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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16018/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4212/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole e [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- cione, n. 71; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza G. Mazzini, n. 15; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6549/19, depositata il 30 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'ina- dempimento di un contratto di factoring stipulato il 12 ottobre 1988, avente ad oggetto la cessione di tutti i contratti dell'attrice, l'anticipazione da parte della convenuta del 30% del relativo importo, salvo maggiori percentuali da stabilire di volta in volta, ad un tasso d'interesse base del 13,75% e con una commissione dello 0,50% sugli anticipi, nonché l'apertura di uno speciale conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Roma, con disponibilità da parte dell'attrice degl'importi relativi alle anticipazioni.

Si costituì la CR Factoring e resistette alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dello art. 96 cod. proc. civ.

2. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'Unifly, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 novembre 1990, il giudizio fu prose- guito dal curatore, il quale propose separatamente un'altra domanda di risar- cimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa del Banco di [OSCURATO:PERSONA], per il danno cagionato dal rifiuto di pagamento di un bonifico dell'importo di Dollari USA 1.400.000,00 disposto dalla società poi fallita in favore della società irlandese G.P.A.

3. Un terzo giudizio fu promosso dall'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, titolare di una quota pari al 60% delle azioni dell'Unifly, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per il risarcimento dei danni cagionati dal fallimento della società partecipata.

4. Riuniti i giudizi, il processo fu interrotto a causa della dichiarazione di 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. Con sentenza n. 23735/2005, il Tribunale di Roma accolse la do- manda proposta dal curatore del fallimento dell'Unifly, condannando la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di avente causa della CR [OSCURATO:PERSONA] e del Banco di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di Euro 18.000.000,00, oltre inte- ressi.

5. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], fu accolta con sentenza del 17 aprile 2012, con cui la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello incidentale proposto dal cura- tore del fallimento dell'Unifly, nonché le domande proposte dai curatori di entrambi i fallimenti e la domanda riconvenzionale proposta dalla CR [OSCURATO:PERSONA].

6. Avverso la predetta sentenza propose ricorso per cassazione il curatore del fallimento dell'Unifly, accolto da questa Corte con sentenza del 18 febbraio 2016, n. 3182, con cui fu dichiarato inammissibile il ricorso incidentale pro- posto dal curatore del fallimento dell'AER Holding.

A fondamento della decisione, fu ritenuta non condivisibile la lettura re- strittiva del contratto di factoring, nella parte in cui attribuiva al factor la facoltà di anticipare l'importo dei crediti ceduti, ponendosi in risalto la com- plessità e il carattere sinallagmatico della causa del contratto e la conse- guente necessità di un'interpretazione sistematica delle relative pattuizioni, al fine di evitare che la predetta facoltà si traducesse in arbitrio potestativo ed in una sospensione degli obblighi di correttezza reciproca; furono accolte le censure riflettenti l'arbitrarietà del recesso della Banca, in quanto tardivo e non sorretto dall'indicazione di una giusta causa, mentre furono ritenute assorbite quelle riguardanti la valutazione delle lettere inviate dalla Banca, la condotta dalla stessa tenuta e il carattere vessatorio della clausola richia- mata, e fondate quelle concernenti la liquidazione del danno.

7. Il giudizio è stato pertanto riassunto dal curatore del fallimento dell'U- nifly dinanzi alla Corte d'appello di Roma, dove si sono costituite l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], e l'OPM Soc. coop. a r.l., in qualità di avente causa dell'AER Holding.

7.1. Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte d'appello ha rigettato 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto evidenziato il ca- rattere chiuso del giudizio di rinvio, rilevando comunque che non era stato dedotto nessun fatto sopravvenuto alle precedenti sentenze ed aggiungendo che la sentenza di cassazione non aveva determinato alcuna modificazione nella materia del contendere.

Ciò posto, ha ribadito l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Ban- ca, osservando che il Giudice di legittimità aveva riconosciuto l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato tardivamente e senza giusta causa, nonché il carattere vessatorio della clausola riguardante l'anticipazione dell'importo dei crediti, ed affermando che tali conclusioni consentivano non solo di ritenere sussistente una violazione degli accordi contrattuali, ma anche d'individuare profili di responsabilità extracontrattuale.

Premesso infatti che le linee di cre- dito concesse all'Unifly avevano subìto un incremento in ragione dell'anda- mento positivo del contratto di factoring, raggiungendo al 12 dicembre 1989 l'importo di Lire 13.448.000.000, impegnato per Lire 9.552.000.000, ha rile- vato che il 16 gennaio 1990 l'Unifly aveva ceduto al factor un credito di Lire 62.000.000.000 nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., accettato dal factor, emet- tendo il 6 febbraio 1990 un assegno dell'importo di Lire 3.000.000.000, tratto sul conto corrente speciale intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Roma e poi versato sul proprio conto corrente presso il Banco di [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire l'esecuzione di un bonifico di Dollari USA 1.400.000.000 in fa- vore della società irlandese GPA; ha aggiunto che il Banco di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver eseguito il bonifico, lo aveva inopinatamente ed ingiustificatamente revocato lo stesso giorno, senza darne comunicazione alla correntista, a causa del rifiuto della Cassa di Risparmio di Roma di onorare l'assegno tratto dall'Unifly, in tal modo determinando una reazione a catena ingestibile da parte della società, la quale non aveva potuto ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento, in virtù della clausola di esclusiva prevista dal contratto di factoring; precisato inoltre che la Banca non aveva restituito l'assegno né lo aveva protestato, ma se ne era avvalsa come titolo esecutivo nei confronti della Unifly ed aveva ufficializzato il proprio recesso dal contratto dopo oltre 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte ha poi confermato che il predetto comportamento aveva causato il dissesto dell'Unifly ed il conseguente danno al ceto creditorio, reputando infondate le contestazioni sollevate al riguardo dall'[OSCURATO:SOCIETA], ed in particolare il richiamo alla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, dalla quale emer- gevano con chiarezza l'ammontare degli affidamenti concessi alla società e la capienza del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno.

Ha ritenuto irrilevante, ai fini della prova della preesistenza del dissesto dell'Unifly, la produzione di due sentenze emesse dalla stessa Corte d'appello e confermate in sede di legittimità, che, nell'accogliere azioni revocatorie proposte dal fal- limento della società, avevano ritenuto sussistente la scientia decoctionis fin dal 1988: in proposito, ha posto in risalto per un verso le caratteristiche della valutazione relativa alla conoscenza dello stato d'insolvenza, e per altro verso i rapporti intercorsi tra le parti, da cui emergeva che anche dopo il 1988 la Banca aveva continuato a ritenere proficuo e vantaggioso il rapporto finan- ziario con l'Unifly; ha escluso inoltre la possibilità di riproporre ulteriormente profili diversi da quelli in ordine ai quali era stato accolto il ricorso per cassa- zione, rilevando che quest'ultimo aveva avuto ad oggetto soltanto la liquida- zione del danno, e non anche il nesso causale tra lo stesso e il comportamento della Banca, né la preesistenza del dissesto, sui quali si era a suo tempo espresso il Tribunale, senza che la questione fosse riproposta in appello o in cassazione.

In ordine alla liquidazione del danno, della quale la sentenza di cassazione aveva rilevato l'insufficiente motivazione, la Corte ha ribadito che il recesso della CR [OSCURATO:PERSONA] costituiva fonte di responsabilità contrattuale, in quanto intimato in violazione non solo degli accordi contrattuali, ma anche dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, mentre la revoca del bonifico da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA] era configurabile come illecito sia contrattuale che extracontrattuale, risultando contraria non 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 solo agli obblighi e ai doveri contrattuali, ma anche agli obblighi professionali ed al dovere di protezione cui devono conformarsi gli esercenti l'attività cre- ditizia.

Ha confermato l'ammissibilità del concorso tra le due forme di respon- sabilità, evidenziando inoltre la confluenza della titolarità della duplice posi- zione soggettiva passiva in un unico soggetto, per effetto dell'incorporazione della CR [OSCURATO:PERSONA] e del Banco di [OSCURATO:PERSONA] nell'[OSCURATO:SOCIETA], la quale doveva pertanto rispondere per l'intero ammontare del danno.

