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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28521/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3770 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3770del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80P18 Z129Z) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79C14 G224B) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 106/2022, pubblicatain data 2 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento no- tificatagli dall’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p.A., cui è subentrata l’Agenzia delle Entrate –Ri- scossione) in relazione ad alcune cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Avellino, Bologna e [OSCURATO:PERSONA], derivanti da sanzioni conseguenti ad infrazioni al co- dice della strada.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Rovigo.

Il Tribunale di Rovigo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto fondata l’opposizione in relazione ai crediti di cui a due delle cartelle di pagamento contestate, confermando per il resto la pronuncia appellata.

Ricorre il Petre, sulla base di un unicomotivo .

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede glienti inti- mati.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedell’art. 7 del D.Lgs. n.150/2011 ; ammissibilità e Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 tempestività dell’opposizione all’intimazione di pagamento pro- posta ai sensi dell’art. 615 c.p.c.».

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente dichiara di avere proposto opposizione all’esecu- zione,ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, nel marzo 2017,fondata su nove cartelle di pagamento, deducendo, con esclusivo riguardo alle somme pretese per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, la «inesistenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione, per l’omessa previa notifica dei ver- bali di accertamento e delle cartelle esattoriali».

Propone il presente ricorso solo con riguardo alle statuizioni della sentenza impugnata inerenti due delle cartelle di paga- mento in contestazione(relative a crediti per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada accertate nell’agosto e nel novembre 2012), in relazione alle quali il tribunale, quale giu- dice di secondo grado,ha disatteso l’ opposizione, avendo rite- nutoregolare la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni contestatee, di conseguenza, dichiarato tardiva l’op- posizione cd. recuperatoria avverso gli stessi ed avendo altresì escluso, inoltre,l’avvenuta matura zione del la prescrizione dei relativi creditial marzo 2017, data di notifica dell’intimazione oggetto di opposizione.

Il ricorrente non contesta la statuizione contenuta nella sen- tenza impugnata in ordine alla regolarità della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada , che anzi addirittura riconosce corretta (al che consegue, evi- dentemente, altresì la correttezza del rilievo operato dal tribu- nale in merito all’incontestabilità di detti verbali e, quindi, del conseguente credito sanzionatorio iscritto a ruolo, per la loro mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 7 del de- creto legislativo n. 150/2011) e neanche propone una specifica censura in ordine allastatuizione con la quale è stata esclus a la Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 prescrizione dei relativi crediti (non essendo, evidentemente, decorso il relativo termine quinquennale tra la notificazione dei verbali, avvenuta tra agosto e novembre 2012, e la notifica- zione dell’intimazione opposta, avvenuta a marzo 2017), ma sostiene –nella sostanza – che l’ irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento (riconosciuta, a suo dire , dallo stesso tribunale), avrebbe di per sé determinato la nullità della successiva intimazione di pagamento, il che comporterebbe l’inesistenza del diritto alla riscossione, da lui dedotta con l’op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Si tratta di una argomentazione manifestamente priva di fon- damento in diritto,per come essa è formulata: l’ omessa notifi- cazione delle cartelle di pagamento poste a base di una succes- siva intimazione di pagamentodell’agente della riscossione non determina affatto l’inesistenza del diritto di procedere alla ri- scossione stessae, tanto meno, del relativo credito, fatti estin- tivi deducibilicon l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di ri- scossione, deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.(e, peraltro, solo laddove l’in- timazione non contenga anch’essa le indicazioni necessaria- mente contenute nella cartelladi pagamento).

Nella specie, è lo stesso ricorrente a riferire (a pag. 3 del ri- corso) di avere in realtà proposto, nel presente giudizio, esclu- sivamente una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dedu- cendo la «inesistenza e/o prescrizione del diritto alla riscos- sione», e di non avere invece affatto proposto , quindi, alc una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per contestare la mera irregolarità della procedura di riscossione.

Che l’oggetto dell’originaria opposizione avanzata dal ricorrente fosse esclusivamente quello appena descritto emerge anche dall’esame diretto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace, il quale, dal canto suo, si è limitato Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 a “riqualificare” l’opposizione all’esecuzione proposta dal Petre, in termini di opposizione a sanzione amministrativa, senza in alcun modo prendere in esame, in quanto non proposte e quindi estranee all’oggetto del giudizio, questioni attinenti alla regola- rità della procedura di riscossione.

In ogni caso, anche a volere ammettere per un momento che fosse stata effettivamente proposta un’opposizione agli atti esecutiviper far valere l’irregolarità della procedura di riscos- sione, conseguente alla notificazione dell’intimazione di paga- mento nonostante l’omessa notifica delle cartelle di pagamento (il che va invece escluso, sulla base dell’esame dell’atto intro- duttivo del giudizio, come appena chiarito),non essendo, con riguardo alla stessa, stata emessa alcuna decisione da parte del giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto proporre eventualmente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., onde far valere il preteso vizio di omessa pronuncia su tale opposizione, direttamente avverso la sen- tenza del giudice dipace, mentre sarebbe stato inammissibile, sul punto, l’appello (e tale inammissibilità avrebbe eventual- mente dovuto rilevarsi,anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.), in quanto le decisioni in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili ma solo direttamente impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ed il principio vale, ovviamente, anche per l’eventuale vizio di omessa pronuncia.

In ogni caso, dall’esame diretto dell’atto di appello prodotto dal ricorrente non emerge affatto che sia stato fatto valere un sif- fatto viziodella decisione di primo grado, né che, in tale sede, sia stato in qualche modo fatto riferimento alla pretesa dedu- zione, con l’atto introduttivo del giudizio, di un vizio di irrego- larità della procedura di riscossione.

In definitiva, la questione di una eventuale irregolarità della procedura di riscossione conseguente alla notificazione Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dell’intimazione di pagamento nonostante l’omessa notifica delle cartelle di pagamento risulta posta per la prima volta e, quindi tardivamente, solo nella presente fase del giudizio. 2.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto effettivaattività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3770 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3770del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80P18 Z129Z) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79C14 G224B) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 106/2022, pubblicatain data 2 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento no- tificatagli dall’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p.A., cui è subentrata l’Agenzia delle Entrate –Ri- scossione) in relazione ad alcune cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture di Avellino, Bologna e [OSCURATO:PERSONA], derivanti da sanzioni conseguenti ad infrazioni al co- dice della strada. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Rovigo. Il Tribunale di Rovigo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto fondata l’opposizione in relazione ai crediti di cui a due delle cartelle di pagamento contestate, confermando per il resto la pronuncia appellata. Ricorre il Petre, sulla base di un unicomotivo . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede glienti inti- mati. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedell’art. 7 del D.Lgs. n.150/2011 ; ammissibilità e Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 tempestività dell’opposizione all’intimazione di pagamento pro- posta ai sensi dell’art. 615 c.p.c.». Il ricorso è infondato. Il ricorrente dichiara di avere proposto opposizione all’esecu- zione,ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, nel marzo 2017,fondata su nove cartelle di pagamento, deducendo, con esclusivo riguardo alle somme pretese per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, la «inesistenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione, per l’omessa previa notifica dei ver- bali di accertamento e delle cartelle esattoriali». Propone il presente ricorso solo con riguardo alle statuizioni della sentenza impugnata inerenti due delle cartelle di paga- mento in contestazione(relative a crediti per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada accertate nell’agosto e nel novembre 2012), in relazione alle quali il tribunale, quale giu- dice di secondo grado,ha disatteso l’ opposizione, avendo rite- nutoregolare la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni contestatee, di conseguenza, dichiarato tardiva l’op- posizione cd. recuperatoria avverso gli stessi ed avendo altresì escluso, inoltre,l’avvenuta matura zione del la prescrizione dei relativi creditial marzo 2017, data di notifica dell’intimazione oggetto di opposizione. Il ricorrente non contesta la statuizione contenuta nella sen- tenza impugnata in ordine alla regolarità della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada , che anzi addirittura riconosce corretta (al che consegue, evi- dentemente, altresì la correttezza del rilievo operato dal tribu- nale in merito all’incontestabilità di detti verbali e, quindi, del conseguente credito sanzionatorio iscritto a ruolo, per la loro mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 7 del de- creto legislativo n. 150/2011) e neanche propone una specifica censura in ordine allastatuizione con la quale è stata esclus a la Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 prescrizione dei relativi crediti (non essendo, evidentemente, decorso il relativo termine quinquennale tra la notificazione dei verbali, avvenuta tra agosto e novembre 2012, e la notifica- zione dell’intimazione opposta, avvenuta a marzo 2017), ma sostiene –nella sostanza – che l’ irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento (riconosciuta, a suo dire , dallo stesso tribunale), avrebbe di per sé determinato la nullità della successiva intimazione di pagamento, il che comporterebbe l’inesistenza del diritto alla riscossione, da lui dedotta con l’op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Si tratta di una argomentazione manifestamente priva di fon- damento in diritto,per come essa è formulata: l’ omessa notifi- cazione delle cartelle di pagamento poste a base di una succes- siva intimazione di pagamentodell’agente della riscossione non determina affatto l’inesistenza del diritto di procedere alla ri- scossione stessae, tanto meno, del relativo credito, fatti estin- tivi deducibilicon l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di ri- scossione, deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.(e, peraltro, solo laddove l’in- timazione non contenga anch’essa le indicazioni necessaria- mente contenute nella cartelladi pagamento). Nella specie, è lo stesso ricorrente a riferire (a pag. 3 del ri- corso) di avere in realtà proposto, nel presente giudizio, esclu- sivamente una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dedu- cendo la «inesistenza e/o prescrizione del diritto alla riscos- sione», e di non avere invece affatto proposto , quindi, alc una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per contestare la mera irregolarità della procedura di riscossione. Che l’oggetto dell’originaria opposizione avanzata dal ricorrente fosse esclusivamente quello appena descritto emerge anche dall’esame diretto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al giudice di pace, il quale, dal canto suo, si è limitato Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 a “riqualificare” l’opposizione all’esecuzione proposta dal Petre, in termini di opposizione a sanzione amministrativa, senza in alcun modo prendere in esame, in quanto non proposte e quindi estranee all’oggetto del giudizio, questioni attinenti alla regola- rità della procedura di riscossione. In ogni caso, anche a volere ammettere per un momento che fosse stata effettivamente proposta un’opposizione agli atti esecutiviper far valere l’irregolarità della procedura di riscos- sione, conseguente alla notificazione dell’intimazione di paga- mento nonostante l’omessa notifica delle cartelle di pagamento (il che va invece escluso, sulla base dell’esame dell’atto intro- duttivo del giudizio, come appena chiarito),non essendo, con riguardo alla stessa, stata emessa alcuna decisione da parte del giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto proporre eventualmente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., onde far valere il preteso vizio di omessa pronuncia su tale opposizione, direttamente avverso la sen- tenza del giudice dipace, mentre sarebbe stato inammissibile, sul punto, l’appello (e tale inammissibilità avrebbe eventual- mente dovuto rilevarsi,anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.), in quanto le decisioni in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili ma solo direttamente impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ed il principio vale, ovviamente, anche per l’eventuale vizio di omessa pronuncia. In ogni caso, dall’esame diretto dell’atto di appello prodotto dal ricorrente non emerge affatto che sia stato fatto valere un sif- fatto viziodella decisione di primo grado, né che, in tale sede, sia stato in qualche modo fatto riferimento alla pretesa dedu- zione, con l’atto introduttivo del giudizio, di un vizio di irrego- larità della procedura di riscossione. In definitiva, la questione di una eventuale irregolarità della procedura di riscossione conseguente alla notificazione Ric. n. 3770/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dell’intimazione di pagamento nonostante l’omessa notifica delle cartelle di pagamento risulta posta per la prima volta e, quindi tardivamente, solo nella presente fase del giudizio. 2.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto effettivaattività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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