CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 47893/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Ritenuto che la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2019, con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettere a) e b), e 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta, senza le prescritte autorizzazioni, depositava presso la sua sede, in modo incontrollato, vari cumuli di rifiuti eterogenei, pericolosi e non pericolosi; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 530, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della relativa causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che la motivazione della sentenza impugnata risulta comunque pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove conferma quanto sostenuto già in primo grado, ossia che il quantitativo di rifiuti era davvero consistente, che il ritardo era stato di parecchi giorni e che lo stato di salute dell'imputato - profilo che, in relazione al ritardo, configurerebbe un post factum non rilevante ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità invocata - non avrebbe certo impedito all'imputato di dare incarico a terzi di effettuare lo smaltimento (ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 15029 del 12/03/2021, Rv. 281606; Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); che quanto, poi, alla riferita occasionalità della condotta, dalle testimonianze è emerso che erano anni che l'imputato - la cui attività, tra l'altro, era cessata il 15 dicembre 2016, come risulta dal certificato camerale in atti, sicché non potrebbe neppure sostenersi che si trattasse solo di materiale di un'attività in corso - depositava in modo incontrollato materiale vario di risulta; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 se