La Corte ha dichiarato infine inammissibile l'appello incidentale proposto dal curatore del fallimento dell'Unifly, rilevando da un lato che le censure dallo stesso proposte in ordine alla liquidazione del danno erano state accolte dal Giudice di legittimità per difetto di motivazione, e dall'altro che non risulta- vano censurate le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno del ricorso al cri- terio equitativo.

8. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento dell'Unifly e l'OPM hanno resistito con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata ammissibile la partecipazione al pre- sente grado di giudizio dell'OPM, la quale, precisato di non aver rinunciato alla domanda, come inesattamente affermato dalla sentenza impugnata, ma agli atti del giudizio, ha riferito di essere stata destinataria della notifica del ricorso per cassazione, in qualità di socio totalitario dell'AER Holding, che in caso di chiusura del fallimento della società con integrale soddisfazione dei creditori avrebbe diritto alla restituzione dell'eventuale residuo attivo.

In tema di cassazione con rinvio, questa Corte ha infatti affermato ripe- tutamente che tra il giudizio rescindente ed il giudizio rescissorio dev'esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, il quale non può costi- tuirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non già come atto d'impugnazione, ma quale atto d'impulso processuale, in forza del 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI, 17/01/2020, n. 975; Cass., Sez. lav., 8/09/2014, n. 18853; Cass., Sez.

II, 28/05/2004).

Tale liti- sconsorzio, ai fini del quale non assumono alcun rilievo né la natura inscindi- bile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo par- ziale del giudizio di sede di rinvio, è destinato a perpetuarsi anche nel caso in cui venga proposto un nuovo ricorso per cassazione, imponendo pertanto l'in- staurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno par- tecipato alla precedente fase, ivi compresi, come nella specie, quelli che ab- biano nel frattempo rinunciato agli atti del giudizio.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di cas- sazione avesse accertato l'inadempimento della Banca, laddove la stessa si era limitata a rimettere al giudice di rinvio la questione riguardante l'inter- pretazione delle clausole contrattuali, segnalando l'esigenza di una lettura sistematica ed organica delle stesse, in relazione alla causa del contratto, sulla base della quale avrebbe dovuto essere poi accertata l'arbitrarietà del recesso dal contratto di factoring.

Aggiunge che erroneamente la Corte d'ap- pello ha ritenuto che la cassazione della precedente sentenza comportasse la reviviscenza di quella di primo grado, dal momento che nel giudizio di rinvio il giudice deve procedere nuovamente all'accertamento dei fatti, sulla base di una libera valutazione delle prove già raccolte, restando preclusa soltanto alle parti la formulazione di nuove conclusioni o la proposizione di nuove domande ed eccezioni.

2.1. Il motivo è infondato.

Benvero, non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, attraverso l'accoglimento del secondo motivo e la dichiarazione di assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo del precedente ricorso per cassazione, questa Corte avrebbe riconosciuto l'arbi- trarietà del recesso della Banca dal contratto di factoring, in quanto esercitato tardivamente ed in assenza di giusta causa, nonché il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la facoltà di recesso, in tal modo giustificando il 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel pronunciarsi in ordine alle predette censure, questa Corte si è infatti limitata ad accertare l'illegittimità della lettura restrittiva del contratto stipulato tra le parti, emer- gente dalla precedente sentenza d'appello, rilevando l'insufficienza del ricorso al criterio letterale, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, ed af- fermando la necessità di un'interpretazione organica e sistematica delle clau- sole contrattuali, anche alla luce dell'atipicità e della complessità della causa del factoring, in modo tale da evitare che la facoltà di recesso attribuita alla Banca si traducesse in un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.

E' noto d'al- tronde che, in quanto rivolta all'individuazione della comune intenzione delle parti, l'interpretazione del contratto si traduce in un'indagine di fatto, riser- vata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche legali consacrate negli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero per incongruenza o illogicità della motivazione, non spet- tando a questa Corte il potere di pronunciarsi, al di fuori di tali limiti, sulla conformità al vero del risultato interpretativo raggiunto né sulla preferibilità della lettura prescelta, rispetto ad altre possibili interpretazioni del testo ne- goziale (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465; Cass., Sez.

I, 22/02/2007, n. 4178).

E' proprio in quest'ottica, d'al- tronde, che questa Corte, nell'accogliere il precedente ricorso, ha tenuto a rimarcare l'estraneità della quaestio voluntatis alla propria sfera di compe- tenza, ribadendone la spettanza al giudice di merito, e dichiarando conse- guentemente assorbite le censure riguardanti il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la facoltà di recesso, la portata delle lettere inviate dalla Banca alla società fallita e, più in generale, la valutazione del compor- tamento tenuto dalla Banca.

L'errata individuazione del contenuto della sentenza di cassazione non ha peraltro impedito alla Corte di merito di adempiere correttamente il compito dalla stessa assegnatole, consistente nel procedere nuovamente all'interpre- tazione del contratto stipulato tra le parti, nell'osservanza dei canoni erme- neutici individuati dal Giudice di legittimità, e nel trarne le dovute conse- guenze ai fini della valutazione della legittimità del recesso esercitato dalla 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La sentenza impugnata non si è infatti limitata ad affermare la re- sponsabilità di quest'ultima, sulla base delle conclusioni erroneamente attri- buite alla pronuncia di legittimità, ma ha preso specificamente in esame le pattuizioni intervenute tra le parti, rilevando da un lato il carattere obbliga- torio delle anticipazioni concesse dal factor, la cui discrezionalità doveva rite- nersi limitata ad aspetti diversi dall'erogazione in quanto tale, e dall'altro il carattere bilaterale della facoltà di recesso, riconosciuta ad entrambe le parti ma subordinata ad un preavviso di almeno dieci giorni; a fondamento di tale interpretazione delle predette clausole, ne ha posto in risalto il collegamento con l'oggetto del contratto, costituito dalla cessione di tutti i crediti dell'Unifly, con la conseguente attribuzione di una sorta di esclusiva in favore della Banca, evidenziando inoltre le ragioni della previsione della facoltà di recesso, consistenti nel lasciare libere le parti di sciogliersi dal contratto in presenza di mutate esigenze imprenditoriali, e sottolineando infine il carattere vessatorio che tali pattuizioni avrebbero altrimenti assunto, nonché l'inefficacia che ne sarebbe derivata, a causa della mancata approvazione specifica delle stesse ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Sulla base di tale ricostruzione della volontà delle parti, la Corte di merito ha poi riconosciuto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca, osservando che la stessa si era sottratta alle obbligazioni assunte, essendosi rifiutata di onorare l'assegno tratto dall'U- nifly, nonostante l'esistenza di un saldo attivo a favore della stessa e l'accet- tazione della cessione del credito con cui era stata accresciuta la relativa provvista, ed avendo successivamente esercitato la facoltà di recesso ricono- sciutale dal contratto, senza il dovuto preavviso.

L'ampiezza della predetta indagine, riguardante sia il contenuto del con- tratto stipulato tra le parti che il comportamento dalle stesse tenuto nel corso del rapporto, consente di escludere che, attraverso il richiamo alle statuizioni della sentenza di primo grado, la Corte di merito abbia inteso fare proprio lo accertamento dalla stessa risultante: non risulta dunque violato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cassazione della sentenza di appello non fa rivivere quella di primo grado, la cui efficacia resta definitivamente assorbita da quella della decisione di se- condo grado, non solo in caso di conferma, ma anche in caso di riforma (cfr. 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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III, 12/03/2013, n. 6113; 7/02/2013, n. 2955).

Tale reviviscenza è d'altronde esclusa dalla natura pro- pria del giudizio di rinvio, il quale non costituisce la prosecuzione delle prece- denti fasi di merito, ma una fase nuova ed autonoma del processo, avente carattere rescissorio, nel senso che la relativa decisione non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce di- rettamente sulle domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass., Sez.

III, 22/ 05/2006, n. 11936; Cass., Sez.

I, 17/11/2000, n. 14892; Cass., Sez.

II, 18/ 06/1994, n. 5901).

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione era stato accolto sia per violazione di legge che per vizi di motivazione, l'accertamento compiuto dalla Corte di merito, pienamente corrispondente a quello demandatole dalla sen- tenza di cassazione, non può ritenersi in alcun modo eccedente i limiti ogget- tivi propri del giudizio di rinvio: in proposito, questa Corte ha infatti affermato costantemente che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto che per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la potestas judicandi del giudice di rinvio non è limitata all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma può estendersi alla valutazione ex novo dei fatti già acquisiti al processo, nonché alla valutazione di altri fatti, la cui acquisi- zione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze eventualmente verifi- catesi, possa ritenersi consentita in base alle direttive impartite dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez.

II, 14/01/2020, n. 448; Cass. Sez. lav., 24/10/ 2019, n. 27337; Cass., Sez.

I, 7/08/2014, n. 17790).

A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel ribadire il proprio dovere di completare il sillogismo giudiziale mediante l'applicazione del dic- tum del Giudice di legittimità al materiale di cognizione acquisito, ha peraltro precisato che nella specie non erano stati dedotti fatti sopravvenuti alla sen- tenza di primo grado ed a quella di appello, aggiungendo che la materia del contendere non aveva subìto modificazioni per effetto della sentenza di cas- sazione.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Premesso che il contratto riconosceva al factor, in funzione di bilancia- mento del rischio dallo stesso assunto, il diritto di far esaminare la documen- tazione contabile della società, per consentirgli di valutare la solidità econo- mica della stessa e l'opportunità di concedere l'anticipazione richiesta, so- stiene che la misura dell'anticipazione non era stata specificata nel contratto, ma era stata stabilita di volta in volta nel corso del rapporto, la cui breve durata non aveva ancora consentito il consolidamento di una prassi la cui inosservanza potesse ritenersi idonea a giustificare pretese risarcitorie.

Con- testa pertanto il carattere vessatorio della clausola riguardante le anticipa- zioni, sostenendo di aver esercitato una facoltà riconosciutale dal contratto, in considerazione della forte esposizione debitoria dell'Unifly e dell'utilizza- zione quasi integrale della linea di credito concessa alla stessa, a dispetto delle quali la società fallita aveva chiesto l'anticipazione dell'importo di un contratto ad esecuzione differita.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso che la cassazione di una sentenza con riguardo all'interpreta- zione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, vincola il giudice di rinvio al rispetto dei criteri in- terpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, ben potendo egli pervenire a conclusioni diverse, ovviamente sulla base di un'adeguata motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 18/05/2005, n. 10401; 28/01/ 1997, n. 877; 4/06/1994, n. 5418), occorre ribadire che l'affermazione della obbligatorietà delle anticipazioni previste in favore società cedente e della subordinazione del recesso ad un congruo preavviso trova una convincente giustificazione nell'approfondita disamina delle clausole contrattuali compiuta dalla Corte di merito, la quale, conformandosi ai criteri individuati dalla sen- tenza di cassazione, ha posto opportunamente in risalto la funzione riequili- 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel censurare la predetta ricostruzione della volontà delle parti, la ricor- rente non è in grado di spiegare le ragioni per cui la stessa si porrebbe in contrasto con l'interpretazione organica e sistematica delle clausole contrat- tuali ritenuta necessaria dalla sentenza di cassazione, ma si limita ad insistere sulla propria lettura del testo negoziale, ed in particolare sul carattere discre- zionale delle anticipazioni, ponendo pone in risalto i vantaggi assicurati alla società cedente dalla cessione integrale dei propri crediti, asseritamente com- pensati dalla predetta discrezionalità, e la breve durata del rapporto, a suo avviso inidonea a generare una prassi talmente stabile da giustificare l'accer- tata contrarietà alla buona fede del rifiuto da essa opposto alla cessione del credito nei confronti della Eldofin; in tal modo, tuttavia, essa, oltre ad evi- denziare elementi estranei al contenuto del contratto, in quanto concernenti le motivazioni soggettive delle parti e lo svolgimento successivo del rapporto, prospetta, in buona sostanza, un esito interpretativo diverso da quello cui è pervenuta la Corte di merito, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito non deve necessa- riamente risultare l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, in presenza di una clausola contrattuale suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legitti- mità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez.

I, 26/06/ 2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28319).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 2909 cod. civ., sostenendo che, nell'affermare l'irrilevanza delle sentenze prodotte in giudizio, attestanti la conoscenza dello stato d'in- 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Premesso che il pregresso stato d'insolvenza della debitrice escludeva in radice la responsabilità della Banca, il cui comportamento non avrebbe potuto essere considerato causa o concausa del dissesto, afferma che il relativo accertamento costituiva un antecedente logico necessario delle predette decisioni, avente efficacia vincolante nel presente giudizio, indipen- dentemente dal carattere presuntivo di quello relativo alla scientia decoctio- nis.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Nel disattendere la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui lo stato di insolvenza dell'Unifly non era riconducibile al recesso della Banca dal con- tratto di factoring, risalendo ad epoca ben anteriore allo stesso, la Corte di merito non si è infatti limitata ad osservare che la questione non era ripropo- nibile nel giudizio di rinvio, in quanto attinente alla configurabilità del nesso di causalità tra la condotta della Banca ed il dissesto della società fallita, po- sitivamente accertato dalla sentenza di primo grado e non rimesso in discus- sione né nel precedente giudizio d'appello né in quello di cassazione.

Essa ha svolto ulteriori considerazioni, volte proprio a confermare la sussistenza del nesso di causalità, alcune delle quali fondate sulle risultanze della c.t.u. esple- tata nel giudizio di primo grado (sulle quali si tornerà in sede di trattazione del quarto motivo), altre idonee ad escludere la rilevanza delle sentenze pro- dotte a sostegno della predetta tesi.

Con particolare riguardo a queste ultime, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di attribuire efficacia di giudicato all'accertamento dalle stesse risultante, evidenziando la diversità dell'oggetto dei relativi giudizi, costituito dalle azioni revocatorie promosse dal fallimento dell'Unifly nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], per il cui accoglimento non era neces- sario l'accertamento di un irrimediabile dissesto della debitrice, ma solo la verifica dell'esistenza di segni apparenti dell'insolvenza.

La sentenza impu- gnata ha conferito inoltre rilievo alla prosecuzione del rapporto finanziario tra la Banca e la società fallita anche in epoca successiva a quella cui si riferivano le predette sentenze, dalla quale ha desunto che la prima aveva continuato a 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In quanto volta ad evidenziare il contributo fornito dalla Banca alla determinazione dello stato d'insolvenza o al suo aggrava- mento, quest'ultima osservazione è configurabile come una distinta ratio de- cidendi, autonomamente idonea a giustificare l'affermazione dell'irrilevanza delle predette sentenze, e rimasta sostanzialmente incensurata in questa sede: la ricorrente si è infatti limitata ad insistere sulla mancata formazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, per ef- fetto dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, e sul giudicato esterno formatosi in ordine alla collocazione temporale del dissesto, a suo avviso implicitamente emergente dalle sentenze prodotte, senza considerare che ove, come nella specie, la decisione impugnata sia fondata su una plura- lità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuri- dicamente sufficiente a giustificarla, la mancata impugnazione di alcune di esse ne comporta il passaggio in giudicato, rendendo inammissibili le censure mosse alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all'annullamento della sentenza, idonea a reggersi autonomamente sulla base delle ragioni rimaste incensurate (cfr. Cass., Sez.

III, 6/07/2020, n. 13880; Cass., Sez.

V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez.

I, 27/07/ 2017, n. 18641).

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non pertinente il richiamo alla relazione del c.t.u., senza considerare che la stessa aveva confermato la legittimità dell'operato della CR [OSCURATO:PERSONA], alla luce della consistenza dell'esposizione debitoria dell'Unifly, del rifiuto della ces- sione del credito di cui la stessa aveva chiesto l'anticipazione, dell'accetta- zione di tale rifiuto da parte della società fallita e della disposizione da parte della stessa d'incassi non ancora pervenuti, nonché dell'insussistenza di un obbligo del factor di anticiparne l'importo.

Sostiene che, anche a voler rite- nere sussistente tale obbligo, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato condizionato alla valutazione del merito creditizio del debitore ceduto, nella specie privo dei requisiti prescritti dalla delibera di fido.

Quanto al comporta- 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Aggiunge che, nel ritenere capiente la disponibilità esistente, la sen- tenza impugnata non ha considerato che l'importo del bonifico non era cumu- labile con quello delle altre anticipazioni richieste dall'Unifly, riferendosi ad un'altra categoria di crediti, e che il rifiuto dell'ulteriore anticipazione era giu- stificato dall'anomalo andamento del rapporto, che aveva indotto il factor a sollecitarne la regolarizzazione, e ad accettare la cessione del credito al solo scopo di ripianare l'esposizione già maturata.

Afferma infine che le censure riflettenti il comportamento illecito della Banca erano state disattese in sede penale con decreto del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva rite- nuto giustificati il mancato pagamento dell'assegno, la mancata esecuzione del bonifico e la collocazione dell'assegno su un conto speciale.

6. Le predette censure vanno esaminate congiuntamente a quelle propo- ste con il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documen- tazione prodotta, attestante la preesistenza dello stato di dissesto in cui ver- sava l'Unifly.

Premesso che da tale documentazione emergevano le perdite subìte dalla società, la flessione dei ricavi della stessa e la pendenza di pro- cedure esecutive nei suoi confronti, sostiene che non era stata fornita alcuna prova dell'imputabilità di tale situazione unicamente ad essa ricorrente.

7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

Ai fini della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è infatti ne- cessario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 27/12/ 2016, n. 27000).

Tali vizi non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale, peraltro, nel ribadire la responsabilità della Banca, non ha affatto escluso la pertinenza del richiamo alla relazione depositata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ma ha affermato l'inidoneità di quest'ultima a giustificare l'esclusione del nesso di causalità tra il comporta- mento tenuto dal factor e dalla Cassa di Risparmio di Roma ed il dissesto della società fallita: rilevato infatti che, a seguito della richiesta di chiarimenti for- mulata dalle parti, era stato depositato un supplemento di relazione dal quale emergevano con chiarezza l'ammontare degli affidamenti concessi all'Unifly e la conseguente idoneità delle disponibilità residue ad assicurare la provvista necessaria per l'emissione dell'assegno tratto in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA], ne ha desunto l'illegittimità del rifiuto inopinatamente opposto dalla Cassa di Risparmio di Roma al pagamento dello stesso, ponendo in risalto anche la perdurante operatività del rapporto di factoring, risoltosi soltanto due mesi dopo, attraverso la formalizzazione del recesso.

Il predetto apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riser- vato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito pro- cessuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., oppure per inesistenza ma- teriale o mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motiva- zione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalla ricorrente: quest'ultima si limita infatti ad insi- stere sul carattere non obbligatorio delle anticipazioni previste in favore della società cedente, correttamente escluso dalla Corte di merito sulla base dell'in- terpretazione del contratto di factoring, e sugli ulteriori elementi emergenti 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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VI, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/ 2013, n. 25608).

8. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza im- pugnata per aver omesso di giustificare l'adozione del criterio equitativo nella liquidazione del danno, già contestata da essa ricorrente nel precedente giu- dizio di appello e rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della relativa statuizione per insufficienza della motivazione.

Pre- messo infatti che l'adozione del predetto criterio non dispensa la parte dall'o- nere di fornire la prova del danno, sostiene che il Giudice di primo grado aveva omesso d'indicare il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, essendosi limitato a recepire acriticamente le argomentazioni dello attore, senza esaminare le risultanze della c.t.u.

8.1. Il motivo è inammissibile.

In sede di legittimità, l'omesso o insufficiente esame di questioni o argo- mentazioni proposte dalle parti non è infatti deducibile né ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ. né ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non traducendosi né in un'omissione di pronuncia, ai fini della quale oc- corre che risulti completamente mancante il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioè che il giudice di merito abbia omesso di statuire su uno più capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte (cfr. Cass., Sez. lav., 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez.

VI, 4/12/2014, n. 25714; Cass., Sez.

I, 18/02/2005, n. 3388), né nell'omesso 17 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

VI, 26/01/2022, n. 2268; Cass., Sez.

V, 8/10/2014, n. 21152).

Nella specie, d'altronde, il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente in ordine al criterio adottato per la liquidazione del danno deve ritenersi im- plicito nella conferma della valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, relativamente alla quale la sentenza di cassazione aveva evidenziato un di- fetto di motivazione, cui la Corte di merito ha ritenuto di porre rimedio in sede di pronuncia sull'appello incidentale proposto dal curatore: in proposito, in- fatti, essa ha fatto propria l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorso all'equità doveva ritenersi giustificato dall'impossibilità di determinare con certezza la misura in cui il dissesto era imputabile al comportamento della Banca, sicuramente concorrente con altre cause preesistenti, precisando, in ordine alle censure proposte dall'appellato, che lo stesso, ancor prima di met- tere in discussione il predetto criterio, avrebbe dovuto argomentare in ordine all'assenza di tali cause.

9. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115, 116, 384 e 394 cod. proc. civ., osservando che, nel confermare la liquidazione del danno, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, non avendo esaminato le risultanze processuali né indicato i criteri di calcolo impiegati, in contrasto con le regole che disciplinano l'utilizzazione del criterio equitativo.

9.1. Il motivo è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dopo aver richiamato le considerazioni svolte nella sentenza di cassazione relativamente alla liquidazione del danno, ha ritenuto di dover confermare la valutazione compiuta dal Tribunale, in virtù della mancata proposizione di specifiche censure avverso l'utilizzazione del criterio equitativo.

Premesso che, nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo 18 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 grado, le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giu- dizio di appello, e non sono quindi obbligate a riproporre specificamente tutte le domande e le eccezioni precedentemente formulate, dal momento che il giudice di rinvio è tenuto comunque a riesaminarle, nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione e dalle preclusioni eventualmente verificatesi (cfr. Cass., Sez.

II, 19/12/2017, n. 30529; Cass., Sez.

I, 30/10/2014, n. 23073; Cass., Sez.

III, 2/02/2007, n. 2309), si osserva che, come risulta dalla tra- scrizione parziale dell'originario atto di appello, riportata a corredo delle pre- dette censure, la ricorrente, nell'impugnare la sentenza di primo grado, aveva puntualmente contestato la liquidazione del danno, sostenendo da un lato che il ricorso al criterio equitativo non dispensava l'attore dall'onere di fornire la prova del pregiudizio subìto dall'Unifly, rimasto a suo dire indimostrato, e criticando dall'altro l'avvenuta commisurazione del danno al 50% della diffe- renza tra l'attivo e passivo, nonostante l'avvenuta produzione dei bilanci, da cui emergeva la preesistenza dello stato di crisi dell'impresa.

A tali censure, tutt'altro che generiche, la sentenza impugnata ha omesso di fornire qualsiasi risposta, limitandosi, come si è detto, a rilevare la mancata deduzione da parte dell'appellante incidentale dell'assenza di eventuali concause del disse- sto, senza nulla dire in ordine all'incidenza degli altri fattori cui aveva fatto precedentemente riferimento, attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, e ponendosi altresì in contrasto con la sentenza di cassazione, che aveva rilevato l'insufficienza della motivazione relativa alla liquidazione del danno.

10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, accoglie il settimo motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle 19 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4212/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole e [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- cione, n. 71; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza G. Mazzini, n. 15; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6549/19, depositata il 30 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la C.R. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'ina- dempimento di un contratto di factoring stipulato il 12 ottobre 1988, avente ad oggetto la cessione di tutti i contratti dell'attrice, l'anticipazione da parte della convenuta del 30% del relativo importo, salvo maggiori percentuali da stabilire di volta in volta, ad un tasso d'interesse base del 13,75% e con una commissione dello 0,50% sugli anticipi, nonché l'apertura di uno speciale conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Roma, con disponibilità da parte dell'attrice degl'importi relativi alle anticipazioni. Si costituì la CR Factoring e resistette alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dello art. 96 cod. proc. civ. 2. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'Unifly, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 novembre 1990, il giudizio fu prose- guito dal curatore, il quale propose separatamente un'altra domanda di risar- cimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa del Banco di [OSCURATO:PERSONA], per il danno cagionato dal rifiuto di pagamento di un bonifico dell'importo di Dollari USA 1.400.000,00 disposto dalla società poi fallita in favore della società irlandese G.P.A. 3. Un terzo giudizio fu promosso dall'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, titolare di una quota pari al 60% delle azioni dell'Unifly, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per il risarcimento dei danni cagionati dal fallimento della società partecipata. 4. Riuniti i giudizi, il processo fu interrotto a causa della dichiarazione di 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 fallimento dell'AER Holding, e riassunto dal curatore del fallimento dell'Unifly. 4.1. Con sentenza n. 23735/2005, il Tribunale di Roma accolse la do- manda proposta dal curatore del fallimento dell'Unifly, condannando la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di avente causa della CR [OSCURATO:PERSONA] e del Banco di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di Euro 18.000.000,00, oltre inte- ressi. 5. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], fu accolta con sentenza del 17 aprile 2012, con cui la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello incidentale proposto dal cura- tore del fallimento dell'Unifly, nonché le domande proposte dai curatori di entrambi i fallimenti e la domanda riconvenzionale proposta dalla CR [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso la predetta sentenza propose ricorso per cassazione il curatore del fallimento dell'Unifly, accolto da questa Corte con sentenza del 18 febbraio 2016, n. 3182, con cui fu dichiarato inammissibile il ricorso incidentale pro- posto dal curatore del fallimento dell'AER Holding. A fondamento della decisione, fu ritenuta non condivisibile la lettura re- strittiva del contratto di factoring, nella parte in cui attribuiva al factor la facoltà di anticipare l'importo dei crediti ceduti, ponendosi in risalto la com- plessità e il carattere sinallagmatico della causa del contratto e la conse- guente necessità di un'interpretazione sistematica delle relative pattuizioni, al fine di evitare che la predetta facoltà si traducesse in arbitrio potestativo ed in una sospensione degli obblighi di correttezza reciproca; furono accolte le censure riflettenti l'arbitrarietà del recesso della Banca, in quanto tardivo e non sorretto dall'indicazione di una giusta causa, mentre furono ritenute assorbite quelle riguardanti la valutazione delle lettere inviate dalla Banca, la condotta dalla stessa tenuta e il carattere vessatorio della clausola richia- mata, e fondate quelle concernenti la liquidazione del danno. 7. Il giudizio è stato pertanto riassunto dal curatore del fallimento dell'U- nifly dinanzi alla Corte d'appello di Roma, dove si sono costituite l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:SOCIETA], e l'OPM Soc. coop. a r.l., in qualità di avente causa dell'AER Holding. 7.1. Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte d'appello ha rigettato 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], dando atto della rinuncia dell'OPM alla domanda proposta dall'AER Holding. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto evidenziato il ca- rattere chiuso del giudizio di rinvio, rilevando comunque che non era stato dedotto nessun fatto sopravvenuto alle precedenti sentenze ed aggiungendo che la sentenza di cassazione non aveva determinato alcuna modificazione nella materia del contendere. Ciò posto, ha ribadito l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Ban- ca, osservando che il Giudice di legittimità aveva riconosciuto l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato tardivamente e senza giusta causa, nonché il carattere vessatorio della clausola riguardante l'anticipazione dell'importo dei crediti, ed affermando che tali conclusioni consentivano non solo di ritenere sussistente una violazione degli accordi contrattuali, ma anche d'individuare profili di responsabilità extracontrattuale. Premesso infatti che le linee di cre- dito concesse all'Unifly avevano subìto un incremento in ragione dell'anda- mento positivo del contratto di factoring, raggiungendo al 12 dicembre 1989 l'importo di Lire 13.448.000.000, impegnato per Lire 9.552.000.000, ha rile- vato che il 16 gennaio 1990 l'Unifly aveva ceduto al factor un credito di Lire 62.000.000.000 nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., accettato dal factor, emet- tendo il 6 febbraio 1990 un assegno dell'importo di Lire 3.000.000.000, tratto sul conto corrente speciale intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Roma e poi versato sul proprio conto corrente presso il Banco di [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire l'esecuzione di un bonifico di Dollari USA 1.400.000.000 in fa- vore della società irlandese GPA; ha aggiunto che il Banco di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver eseguito il bonifico, lo aveva inopinatamente ed ingiustificatamente revocato lo stesso giorno, senza darne comunicazione alla correntista, a causa del rifiuto della Cassa di Risparmio di Roma di onorare l'assegno tratto dall'Unifly, in tal modo determinando una reazione a catena ingestibile da parte della società, la quale non aveva potuto ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento, in virtù della clausola di esclusiva prevista dal contratto di factoring; precisato inoltre che la Banca non aveva restituito l'assegno né lo aveva protestato, ma se ne era avvalsa come titolo esecutivo nei confronti della Unifly ed aveva ufficializzato il proprio recesso dal contratto dopo oltre 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 due mesi, ha concluso che la stessa era incorsa nella violazione delle clausole contrattuali che prevedevano l'obbligo di anticipare almeno il 30% dei crediti ceduti e di comunicare il recesso con un preavviso di almeno dieci giorni, ed era quindi venuta meno ai più elementari doveri di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto. La Corte ha poi confermato che il predetto comportamento aveva causato il dissesto dell'Unifly ed il conseguente danno al ceto creditorio, reputando infondate le contestazioni sollevate al riguardo dall'[OSCURATO:SOCIETA], ed in particolare il richiamo alla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, dalla quale emer- gevano con chiarezza l'ammontare degli affidamenti concessi alla società e la capienza del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della prova della preesistenza del dissesto dell'Unifly, la produzione di due sentenze emesse dalla stessa Corte d'appello e confermate in sede di legittimità, che, nell'accogliere azioni revocatorie proposte dal fal- limento della società, avevano ritenuto sussistente la scientia decoctionis fin dal 1988: in proposito, ha posto in risalto per un verso le caratteristiche della valutazione relativa alla conoscenza dello stato d'insolvenza, e per altro verso i rapporti intercorsi tra le parti, da cui emergeva che anche dopo il 1988 la Banca aveva continuato a ritenere proficuo e vantaggioso il rapporto finan- ziario con l'Unifly; ha escluso inoltre la possibilità di riproporre ulteriormente profili diversi da quelli in ordine ai quali era stato accolto il ricorso per cassa- zione, rilevando che quest'ultimo aveva avuto ad oggetto soltanto la liquida- zione del danno, e non anche il nesso causale tra lo stesso e il comportamento della Banca, né la preesistenza del dissesto, sui quali si era a suo tempo espresso il Tribunale, senza che la questione fosse riproposta in appello o in cassazione. In ordine alla liquidazione del danno, della quale la sentenza di cassazione aveva rilevato l'insufficiente motivazione, la Corte ha ribadito che il recesso della CR [OSCURATO:PERSONA] costituiva fonte di responsabilità contrattuale, in quanto intimato in violazione non solo degli accordi contrattuali, ma anche dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, mentre la revoca del bonifico da parte del Banco di [OSCURATO:PERSONA] era configurabile come illecito sia contrattuale che extracontrattuale, risultando contraria non 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 solo agli obblighi e ai doveri contrattuali, ma anche agli obblighi professionali ed al dovere di protezione cui devono conformarsi gli esercenti l'attività cre- ditizia. Ha confermato l'ammissibilità del concorso tra le due forme di respon- sabilità, evidenziando inoltre la confluenza della titolarità della duplice posi- zione soggettiva passiva in un unico soggetto, per effetto dell'incorporazione della CR [OSCURATO:PERSONA] e del Banco di [OSCURATO:PERSONA] nell'[OSCURATO:SOCIETA], la quale doveva pertanto rispondere per l'intero ammontare del danno. La Corte ha dichiarato infine inammissibile l'appello incidentale proposto dal curatore del fallimento dell'Unifly, rilevando da un lato che le censure dallo stesso proposte in ordine alla liquidazione del danno erano state accolte dal Giudice di legittimità per difetto di motivazione, e dall'altro che non risulta- vano censurate le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno del ricorso al cri- terio equitativo. 8. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento dell'Unifly e l'OPM hanno resistito con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata ammissibile la partecipazione al pre- sente grado di giudizio dell'OPM, la quale, precisato di non aver rinunciato alla domanda, come inesattamente affermato dalla sentenza impugnata, ma agli atti del giudizio, ha riferito di essere stata destinataria della notifica del ricorso per cassazione, in qualità di socio totalitario dell'AER Holding, che in caso di chiusura del fallimento della società con integrale soddisfazione dei creditori avrebbe diritto alla restituzione dell'eventuale residuo attivo. In tema di cassazione con rinvio, questa Corte ha infatti affermato ripe- tutamente che tra il giudizio rescindente ed il giudizio rescissorio dev'esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, il quale non può costi- tuirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non già come atto d'impugnazione, ma quale atto d'impulso processuale, in forza del 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 quale s'instaura un litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione (cfr. Cass., Sez. VI, 17/01/2020, n. 975; Cass., Sez. lav., 8/09/2014, n. 18853; Cass., Sez. II, 28/05/2004). Tale liti- sconsorzio, ai fini del quale non assumono alcun rilievo né la natura inscindi- bile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo par- ziale del giudizio di sede di rinvio, è destinato a perpetuarsi anche nel caso in cui venga proposto un nuovo ricorso per cassazione, imponendo pertanto l'in- staurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno par- tecipato alla precedente fase, ivi compresi, come nella specie, quelli che ab- biano nel frattempo rinunciato agli atti del giudizio. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di cas- sazione avesse accertato l'inadempimento della Banca, laddove la stessa si era limitata a rimettere al giudice di rinvio la questione riguardante l'inter- pretazione delle clausole contrattuali, segnalando l'esigenza di una lettura sistematica ed organica delle stesse, in relazione alla causa del contratto, sulla base della quale avrebbe dovuto essere poi accertata l'arbitrarietà del recesso dal contratto di factoring. Aggiunge che erroneamente la Corte d'ap- pello ha ritenuto che la cassazione della precedente sentenza comportasse la reviviscenza di quella di primo grado, dal momento che nel giudizio di rinvio il giudice deve procedere nuovamente all'accertamento dei fatti, sulla base di una libera valutazione delle prove già raccolte, restando preclusa soltanto alle parti la formulazione di nuove conclusioni o la proposizione di nuove domande ed eccezioni. 2.1. Il motivo è infondato. Benvero, non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, attraverso l'accoglimento del secondo motivo e la dichiarazione di assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo del precedente ricorso per cassazione, questa Corte avrebbe riconosciuto l'arbi- trarietà del recesso della Banca dal contratto di factoring, in quanto esercitato tardivamente ed in assenza di giusta causa, nonché il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la facoltà di recesso, in tal modo giustificando il 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 riconoscimento di una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, idonea a legittimare la pretesa risarcitoria del fallimento. Nel pronunciarsi in ordine alle predette censure, questa Corte si è infatti limitata ad accertare l'illegittimità della lettura restrittiva del contratto stipulato tra le parti, emer- gente dalla precedente sentenza d'appello, rilevando l'insufficienza del ricorso al criterio letterale, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, ed af- fermando la necessità di un'interpretazione organica e sistematica delle clau- sole contrattuali, anche alla luce dell'atipicità e della complessità della causa del factoring, in modo tale da evitare che la facoltà di recesso attribuita alla Banca si traducesse in un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. E' noto d'al- tronde che, in quanto rivolta all'individuazione della comune intenzione delle parti, l'interpretazione del contratto si traduce in un'indagine di fatto, riser- vata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche legali consacrate negli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero per incongruenza o illogicità della motivazione, non spet- tando a questa Corte il potere di pronunciarsi, al di fuori di tali limiti, sulla conformità al vero del risultato interpretativo raggiunto né sulla preferibilità della lettura prescelta, rispetto ad altre possibili interpretazioni del testo ne- goziale (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465; Cass., Sez. I, 22/02/2007, n. 4178). E' proprio in quest'ottica, d'al- tronde, che questa Corte, nell'accogliere il precedente ricorso, ha tenuto a rimarcare l'estraneità della quaestio voluntatis alla propria sfera di compe- tenza, ribadendone la spettanza al giudice di merito, e dichiarando conse- guentemente assorbite le censure riguardanti il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la facoltà di recesso, la portata delle lettere inviate dalla Banca alla società fallita e, più in generale, la valutazione del compor- tamento tenuto dalla Banca. L'errata individuazione del contenuto della sentenza di cassazione non ha peraltro impedito alla Corte di merito di adempiere correttamente il compito dalla stessa assegnatole, consistente nel procedere nuovamente all'interpre- tazione del contratto stipulato tra le parti, nell'osservanza dei canoni erme- neutici individuati dal Giudice di legittimità, e nel trarne le dovute conse- guenze ai fini della valutazione della legittimità del recesso esercitato dalla 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Banca. La sentenza impugnata non si è infatti limitata ad affermare la re- sponsabilità di quest'ultima, sulla base delle conclusioni erroneamente attri- buite alla pronuncia di legittimità, ma ha preso specificamente in esame le pattuizioni intervenute tra le parti, rilevando da un lato il carattere obbliga- torio delle anticipazioni concesse dal factor, la cui discrezionalità doveva rite- nersi limitata ad aspetti diversi dall'erogazione in quanto tale, e dall'altro il carattere bilaterale della facoltà di recesso, riconosciuta ad entrambe le parti ma subordinata ad un preavviso di almeno dieci giorni; a fondamento di tale interpretazione delle predette clausole, ne ha posto in risalto il collegamento con l'oggetto del contratto, costituito dalla cessione di tutti i crediti dell'Unifly, con la conseguente attribuzione di una sorta di esclusiva in favore della Banca, evidenziando inoltre le ragioni della previsione della facoltà di recesso, consistenti nel lasciare libere le parti di sciogliersi dal contratto in presenza di mutate esigenze imprenditoriali, e sottolineando infine il carattere vessatorio che tali pattuizioni avrebbero altrimenti assunto, nonché l'inefficacia che ne sarebbe derivata, a causa della mancata approvazione specifica delle stesse ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Sulla base di tale ricostruzione della volontà delle parti, la Corte di merito ha poi riconosciuto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca, osservando che la stessa si era sottratta alle obbligazioni assunte, essendosi rifiutata di onorare l'assegno tratto dall'U- nifly, nonostante l'esistenza di un saldo attivo a favore della stessa e l'accet- tazione della cessione del credito con cui era stata accresciuta la relativa provvista, ed avendo successivamente esercitato la facoltà di recesso ricono- sciutale dal contratto, senza il dovuto preavviso. L'ampiezza della predetta indagine, riguardante sia il contenuto del con- tratto stipulato tra le parti che il comportamento dalle stesse tenuto nel corso del rapporto, consente di escludere che, attraverso il richiamo alle statuizioni della sentenza di primo grado, la Corte di merito abbia inteso fare proprio lo accertamento dalla stessa risultante: non risulta dunque violato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cassazione della sentenza di appello non fa rivivere quella di primo grado, la cui efficacia resta definitivamente assorbita da quella della decisione di se- condo grado, non solo in caso di conferma, ma anche in caso di riforma (cfr. 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 12/03/2013, n. 6113; 7/02/2013, n. 2955). Tale reviviscenza è d'altronde esclusa dalla natura pro- pria del giudizio di rinvio, il quale non costituisce la prosecuzione delle prece- denti fasi di merito, ma una fase nuova ed autonoma del processo, avente carattere rescissorio, nel senso che la relativa decisione non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce di- rettamente sulle domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass., Sez. III, 22/ 05/2006, n. 11936; Cass., Sez. I, 17/11/2000, n. 14892; Cass., Sez. II, 18/ 06/1994, n. 5901). Considerato inoltre che il ricorso per cassazione era stato accolto sia per violazione di legge che per vizi di motivazione, l'accertamento compiuto dalla Corte di merito, pienamente corrispondente a quello demandatole dalla sen- tenza di cassazione, non può ritenersi in alcun modo eccedente i limiti ogget- tivi propri del giudizio di rinvio: in proposito, questa Corte ha infatti affermato costantemente che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto che per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la potestas judicandi del giudice di rinvio non è limitata all'applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma può estendersi alla valutazione ex novo dei fatti già acquisiti al processo, nonché alla valutazione di altri fatti, la cui acquisi- zione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze eventualmente verifi- catesi, possa ritenersi consentita in base alle direttive impartite dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass. Sez. lav., 24/10/ 2019, n. 27337; Cass., Sez. I, 7/08/2014, n. 17790). A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel ribadire il proprio dovere di completare il sillogismo giudiziale mediante l'applicazione del dic- tum del Giudice di legittimità al materiale di cognizione acquisito, ha peraltro precisato che nella specie non erano stati dedotti fatti sopravvenuti alla sen- tenza di primo grado ed a quella di appello, aggiungendo che la materia del contendere non aveva subìto modificazioni per effetto della sentenza di cas- sazione. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata per aver omesso di procedere ad un'interpretazione organica e siste- matica del contratto di factoring e degli accordi raggiunti tra le parti, dalla quale sarebbero emersi i vantaggi che l'Unifly avrebbe potuto trarre dal rap- porto. Premesso che il contratto riconosceva al factor, in funzione di bilancia- mento del rischio dallo stesso assunto, il diritto di far esaminare la documen- tazione contabile della società, per consentirgli di valutare la solidità econo- mica della stessa e l'opportunità di concedere l'anticipazione richiesta, so- stiene che la misura dell'anticipazione non era stata specificata nel contratto, ma era stata stabilita di volta in volta nel corso del rapporto, la cui breve durata non aveva ancora consentito il consolidamento di una prassi la cui inosservanza potesse ritenersi idonea a giustificare pretese risarcitorie. Con- testa pertanto il carattere vessatorio della clausola riguardante le anticipa- zioni, sostenendo di aver esercitato una facoltà riconosciutale dal contratto, in considerazione della forte esposizione debitoria dell'Unifly e dell'utilizza- zione quasi integrale della linea di credito concessa alla stessa, a dispetto delle quali la società fallita aveva chiesto l'anticipazione dell'importo di un contratto ad esecuzione differita. 3.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che la cassazione di una sentenza con riguardo all'interpreta- zione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, vincola il giudice di rinvio al rispetto dei criteri in- terpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, ben potendo egli pervenire a conclusioni diverse, ovviamente sulla base di un'adeguata motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 18/05/2005, n. 10401; 28/01/ 1997, n. 877; 4/06/1994, n. 5418), occorre ribadire che l'affermazione della obbligatorietà delle anticipazioni previste in favore società cedente e della subordinazione del recesso ad un congruo preavviso trova una convincente giustificazione nell'approfondita disamina delle clausole contrattuali compiuta dalla Corte di merito, la quale, conformandosi ai criteri individuati dalla sen- tenza di cassazione, ha posto opportunamente in risalto la funzione riequili- 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 bratrice delle posizioni delle parti svolta dalle predette pattuizioni, in consi- derazione non solo dell'esclusività del rapporto, che sarebbe risultata altri- menti penalizzante per la società cedente, ma anche della mancata approva- zione specifica della clausola che disciplinava il recesso, la quale ne avrebbe comportato l'inefficacia, ove la stessa fosse stata interpretata nel senso della attribuzione di una facoltà esercitabile ad nutum. Nel censurare la predetta ricostruzione della volontà delle parti, la ricor- rente non è in grado di spiegare le ragioni per cui la stessa si porrebbe in contrasto con l'interpretazione organica e sistematica delle clausole contrat- tuali ritenuta necessaria dalla sentenza di cassazione, ma si limita ad insistere sulla propria lettura del testo negoziale, ed in particolare sul carattere discre- zionale delle anticipazioni, ponendo pone in risalto i vantaggi assicurati alla società cedente dalla cessione integrale dei propri crediti, asseritamente com- pensati dalla predetta discrezionalità, e la breve durata del rapporto, a suo avviso inidonea a generare una prassi talmente stabile da giustificare l'accer- tata contrarietà alla buona fede del rifiuto da essa opposto alla cessione del credito nei confronti della Eldofin; in tal modo, tuttavia, essa, oltre ad evi- denziare elementi estranei al contenuto del contratto, in quanto concernenti le motivazioni soggettive delle parti e lo svolgimento successivo del rapporto, prospetta, in buona sostanza, un esito interpretativo diverso da quello cui è pervenuta la Corte di merito, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito non deve necessa- riamente risultare l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, in presenza di una clausola contrattuale suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legitti- mità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/ 2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319). 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 2909 cod. civ., sostenendo che, nell'affermare l'irrilevanza delle sentenze prodotte in giudizio, attestanti la conoscenza dello stato d'in- 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 solvenza dell'Unifly fin dal 1988, la sentenza impugnata ha erroneamente ri- tenuto che la questione fosse coperta dal giudicato, senza considerare che la stessa, riproposta da essa ricorrente in ogni atto, non era mai stata esaminata in precedenza. Premesso che il pregresso stato d'insolvenza della debitrice escludeva in radice la responsabilità della Banca, il cui comportamento non avrebbe potuto essere considerato causa o concausa del dissesto, afferma che il relativo accertamento costituiva un antecedente logico necessario delle predette decisioni, avente efficacia vincolante nel presente giudizio, indipen- dentemente dal carattere presuntivo di quello relativo alla scientia decoctio- nis. 5.1. Il motivo è inammissibile. Nel disattendere la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui lo stato di insolvenza dell'Unifly non era riconducibile al recesso della Banca dal con- tratto di factoring, risalendo ad epoca ben anteriore allo stesso, la Corte di merito non si è infatti limitata ad osservare che la questione non era ripropo- nibile nel giudizio di rinvio, in quanto attinente alla configurabilità del nesso di causalità tra la condotta della Banca ed il dissesto della società fallita, po- sitivamente accertato dalla sentenza di primo grado e non rimesso in discus- sione né nel precedente giudizio d'appello né in quello di cassazione. Essa ha svolto ulteriori considerazioni, volte proprio a confermare la sussistenza del nesso di causalità, alcune delle quali fondate sulle risultanze della c.t.u. esple- tata nel giudizio di primo grado (sulle quali si tornerà in sede di trattazione del quarto motivo), altre idonee ad escludere la rilevanza delle sentenze pro- dotte a sostegno della predetta tesi. Con particolare riguardo a queste ultime, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di attribuire efficacia di giudicato all'accertamento dalle stesse risultante, evidenziando la diversità dell'oggetto dei relativi giudizi, costituito dalle azioni revocatorie promosse dal fallimento dell'Unifly nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA], per il cui accoglimento non era neces- sario l'accertamento di un irrimediabile dissesto della debitrice, ma solo la verifica dell'esistenza di segni apparenti dell'insolvenza. La sentenza impu- gnata ha conferito inoltre rilievo alla prosecuzione del rapporto finanziario tra la Banca e la società fallita anche in epoca successiva a quella cui si riferivano le predette sentenze, dalla quale ha desunto che la prima aveva continuato a 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 considerarlo vantaggioso, in ragione dell'espansione imprenditoriale e com- merciale della seconda. In quanto volta ad evidenziare il contributo fornito dalla Banca alla determinazione dello stato d'insolvenza o al suo aggrava- mento, quest'ultima osservazione è configurabile come una distinta ratio de- cidendi, autonomamente idonea a giustificare l'affermazione dell'irrilevanza delle predette sentenze, e rimasta sostanzialmente incensurata in questa sede: la ricorrente si è infatti limitata ad insistere sulla mancata formazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, per ef- fetto dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, e sul giudicato esterno formatosi in ordine alla collocazione temporale del dissesto, a suo avviso implicitamente emergente dalle sentenze prodotte, senza considerare che ove, come nella specie, la decisione impugnata sia fondata su una plura- lità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuri- dicamente sufficiente a giustificarla, la mancata impugnazione di alcune di esse ne comporta il passaggio in giudicato, rendendo inammissibili le censure mosse alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all'annullamento della sentenza, idonea a reggersi autonomamente sulla base delle ragioni rimaste incensurate (cfr. Cass., Sez. III, 6/07/2020, n. 13880; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. I, 27/07/ 2017, n. 18641). 5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non pertinente il richiamo alla relazione del c.t.u., senza considerare che la stessa aveva confermato la legittimità dell'operato della CR [OSCURATO:PERSONA], alla luce della consistenza dell'esposizione debitoria dell'Unifly, del rifiuto della ces- sione del credito di cui la stessa aveva chiesto l'anticipazione, dell'accetta- zione di tale rifiuto da parte della società fallita e della disposizione da parte della stessa d'incassi non ancora pervenuti, nonché dell'insussistenza di un obbligo del factor di anticiparne l'importo. Sostiene che, anche a voler rite- nere sussistente tale obbligo, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato condizionato alla valutazione del merito creditizio del debitore ceduto, nella specie privo dei requisiti prescritti dalla delibera di fido. Quanto al comporta- 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 mento del Banco di [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione del preavviso di disposi- zione del bonifico non comportava alcun impegno a suo carico, dovendosi preventivamente procedere alla costituzione della provvista, attraverso l'ad- debito del controvalore sul conto corrente, previa verifica dell'esistenza dei fondi. Aggiunge che, nel ritenere capiente la disponibilità esistente, la sen- tenza impugnata non ha considerato che l'importo del bonifico non era cumu- labile con quello delle altre anticipazioni richieste dall'Unifly, riferendosi ad un'altra categoria di crediti, e che il rifiuto dell'ulteriore anticipazione era giu- stificato dall'anomalo andamento del rapporto, che aveva indotto il factor a sollecitarne la regolarizzazione, e ad accettare la cessione del credito al solo scopo di ripianare l'esposizione già maturata. Afferma infine che le censure riflettenti il comportamento illecito della Banca erano state disattese in sede penale con decreto del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva rite- nuto giustificati il mancato pagamento dell'assegno, la mancata esecuzione del bonifico e la collocazione dell'assegno su un conto speciale. 6. Le predette censure vanno esaminate congiuntamente a quelle propo- ste con il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documen- tazione prodotta, attestante la preesistenza dello stato di dissesto in cui ver- sava l'Unifly. Premesso che da tale documentazione emergevano le perdite subìte dalla società, la flessione dei ricavi della stessa e la pendenza di pro- cedure esecutive nei suoi confronti, sostiene che non era stata fornita alcuna prova dell'imputabilità di tale situazione unicamente ad essa ricorrente. 7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. Ai fini della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è infatti ne- cessario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pre- tendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/ 2016, n. 27000). Tali vizi non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale, peraltro, nel ribadire la responsabilità della Banca, non ha affatto escluso la pertinenza del richiamo alla relazione depositata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ma ha affermato l'inidoneità di quest'ultima a giustificare l'esclusione del nesso di causalità tra il comporta- mento tenuto dal factor e dalla Cassa di Risparmio di Roma ed il dissesto della società fallita: rilevato infatti che, a seguito della richiesta di chiarimenti for- mulata dalle parti, era stato depositato un supplemento di relazione dal quale emergevano con chiarezza l'ammontare degli affidamenti concessi all'Unifly e la conseguente idoneità delle disponibilità residue ad assicurare la provvista necessaria per l'emissione dell'assegno tratto in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA], ne ha desunto l'illegittimità del rifiuto inopinatamente opposto dalla Cassa di Risparmio di Roma al pagamento dello stesso, ponendo in risalto anche la perdurante operatività del rapporto di factoring, risoltosi soltanto due mesi dopo, attraverso la formalizzazione del recesso. Il predetto apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riser- vato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito pro- cessuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., oppure per inesistenza ma- teriale o mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motiva- zione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalla ricorrente: quest'ultima si limita infatti ad insi- stere sul carattere non obbligatorio delle anticipazioni previste in favore della società cedente, correttamente escluso dalla Corte di merito sulla base dell'in- terpretazione del contratto di factoring, e sugli ulteriori elementi emergenti 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dall'originaria relazione e dalla documentazione prodotta, in tal modo solleci- tando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono de- mandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/ 2013, n. 25608). 8. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza im- pugnata per aver omesso di giustificare l'adozione del criterio equitativo nella liquidazione del danno, già contestata da essa ricorrente nel precedente giu- dizio di appello e rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della relativa statuizione per insufficienza della motivazione. Pre- messo infatti che l'adozione del predetto criterio non dispensa la parte dall'o- nere di fornire la prova del danno, sostiene che il Giudice di primo grado aveva omesso d'indicare il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, essendosi limitato a recepire acriticamente le argomentazioni dello attore, senza esaminare le risultanze della c.t.u. 8.1. Il motivo è inammissibile. In sede di legittimità, l'omesso o insufficiente esame di questioni o argo- mentazioni proposte dalle parti non è infatti deducibile né ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ. né ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non traducendosi né in un'omissione di pronuncia, ai fini della quale oc- corre che risulti completamente mancante il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioè che il giudice di merito abbia omesso di statuire su uno più capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte (cfr. Cass., Sez. lav., 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. VI, 4/12/2014, n. 25714; Cass., Sez. I, 18/02/2005, n. 3388), né nell'omesso 17 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 esame di un fatto controverso e decisivo, configurabile solo nel caso in cui sia stato pretermesso un fatto storico, principale o secondario, che abbia costi- tuito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2268; Cass., Sez. V, 8/10/2014, n. 21152). Nella specie, d'altronde, il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente in ordine al criterio adottato per la liquidazione del danno deve ritenersi im- plicito nella conferma della valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, relativamente alla quale la sentenza di cassazione aveva evidenziato un di- fetto di motivazione, cui la Corte di merito ha ritenuto di porre rimedio in sede di pronuncia sull'appello incidentale proposto dal curatore: in proposito, in- fatti, essa ha fatto propria l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorso all'equità doveva ritenersi giustificato dall'impossibilità di determinare con certezza la misura in cui il dissesto era imputabile al comportamento della Banca, sicuramente concorrente con altre cause preesistenti, precisando, in ordine alle censure proposte dall'appellato, che lo stesso, ancor prima di met- tere in discussione il predetto criterio, avrebbe dovuto argomentare in ordine all'assenza di tali cause. 9. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ. e degli artt. 115, 116, 384 e 394 cod. proc. civ., osservando che, nel confermare la liquidazione del danno, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, non avendo esaminato le risultanze processuali né indicato i criteri di calcolo impiegati, in contrasto con le regole che disciplinano l'utilizzazione del criterio equitativo. 9.1. Il motivo è fondato. Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dopo aver richiamato le considerazioni svolte nella sentenza di cassazione relativamente alla liquidazione del danno, ha ritenuto di dover confermare la valutazione compiuta dal Tribunale, in virtù della mancata proposizione di specifiche censure avverso l'utilizzazione del criterio equitativo. Premesso che, nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo 18 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 4212/2020 Numero sezionale 291/2022 Numero di raccolta generale 16018/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 grado, le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giu- dizio di appello, e non sono quindi obbligate a riproporre specificamente tutte le domande e le eccezioni precedentemente formulate, dal momento che il giudice di rinvio è tenuto comunque a riesaminarle, nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione e dalle preclusioni eventualmente verificatesi (cfr. Cass., Sez. II, 19/12/2017, n. 30529; Cass., Sez. I, 30/10/2014, n. 23073; Cass., Sez. III, 2/02/2007, n. 2309), si osserva che, come risulta dalla tra- scrizione parziale dell'originario atto di appello, riportata a corredo delle pre- dette censure, la ricorrente, nell'impugnare la sentenza di primo grado, aveva puntualmente contestato la liquidazione del danno, sostenendo da un lato che il ricorso al criterio equitativo non dispensava l'attore dall'onere di fornire la prova del pregiudizio subìto dall'Unifly, rimasto a suo dire indimostrato, e criticando dall'altro l'avvenuta commisurazione del danno al 50% della diffe- renza tra l'attivo e passivo, nonostante l'avvenuta produzione dei bilanci, da cui emergeva la preesistenza dello stato di crisi dell'impresa. A tali censure, tutt'altro che generiche, la sentenza impugnata ha omesso di fornire qualsiasi risposta, limitandosi, come si è detto, a rilevare la mancata deduzione da parte dell'appellante incidentale dell'assenza di eventuali concause del disse- sto, senza nulla dire in ordine all'incidenza degli altri fattori cui aveva fatto precedentemente riferimento, attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, e ponendosi altresì in contrasto con la sentenza di cassazione, che aveva rilevato l'insufficienza della motivazione relativa alla liquidazione del danno. 10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, accoglie il settimo motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle 19 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 16018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris