2025, la Corte d’appello di Torino: a) confermava lasentenza del 02/03/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, per quanto qui interessa,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed €550,00 di multa per i reati di ricettazione continuata di alcune monete e di numerosi gioielli edi acquisto di un orologio di sospetta provenienza di cui al capo 3), oltre che al risarcimentodel danno che era stato cagionato a due delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],le quali si erano costituite parti civili; b) disponeva la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., della somma di denaro in contanti di € 214.800,00 che era stata sequestrata al Barberoil 28/04/2021.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Torino, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], AlbertoBarbero, affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine allavalutazione delle prove e dei riconoscimenti della refurtiva».La Corte d’appello di Torino non avrebbe «esplicita[to] il percorso logico che conducedall’asserita individuazione dei beni alla prova oltre il ragionevole dubbio della “res furtiva” edel dolo di ricettazione».2.1.1.

Sotto il primo aspetto della provenienza delittuosa delle monete e dei gioielli, ilBarbero, dopo avere richiamato l’art. 215 cod. proc. pen., lamenta «la superficialità dellaprocedura seguita ed accettata: la mancanza di comparazione, cautele e formalismi», laquale «incide sulla qualità stessa del dato probatorio, tanto più quando i beni siano seriali eintercambiabili».I giudici del merito avrebbero «recepi[to] il riconoscimento informale [dei beniasseritamente ricettati, da parte delle persone offese] come se fosse, di per sé, equivalentea una ricognizione assistita dalle cautele dell’art. 215 c.p.p., senza chiarire quali strumentisiano stati impiegati per neutralizzare i rischi tipici che la norma mira a prevenire».Secondo il ricorrente, «la mancanza di connotati individualizzanti» dei suddetti benisarebbe stata «superata non con elementi oggettivi, ma con un criterio puramentesoggettivo», il quale non sarebbe «idoneo, senza ulteriori riscontri, a distinguere unesemplare da altri omologhi» e i giudici del merito non avrebbero «indica[to] quali elementiconcreti renderebbero affidabili i riconoscimenti nonostante l’assenza della proceduracomparativa».Da ciò il carattere apparente o, comunque, manifestamente illogico della motivazione,«poiché fondata su un’adesione acritica a riconoscimenti informali, privi di criteri oggettivi diindividualizzazione, utilizzati come prova piena senza un adeguato vaglio critico».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Torino,dell’elemento che, nel telefono di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti era stata sequestrata altra parte della refurtiva che era stata sottratta ad alcunedelle persone offese del presente procedimento, erano state rinvenute due utenzetelefoniche intestate allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

L’argomentazione della Corte d’appello di Torinosecondo cui tale elemento avrebbe dimostrato che esisteva «un filo di collegamento» tra idue, «costituito proprio dalla comune accertata disponibilità di beni e preziosi oggetto di furtoai danni delle medesime persone offese» (quinto capoverso della pag. 7 della sentenzaimpugnata), si risolverebbe «in una petizione di principio», in quanto la Corte d’appello«assume come già provata la provenienza delittuosa dei beni, proprio ciò che costituivaoggetto di contestazione, per inferirne, a ritroso, l’esistenza di un collegamento tra i soggetti,senza esplicitare il passaggio logico che consenta di trasformare una mera coincidenzafattuale in un elemento dimostrativo del reato di ricettazione».Il ricorrente denuncia ancora che la Corte d’appello di Torino, col rimarcare che egli nonaveva offerto alcuna spiegazione del rinvenimento delle sue due utenze nel telefono delGaschi [OSCURATO:PERSONA], avrebbe «fini[to] per attribuire rilievo decisivo non già a un datoprobatorio positivo, ma all’asserita insufficienza di spiegazioni difensive, così introducendosurrettiziamente un onere di giustificazione in capo all’imputato che l’ordinamentoprocessuale non conosce».Pertanto, le spiegazioni che erano state fornite dall’imputato circa la provenienza deibeni non sarebbero «state adeguatamente considerate, a favore di dichiarazioni rese daterzi che risultano prive di riscontri oggettivi».2.1.2.

Sotto il secondo aspetto dell’elemento soggettivo del reato, la Corte d’appello diTorino non avrebbe «esplicita[to] il percorso logico attraverso il quale […] giunge adaffermare la sussistenza del dolo, anche solo eventuale».Essa si sarebbe «limita[ta] a desumere l’elemento soggettivo dalla ritenuta provenienzadelittuosa dei beni e dal giudizio di non persuasività delle spiegazioni difensive, senzachiarire se in che termini il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia rappresentato l’origine illecita dei beni e abbiadeliberatamente accettato il rischio della loro provenienza delittuosa».In tale modo, l’affermazione del dolo si risolverebbe «in una mera conseguenzaautomatica dell’accertamento oggettivo».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine allamancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 712 c.p.», «nonostante l’assenza diuna prova piena e certa dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 648 c.p.».Il dolo di ricettazione non sarebbe stato «dimostrato attraverso elementi diretti», masarebbe stato «desunto in via meramente inferenziale da circostanze equivoche e da unavalutazione negativa delle spiegazioni fornite dall’imputato».

Ciò avrebbe imposto di«verifica[re] se il compendio probatorio fosse effettivamente idoneo a superare la sogliarichiesta per l’art. 648 c.p., ovvero si collocasse, piuttosto, nell’area della mera sospettabilitàdella provenienza del bene».La Corte d’appello di Torino avrebbe preso le mosse da un presupposto giuridicamenteerroneo, quello secondo cui, «in mancanza di una dimostrazione puntuale documentaledell’acquisto lecito fornita dall’imputato, la condotta debba necessariamente ricaderenell’alveo della ricettazione» (così il ricorso).

In tale modo, si finirebbe tuttavia «persovvertire la logica del sistema, trasformando l’art. 648 c.p. in una fattispecie “residuale”,applicabile ogni qualvolta l’imputato non riesca a fornire una prova pienamente liberatoriadella lecita provenienza del bene».Confermerebbe l’erroneità dell’approccio che è stato seguito dai giudici del merito ilfatto che essi hanno riqualificato come acquisto di cose di sospetta provenienza l’acquistodell’orologio «unicamente in ragione dell’esistenza di una fattura di acquisto prodottadall’imputato».

La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto non sarebbe stata perciò«operata sulla base di una valutazione autonoma del coefficiente soggettivo, bensìsubordinata alla capacità dell’imputato di fornire una prova documentale pienadell’acquisto».La Corte d’appello di Torino avrebbe perciò concepito l’art. 712 cod. pen. non come«fattispecie deputata a regolare le ipotesi in cui manca la prova del dolo» ma comefattispecie da «applica[re] solo quanto l’imputato riesce a dimostrare in modo positivo edocumentale la provenienza lecita del bene», così trasformandola «in una fattispecieresiduale rispetto all’art. 648 c.p., applicata solo nel momento in cui viene data una provaliberatoria piena».Diversamente, se il dolo «non è dimostrato in modo positivo e univoco», non sarebbeconsentito colmare tale lacuna «attraverso un giudizio di mera probabilità o attraverso lavalorizzazione di indizi che, per loro natura, esprimono al più una situazione di sospetto».La mancata considerazione dell’applicabilità dell’art. 712 cod. pen. sarebbe pertanto «ilrisultato di una indebita identificazione tra sospetto e dolo, tra incertezza probatoria ecolpevolezza piena».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione, per mancanza emanifesta illogicità della stessa, «in relazione alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p.».La Corte d’appello di Torino si sarebbe limitata a recepire acriticamente la ricostruzionedella Guardia di finanza, senza motivare né con riguardo alla sproporzione tra i redditi el’attività dell’imputato e il denaro che gli era stato sequestrato né con riguardo allegiustificazioni difensive, non avendo in particolare esplicitato: le modalità di accertamentodella sproporzione; il criterio seguito per ritenere che l’intera somma sequestrata (di €214.800,00) fosse priva di «giustificazione lecita»; le ragioni per cui le deduzioni difensiveche era state svolte con le memorie che erano state depositate nel giudizio di appello«sarebbero inattendibili o irrilevanti».La Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto «completa ed esaustiva» la ricostruzionedella Guardia di finanza e «non […] condivisibile» quella del consulente tecnico dell’imputatodott. [OSCURATO:PERSONA] «senza alcuna confutazione puntuale della metodologia alternativa prospettatadalla difesa (utile civilistico anziché fiscale; incidenza delle rimanenze; capacità di risparmioe accumulo nel quindicennio considerato; parametri di spesa)», così di fatto omettendo dimotivare.Dopo avere riportato un ampio stralcio della deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 16-19del ricorso), il [OSCURATO:PERSONA] deduce che la «stessa ricostruzione è stata effettuata nell’anno 2023dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a seguito di verifiche, ha constatato lacorrispondenza tra la capacità di risparmio e le somme rinvenute presso l’eserciziocommerciale» dell’imputato.Un ulteriore vizio della motivazione emergerebbe là dove la Corte d’appello di Torino«dichiara di poter supinamente recepire in sede di merito le argomentazioni delprovvedimento cautelare reale, senza svolgere un autonomo vaglio critico degli elementiofferti dalle parti».Il ricorrente contesta anche l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cui laliquidità di € 33.523,00, che avrebbe costituito la disponibilità giustificata del nucleo familiaredel [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata «assorbita dallaaccertata disponibilità di plurimi orologi e preziosi rivenuti anch’essi in occasione delleoperazioni di perquisizione dell’aprile del 2021» (primo paragrafo della pag. 14 dellasentenza impugnata), con la conseguenza che l’oggetto della confisca doveva esserecostituito dall’intera somma di € 214.800,00. [OSCURATO:PERSONA] deduce che, in «tal modo, la confiscaviene estesa in via generalizzata, con effetti sostanzialmente sanzionatori, in contrasto conla necessità di una motivazione specifica e con il divieto di automatismi ablativi non sorretti,anche in questo caso, da adeguato accertamento».

Rappresenta che «quanto sequestrato,relativamente agli orologi, questi sono stati restituiti perché oggetto di regolare acquisto, e ipreziosi oggetto di confisca hanno il peso complessivo di grammi 90, quindi il loro valorerisulta ben lungi dal riassorbimento della somma individuata dalla Guardia di Finanza diTorino».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi, i quali, attenendo entrambi all’affermazione di responsabilità per ilreato di ricettazione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamenteinfondati.1.1.

Quanto alle censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata inordine alla provenienza delittuosa delle monete e dei gioielli, si deve anzitutto ribadire che,come è stato correttamente ritenuto dai giudici del merito, per il riconoscimento dellarefurtiva da parte dei derubati o dei truffati, non devono essere necessariamente seguite leformalità che sono dettate per ricognizione di cose dall’art. 215 cod. proc. pen.Ciò in quanto la persona offesa, avendo avuto il possesso delle cose che le sono statesottratte, è in grado di identificarle direttamente attraverso non un atto processuale formalema un mero accertamento di fatto, il quale può essere liberamente utilizzato dal giudice nellaformazione del suo convincimento (Sez. 4, n. 36723 del 18/03/2004, Cannarozzi, nonmassimata; Sez. 1, n. 5926 del 15/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210618-01; Sez. 4, n. 8007 del12/06/1996, Curinga, Rv. 205832-01), come è avvenuto nel caso di specie.Ciò posto, la Corte d’appello di Torino ha rilevato come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse«specificamente precisato per ciascuna persona offesa le ragioni di precipuacaratterizzazione dei riconoscimenti dei beni che ne hanno fondato in concreto lasentenza impugnata).

Cosa che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente fatto nelle indicatepagg. 6-9 della sentenza di primo grado.A fronte di ciò, analogamente a quanto aveva fatto in sede di appello (con riguardo allaquale la Corte d’appello di Torino ha rilevato come l’appellante avesse omesso «diconfrontarsi con la specificità degli elementi valorizzati dal primo giudice»; ultimo capoversodella pag. 8 della sentenza impugnata), il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a contestare in manieragenerica l’attendibilità dei riconoscimenti delle monete e dei gioielli che erano stati operatidalle persone offese, senza confrontarsi con le specifiche ragioni sulla base delle quali igiudici del merito (il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] prima e la Corte d’appello di Torino poi) li avevanoritenuti pienamente attendibili e, quindi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazionedella sentenza impugnata e, comunque, senza evidenziare alcuna effettiva carenza omanifesta illogicità della stessa.Diversamente da quanto è stato sostenuto dal ricorrente, il fatto che alcune dellepersone offese avevano riconosciuto come propri beni che erano in possesso di due soggettidiversi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (il [OSCURATO:PERSONA] BourgetVillarodin) aveva nel proprio telefono due utenze dell’altro (il [OSCURATO:PERSONA]), si deve reputareessere stato non illogicamente ritenuto un elemento confermativo dell’attendibilità deiriconoscimenti che erano stati effettuati dalle stesse persone offese.

Né la meraconstatazione, da parte della Corte d’appello di Torino, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornitospiegazioni delle ragioni per le quali le sue due utenze fossero presenti nel telefono delGaschi [OSCURATO:PERSONA] si può ritenere di per sé porre un indebito onere digiustificazione a carico dell’imputato.1.2.

Quanto alle censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata inordine alla sussistenza del dolo di ricettazione e alla mancata qualificazione dei fatti comeacquisto di cose di sospetta provenienza, si deve rammentare che, secondo il consolidatoorientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01),la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasielemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall’omessa o non attendibile indicazione, daparte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò checostituisce prova della conoscenza dell’illiceità della stessa provenienza.La Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n.53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materiadi onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessastruttura della fattispecie incriminatrice dell’art. 648 cod. pen. che richiede, ai finidell’indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessarioaccertamento sulle modalità di acquisizione della stessa.La Corte d’appello di Torino ha rispettato il suddetto principio, affermato dalla Corte dicassazione.La Corte d’appello ha infatti ritenuto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo dellaricettazione in quanto, come già il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha analiticamente valutato che legiustificazioni del possesso delle monete e dei gioielli che erano state fornite dal Barberoerano risultate in parte del tutto generiche e del tutto prive di riscontri (acquisti in mercatinineppure indicati, eredità) e in parte addirittura positivamente smentite dagli esitidell’istruttoria dibattimentale (pagg. 7-8 della sentenza impugnata).A fronte di tale analitica valutazione, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a contestare, in modo deltutto generico, che le sue giustificazioni non sarebbero state «adeguatamente considerate»,senza confrontarsi con le specifiche ragioni sulla base delle quali i giudici del merito leavevano ritenute inattendibili e, quindi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazionedella sentenza impugnata e, comunque, senza evidenziare alcuna effettiva carenza omanifesta illogicità della stessa.Diversamente da quanto è sostenuto con il secondo motivo, in tale modo la Corted’appello di Torino non ha richiesto all’imputato di provare documentalmente l’acquisto dellemonete e dei gioielli, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine delpossesso di tali beni, di assolvere, cioè, non a un onere probatorio, ma a un onere diallegazione di elementi; che la stessa Corte d’appello ha poi valutato, nell’ambito del propriolibero convincimento, dando conto di tale valutazione con una motivazione priva diincoerenze e di illogicità.2.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Ai fini della confisca cosiddetta allargata, sono necessarie e sufficienti: a) la condannao l’applicazione della pena su richiesta per determinati reati, cosiddetti-reati-spia, tra i quali ècompresa la ricettazione (esclusa la fattispecie, che qui non ricorre, di cui al quarto commadell’art. 648 cod. pen.); b) la sproporzione tra i beni o le altre utilità di cui il condannato ètitolare o ha la disponibilità e il suo reddito dichiarato o la sua attività economica, salva lagiustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni.

Tale confisca prescinde quindidal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni chene costituiscono l’oggetto.Nel richiamare legittimamente, attesa la non mutata situazione di fatto e di diritto,quanto aveva argomentato nel proprio provvedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca “allargata” di poco più di un mese prima, la Corte d’appello di Torino hamotivatamente condiviso l’esito degli accertamenti che erano stati svolti dalla Guardia difinanza di Torino, sulla base dei quali era risultato che: a) al 31/12/2020, il nucleo familiareBarbero/[OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato risorse finanziarie pari a € 33.523,00; b) emergeva unamacroscopica sproporzione tra tale importo e i beni (monete e gioielli) e il denaro in contanti(€ 214.880,00) che erano stati sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] solo poco dopo (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Né ilBarbero aveva in alcun modo giustificato la legittima provenienza del differenziale in cui sitraduceva l’anzidetta sproporzione, tanto meno dell’indicata somma in contanti di €214.880,00.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Torino non hamancato di considerare le prospettazioni difensive, risultanti dalle memorie che erano statedepositate il 19/11/2025 e il 28/11/2025 e dalla deposizione del consulente tecnico delladifesa dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sentito nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confutandole in modo puntuale, sulle considerazioni che il dott.

DePaoli, nel ricostruire il risparmio del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]: 1) aveva considerato lerimanenze per il 2017 discostandosi dai dati reddituali ufficiali che erano stati utilizzati dallaGuardia di finanza; 2) non aveva tenuto conto, a titolo di sottrazione, tra l’altro, delle risorsefinanziarie (€ 170.627,00) che erano state destinate a documentati acquisti di beni mobiliregistrati e di beni immobili; 3) nell’aumentare il reddito del [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2017 daquello ufficiale di € 24.560,00 a quello di € 109.048,00, si era affidato a una valutazioneapodittica e ipotetica (come era dimostrato dall’incerta percentuale di ricarico che egli avevaproposto), smentita dai dati che erano presenti nel cassetto fiscale, e aveva egli stessosostenuto che le rimanenze per il suddetto anno non concorrevano a formare risparmio diliquidità, rilevante ai fini dell’accertamento della sproporzione, senza considerare che lostesso dato delle rimanenze per l’anno 2017 era stato solo comunicato al commercialista dalcliente.Da tale motivazione non emerge alcuna illogicità, tanto meno manifesta, né il ricorrente,che con essa non si è neppure compiutamente confrontato, ne ha, in realtà, evidenziate.Del pari priva di illogicità risulta, infine, la motivazione della sentenza impugnata là dovela Corte d’appello di Torino ha reputato che la somma € 33.523,00 si dovesse considerare«assorbita» dalla disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di ulteriori orologi e preziosi che eranostati rinvenuti in occasione della perquisizione del 28/04/2021 – con la conseguente confiscadell’intero importo di € 214.800,00 –, non rilevando, ai fini di tale “assorbimento”,diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, che i suddetti orologi fossero statiregolarmente acquistati.3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Da tale esito discende che il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliaccessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida per ciascuno incomplessivi euro 2.040/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale haargomentato in ordine all’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, chiedendo che lostesso venga dichiarato inammissibile e che l’imputato venga condannato alla rifusione dellespese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile FrattiniEzio, il quale ha argomentato in ordine alla genericità e alla manifesta infondatezza dei primidue motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o vengarigettato, «con ogni conseguenza di legge»;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato alle conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ene ha chiesto l’accoglimento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un’ampia discussione, si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 04/12/2025, la Corte d’appello di Torino: a) confermava lasentenza del 02/03/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, per quanto qui interessa,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed €550,00 di multa per i reati di ricettazione continuata di alcune monete e di numerosi gioielli edi acquisto di un orologio di sospetta provenienza di cui al capo 3), oltre che al risarcimentodel danno che era stato cagionato a due delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],le quali si erano costituite parti civili; b) disponeva la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., della somma di denaro in contanti di € 214.800,00 che era stata sequestrata al Barberoil 28/04/2021.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Torino, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], AlbertoBarbero, affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine allavalutazione delle prove e dei riconoscimenti della refurtiva».La Corte d’appello di Torino non avrebbe «esplicita[to] il percorso logico che conducedall’asserita individuazione dei beni alla prova oltre il ragionevole dubbio della “res furtiva” edel dolo di ricettazione».2.1.1. Sotto il primo aspetto della provenienza delittuosa delle monete e dei gioielli, ilBarbero, dopo avere richiamato l’art. 215 cod. proc. pen., lamenta «la superficialità dellaprocedura seguita ed accettata: la mancanza di comparazione, cautele e formalismi», laquale «incide sulla qualità stessa del dato probatorio, tanto più quando i beni siano seriali eintercambiabili».I giudici del merito avrebbero «recepi[to] il riconoscimento informale [dei beniasseritamente ricettati, da parte delle persone offese] come se fosse, di per sé, equivalentea una ricognizione assistita dalle cautele dell’art. 215 c.p.p., senza chiarire quali strumentisiano stati impiegati per neutralizzare i rischi tipici che la norma mira a prevenire».Secondo il ricorrente, «la mancanza di connotati individualizzanti» dei suddetti benisarebbe stata «superata non con elementi oggettivi, ma con un criterio puramentesoggettivo», il quale non sarebbe «idoneo, senza ulteriori riscontri, a distinguere unesemplare da altri omologhi» e i giudici del merito non avrebbero «indica[to] quali elementiconcreti renderebbero affidabili i riconoscimenti nonostante l’assenza della proceduracomparativa».Da ciò il carattere apparente o, comunque, manifestamente illogico della motivazione,«poiché fondata su un’adesione acritica a riconoscimenti informali, privi di criteri oggettivi diindividualizzazione, utilizzati come prova piena senza un adeguato vaglio critico».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Torino,dell’elemento che, nel telefono di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti era stata sequestrata altra parte della refurtiva che era stata sottratta ad alcunedelle persone offese del presente procedimento, erano state rinvenute due utenzetelefoniche intestate allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. L’argomentazione della Corte d’appello di Torinosecondo cui tale elemento avrebbe dimostrato che esisteva «un filo di collegamento» tra idue, «costituito proprio dalla comune accertata disponibilità di beni e preziosi oggetto di furtoai danni delle medesime persone offese» (quinto capoverso della pag. 7 della sentenzaimpugnata), si risolverebbe «in una petizione di principio», in quanto la Corte d’appello«assume come già provata la provenienza delittuosa dei beni, proprio ciò che costituivaoggetto di contestazione, per inferirne, a ritroso, l’esistenza di un collegamento tra i soggetti,senza esplicitare il passaggio logico che consenta di trasformare una mera coincidenzafattuale in un elemento dimostrativo del reato di ricettazione».Il ricorrente denuncia ancora che la Corte d’appello di Torino, col rimarcare che egli nonaveva offerto alcuna spiegazione del rinvenimento delle sue due utenze nel telefono delGaschi [OSCURATO:PERSONA], avrebbe «fini[to] per attribuire rilievo decisivo non già a un datoprobatorio positivo, ma all’asserita insufficienza di spiegazioni difensive, così introducendosurrettiziamente un onere di giustificazione in capo all’imputato che l’ordinamentoprocessuale non conosce».Pertanto, le spiegazioni che erano state fornite dall’imputato circa la provenienza deibeni non sarebbero «state adeguatamente considerate, a favore di dichiarazioni rese daterzi che risultano prive di riscontri oggettivi».2.1.2. Sotto il secondo aspetto dell’elemento soggettivo del reato, la Corte d’appello diTorino non avrebbe «esplicita[to] il percorso logico attraverso il quale […] giunge adaffermare la sussistenza del dolo, anche solo eventuale».Essa si sarebbe «limita[ta] a desumere l’elemento soggettivo dalla ritenuta provenienzadelittuosa dei beni e dal giudizio di non persuasività delle spiegazioni difensive, senzachiarire se in che termini il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia rappresentato l’origine illecita dei beni e abbiadeliberatamente accettato il rischio della loro provenienza delittuosa».In tale modo, l’affermazione del dolo si risolverebbe «in una mera conseguenzaautomatica dell’accertamento oggettivo».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine allamancata qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 712 c.p.», «nonostante l’assenza diuna prova piena e certa dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 648 c.p.».Il dolo di ricettazione non sarebbe stato «dimostrato attraverso elementi diretti», masarebbe stato «desunto in via meramente inferenziale da circostanze equivoche e da unavalutazione negativa delle spiegazioni fornite dall’imputato». Ciò avrebbe imposto di«verifica[re] se il compendio probatorio fosse effettivamente idoneo a superare la sogliarichiesta per l’art. 648 c.p., ovvero si collocasse, piuttosto, nell’area della mera sospettabilitàdella provenienza del bene».La Corte d’appello di Torino avrebbe preso le mosse da un presupposto giuridicamenteerroneo, quello secondo cui, «in mancanza di una dimostrazione puntuale documentaledell’acquisto lecito fornita dall’imputato, la condotta debba necessariamente ricaderenell’alveo della ricettazione» (così il ricorso). In tale modo, si finirebbe tuttavia «persovvertire la logica del sistema, trasformando l’art. 648 c.p. in una fattispecie “residuale”,applicabile ogni qualvolta l’imputato non riesca a fornire una prova pienamente liberatoriadella lecita provenienza del bene».Confermerebbe l’erroneità dell’approccio che è stato seguito dai giudici del merito ilfatto che essi hanno riqualificato come acquisto di cose di sospetta provenienza l’acquistodell’orologio «unicamente in ragione dell’esistenza di una fattura di acquisto prodottadall’imputato». La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto non sarebbe stata perciò«operata sulla base di una valutazione autonoma del coefficiente soggettivo, bensìsubordinata alla capacità dell’imputato di fornire una prova documentale pienadell’acquisto».La Corte d’appello di Torino avrebbe perciò concepito l’art. 712 cod. pen. non come«fattispecie deputata a regolare le ipotesi in cui manca la prova del dolo» ma comefattispecie da «applica[re] solo quanto l’imputato riesce a dimostrare in modo positivo edocumentale la provenienza lecita del bene», così trasformandola «in una fattispecieresiduale rispetto all’art. 648 c.p., applicata solo nel momento in cui viene data una provaliberatoria piena».Diversamente, se il dolo «non è dimostrato in modo positivo e univoco», non sarebbeconsentito colmare tale lacuna «attraverso un giudizio di mera probabilità o attraverso lavalorizzazione di indizi che, per loro natura, esprimono al più una situazione di sospetto».La mancata considerazione dell’applicabilità dell’art. 712 cod. pen. sarebbe pertanto «ilrisultato di una indebita identificazione tra sospetto e dolo, tra incertezza probatoria ecolpevolezza piena».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione, per mancanza emanifesta illogicità della stessa, «in relazione alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p.».La Corte d’appello di Torino si sarebbe limitata a recepire acriticamente la ricostruzionedella Guardia di finanza, senza motivare né con riguardo alla sproporzione tra i redditi el’attività dell’imputato e il denaro che gli era stato sequestrato né con riguardo allegiustificazioni difensive, non avendo in particolare esplicitato: le modalità di accertamentodella sproporzione; il criterio seguito per ritenere che l’intera somma sequestrata (di €214.800,00) fosse priva di «giustificazione lecita»; le ragioni per cui le deduzioni difensiveche era state svolte con le memorie che erano state depositate nel giudizio di appello«sarebbero inattendibili o irrilevanti».La Corte d’appello di Torino avrebbe ritenuto «completa ed esaustiva» la ricostruzionedella Guardia di finanza e «non […] condivisibile» quella del consulente tecnico dell’imputatodott. [OSCURATO:PERSONA] «senza alcuna confutazione puntuale della metodologia alternativa prospettatadalla difesa (utile civilistico anziché fiscale; incidenza delle rimanenze; capacità di risparmioe accumulo nel quindicennio considerato; parametri di spesa)», così di fatto omettendo dimotivare.Dopo avere riportato un ampio stralcio della deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 16-19del ricorso), il [OSCURATO:PERSONA] deduce che la «stessa ricostruzione è stata effettuata nell’anno 2023dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a seguito di verifiche, ha constatato lacorrispondenza tra la capacità di risparmio e le somme rinvenute presso l’eserciziocommerciale» dell’imputato.Un ulteriore vizio della motivazione emergerebbe là dove la Corte d’appello di Torino«dichiara di poter supinamente recepire in sede di merito le argomentazioni delprovvedimento cautelare reale, senza svolgere un autonomo vaglio critico degli elementiofferti dalle parti».Il ricorrente contesta anche l’affermazione della Corte d’appello di Torino secondo cui laliquidità di € 33.523,00, che avrebbe costituito la disponibilità giustificata del nucleo familiaredel [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata «assorbita dallaaccertata disponibilità di plurimi orologi e preziosi rivenuti anch’essi in occasione delleoperazioni di perquisizione dell’aprile del 2021» (primo paragrafo della pag. 14 dellasentenza impugnata), con la conseguenza che l’oggetto della confisca doveva esserecostituito dall’intera somma di € 214.800,00. [OSCURATO:PERSONA] deduce che, in «tal modo, la confiscaviene estesa in via generalizzata, con effetti sostanzialmente sanzionatori, in contrasto conla necessità di una motivazione specifica e con il divieto di automatismi ablativi non sorretti,anche in questo caso, da adeguato accertamento». Rappresenta che «quanto sequestrato,relativamente agli orologi, questi sono stati restituiti perché oggetto di regolare acquisto, e ipreziosi oggetto di confisca hanno il peso complessivo di grammi 90, quindi il loro valorerisulta ben lungi dal riassorbimento della somma individuata dalla Guardia di Finanza diTorino».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi, i quali, attenendo entrambi all’affermazione di responsabilità per ilreato di ricettazione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamenteinfondati.1.1. Quanto alle censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata inordine alla provenienza delittuosa delle monete e dei gioielli, si deve anzitutto ribadire che,come è stato correttamente ritenuto dai giudici del merito, per il riconoscimento dellarefurtiva da parte dei derubati o dei truffati, non devono essere necessariamente seguite leformalità che sono dettate per ricognizione di cose dall’art. 215 cod. proc. pen.Ciò in quanto la persona offesa, avendo avuto il possesso delle cose che le sono statesottratte, è in grado di identificarle direttamente attraverso non un atto processuale formalema un mero accertamento di fatto, il quale può essere liberamente utilizzato dal giudice nellaformazione del suo convincimento (Sez. 4, n. 36723 del 18/03/2004, Cannarozzi, nonmassimata; Sez. 1, n. 5926 del 15/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210618-01; Sez. 4, n. 8007 del12/06/1996, Curinga, Rv. 205832-01), come è avvenuto nel caso di specie.Ciò posto, la Corte d’appello di Torino ha rilevato come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse«specificamente precisato per ciascuna persona offesa le ragioni di precipuacaratterizzazione dei riconoscimenti dei beni che ne hanno fondato in concreto lasentenza impugnata). Cosa che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente fatto nelle indicatepagg. 6-9 della sentenza di primo grado.A fronte di ciò, analogamente a quanto aveva fatto in sede di appello (con riguardo allaquale la Corte d’appello di Torino ha rilevato come l’appellante avesse omesso «diconfrontarsi con la specificità degli elementi valorizzati dal primo giudice»; ultimo capoversodella pag. 8 della sentenza impugnata), il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a contestare in manieragenerica l’attendibilità dei riconoscimenti delle monete e dei gioielli che erano stati operatidalle persone offese, senza confrontarsi con le specifiche ragioni sulla base delle quali igiudici del merito (il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] prima e la Corte d’appello di Torino poi) li avevanoritenuti pienamente attendibili e, quindi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazionedella sentenza impugnata e, comunque, senza evidenziare alcuna effettiva carenza omanifesta illogicità della stessa.Diversamente da quanto è stato sostenuto dal ricorrente, il fatto che alcune dellepersone offese avevano riconosciuto come propri beni che erano in possesso di due soggettidiversi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (il [OSCURATO:PERSONA] BourgetVillarodin) aveva nel proprio telefono due utenze dell’altro (il [OSCURATO:PERSONA]), si deve reputareessere stato non illogicamente ritenuto un elemento confermativo dell’attendibilità deiriconoscimenti che erano stati effettuati dalle stesse persone offese. Né la meraconstatazione, da parte della Corte d’appello di Torino, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornitospiegazioni delle ragioni per le quali le sue due utenze fossero presenti nel telefono delGaschi [OSCURATO:PERSONA] si può ritenere di per sé porre un indebito onere digiustificazione a carico dell’imputato.1.2. Quanto alle censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata inordine alla sussistenza del dolo di ricettazione e alla mancata qualificazione dei fatti comeacquisto di cose di sospetta provenienza, si deve rammentare che, secondo il consolidatoorientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01),la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasielemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall’omessa o non attendibile indicazione, daparte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò checostituisce prova della conoscenza dell’illiceità della stessa provenienza.La Corte di cassazione ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n.53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materiadi onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessastruttura della fattispecie incriminatrice dell’art. 648 cod. pen. che richiede, ai finidell’indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessarioaccertamento sulle modalità di acquisizione della stessa.La Corte d’appello di Torino ha rispettato il suddetto principio, affermato dalla Corte dicassazione.La Corte d’appello ha infatti ritenuto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo dellaricettazione in quanto, come già il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha analiticamente valutato che legiustificazioni del possesso delle monete e dei gioielli che erano state fornite dal Barberoerano risultate in parte del tutto generiche e del tutto prive di riscontri (acquisti in mercatinineppure indicati, eredità) e in parte addirittura positivamente smentite dagli esitidell’istruttoria dibattimentale (pagg. 7-8 della sentenza impugnata).A fronte di tale analitica valutazione, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a contestare, in modo deltutto generico, che le sue giustificazioni non sarebbero state «adeguatamente considerate»,senza confrontarsi con le specifiche ragioni sulla base delle quali i giudici del merito leavevano ritenute inattendibili e, quindi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazionedella sentenza impugnata e, comunque, senza evidenziare alcuna effettiva carenza omanifesta illogicità della stessa.Diversamente da quanto è sostenuto con il secondo motivo, in tale modo la Corted’appello di Torino non ha richiesto all’imputato di provare documentalmente l’acquisto dellemonete e dei gioielli, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine delpossesso di tali beni, di assolvere, cioè, non a un onere probatorio, ma a un onere diallegazione di elementi; che la stessa Corte d’appello ha poi valutato, nell’ambito del propriolibero convincimento, dando conto di tale valutazione con una motivazione priva diincoerenze e di illogicità.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Ai fini della confisca cosiddetta allargata, sono necessarie e sufficienti: a) la condannao l’applicazione della pena su richiesta per determinati reati, cosiddetti-reati-spia, tra i quali ècompresa la ricettazione (esclusa la fattispecie, che qui non ricorre, di cui al quarto commadell’art. 648 cod. pen.); b) la sproporzione tra i beni o le altre utilità di cui il condannato ètitolare o ha la disponibilità e il suo reddito dichiarato o la sua attività economica, salva lagiustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni. Tale confisca prescinde quindidal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni chene costituiscono l’oggetto.Nel richiamare legittimamente, attesa la non mutata situazione di fatto e di diritto,quanto aveva argomentato nel proprio provvedimento di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca “allargata” di poco più di un mese prima, la Corte d’appello di Torino hamotivatamente condiviso l’esito degli accertamenti che erano stati svolti dalla Guardia difinanza di Torino, sulla base dei quali era risultato che: a) al 31/12/2020, il nucleo familiareBarbero/[OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato risorse finanziarie pari a € 33.523,00; b) emergeva unamacroscopica sproporzione tra tale importo e i beni (monete e gioielli) e il denaro in contanti(€ 214.880,00) che erano stati sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] solo poco dopo (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Né ilBarbero aveva in alcun modo giustificato la legittima provenienza del differenziale in cui sitraduceva l’anzidetta sproporzione, tanto meno dell’indicata somma in contanti di €214.880,00.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Torino non hamancato di considerare le prospettazioni difensive, risultanti dalle memorie che erano statedepositate il 19/11/2025 e il 28/11/2025 e dalla deposizione del consulente tecnico delladifesa dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sentito nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confutandole in modo puntuale, sulle considerazioni che il dott. DePaoli, nel ricostruire il risparmio del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]: 1) aveva considerato lerimanenze per il 2017 discostandosi dai dati reddituali ufficiali che erano stati utilizzati dallaGuardia di finanza; 2) non aveva tenuto conto, a titolo di sottrazione, tra l’altro, delle risorsefinanziarie (€ 170.627,00) che erano state destinate a documentati acquisti di beni mobiliregistrati e di beni immobili; 3) nell’aumentare il reddito del [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2017 daquello ufficiale di € 24.560,00 a quello di € 109.048,00, si era affidato a una valutazioneapodittica e ipotetica (come era dimostrato dall’incerta percentuale di ricarico che egli avevaproposto), smentita dai dati che erano presenti nel cassetto fiscale, e aveva egli stessosostenuto che le rimanenze per il suddetto anno non concorrevano a formare risparmio diliquidità, rilevante ai fini dell’accertamento della sproporzione, senza considerare che lostesso dato delle rimanenze per l’anno 2017 era stato solo comunicato al commercialista dalcliente.Da tale motivazione non emerge alcuna illogicità, tanto meno manifesta, né il ricorrente,che con essa non si è neppure compiutamente confrontato, ne ha, in realtà, evidenziate.Del pari priva di illogicità risulta, infine, la motivazione della sentenza impugnata là dovela Corte d’appello di Torino ha reputato che la somma € 33.523,00 si dovesse considerare«assorbita» dalla disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di ulteriori orologi e preziosi che eranostati rinvenuti in occasione della perquisizione del 28/04/2021 – con la conseguente confiscadell’intero importo di € 214.800,00 –, non rilevando, ai fini di tale “assorbimento”,diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, che i suddetti orologi fossero statiregolarmente acquistati.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Da tale esito discende che il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliaccessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida per ciascuno incomplessivi euro 2.040/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris