CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2018 del GUP del Tribunale di Sassari che, all'esito del processo celebrato con rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge per erronea applicazione degli art. 14, 26 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 I. n. 242 del 2016 nonché il vizio di motivazione in ordine al tipo botanico della coltivazione. Precisa che il giudizio di merito era stato definito mediante rito abbreviato condizionato alla perizia tossicologica che però non conteneva alcuna indicazione sulla specie botanica delle piante in sequestro, ma si limitava, dopo la descrizione del reperto, a concludere che si trattava di cannabis perché vi era il THC. Aggiunge che, anche se si superava la soglia di THC prevista dalla legge, non vi era reato, allorché si trattava della coltivazione di una varietà lecita di cannabis sativa. Pertanto, decisiva era anche l'individuazione della specie botanica. Con il secondo denuncia la violazione di legge e di norme processuali per inosservanza degli art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990 e 364 cod. proc. pen. nonché dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Ricostruisce in fatto che il 18 luglio 2017 era stato arrestato, che il 19 luglio la polizia aveva provveduto d'iniziativa al campionamento di alcune piantine e all'estirpazione dell'intera piantagione, che il Pubblico ministero non aveva motivato in ordine alle ragioni di assoluta urgenza giustificanti la limitazione dei diritti difensivi, che il Pubblico ministero aveva chiesto la trasmissione ai RIS di Cagliari di una nota riepilogativa delle operazioni eseguite, prima di autorizzare la distruzione del materiale non campionato. Eccepisce, pertanto, la nullità della perizia per irregolarità delle operazioni preliminari. Con il terzo lamenta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 4 I. n. 242 del 2016 e dell'allegato I del Regolamento delegato della Commissione n. 1155/2017 del 15/2/2017, la violazione di norme processuali per inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in merito al contenuto del principio attivo della piantagione in sequestro e l'omessa motivazione in ordine alla teoria scientifica seguita per il campionamento. Sostiene che erano state disattese le norme nazionali e comunitarie, che ripercorre in dettaglio, per il campionamento delle piantine. Lamenta che erano state analizzate solo 30 piantine su 1680 complessive, pari all'1,8% in luogo del 30% richiesto dalla normativa, con un minimo di 50 piante per particella. Contesta le operazioni di prelievo e richiama le criticità evidenziate dai RIS di Cagliari. Ribadisce che la perizia era stata effettuata su campioni inutilizzabili perché non rappresentativi della popolazione di riferimento e selezionati arbitrariamente da operanti della polizia giudiziaria del tutto privi di specifiche competenze, in violazione dei protocolli vigenti e delle norme giuridiche nonché dei diritti riconosciuti dalla legge all'indagato. Sostiene che le sentenze di merito, del tutto illogicamente, avevano fondato la decisione sulle conclusioni del perito all'esito dell'applicazione di criteri statistici di dubbia scientificità.0,C.; Con il quarto eccepisce la violazione di legge e il travisamento del verbale di arresto del 18 luglio 2017. Non era stata accertata la proprietà dell'area e le condotte tenute prima dell'arresto non erano conducenti verso la coltivazione delle piante, tanto più in presenza di una spiegazione alternativa in ordine alla sua presenza sui luoghi. Precisa che l'unica fonte di prova a suo carico era relativa alle attività compiute al momento dell'arresto, che erano attività lecite di coltivazione. Le annotazioni dei verbalizzanti dovevano essere depurate degli elementi valutativi. Il fatto che alle 12,30 si guardasse intorno da una posizione dominante era perfettamente compatibile con la spiegazione fornita: cerc:ava nei dintorni la persona da cui acquistare marijuana; il fatto che alle 16 fosse sceso verso la cisterna e poi verso la casa rifugio era perfettamente compatibile con la spiegazione che fosse in cerca d'acqua; non era logico ipotizzare un concorso nella coltivazione nell'arco di quattro ore. In definitiva, la sentenza di appello aveva travisato gli elementi di prova, violando il canone di giudizio dell'art. 533 cod. proc. pen. La proposta ricostruzione alternativa era ragionevole e coerente con gli elementi di prova acquisiti, a differenza della tesi accusatoria. Con il quinto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il fatto non era stato qualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con separata memoria la difesa replica alle conclusioni del Procuratore generale che aveva presentato una requisitoria scritta e ribadisce le censure svolte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi tre motivi, relativi alle modalità di prelievo e campionamento delle piantine nonché ai criteri seguiti nella perizia disposta dal GLIP, presuppongono l'esame di questioni, non solo di fatto, ma anche del tutto nuove, perché non censurate con i motivi di appello, come si desume dalla stessa sentenza impugnata. Non trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio o "che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", come previsto dall'art. 609 cod. proc. pen., il loro esame è precluso al giudice di legittimità (si veda, tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852-01 e Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421-01). D'altra parte, nel ricorso per cassazione, la difesa non ha dedotto, ai fini della specificità, di aver articolato dei motivi di appello a cui la Corte territoriale non ha risposto o ha mal risposto, ma, all'evidenza, si è confrontata esclusivamente con la prima sentenza, sul falso presupposto che la seconda ne fosse una mera riproduzione acritica. Va ulteriormente sottolineato che la difesa non ha neanche lamentato di aver sollevato tempestive eccezioni contro la perizia su profili sostanziali (si veda Cass., Sez. 1, n. 54492 del 05/04/2017, Perillo, Rv. 271899 - 01) o su profili formali (Cass., Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 - 01). Quanto al correlato quinto motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ben vero, tale attività è preclusa al giudice di legittimità, allorquando presupponga l'accertamento di un fatto, per giunta non contestato (Cass., Sez. 1, n. 9427 del 26/09/2017, dep. 2018, T., Rv. 272486-01), Nel caso in esame, i Giudici hanno ricostruito, sulla base della perizia in atti, che il corpo di reato consisteva in un numero di dosi di cannabis variabili tra 20.788 e 31.164 (la forbice è stata dovuta al metodo del campionamento arbitrario che ha richiesto l'applicazione di un correttivo statistico del 20%). Non sussistono dunque i presupposti di legge per aderire alla prospettazione difensiva. Il quarto motivo è del tutto sovrapponibile al primo motivo di appello che ha avuto grande spazio nella decisione della Corte territoriale. Dagli atti d'indagine, acquisiti in virtù dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato, è emerso che i Carabinieri, allertati da una fonte confidenziale, avevano scoperto una piantagione di canapa indiana servita da un impianto d'irrigazione a goccia, alimentato da una cisterna collegate a una sorgente, attraverso un tubo di polietilene. Grazie al servizio di osservazione, controllo e pedinamento, avevano potuto appurare che l'imputato si era recato più volte nel terreno, aveva controllato tutto con circospezione, era entrato nel manufatto ivi presente e aveva verificato il funzionamento dell'impianto d"irrigazione. Di qui l'arresto. I Giudici di merito hanno validato tale ricostruzione dei fatti e hanno disatteso la tesi difensiva secondo cui l'imputato si trovava in quel luogo per acquistare lo stupefacente, dal momento che non aveva offerto nessun elemento di giudizio per fondare l'asserto né aveva indicato il nome del venditore. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso per cassazione, la versione alternativa proposta non è maggiormente persuasiva di quella avallata in sentenza. In altri termini, la Corte territoriale ha risposto alla doglianza in modo puntuale con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso,