CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione illecita di un fucile doppietta a canne mozze, reso clandestino mediante abrasione della matricola, oltre che munizioni, nonché di ricettazione della medesima arma. Secondo i giudici della cautela, deponevano nel senso della disponibilità delle armi e delle munizioni in capo ai cugini Pennestrì le circostanze emerse durante le operazioni che avevano portato al loro arresto in flagranza. Gli operatori della Polizia di Stato avevano dapprima notato movimenti sospetti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ubicata al piano seminterrato, e, una volta bussato alla porta dell'ingresso principale, avevano sentito il rumore di "passi veloci", riconducibili a più persone provenienti dall'interno dell'immobile. In concomitanza, l'assistente Ruggeri aveva avuto modo di vedere [OSCURATO:PERSONA] riporre sul davanzale della finestra dell'appartamento una busta di plastica ed in involucro in cellophane all'interno dei quali venivano rivenuti il fucile e le munizioni. Sussistevano le esigenze cautelari ed in particolare il pericolo concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati alla luce delle modalità esecutive dell'azione criminosa, dell'offensività e provenienza clandestina dell'arma occultata di per sé sintomatica di collegamenti con un contesto criminale più ampio e allarmate, nonché della personalità negativa degli imputati già penalmente censurati. Quanto all'adeguatezza delle misure lo stato di salute precario di [OSCURATO:PERSONA] giustificava la concessione di quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Ricorrono entrambi gli indagati per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motivi. 2.1. Con il primo deduce nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 lett. c), 2194, comma 4, 390, comma 2, 391, comma 1, e 606 lett. c) cod. proc. pen. Eccepisce l'omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore nominato in sostituzione di quello originariamente designato nel verbale di arresto e successivamente revocato.Al riguardo, fa presente che prima dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio dell'arrestato vi era tutto il tempo necessario per provvedere all'incombente che avrebbe messo in condizioni il nuovo difensore di fiducia di parteciparvi. Si è pertanto verificata una causa di nullità a regime intermedio che per essere stata tempestivamente segnalata in sede di udienza dal difensore presente non è andata incontro ad alcuna sanatoria. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che la il Tribunale non abbia adeguatamente risposto ai rilievi difensivi sull'assenza tra gli atti di un'apposita relazione di servizio a firma dell'assistente Ruggeri che desse atto dell'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del soggetto che aveva riposto sul davanzale la busta contenente il fucile. Altrettanto ingiustificatamente non sono state valorizzate le video riprese allegate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonostante mettessero seriamente in dubbio la veridicità delle verbalizzazioni degli atti di indagine attestando la presenza, nello stesso arco di tempo, di uno degli arrestati in un luogo diverso dall'appartamento dove è stato rinvenuto il fucile. 2.3. Con il terzo motivo denunzia vicino di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura della custodia in carcere. Non è stato spiegato perché la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico, ritenuta adeguata in relazione al coindagato [OSCURATO:PERSONA], non lo fosse anche per [OSCURATO:PERSONA] che risponde dei medesimi fatti reato e che vanta precedenti penali sovrapponibili. 3. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa un unico motivo per violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale, discostandosi dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamati, non abbia indicato quale sia stato il contributo fornito dall'indagato nella consumazione concorsuale dei reati di detenzione di arma clandestina e di ricettazione. Non è stato nemmeno chiarito con quali modalità abbia compartecipato alla detenzione dell'arma, condotta che postula in ciascun concorrente la possibilità di disporre, in qualsiasi momento e in modo diretto, dell'arma. Rimane, pertanto, fondato il dubbio che l'odierno ricorrente abbia tenuto un comportamento meramente passivo, qualificabile come connivenza senza fornire stimolo all'azione criminosa altrui o un maggiore senso di sicurezza. Senza valida giustificazione sono state svalutate le immagini registrate da due telecamere che attestano, a prescindere dalla sfasatura oraria, l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua abitazione appena in tempo per giungere a casa del cugino quasi contemporaneamente alla polizia con conseguente impossibilità di concorrere nella detenzione del fucile, anche tenuto conto della sua presenza occasionale nel luogo della detenzione dell'arma. Il suo nervosismo, d'altra parte, ben può trovare spiegazione nella consapevolezza dell'altrui detenzione insufficiente per integrare il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di a m missi bil ità. 1.1. il primo motivo è manifestamente infondato. È incontestato in fatto che l'avviso dell'udienza di convalida sia stato notificato al difensore di fiducia di Pennestrì che risultava nominato e solo successivamente revocato. Tanto è sufficiente per la regolarità dell'avviso. E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio in forza del quale l'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Pertanto nessun avviso spetta al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato dopo la regolare notifica a quello revocato a nulla rilevando l'astratta possibilità di compiere tempestivamente il nuovo avviso (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273201 - 01; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381 - 01; Sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007, Ciarelli, Rv. 236662 - 01 ; Sez. 6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122). 1.2. Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria è aspecifico e comunque non consentito risolvendosi, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, nella sollecitazione, attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito cautelare.L'ordinanza impugnata, prendendo in esame tutti i rilevi difensivi, riproposti in questa sede, ha dato conto della resistenza degli elementi di accusa, a cominciare da quanto direttamente osservato dall'assistente Ruggeri rispetto a quelli di segno contrario offerti a discarico. In particolare, ha evidenziato che le giustificazioni addotte dagli indagati, per quanto convergenti, non avevano trovato alcun conforto, ma, anzi, smentite negli atti di causa. Al momento dell'intervento del personale di polizia, all'interno dell'appartamento, non vi erano tracce né dei lavori di ristrutturazione, che avrebbero reso necessaria la presenza di [OSCURATO:PERSONA], né della presenza di altre persone che avrebbero potuto collocare gli involucri con il fucile e le munizioni nel posto dove erano stati ritrovati grazie alle indicazioni dell'assistente Ruggeri. Né potevano essere valorizzate in favore della costruzione alternativa proposta dai Pennestrì le immagini riprese dalle telecamere che, a cagione delle evidenti sfasature orarie, non erano in grado di documentare in modo attendibile la circostanza, ritenuta dirimente per mettere in crisi l'intera piattaforma accusatoria, che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato sul luogo di rinvenimento del fucile dopo o al massimo pochi istanti prima della polizia, tenuto contro dei tempi di percorrenza tra la sua abitazione quella de cugino. 3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestante infondato. Il Tribunale ha desunto il pericolo attuale e concreto di recidivanza, oltre che dagli allarmanti precedenti penali dell'indagato, dalle modalità esecutive della condotta e dalla disponibilità di un oggetto, l'arma, non solo particolarmente offensiva ma anche normalmente utilizzata per la consumazione di violazioni dikil penale di significativa gravità ed il cui procacciamento richiede contatti e collegamenti radicati con gli abbienti criminali anche organizzati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonché il concorso di gravi, precisi e concordanti elementi che lo suffraghino (Sez. 1, n° 14684 del 28.02.2014, Rv 259603). Il Tribunale, per soddisfare questa ineludibile esigenza, si è limitato ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nella detenzione, nonostante la pacifica assenza di elementi dimostrativi di una relazione materiale con il fucile e le munizioni/ sol perché tali oggetti erano stati trovati in un luogo, l'abitazione del cugino, in cui in occasione del controllo si trovava anche lui, dimostratosi, pienamente consapevole della presenza di tali oggetti al punto da dimostrare nervosismo e da avallare le giustificazioni fornite dal cugino. La condotta come ricostruita non rende configurabile a carico del ricorrente una responsabilità concorsuale nel reato di detenzione di arma clandestina ed in quello strettamente connesso di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, implicando il concetto di detenzione per sua natura un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente, ai fini della configurabilità del concorso nella detenzione di armi è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne. Non sono sufficienti né la mera tolleranza dell'altrui detenzione né la coabitazione (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281645 - 01 Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274806 - 01 Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380 - 01 Sez. 1, n. 16992 del 12/12/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 263311 - 01) 3. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Atteso che i giudici della cautela hanno già vagliato l'intero materiale indiziario raccolto, allo stato delle investigazioni, a carico di [OSCURATO:PERSONA], appare superfluo disporre il rinvio per nuovo esame, dovendosi piuttosto, già in questa sede, disporre l'annullamento del titolo genetico della misura cautelare coercitiva e, di conseguenza, la liberazione dell'indagato, se non ristretto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria